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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1561/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. NARDINELLI SIMONA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. TADDEI SILVIA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI) il 09 giugno 2007, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a
Monte (PI) Anno 2007 Parte II Serie A n°5. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 5 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Santa Maria a Monte (PI) il 09 CP_2
giugno 2007 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte
Anno 2007, Parte II, Serie A, n. 5.
2) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto e liberi di fissare ove vorranno la propria dimora, salvo l'obbligo di rendersi reciproca comunicazione di ogni variazione di residenza o dimora;
3) Alla IG.ra viene assegnata la casa familiare di sua esclusiva Controparte_1
proprietà posta in(56020) Santa Maria a Monte (PI), via San Michele n. 36, nella quale continuerà ad abitare insieme ai figli e tenendo altresì parte Persona_1 Persona_2 di tutti i beni mobili che l'arredano;
4) i figli e che avranno l'abitazione prevalente presso la Persona_1 Persona_2
residenza della madre, sono affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, l'istruzione ed alla salute dei figli mentre, le decisioni inerenti le questioni di ordinaria importanza, da assumere nel tempo che ciascun coniuge trascorrerà
pagina 2 di 5 con gli stessi, verranno assunte disgiuntamente dai due genitori, in ogni caso avuto riguardo al preminente interesse dei figli e nel rispetto delle naturali inclinazioni dei medesimi;
5) il padre avrà facoltà di vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, comunque, e Per_1
staranno con il padre un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i coniugi, Per_2 dall'uscita da rispettivi istituti scolastici al giorno successivo quando i minori saranno ricondotti a scuola dal padre (durante le vacanze scolastiche verranno riportati entro le ore
10,00 presso la residenza della madre o della nonna materna) e, comunque, il padre terrà i figli con sé, a weekend alternati con la madre, dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 22.30 della domenica quando condurrà i figli presso la residenza della madre.
I coniugi concordano che detta turnazione potrà essere modificata con accordo di entrambi durante il periodo in cui il IG. risiederà presso la residenza del padre, IG. CP_2
, posta in Grosseto e, comunque, il IG. si impegna a trascorrere almeno il CP_3 CP_2
weekend (sabato e domenica) con i figli in alternanza con la madre, salvo impegni scolastici e sportivi dei minori. Per quanto riguarda le permanenze dei figli presso il padre negli altri periodi dell'anno disporsi che siano così distribuite: vacanze natalizie: ogni anno, alternativamente, la settimana comprensiva dei giorni di Natale e Santo Stefano con la madre e la settimana comprensiva dei giorni dell'ultimo dell'anno, capodanno ed Epifania con il padre;
vacanze pasquali: alternativamente il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre ad anni alterni;
vacanze estive: a parziale deroga di quanto sopra previsto, ogni genitore avrà la facoltà di trascorrere con i minori quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta, fra i coniugi, con l'obbligo di comunicare entro il 31 Maggio il periodo di permanenza prescelto;
altre festività: (25 Aprile, 1 Maggio,
2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, compleanno delle minori) alternativamente un anno con la madre ed un anno col padre;
Le parti prevedono, altresì, che nel giorno di compleanno di ciascun genitore i figli, se vorranno, potranno trascorrerlo con il genitore che compie gli anni indipendentemente dal calendario di visita suindicato. Resta intesa la possibilità di recuperare il giorno perso per il genitore che in quel giorno ha sacrificato la permanenza con i figli in favore dell'altro.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
pagina 3 di 5 6) il IG. , per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal mese di Aprile 2025 CP_2
–o comunque per un periodo inferiore, nel caso reperisca un'abitazione più vicina al luogo di residenza dei figli e possa rispettare il calendario di visita concordato e descritto al punto
5) -corrisponderà alla IG.ra a mezzo bonifico bancario, entro il Controparte_1 giorno 5del mese, la somma di 600,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice Istat, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori (€ 300,00 per ciascuna figlio), alla scadenza dei
6mesi,oppure,prima nel caso in cui il sig. reperisse un'abitazione più vicina al luogo CP_2
di residenza dei figli e possa rispettare il calendario di visita di cui al punto 5) del presente accordo, corrisponderà alla IG.ra , a titolo di mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli, la minore somma di € 500,00 mensile (€ 250,00 per ciascuno figlio) rivalutabile secondo l'indice Istat;
7) sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a)
SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche, spese per psicologo erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore e, dopo la maturità, tasse per l'iscrizione ad università pubblica(qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari e corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola, spese per le ripetizioni
8) tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'attività ludico-sportiva, per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motorino od autovettura, per le vacanze di istruzione, per la locazione di appartamento presso la sede universitaria, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. Occorre infine precisare che per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare pagina 4 di 5 un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
9) I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra CP_1
[...]
10) il mutuo accesso dai IGnori e presso la Banco Desio, filiale di Lucca, CP_1 CP_2 verrà pagato nella misura del 50% ciascuno e mensilmente l'importo della rata verrà versato da entrambi i coniugi sul conto corrente cointestato n.569900BancoDesio, conto che rimarrà cointestato fino a totale estinzione del mutuo;
11) I genitori prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equivalenti validi per l'espatrio, e di ogni altra autorizzazione per cui tale consenso sia necessario;
12) I coniugi si dichiarano autonomi economicamente per cui nessuno verserà alcunché all'altro o viceversa a titolo di mantenimento,
13) Le parti concordano che entro un anno dalla sottoscrizione del ricorso il IG.
[...]
provvederà a liberare da tutti i propri effetti personali la casa familiare di proprietà CP_2
esclusiva della IG.ra CP_1
Spese di lite interamente compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1561/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. NARDINELLI SIMONA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. TADDEI SILVIA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI) il 09 giugno 2007, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a
Monte (PI) Anno 2007 Parte II Serie A n°5. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 5 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Santa Maria a Monte (PI) il 09 CP_2
giugno 2007 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte
Anno 2007, Parte II, Serie A, n. 5.
2) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto e liberi di fissare ove vorranno la propria dimora, salvo l'obbligo di rendersi reciproca comunicazione di ogni variazione di residenza o dimora;
3) Alla IG.ra viene assegnata la casa familiare di sua esclusiva Controparte_1
proprietà posta in(56020) Santa Maria a Monte (PI), via San Michele n. 36, nella quale continuerà ad abitare insieme ai figli e tenendo altresì parte Persona_1 Persona_2 di tutti i beni mobili che l'arredano;
4) i figli e che avranno l'abitazione prevalente presso la Persona_1 Persona_2
residenza della madre, sono affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, l'istruzione ed alla salute dei figli mentre, le decisioni inerenti le questioni di ordinaria importanza, da assumere nel tempo che ciascun coniuge trascorrerà
pagina 2 di 5 con gli stessi, verranno assunte disgiuntamente dai due genitori, in ogni caso avuto riguardo al preminente interesse dei figli e nel rispetto delle naturali inclinazioni dei medesimi;
5) il padre avrà facoltà di vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, comunque, e Per_1
staranno con il padre un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i coniugi, Per_2 dall'uscita da rispettivi istituti scolastici al giorno successivo quando i minori saranno ricondotti a scuola dal padre (durante le vacanze scolastiche verranno riportati entro le ore
10,00 presso la residenza della madre o della nonna materna) e, comunque, il padre terrà i figli con sé, a weekend alternati con la madre, dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 22.30 della domenica quando condurrà i figli presso la residenza della madre.
I coniugi concordano che detta turnazione potrà essere modificata con accordo di entrambi durante il periodo in cui il IG. risiederà presso la residenza del padre, IG. CP_2
, posta in Grosseto e, comunque, il IG. si impegna a trascorrere almeno il CP_3 CP_2
weekend (sabato e domenica) con i figli in alternanza con la madre, salvo impegni scolastici e sportivi dei minori. Per quanto riguarda le permanenze dei figli presso il padre negli altri periodi dell'anno disporsi che siano così distribuite: vacanze natalizie: ogni anno, alternativamente, la settimana comprensiva dei giorni di Natale e Santo Stefano con la madre e la settimana comprensiva dei giorni dell'ultimo dell'anno, capodanno ed Epifania con il padre;
vacanze pasquali: alternativamente il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre ad anni alterni;
vacanze estive: a parziale deroga di quanto sopra previsto, ogni genitore avrà la facoltà di trascorrere con i minori quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta, fra i coniugi, con l'obbligo di comunicare entro il 31 Maggio il periodo di permanenza prescelto;
altre festività: (25 Aprile, 1 Maggio,
2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, compleanno delle minori) alternativamente un anno con la madre ed un anno col padre;
Le parti prevedono, altresì, che nel giorno di compleanno di ciascun genitore i figli, se vorranno, potranno trascorrerlo con il genitore che compie gli anni indipendentemente dal calendario di visita suindicato. Resta intesa la possibilità di recuperare il giorno perso per il genitore che in quel giorno ha sacrificato la permanenza con i figli in favore dell'altro.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
pagina 3 di 5 6) il IG. , per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal mese di Aprile 2025 CP_2
–o comunque per un periodo inferiore, nel caso reperisca un'abitazione più vicina al luogo di residenza dei figli e possa rispettare il calendario di visita concordato e descritto al punto
5) -corrisponderà alla IG.ra a mezzo bonifico bancario, entro il Controparte_1 giorno 5del mese, la somma di 600,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice Istat, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori (€ 300,00 per ciascuna figlio), alla scadenza dei
6mesi,oppure,prima nel caso in cui il sig. reperisse un'abitazione più vicina al luogo CP_2
di residenza dei figli e possa rispettare il calendario di visita di cui al punto 5) del presente accordo, corrisponderà alla IG.ra , a titolo di mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli, la minore somma di € 500,00 mensile (€ 250,00 per ciascuno figlio) rivalutabile secondo l'indice Istat;
7) sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a)
SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche, spese per psicologo erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore e, dopo la maturità, tasse per l'iscrizione ad università pubblica(qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari e corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola, spese per le ripetizioni
8) tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'attività ludico-sportiva, per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motorino od autovettura, per le vacanze di istruzione, per la locazione di appartamento presso la sede universitaria, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. Occorre infine precisare che per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare pagina 4 di 5 un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
9) I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra CP_1
[...]
10) il mutuo accesso dai IGnori e presso la Banco Desio, filiale di Lucca, CP_1 CP_2 verrà pagato nella misura del 50% ciascuno e mensilmente l'importo della rata verrà versato da entrambi i coniugi sul conto corrente cointestato n.569900BancoDesio, conto che rimarrà cointestato fino a totale estinzione del mutuo;
11) I genitori prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equivalenti validi per l'espatrio, e di ogni altra autorizzazione per cui tale consenso sia necessario;
12) I coniugi si dichiarano autonomi economicamente per cui nessuno verserà alcunché all'altro o viceversa a titolo di mantenimento,
13) Le parti concordano che entro un anno dalla sottoscrizione del ricorso il IG.
[...]
provvederà a liberare da tutti i propri effetti personali la casa familiare di proprietà CP_2
esclusiva della IG.ra CP_1
Spese di lite interamente compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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