Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Spadafora, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di d.a.spo. del Questore di Catanzaro prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento di d.a.spo. prot. n. -OMISSIS-, con cui il Questore di Catanzaro ha disposto a suo carico, per i fatti avvenuti in occasione dell’incontro di calcio -OMISSIS- del -OMISSIS- valevole per il campionato di serie B e disputato presso lo stadio -OMISSIS-, il divieto “ di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio di campionato di serie "A", "B", "Lega Pro" e serie "D", incluse tutte le Categorie Giovanili, (Eccellenza, Promozione, 1°, 2º,3°, Categoria) e giovani Dilettanti Juniores e Allievi), coppe Nazionali ed Internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette, ovvero tutti gli incontri di calcio, organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C., disputati da qualsiasi squadra di calcio, nonché la Nazionale Italiana di calcio e la Nazionale Under 21, che verranno disputate sul territorio italiano, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, nonché di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per la durata di anni 8 (OTTO), dalla notifica del presente provvedimento ”.
In particolare, la determinazione inibitoria è stata adottata poiché a “ partita quasi conclusa, precisamente subito dopo il goal del pareggio della squadra del -OMISSIS-, gli scriventi, …, notavano un uomo, presente nel predetto settore, correre e arrampicarsi sulla recinzione divisoria della Curva Est per poi inveire contro i tifosi -OMISSIS-assiepati nel settore dedicato. Tale atteggiamento inconsulto innescava una intuibile reazione di una parte del pubblico -OMISSIS- che reagiva verbalmente con le medesime modalità offensive. Prontamente alcuni stewards intervenivano per bloccare il tifoso -OMISSIS-... il quale si opponeva passivamente all'azione di allontanamento dalla recinzione divisoria... Il -OMISSIS-, in evidente stato di agitazione, gridava al personale presente frasi sconnesse... Pertanto e per evitare ulteriori provocazioni nei confronti della tifoseria -OMISSIS-, gli operatori in servizio di O.P. si prodigavano fattivamente..., riuscendo ad accompagnare con non poche difficoltà il -OMISSIS- all'esterno del settore Distinti, esattamente nel piazzale adiacente i tornelli d'ingresso, luogo in cui veniva compiutamente identificato da personale della Polizia di Stato. Gli scriventi provvedevano, quindi, a tranquillizzare il -OMISSIS-… ”.
Il deducente prospetta l’illegittimità della determinazione per violazione dell’art. 6 L. n. 401/1989, difetto di motivazione e per vizio di eccesso di potere.
2. Resiste il Ministero dell’Interno, che replica alle censure, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
4. Con le prime due doglianze, suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente lamenta la mancanza di presupposti previsti dall’art. 6 lett c) L. n. 401/1989 e il difetto di motivazione.
Deduce che la descritta condotta dell’esponente di arrampicamento sul pannello divisorio posto tra distinti e settore ospiti, avvenuta dopo il goal del pareggio del -OMISSIS-, è stata la reazione all’esser stato colpito in testa da una moneta. Tale condotta in ogni caso non integrerebbe una turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto essa non ha provocato altro che reazioni verbali da parte dei tifosi -OMISSIS-“ con le medesime modalità offensive ” e, comunque, non sarebbe riconducibile a nessuna delle ipotesi di cui all’art. 6 L. n. 401/1989, non avendo peraltro egli neanche scavalcato il settore in cui era collocato, né integrerebbe un comportamento violento.
Gli assunti vanno disattesi.
Giova premettere che l’art. 6, comma 1, lett. a) e b) L. n. 401/1989 prevede che “ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a) ”.
In termini generali, la giurisprudenza ha quindi chiarito che “ ai sensi dell’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, il Daspo nel nostro ordinamento può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945).
È stato inoltre precisato che il “ il d.a.spo. si atteggia a misura di prevenzione, che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge ” ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2023, 3880).
Ancora, il “ divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005).
Essendo una misura di prevenzione non occorre poi “ la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010 n. 9074).
Secondo condivisibile giurisprudenza, ancora, il d.a.spo. « essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica “del più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 2996).
Trasponendo alla fattispecie i richiamati principi ermeneutici, l’azione compiuta dal ricorrente -aggrapparsi al pannello divisorio del settore ospiti, lanciando provocatorie invettive contro i tifosi della squadra avversaria- integra un contegno idoneo a consentire l’emanazione del provvedimento inibitorio di cui all’art. 6 L. n. 401/1989, poiché ha in concreto generato la reazione dei tifosi ospiti, che avrebbe potuto innescare tafferugli o episodi di violenza, quindi una lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica, poi scongiurata dal pronto intervento delle forze dell’ordine e degli stewards.
Ne consegue che la prognosi della pericolosità della condotta tenuta dal ricorrente, già destinatario nel 2013 di precedente d.a.spo. del Questore di -OMISSIS-, nonché la prognosi della capacità dello stesso ricorrente di poter generare con i propri comportamenti disordine o alterazione dello svolgimento delle attività sportive sia ragionevole, coerente e congruamente motivata.
4.1. Con l’ulteriore censura il ricorrente si duole della violazione del principio di proporzionalità in riferimento alla eccessiva durata del d.a.spo., quantificata nella misura di otto anni.
L’assunto è fondato.
Occorre premettere che l’art. 6, comma 5, L. n. 409/1989 prescrive che nei confronti della persona già destinataria di un d.a.spo. “ la durata del nuovo divieto…, non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni ”.
Nella fattispecie, a fronte del precedente d.a.spo. già irrogato al ricorrente, il Questore ha fissato la durata del divieto in otto anni, cioè a metà della forbice tra minimo e massimo edittali.
Tale periodo, tuttavia, in assenza di adeguata motivazione, risulta sproporzionato, e ciò in considerazione delle caratteristiche della condotta ascritta all’esponente, che non è in concreto sfociata in episodi di violenza.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso è accolto nei limiti di quanto precisato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui fissa nella misura di otto anni la durata del d.a.spo., salvo il riesercizio del potere amministrativo.
6. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nel senso e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RA, Presidente
RO TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO TO | ER RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.