TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 182
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 L. n. 401/1989

    La Corte ha ritenuto che l'azione del ricorrente, consistente nell'aggrapparsi alla recinzione e inveire contro i tifosi avversari, integrava un contegno idoneo a generare la reazione dei tifosi ospiti e a potenzialmente innescare tafferugli, configurando quindi una lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica. La prognosi di pericolosità della condotta è stata ritenuta ragionevole, coerente e congruamente motivata, anche in considerazione di un precedente DASPO.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la prognosi della pericolosità della condotta tenuta dal ricorrente, già destinatario di un precedente DASPO, fosse ragionevole, coerente e congruamente motivata.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, giudicando sproporzionata la durata di otto anni del DASPO in assenza di adeguata motivazione, soprattutto considerando che la condotta non era sfociata in episodi di violenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 182
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 182
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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