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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6182/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce C.F._2
all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Marotta presso il cui studio, sito in
Salerno alla via G. A. Papio n. 22, elettivamente domiciliano;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Patrizia Zingone, presso il cui studio, sito in Milano alla via Lamarmora n. 42, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza dell'11/12/2024 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri e Parte_1
hanno convenuto in giudizio la Parte_2 [...]
e la deducendo: che con atto per Controparte_2 Controparte_1
AR , Rep. n. 49903, Racc. n. 18128, stipulato in Salerno Persona_1
in data 18/9/2008 il sig. acquistava dai sigg.ri Parte_1
e l'abitazione sita in Fisciano alla via Parte_3 CP_3
Nicodemi n. 5, meglio identificata al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune, al Foglio 20, part. 470, sub 13, cat. A3, Classe 1, Vani 6, R.C. €
480,30, a fronte di un prezzo complessivamente determinato in €
120.000,00 da versarsi mediante il netto ricavo di un mutuo fondiario contratto dall'acquirente con la Banca Popolare di Lodi;
che il sig.
, prestava fideiussione per garantire Parte_2
l'esatto adempimento da parte del sig. delle obbligazioni Parte_1
nascenti dal richiamato contratto di mutuo fondiario;
che come risulta dalla lettura dell'art. 10 del contratto di compravendita, rubricato “Dichiarazioni
Fiscali”, l'attore (acquirente) chiedeva in sede di stipula l'applicazione delle imposte indirette previste per l'acquisto “prima casa”; che in pari data, con atto per AR Rep. n. 49904, Racc. n. 18129, il sig. Persona_1
stipulava con la Banca Popolare di Lodi un contratto di Parte_1
mutuo fondiario, attraverso il quale l'Istituto di credito finanziava in suo favore il complessivo importo di € 160.000,00, con iscrizione di ipoteca volontaria di primo grado sul bene immobile acquistato, per acquisto e ristrutturazione di prima casa sita in Fisciano alla via Rubino Nicodemi n.
5; che dall'analisi del contratto di mutuo stipulato dall'attore rilevano gravi illegittimità che ne inficiano la validità, per cui si è reso necessario adire la competente Autorità Giudiziaria affinché provveda ad accertare quanto lamentato dall'attore; che nelle more del rapporto la di Lodi CP_4
cedeva il credito derivante dal ripetuto contratto mutuo alla CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza e questa conferiva, a sua volta, mandato alla CP_1 [...]
di provvedere al recupero del credito medesimo;
che il Controparte_2
contratto di mutuo fondiario da essi stipulato è affetto da nullità per superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 2,
T.U.B.; che nel contratto di mutuo oggetto di causa è stato indicato un
T.A.E.G./I.S.C. inferiore rispetto a quello concretamente applicato;
che nel contratto di mutuo sono stati pattuiti interessi usurari;
che nel contratto di mutuo dovranno essere considerate nulle tutte le clausole di determinazione degli interessi che, pur apparendo di per sé analitiche, si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati che non danno luogo ad una univoca applicazione, ma richiedono la necessità di una scelta applicativa tra più possibili alternative, ciascuna delle quali comporta l'applicazione di tassi di interesse diversi: tali clausole sono, pertanto, nulle per indeterminatezza ovvero indeterminabilità del loro oggetto ex artt. 1418 e 1436 c.c.; che in conseguenza dell'accertamento dei motivi di nullità del contratto di mutuo, il Tribunale dovrà accertare la totale e definitiva liberazione del fideiussore sig. da Parte_2
qualsivoglia obbligo di garanzia assunto;
che il comportamento delle convenute, tenuto in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ha comportato la causazione di danni, consistenti nella lesione dell'autodeterminazione degli attori che, come tali, vanno risarciti.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: Accertare e Parte_2
dichiarare la nullità del contratto di mutuo dedotto in giudizio per violazione dell'art. 38 T.U.B., comma 2, con ogni conseguenza di legge. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, la nullità del contratto di muto dedotto in giudizio per mancata ovvero erronea indicazione del TAEG/ISC, con tutte le conseguenze di legge. In via subordinata procedere alla rimodulazione del piano di ammortamento e con condanna della convenuta
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza alla ripetizione in favore dell'attore di tutte le somme Parte_1
illegittimamente pagate a titolo di interessi non dovuti. - Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/invalidità/inefficacia del contratto di mutuo nella parte in cui si determinano gli interessi corrispettivi e/o di mora usurari, in violazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., della L. 108/96 oltre che dell'art. 644 c.p. con tutte le conseguenze di legge. - In conseguenza di quanto sopra accertato e dichiarato condannare, in ogni caso, la convenuta banca anche alla ripetizione in favore dell'attore sig.
di tutte le somme illegittimamente pagate a titolo di Parte_1
interessi e spese, da quantificarsi anche a mezzo di CTU della quale sin da ora si chiede l'ammissione, il tutto oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
ovvero, in subordine, condannare la convenuta banca al pagamento del medesimo importo, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme. - Accertare e dichiarare che la banca il comportamento colpevole e negligente tenuto dalla banca e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, da quantificarsi ai sensi per gli effetti dell'art. 1226 c.c. da parte dell'On.le Giudicante. In conseguenza delle declaratorie di cui sopra accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore sig. da qualsivoglia obbligo di garanzia. - Con condanna alle Parte_2
spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratorie antistatario
Si costituiva in giudizio la e per essa Controparte_1 [...]
deducendo: che in data 18/9/2008, innanzi Controparte_2
al Notaio dottor , iscritto nel Ruolo del Collegio ARile di Persona_1
Salerno, veniva stipulato contratto di compravendita Rep/Racc -
49903/18128 tra i sigg.ri e , parte Parte_3 CP_3
venditrice, e il sig. , parte acquirente, avente ad oggetto Parte_1
l'immobile sito nel Comune di Fisciano, in Via Nicodemi n. 5 e identificato al
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 20, p.lla 470, sub. 13, piano T-1, cat. A/3, classe 1, vani 6, R.C. € 480,30. Le parti dichiaravano che il prezzo di vendita dell'immobile era stato concordato e stabilito in complessivi Euro 120.000,00; che in pari data, innanzi al Notaio Dottor
, iscritto nel Ruolo del Collegio ARile di Salerno, veniva Persona_1
stipulato contratto di mutuo Rep/Racc – 49904/18129 tra la Banca
Popolare di Lodi S.P.A., parte mutuante, e il sig. , parte Parte_1
mutuataria, il quale dichiarava di essere celibe, per la somma di €
160.000,00 da estinguersi in 240 rate;
che alla stipula del contratto del predetto contratto di mutuo, interveniva il sig. , il quale Parte_2
dichiarava di essere coniugato in regime di separazione dei beni, per concedere la garanzia fideiussoria sino alla concorrenza della somma di €
320.000,00, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria nei confronti dell'Istituto di credito;
che il contratto di mutuo ipotecario veniva richiesto per l'acquisto e ristrutturazione di prima abitazione;
che la parte mutuataria dichiarava di ricevere, sull'intero importo concesso a titolo di mutuo pari a € 160.000,00, una prima tranche per una somma pari a € 133.630,00 a mezzo consegna di due assegni circolari non trasferibili rispettivamente di € 20.000,00 e di € 100.000,00 entrambi emessi dalla Banca Popolare di Lodi S.P.A. e intestati ai sigg.ri e (danti causa della parte mutuataria), Parte_3 CP_3
nonché un bonifico di € 13.630,00 sul conto corrente intestato alla parte mutuataria, somma già decurtata degli importi di cui infra ed in particolare al netto dell'imposta sostitutiva, delle spese istruttoria e del premio assicurativo e della quale la parte mutuataria rilasciava ampia e liberatoria quietanza, riconoscendosi debitrice dell'Istituto di credito della suddetta somma;
che il residuo importo del mutuo, così come statuito nel contratto di mutuo, sarebbe poi stato erogato dall'Istituto di credito soltanto successivamente al verificarsi di determinate condizioni, così come previsto
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza dall'art. 1 ter;
che le successive erogazioni dunque sarebbero state effettuate mediante la stipulazione di atti pubblici di quietanza;
che veniva pertanto iscritto ipoteca volontaria presso la Conservatoria territorialmente competente sull'immobile sito nel Comune di Fisciano, in Via Nicodemi n. 5
e identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 20, p.lla
470, sub. 13, piano T-1, cat. A/3, classe 1, vani 6, R.C. € 480,30; che, successivamente, in data 27/3/2009, innanzi al Notaio dott. Per_1
notaio in Salerno iscritto nel Ruolo del Collegio ARile di Salerno,
[...]
con atto di erogazione unilaterale a saldo e quietanza . CP_5
, e alla presenza dei sigg.ri , parte P.IVA_2 Parte_1
mutuataria, e , garante, si dava atto che la parte Parte_2
mutuataria aveva stipulato con la Banca Popolare di Lodi S.P.A. contratto di mutuo ipotecario ad erogazioni differite per l'importo globale di €
160.000,00, e che il suddetto importo era stato già parzialmente erogato fino alla concorrenza della somma di € 136.000,00, e che con il presente atto, essendosi verificati i presupposti e le condizioni richieste dall'art. 1 Ter del contratto di mutuo, veniva erogata la restante somma di € 24.000,00 a saldo del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 18/9/2008 e tale ultima somma, infatti, veniva erogata a mezzo bonifico bancario alla parte mutuataria, che ne rilasciava ampia e liberatoria quietanza;
che, nonostante i solleciti, l'odierno attore non ha ottemperato alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo stipulato con la Banca Popolare di Lodi
S.P.A., rendendosi pertanto inadempiente;
che con atto di fusione a rogito del Notaio dott. REP/RACC 56755/20929, la Persona_2
veniva incorporata per fusione nel Controparte_6 [...]
; che con atto di fusione a rogito del Notaio Controparte_7
dott. REP/RACC 13501/7087, il Persona_3 Controparte_7
veniva fuso per incorporazione con
[...] Controparte_8
subentrando quest'ultima in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza prima;
che, successivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30/4/1999 n. 130 e dall'art. 58 del D.Lgs.
1/9/1993 n. 385, i crediti del Banco Popolare di Verona e Novara Soc.
Coop. venivano acquistati “pro soluto”, dalla , in forza di Controparte_1
contratto di cessione di crediti in blocco, stipulato in data 20/7/2018, ed il cui avviso di cessione risulta pubblicato in G.U. del 01/6/2018; che per effetto della cessione di cui al punto precedente, e con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la soc. è succeduta Controparte_1
a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi suddetti, nessuno escluso, già di titolarità della società cedente e che, pertanto, unitamente ai crediti oggetto di cessione, sono stati trasferiti a
[...]
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto CP_1
dall'articolo 58 comma 3 T.U.B., tutti i diritti derivanti dai crediti pecuniari oggetto di cessione, ivi inclusi eventuali garanzie, privilegi, accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti;
che con atto del 05/06/2018 a rogito del Notaio dott.ssa , Persona_4
REP/RACC 61382/11769, la società conferiva a Controparte_1
procura speciale per il recupero Controparte_2
giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero;
che con atto a firma autenticata del
9/5/2019 a rogito del Notaio dott. in Milano, Persona_5 [...]
conferiva procura a Controparte_2 Controparte_9
che, pertanto, la in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante p.t., in forza della sopra citata cessione è creditrice in via ipotecaria, in virtù del contratto di mutuo ipotecario stipulato, per capitale, interessi e spese nei confronti del sig. ; che vi è Parte_1
il difetto di legittimazione in capo alla in quanto Controparte_10
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza la stessa non agisce in proprio ma in qualità di mandataria della
[...]
che la domanda attorea è improcedibile per non avere gli attori CP_1
provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, controvertendosi di “contratti bancari”; che le domande attoree sono infondate e vanno rigettate;
che, infatti, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario comporterebbe non già la sua radicale nullità, bensì la conversione in mutuo ipotecario;
che l'eventuale divergenza tra indicato in contratto e quello effettivamente applicato non può Pt_4
comportare la nullità del contratto di mutuo, essendo questa prevista ai sensi dell'articolo 125 bis T.U.B. per la discrasia tra indicato Pt_5
contrattualmente e concretamente applicato soltanto nei finanziamenti al consumo;
che non sono stati pattuiti né applicati interessi usurari;
che, pertanto, non essendovi illegittimità di sorta, il garante sig. Parte_1
non potrà essere liberato;
che non vi è alcuna loro responsabilità
[...]
per violazione di regole di comportamento e buona fede.
In virtù di quanto innanzi epsosto la e per essa Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_2
in via pregiudiziale: 1) accertato e dichiarato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, dichiarare l'improcedibilità della domanda di controparte;
2) accertare e dichiarare la carenza e/o il difetto di legittimazione passiva nei confronti della soc. , giacché Controparte_10
la stessa agisce non in proprio ma in qualità di mandataria della soc.
[...]
In via principale, nel merito: 3) accertata e dichiarata la CP_1
nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, co. 2, TUB, disporre la conversione del contratto di mutuo Rep/Racc – 49904/18129 in un mutuo ipotecario, sussistendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle disposizioni di legge;
In via subordinata, nel merito: 4) accertato e dichiarato che controparte non ha mai dimostrato né documentalmente provato l'erronea
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza e/o mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo, quest'ultimo non potrà essere considerato nullo per tutti esposti dalla scrivente difesa con il proprio atto difensivo, né l'Istituto di credito dovrà essere tenuto a versare somme di denaro al Sig. a Parte_1
qualunque titolo;
5) accertato e dichiarato che l'Istituto di credito non ha mai applicato tassi di interessi superiori rispetto a quelli usualmente praticati e concretamente applicati e che controparte non ha documentalmente provato l'usurarietà dei tassi applicati, l'Ill.mo Giudicante dovrà rigettare la richiesta di ripetizione del pagamento avanzata dal Sig.
nei confronti della Banca;
6) accertato e dichiarata la buona fede, Parte_1
la diligenza e la correttezza contrattuale tenuta dalla Banca nello svolgimento del rapporto contrattuale, rigettare la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dagli attori perché infondata sia in fatto che in diritto;
7) non disporre la liberazione del fideiussore Sig. per tutti i motivi esposti in narrativa;
8) In Parte_6
ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.
Alla prima udienza questo Giudice onerava parte attrice di instaurate il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente l'11/10/2021 da parte attrice).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza dell'11/12/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE ATTOREE
Occorre innanzitutto rilevare che la domanda attorea è procedibile, avendo
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza parte attrice provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente l'11/10/2021 da parte attrice).
Fermo quanto innanzi esposto, vanno poi rigettate le domande attoree di condanna delle società convenute alla restituzione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2033 c.c., nonché al risarcimento dei danni. Invero, come sancito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13735/2022), nel caso di cessione di crediti “in blocco” ai sensi dell'articolo 58 T.U.B., non
è consentito al debitore ceduto esperire domande riconvenzionali – siano esse restitutorie, siano esse risarcitorie, come nel caso di specie , atteso che altrimenti si finirebbe per eliminare, per sublimazione, la netta distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto;
peraltro, anche a ragionare diversamente, la cessionaria non potrebbe comunque essere legittimata passiva rispetto a domande, quale quella riconvenzionale spiegata dall'opponente, che si fonda sul comportamento contrario a correttezza e buona fede asseritamente tenuto dal contraente originario-cedente del credito oggetto di ingiunzione, in quanto è solo quest'ultimo che può, appunto, rispondere di eventuali danni da esso cagionati.
Parte attrice ha chiesto innanzitutto dichiararsi la nullità del mutuo fondiario stipulato con atto per AR Rep. n. 49904, Persona_1
Racc. n. 18129, per essere stato con esso superato il limite di finanziabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 2, T.U.B.
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Infatti, con la sentenza n. 33719 del 2022 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno sancito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual
è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
"vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Di talchè, atteso che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità di cui al secondo comma dell'articolo 38 T.U.B. non può inficiare in alcun modo la validità del mutuo stesso.
Gli attori hanno poi chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità del mutuo da essi sottoscritto in qualità di parte mutuataria e fideiussore per asserita discrasia tra il S.C. contrattualmente indicato e quello maggiore CP_11
effettivamente applicato.
Anche questa domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento (“ex multis” Trib.
Roma, 19/4/2017; Trib. Milano, n. 10832 del 26/10/2017; Trib. Napoli,
12/2/2021) secondo cui la mancanza o la divergenza tra (o Pt_5 Pt_4
pattuito e (o applicato possa assumere rilevanza giuridica in Pt_5 Pt_4
termini di validità/invalidità parziale del contratto di finanziamento soltanto laddove si tratti di contratto di “credito al consumo”. A ben vedere, infatti, una siffatta sanzione, quale quella della nullità parziale, è stata espressamente prevista dal legislatore solo per il caso del “credito al consumo”, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 T.U.B., introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010; tale norma prevede espressamente che,
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi
(rispetto a quelli effettivamente computati nell' sono da considerarsi Pt_4
nulle. Secondo questa ricostruzione, in caso di contratti di prestito non stipulati da consumatori - la difformità tra I.S.C. pattuito ed I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il T.A.E.G.) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica Pt_4
condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'I.S.C., quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6, T.U.B. In termini si è espresso di recente anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4597 del 2023 con cui ha stabilito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.”.
Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una tale sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6,
T.U.B., dispone che, nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato, o non lo sia stato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) siano da considerarsi nulle: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità l'assenza e/o la difformità tra l'I.S.C. pattuito ed applicato nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, sesto comma, T.U.B. In altri termini, in base al principio ermeneutico per cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, deve ritenersi che la mancata previsione di una norma analoga a quella di cui all'articolo 125-bis T.U.B., prevista “ad hoc” per il credito al consumo, non costituisca una lacuna normativa da colmare mediante il ricorso all'interpretazione analogica del disposto della succitata disposizione, stante l'assenza della “eadem ratio legis” tra le due fattispecie – atteso che nei finanziamenti al consumo, stante la “debolezza” della parte contrattuale del consumatore, appare più cognruo il rimedio della nullità parziale del contratto in caso di violazione delle norme sulla trasparenza in ordine al costo complessivo del prestito stesso – nonché considerato che le norme che sanciscono la nullità “testuale” (art. 1418, comma 3, c.c.) vanno interpretate, nel dubbio, restrittivamente, portando esse alla più grave forma di sanzione civilistica, appunto la nullità del contratto.
Peraltro, anche laddove si volesse ritenere astrattamente applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'articolo 125-bis, comma 6, T.U.B., entrato in vigore il 19/9/2010, dunque successivamente alla stipulazione del mutuo fondiario sottoscritto tra le parti nel 2008 -, in quanto trattasi di
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza rapporto di durata, destinato a svilupparsi nel tempo -, non appare comunque applicabile tale norma al caso di specie, atteso che non vi è prova che il predetto contratto di mutuo ipotecario sia stato stipulato dagli attori per finalità estranee alla loro attività imprenditoriale, professionale e commerciale e, dunque, in veste di “consumatori”, per cui esso non può essere qualificato come contratto di “credito al consumo”.
Ciò, peraltro, è stato di recente ribadito anche dalla Suprema Corte di
Cassaziome, la quale ha chiarito che l' svolge una mera funzione di Pt_4
pubblicità e trasparenza, ma non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni”, cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, T.U.B. (Cass. Civ., n. 4597/2023).
Ne consegue che anche la domanda attorea volta alla rideterminazione del piano di ammortamento e ad ottenere la condanna della Banca alla restituzione delle somme corrisposte maggiori di quelle dovute è infondata e va rigetatta.
Parimenti infondata è la domanda degli attori diretta ad ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la nullità del mutuo da loro stipulato a causa dell'asserita usurarietà degli interessi.
Infatti, la doglianza di cui sopra appare del tutto generica, atteso che in ordine alla usurarietà degli interessi la parte atttrice non ha neppure indicato la clausola che li prevede, il trimestre di riferimento in cui è stato stipulato il contratto, il tasso-soglia “ratione temporis” applicabile, nè tanto meno la tipologia di operazione bancaria (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020), nè risulta avere depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria tesi difensiva.
Da ultimo, gli attori hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità parziale del contratto di mutuo del 2008 per indeterminatezza e/o indetermibabilità delle condizioni economiche e, in particolare, della clausola che prevede gli
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza interessi debitori al tasso ultralegale.
Anche questa domanda è infondata e va respinta.
Invero, attraverso il richiamo contrattuale contenuto all'articolo 3) del mutuo (cfr. all. 4 della produzione di parte attrice) al parametro dell'RI, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza.
Per costante giurisprudenza, infatti, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche “per relationem”, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. Orbene, i tassi RI, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European
Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cc.dd. “a tasso variabile”.
Inoltre i criteri prestabiliti e gli elementi elementi estrinseci, certamente funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (Cass. Civ.,
n. 8028/2018), consentono di ritenere rispettato il requisito della determinatezza e determinabilità dell'oggetto di cui all'articolo 1346 c.c. senza necessità che la clausola rechi l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, potendo tale requisito essere soddisfatto anche “per relationem”, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili (cfr. Cass. Civ., n. 5363/2024).
Tale assunto è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass.
Civ., n. 3698/2014), secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).”.
Né tantomeno può ritenersi che nel predetto contratto di mutuo sarebbe stato previsto un “tasso alternativo indeterminato”: infatti, all'articolo 3) è previsto che “…. Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale parametro di indicizzazione, il LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) 3 mesi lettera, riferito all'Euro”.
La pattuizione di cui sopra individua chiaramente il suo ambito applicativo, palesandosi quale clausola suppletiva, destinata ad operare solo allorquando i dati che individuano il tasso RI (fissato dalle parti quale criterio principale di ancoraggio per la determinazione degli interessi corrispettivi) non siano stati oggetto di pubblicazione durante il periodo di riferimento previsto. Di talchè la previsione pattizia di un ulteriore criterio, oggettivo e certo, per la determinazione del saggio degli interessi debitori, per il caso di mancata individuazione dell'RI, costituisce evidente manifestazione di un regolamento contrattuale che non solo non è né indeterminato né indeterminabile ma che, anzi, è volto proprio ad evitare a monte che possano insorgere situazioni connotate da indeterminatezza e/o indetermibabilità della misura degli interessi corrispettivi stessi.
Il rigetto delle domande di cui sopra, con conseguente piena validità del contratto di mutuo contestato, implica altresì il rigetto della domanda attorea volta ad ottenere la liberazione del garante sig. , Parte_2
nonchè di condanna al ristoro dei danni, rispetto alla quale non si rinviene alcuna condotta “non iure” e “contra ius” delle convenute, le quali peraltro si sono rese mere cessionarie del credito nei confronti degli attori.
Proc. N.R.G.A.C. 6182/2020 - Sentenza SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante il rigetto delle uniche due domande attoree non rinunciate, con totale soccombenza degli attori, sono poste a carico di e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro e, considerate la natura, il valore (indeterminabile) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 5.431,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.064,00 per la fase di studio;
€ 708,00 per la fase introduttiva;
€ 1.869,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.790,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, in favore della e per essa della Controparte_1
delle spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 5.431,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 24/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
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