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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/12/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.1814/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1814/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e nato a [...] il [...] (c.f.: e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco GUBITOSA, del Foro di Latina, presso il cui studio legale, sito in Latina al viale Mazzini n.2, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 16 ottobre 2024 da e Parte_1
CP_1
rilevato che all'udienza del 2 dicembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato, precisando inoltre, nel suddetto verbale, che la frequentazione dei figli minori con il padre avverrà nel territorio di Chieti;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in TI CA (TA) in data 8 agosto 2015 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate e precisate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TI CA (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto
n.87 – Parte II – Serie A – Anno 2015.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 6 dicembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1814/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e nato a [...] il [...] (c.f.: e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco GUBITOSA, del Foro di Latina, presso il cui studio legale, sito in Latina al viale Mazzini n.2, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 16 ottobre 2024 da e Parte_1
CP_1
rilevato che all'udienza del 2 dicembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato, precisando inoltre, nel suddetto verbale, che la frequentazione dei figli minori con il padre avverrà nel territorio di Chieti;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in TI CA (TA) in data 8 agosto 2015 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate e precisate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TI CA (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto
n.87 – Parte II – Serie A – Anno 2015.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 6 dicembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)