Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 221/2024 R.G. DIV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.01.2024, da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Maria Colombo
e
2) Controparte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 domiciliato in Como, via Salita dei Cappuccini n. 18 con l'Avv. Alessandro Maria Colombo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Proserpio (CO), in data 16.05.2011,
(anno 2011, atto n. 2, parte seconda, serie A);
I coniugi non hanno figli.
Separati con sentenza n. 553/2024 del 3.5.2024, depositata in Cancelleria il 14.5.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.01.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_2
, contratto in data 16 maggio 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
[...]
Comune di Proserpio (CO), al n. 2, Serie A, Parte Seconda;
- ordinare al Comune di Proserpio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 16 maggio 2011 in Proserpio (CO), con atto trascritto nei registri Controparte_2
dello Stato Civile del Comune di Proserpio (CO), (anno 2011, atto n. 2, parte Seconda. Serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Proserpio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Ponte Lambro dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 10.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao