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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4453 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli avv.ti (C.F. C.F._5 Parte_4
) ed (C.F. ; C.F._4 Parte_5 C.F._5
Appellanti
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_6 C.F._6
RO CA (C.F. ); C.F._7
Appellata
1 Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 15.5.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 19.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_6 dinanzi al Tribunale di Napoli, EN , EN , Pt_2 Parte_1 Parte_4
e , affinchè venisse dichiarata nei suoi confronti
[...] Parte_5
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di determinati atti dispositivi.
In particolare, deduceva che:
-in forza del decreto ingiuntivo n. 9149/05, reso dal Tribunale di Napoli il
19.12.2005, notificato in data 27.01.2006 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 3.5.2006, risultava creditrice nei confronti di della Parte_2 somma di euro 20.250,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
-la domanda di emissione del decreto ingiuntivo di pagamento traeva origine dall'inadempimento da parte del EN all'obbligazione di restituire all'attrice
(con scadenza pattuita del 30.9.2005) la somma erogatagli a titolo di prestito personale in data 31.8.2004;
-al momento del predetto prestito concesso, risultava Parte_2 proprietario di ben due cespiti immobiliari (come dettagliatamente indicati in atti), alienati poi – successivamente al ricevimento di notifica del predetto decreto ingiuntivo - a mezzo di due distinti atti ai propri congiunti, ovvero al padre Parte_1
al AT e al AT convivente
[...] Parte_4 Parte_5
, tale da derivarne un grave nocumento alle ragioni creditorie della .
[...] Pt_6
Ragion per cui, EN AN essendo consapevole di arrecare un grave pregiudizio alle ragioni della propria creditrice, non potevano che ritenersi sussistenti nel caso in esame idonei elementi atti a dimostrare la sussistenza del cd consilium fraudis tra il venditore e i detti acquirenti.
Ciò predetto, così concludeva:
“I) accertare e dichiarare che l'atto pubblico a rogito del Notaio Persona_1
2 dell'1/02/2006, rep. 24330/10472, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Napoli 2 in data 03/03/06 ai nn. 7560/13620, a mezzo del quale il sig.
[...] ha venduto all'avv. ed all'avv. Parte_2 Parte_1 Parte_4 rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà della propria quota pari ad
[...]
1/2 dell'appartamento in IS (NA), Via Morgioni già n. 26, Parco Edera, piano T, cat.
A/2, di vani catastali 4, riportato in N.C.E.U. al fol. 8, p.lla 1150, sub 4, è atto simulato e/o posto in essere in frode al creditore, in quanto teso a sottrarre il bene alla garanzia del credito e, come tale, nullo e/o revocabile ex art. 2901 c.c.; II) accertare e dichiarare che l'atto pubblico a rogito del Notaio del 7/03/2006, rep. Persona_1
24412/10546, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. de L'Aquila in data
29/03/06 ai nn. 4406/7666, a mezzo del quale il sig. ha Parte_2 venduto all'avv. nato a [...] il [...], la quota pari ad Parte_5
1/2 dell'appartamento in AS (AQ), Viale dei Tigli, piano 2, cat. A/2, di vani catastali 5, riportato in N.C.E.U. al fol. 4, p.lla 1138, sub 9, è atto simulato e/o posto in essere in frode al creditore, in quanto teso a sottrarre il bene alla garanzia del credito e, come tale, nullo e/o revocabile ex art. 2901 c.c.; III) per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia di detti atti dispositivi nei confronti dell'esponente e conseguentemente ordinare al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio RR.II. di trascrivere l'emittenda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità;
IV) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali secondo la vigente tariffa professionale, comprese le spese generali”.
Si costituivano in giudizio e , eccependo Parte_1 Parte_2 per entrambi gli appartamenti in oggetto (rispettivamente proprietà immobiliare d'IS, il cui contratto era stato redatto a favore di e Parte_1
in data 1.2.2006 e trascritto in data 3.3.2006 e proprietà Parte_4 immobiliare di AS, il cui contratto era stato redatto a favore di Parte_5
in data 7.3.2006 e trascritto in data 29.3.2006) la prescrizione del diritto
[...] azionato ex art. 2903 c.c.., dal momento che per l'immobile ischitano la relativa citazione era stata notificata in data 3.03.2011 ed, inoltre, per l'altro detto immobile risultava non integro il contraddittorio nei confronti di , quale Parte_3 coniuge in regime di comunione dei beni dell'acquirente . Parte_5
Inoltre - atteso che EN , al momento della concessione del prestito, Pt_2
3 sarebbe risultato socio al 50% della proprietà di un capannone del valore di euro
304.000,00, che gli immobili in oggetto sarebbero stati venduti per determinati interessi patrimoniali di famiglia ed, inoltre, considerato che gli acquirenti convenuti non sarebbero stati a conoscenza del pregiudizio arrecato all'eventuale creditore - gli odierni convenuti deducevano che non potesse ritenersi sussistente alcun presupposto per poter agire in giudizio ex art. 2901 c.c..
Ragion per cui, ritenendo pretestuosa la richiesta di parte attrice, così chiedevano:
“in subordine e nella denegata ipotesi che Codesto On.le Tribunale dovesse ritenere fondato la pretesa attrice, ridurre la domanda, limitandola ad un solo atto di vendita ed in tal caso escludere la proprietà di AS.”.
Si costituiva in giudizio impugnando quanto ex adverso dedotto, Parte_5 perché infondato sia in fatto che in diritto. Ed invero, il EN - dopo aver rappresentato, in via preliminare, la mancata citazione in giudizio della propria consorte (essendo stata acquistata la quota pari a ½ Parte_3 dell'immobile sito in AS successivamente al matrimonio in regime di comunione dei beni con la predetta, tale da doversi ritenere la IE litisconsorte necessario) ed aver eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria (in base a quanto documentato in atti ed a quanto sostenuto da parte attrice) – deduceva che l'attore avesse mal ricostruito la successione cronologica degli eventi, dal momento che l'atto di compravendita (rientrante in un riassetto di interessi patrimoniali familiari) risultava essere stato eseguito antecedentemente all'avanzata richiesta creditoria.
Per cui, anche alla luce del considerevole patrimonio del AT Parte_2 risultante all'atto della vendita, – avendo affermato di non essere Parte_5 stato a conoscenza del debito contratto dal predetto germano - riteneva di non potersi considerare partecipe di alcuna dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicare il detto credito.
Ciò predetto, così concludeva: “1) preliminarmente dichiarare non integro il contraddittorio e prescritta l'azione revocatoria;
2) nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
3) in subordine e nella denegata ipotesi che l'On.
Giudicante dovesse ritenere fondata la pretesa attorea, ridurre la domanda limitandola ad un solo atto di vendita;
4) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A.”.
4 si costituiva in giudizio, eccependo anch'egli la prescrizione Parte_4 dell'azione revocatoria (in quanto l'atto di compravendita di cui si chiedeva la revoca era stato stipulato in data 1.2.2006, mentre l'atto introduttivo era stato notificato in data 3.3.2011), la mal ricostruzione cronologica degli eventi da parte attrice (in quanto l'atto di compravendita risultava essere stato eseguito antecedentemente al sorgere del credito) e l'assoluta ignoranza del debito contratto dal AT Parte_2
, quale possidente di un considerevole patrimonio immobiliare atto a
[...] garantire il vantato credito.
Ragion per cui, avendo ritenuto pretestuoso quanto avanzato da parte attrice, così concludeva: “1) rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
2) in subordine, ridurre la domanda limitandola ad un solo atto di vendita;
3) vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A.”.
In data 28.06.2011, il Giudice Istruttore, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio, autorizzava il procuratore di parte attrice a chiamare in causa
IE Pt_3
IE si costituiva in giudizio, eccependo anch'ella la prescrizione Pt_3 dell'azione revocatoria (in quanto l'atto di compravendita per il quale si chiedeva la revoca era datato 7.3.2006 e trascritto in data 29.3.2006, mentre la notifica dell'atto di integrazione era del 22.11.2011), la mal ricostruzione cronologica degli eventi da parte attrice (in quanto l'atto di compravendita risultava essere stato eseguito antecedentemente al sorgere del credito) e la totale ignoranza della somma dovuta dal AT EN nei confronti di parte attrice. Pt_2
Per cui, , ritenendo di non aver arrecato alcun pregiudizio al Parte_3 credito avanzato da controparte, così concludeva: “1) preliminarmente dichiarare prescritta l'azione revocatoria;
2) nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
3) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A. con attribuzione”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7094, pubblicata il
1.09.2021, così provvedeva: “- accoglie la domanda;
- dichiara inefficace nei confronti di l'atto notarile a rogito del Notaio del 7.3.2006, Parte_7 Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. de L'Aquila in data 29.3.2006, con il quale
vende ad EN rispettivamente l'usufrutto e la nuda Parte_2 Pt_5
5 proprietà della quota di ½ dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli n.
20, nonché l'atto dell'1.2.2006, con cui vende a Parte_2 Parte_1
e (trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli
[...] Parte_4
2 in data 3.3.2006), la propria quota di proprietà di ½ dell'appartamento sito in IS all'interno del Parco Edera alla Via Morgioni n. 26; - condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in euro
4500,00 oltre iva e cassa e spese generali ed euro 230,00 per spese;
- dispone trasmettersi la sentenza alla conservatoria dei registri immobiliari competente per gli adempimenti di legge, con esonero da responsabilità per il conservatore”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-l'eccezione di prescrizione eccepita da parte di tutti i convenuti risultava infondata, dal momento che la notifica dell'atto introduttivo era avvenuta entro il 3.3.2011, tale da risultarne rispettato il previsto termine prescrizionale rispetto agli atti dispositivi, di cui il primo datato 3.3.2006;
-in base a quanto previsto dal disposto normativo ex art. 2901 c.c. e da richiamate massime giurisprudenziali in materia, si riteneva sussistente un credito certo, liquido ed esigibile di parte attrice;
- in data successiva all'anzidetto credito il debitore aveva attuato atti traslativi a titolo oneroso nei confronti dei propri familiari, tale da ridurre significativamente – ed in maniera consapevole - la propria garanzia patrimoniale, così da recare nocumento alle rappresentate ragioni creditorie.
B. Giudizio d'appello
, , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto appello. Parte_5
Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure - rigettando l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria eccepita dagli stessi – abbia violato quanto previsto ex art. 2903 c.c., dal momento che la decorrenza del termine prescrizionale decorre dalla data oggettiva nella quale è stato posto in essere l'atto revocando. Per cui, risulta maturata la prescrizione sia per l'atto di vendita di ½ dell'appartamento sito in IS (essendo stato attuato in data 1.2.2006 e correlata notifica di citazione avutasi in data 3.3.2011) e sia per l'atto di vendita di ½ dell'appartamento sito in
6 AS (di cui l'integrazione dell'atto di citazione è avvenuta in data 22.11.2011, ovvero notificata oltre il termine quinquennale dalla data dell'atto del 7.3.2006 ed anche dalla sua trascrizione, ovvero dal 29.3.2006).
Inoltre, gli appellanti rappresentano che il Tribunale abbia – erroneamente – riconosciuto l'eventus damni, così da omettere di valutare l'effettiva capienza del patrimonio del debitore, il quale – secondo gli stessi - non avrebbe subito alcun depauperamento né in termini quantitativi e né in termini qualitativi. Ed invero,
avrebbe, piuttosto, accresciuto il proprio patrimonio e le ragioni Parte_2 creditorie dell'appellata con la vendita di ½ della proprietà di AS, di ½ della proprietà di IS e con l'acquisto di un capannone sito a Napoli-Arzano e, finanche, risultante nudo proprietario di un ulteriore immobile maggiormente aggredibile rispetto alle quote indivise di detti immobili non citato dal giudice di prime cure.
Ed ancora, gli appellanti, evidenziano la mancanza della scientia fraudis, per avere il
Giudice di prime ritenuto accertato l'elemento soggettivo in capo al debitore in quanto “…chiaramente consapevole che la distrazione dei beni venduti avrebbe reso
l'esazione del credito di lui con parte attrice.....”, non comprendendosi tale conclusione in quanto la circostanza che il patrimonio residuo del debitore era ampiamente tale da soddisfare le ragioni creditorie dimostra esattamente il contrario, stante anche la ctu espletata nel giudizio di primo grado che ha escluso una vendita sottocosto.
Ancora, gli appellanti rappresentano che, in base all'acclarato patrimonio residuo del debitore, non possa ritenersi accertato né l'elemento soggettivo in capo al debitore e né tantomeno possa ritenersi comunque conosciuta la condizione economica precaria del debitore da parte dei familiari acquirenti, tale da non ritenersi comprensibile quanto concluso sul punto dal giudice di prime cure.
Altresì, chiedono - in subordine - nuovamente di ridurre la domanda revocatoria limitandola ad un solo atto di vendita, attesa la mancata statuizione sul punto da parte del Tribunale.
Essi, poi, avanzano istanza ex art. 283 c.p.c., data la sussistenza di gravi e fondati motivi.
Così dedotto, concludono:
7 “1) in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., sospendere la efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) in accoglimento del proposto appello, dichiarare in via preliminare la domanda attorea prescritta;
3) in accoglimento del proposto appello, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
4) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A. Per il pagamento del Contributo Unificato si precisa che il presente processo è di valore fino ad Euro 26.000,00.”
si costituisce in giudizio. Parte_6
In particolare, deduce che:
-atteso quanto ormai pacificamente statuito dai principi ispiratori in materia di prescrizione di azione revocatoria, il termine iniziale del decorso della prescrizione non possa che identificarsi con quello della pubblicazione presso la Conservatoria dei RR.II. competente dell'atto di trasferimento. Ragion per cui, il tribunale avrebbe correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione della predetta azione avanzata in tale fase di giudizio;
-nel caso di specie, l'azione revocatoria risulta pienamente fondata, dal momento che i contestati atti di alienazione attuati da hanno comportato una Parte_2 variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio di quest'ultimo, tali da compromettere la garanzia patrimoniale del creditore prevista ex art. 2740 c.c.:
- alcuna prova risulta essere stata allegata dai suindicati appellanti in ordine alla presunta insussistenza dell'eventus damni;
per giunta, in ordine alla dedotta carenza del consilium fraudis, si ritengono sussistenti idonei elementi probatori atti a dimostrare il carattere fittizio dell'alienazione de qua;
-l'avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza risulta manifestamente inammissibile, dal momento che ai terzi acquirenti non deriverebbe alcun pregiudizio dall'esecuzione sui beni oggetto delle contestate alienazioni, trattandosi di sentenza di accertamento non avente alcuna efficacia esecutiva, data la pendenza dell'odierno gravame. Inoltre, la predetta istanza ex art. 283 c.p.c. non parrebbe nemmeno accoglibile in punto di liquidazione delle spese del giudizio, non sussistendo alcun grave e fondato motivo.
Alla luce di quanto predetto, l'appellata così conclude:
8 “si confida nel rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio ed irrogazione nei confronti degli appellanti della pena pecuniaria di cui all'art. 283, comma 2 c.p.c.”.
La Corte, con ordinanza del 5.4.2022, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza formulata dagli appellanti ed ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.12.2023, poi differita d'ufficio all'udienza del 20.5.2025.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante e degli appellati per l'udienza del 20.5.2025, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 24.5.2025 riferita all'udienza del 20.5.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 26.5.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Quanto al primo motivo di appello, relativo all'errato accoglimento della domanda ex art 2901 c.c. per avere il giudice di prime cure rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria eccepita dagli stessi ex art. 2903 c.c., ad avviso della Corte, deve ritenersi fondato solo con riferimento alla posizione di . Parte_3
Sostiene parte appellante che risulta maturata la prescrizione sia per l'atto di vendita di ½ dell'appartamento sito in IS (essendo stato attuato in data 1.2.2006
e correlata notifica di citazione avutasi in data 3.3.2011) e sia per l'atto di vendita di
½ dell'appartamento sito in AS (di cui l'integrazione dell'atto di citazione è avvenuta in data 22.11.2011, ovvero notificata oltre il termine quinquennale dalla data dell'atto del 7.3.2006 ed anche dalla sua trascrizione, ovvero dal 29.3.2006).
Osserva la Corte, che con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare la decorrenza della prescrizione di cui all'art. 2903 c.c. va fissata non già della stipula o della sua esecuzione, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari, ovvero dal momento in cui l'atto che si intende dichiarare inefficace è conoscibile a terzi.
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il
9 coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 4049 del 09/02/2023).
Correttamente sulla scorta di tale principio deve, dunque, ritenersi che il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione con riferimento all'azione revocatoria ordinaria esperita avverso l'atto dell'1.2.2006, con il quale Parte_2
vendeva ad a e (trascritto
[...] Parte_1 Parte_4 presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 3.3.2006), la propria quota di proprietà di ½ dell'appartamento sito in IS all'interno del Parco Edera alla Via
Morgioni n. 26 essendo la notificazione della citazione intervenuta entro il 3.3.2011
a fronte della trascrizione dell'atto dispositivo del 3.3.2006 decorrendo, appunto, la prescrizione dalla data della trascrizione dell'atto che s'intende dichiarare inefficace, ovvero dal momento in cui esso è conoscibile a terzi.
Quanto, invece, all'azione revocatoria ordinaria esperita avverso l'atto notarile a rogito del Notaio del 7.3.2006 (trascritto presso la Conservatoria dei Persona_1
RR.II. de L'Aquila in data 29.3.2006), con il quale vendeva ad Parte_2 rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà della quota di ½ Parte_5 dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli n. 20, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellante è fondata con riferimento a e infondata con riferimento a . Parte_3 Parte_5
Invero, la notificazione della citazione di primo grado è intervenuta nei confronti di in data 22.11.2011 a seguito di ordinanza del 28.6.2011 con cui Parte_3 il giudice di prime dure ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale coniuge in comunione legale di a Parte_3 Parte_5 fronte della trascrizione dell'atto dispositivo del 29.3.2006 laddove la notificazione della citazione di primo grado è stata effettuata nei confronti di Parte_5 in data 3.3.2011 a fronte della medesima trascrizione dell'atto dispositivo del
29.3.2006.
Deve, invero, ritenersi che il rispetto del termine di prescrizione ex art. 2903 c.c. nei confronti del terzo acquirente in regime di comunione legale di beni che ha preso
10 parte all'atto dispositivo (notifica del 3.3.2011 nei confronti di EN AN) è inidonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti dell'altro coniuge che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto nei cui confronti la notifica dell'atto di citazione ex art. 2901 c.c. è effettuata oltre termine di prescrizione ex art. 2903 c.c. ( notifica del 22.11.2011 nei confronti di
, non trattandosi di parte necessaria originariamente Parte_3 pretermessa e dunque di litisconsorte necessario in quanto l'azione ex art.2901 c.c. non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.
Nell'azione ex art. 2901 c.c. l'integrazione del contraddittorio effettuata nei confronti dell'altro coniuge in regime di comunione legale dei beni, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto non determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c..
Solo nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal comma 2 dell'art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse, determinando l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione ( cfr. Cassazione civile sez. un.,
22/04/2010, n.9523; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 12295 del 15/06/2016;
Cassazione civile Sez. 3 - , Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023).
Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, l'altro, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto, è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quei giudizi nei quali si domandi una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto (cfr. Cassazione civile,
11 Sez. U, Sentenza n. 9660 del 2009;Cass.civile, Sez. 3 , Ordinanza n. 24950 del 06/1
1/2020).
Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, deve ritenersi che l'appello sul punto va accolto nei confronti di stante il maturarsi della prescrizione Parte_3 quinquennale ex art. 2903 c.c. nei suoi confronti.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da e dell'appello proposto dalla stessa, in Parte_3 riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. in primo grado da nei confronti di Parte_6 Parte_3 per la quota di ¼ dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli
[...]
n. 20, autorizzando l'annotazione del presente provvedimento presso la
Conservatoria dei RR.II. di Benevento ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Quanto agli ulteriori motivi di appello proposti da tutti gli appellanti inerenti l'assenza, nel caso in esame, dell'eventus damni, e della scientia fraudis, secondo la
Corte, sono infondati in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposte.
Invero, sul punto giova rammentare che l'azione revocatoria ordinaria o actio pauliana, rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e cioè: 1) la qualità di creditore del soggetto agente;
2) l'esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) la scientia fraudis e l'eventus damni.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione- di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non
12 assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N.
12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999).
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n.
7452/00; n. 2104/00).
Orbene, non contestata l'esistenza del credito, essendo risultati rogati, i contratti di compravendita immobiliare, dopo l'insorgenza del credito ( portato da decreto ingiuntivo n. 9149.05 reso dal Tribunale di Napoli del 19.12.2005 notificato in data
21.1.2006 reso esecutivo il 30.5.2006 in forza del quale il creditore vantava euro
20.250,00 nei confronti di ), può affermarsi che il debitore avesse Parte_2 conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie di parte attrice.
Correttamente, inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente dal punto di vista oggettivo, l'atto dispositivo.
Deve aggiungersi, inoltre, che è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione.
Nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dagli atti dispositivi in questione, l'atto dell'1.2.2006, con il quale vendeva Parte_2 ad a e (trascritto presso la Conservatoria Parte_1 Parte_4 dei RR.II. di Napoli 2 in data 3.3.2006), la propria quota di proprietà di ½ dell'appartamento sito in IS all'interno del Parco Edera alla Via Morgioni n. 26 e l'atto notarile a rogito del Notaio del 7.3.2006 (trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR.II. de L'Aquila in data 29.3.2006), con il quale Parte_2
vendeva ad EN rispettivamente l'usufrutto e la nuda
[...] Pt_5 proprietà della quota di ½ dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli n.
20.
13 Il presupposto della scientia damni implica, infatti, la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza né l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr., Cass. civ.,
1.6.2000, n. 7262).
La prova della scientia damni, da parte del debitore, poi, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui accertamento è devoluto al giudice di merito (cfr., in termini, cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ., 17.8.2011, n. 17327).
Nel caso di specie, deve aggiungersi che, sottoscrivendo i contratti in questione, gli originari convenuti, non potevano che essere consapevoli del pregiudizio che il detto atto dispositivo, arrecava le ragioni creditorie della parte qui appellata, stante anche le considerazioni sopra effettuate in ordine al patrimonio residuo.
Quanto, infine, all'eventus damni, la giurisprudenza ha costantemente affermato che in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda di fatto più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'onere probatorio del creditore è limitato a dimostrare l'insorgere di una mera variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore è onerato dal provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e consistenza tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditizie (cfr., Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
Orbene, nella fattispecie in esame, non è parso in dubbio che i contratti in questione, fossero di per sé idonei a determinare una variazione in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, in quanto, nel caso in
14 esame, la documentazione prodotta da parte convenuta in primo grado, non costituisce valido elemento di prova volto a dimostrare che il suo patrimonio, anche dopo il detto contratto di mantenimento vitalizio oneroso, sarebbe comunque in grado di garantire, senza difficoltà, il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Corretta sul punto appare la motivazione del giudice di prime cure secondo cui, rispetto il patrimonio immobiliare del debitore, la vendita oggetto di causa, priva lo stesso di beni del valore di circa 202.000,00 euro (come da stima del ctu nominato in primo grado), cifra che, per il valore complessivo affermato dai convenuti circa il patrimonio del debitore, è sicuramente consistente, aggiungendosi che la presenza di protesti in capo al debitore, indica un chiaro sintomo delle difficoltà patrimoniali dello stesso, anche considerato i versamenti parziali nel corso del giudizio riferiti da parte appellante pari ad euro 7.000,00, potendo poi quanto all'elemento psicologico degli acquirenti, la posizione parentale, genitore e AT e coniuge del AT, far ritenere comunque conosciuta la condizione economica precaria dell'alienante figlio
– germano ed il pregiudizio arrecato ai creditori del . Parte_2
Da tutte le considerazioni che precedono, consegue quindi che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente anche l'eventus damni, il quale, insieme agli altri elementi sopra evidenziati, consente di affermare la sussistenza di tutti i presupposti fondanti la pronuncia ai sensi dell'art. 2901 c.c., con rigetto dei motivi dei sopra indicati motivi di appello.
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte deve procedere, dunque, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata e dell'accoglimento dell'appello proposto da , ad nuova regolamentazione delle spese Parte_3 anche del primo grado di giudizio solo con riferimento alla posizione di Parte_3
in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064
[...] del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483), restando invece ferma la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure nei rapporti tra e Parte_6
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_2
15 , atteso il rigetto dell'appello proposto da questi ultimi. Pt_5
In base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. in favore di Parte_3 ed a carico di a vengono liquidati i compensi professionali di Parte_6 primo e secondo grado e in favore di ed a carico di Parte_6 Parte_1
, , e i
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 compensi professionali di secondo grado, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in primo e secondo grado in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello;
cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore del credito per cui si agisce in revocatoria.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e nei
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti di , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Parte_6
n. 7094, pubblicata il 1.09.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_4 Parte_5 Parte_6
;
[...]
2) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Parte_3 accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. in primo grado da nei confronti di per la Parte_6 Parte_3 quota di ¼ dell' dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli n. 20;
16 3) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_6 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_3 complessivamente in euro 5.077,00 per il primo grado ed in euro 5.809,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) dichiara tenuto e condanna , , Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro al pagamento, in Parte_4 Parte_5 favore di delle spese del secondo grado di giudizio, Parte_6 liquidate complessivamente in euro 5.809,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 2.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4453 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli avv.ti (C.F. C.F._5 Parte_4
) ed (C.F. ; C.F._4 Parte_5 C.F._5
Appellanti
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_6 C.F._6
RO CA (C.F. ); C.F._7
Appellata
1 Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 15.5.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 19.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_6 dinanzi al Tribunale di Napoli, EN , EN , Pt_2 Parte_1 Parte_4
e , affinchè venisse dichiarata nei suoi confronti
[...] Parte_5
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di determinati atti dispositivi.
In particolare, deduceva che:
-in forza del decreto ingiuntivo n. 9149/05, reso dal Tribunale di Napoli il
19.12.2005, notificato in data 27.01.2006 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 3.5.2006, risultava creditrice nei confronti di della Parte_2 somma di euro 20.250,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
-la domanda di emissione del decreto ingiuntivo di pagamento traeva origine dall'inadempimento da parte del EN all'obbligazione di restituire all'attrice
(con scadenza pattuita del 30.9.2005) la somma erogatagli a titolo di prestito personale in data 31.8.2004;
-al momento del predetto prestito concesso, risultava Parte_2 proprietario di ben due cespiti immobiliari (come dettagliatamente indicati in atti), alienati poi – successivamente al ricevimento di notifica del predetto decreto ingiuntivo - a mezzo di due distinti atti ai propri congiunti, ovvero al padre Parte_1
al AT e al AT convivente
[...] Parte_4 Parte_5
, tale da derivarne un grave nocumento alle ragioni creditorie della .
[...] Pt_6
Ragion per cui, EN AN essendo consapevole di arrecare un grave pregiudizio alle ragioni della propria creditrice, non potevano che ritenersi sussistenti nel caso in esame idonei elementi atti a dimostrare la sussistenza del cd consilium fraudis tra il venditore e i detti acquirenti.
Ciò predetto, così concludeva:
“I) accertare e dichiarare che l'atto pubblico a rogito del Notaio Persona_1
2 dell'1/02/2006, rep. 24330/10472, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Napoli 2 in data 03/03/06 ai nn. 7560/13620, a mezzo del quale il sig.
[...] ha venduto all'avv. ed all'avv. Parte_2 Parte_1 Parte_4 rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà della propria quota pari ad
[...]
1/2 dell'appartamento in IS (NA), Via Morgioni già n. 26, Parco Edera, piano T, cat.
A/2, di vani catastali 4, riportato in N.C.E.U. al fol. 8, p.lla 1150, sub 4, è atto simulato e/o posto in essere in frode al creditore, in quanto teso a sottrarre il bene alla garanzia del credito e, come tale, nullo e/o revocabile ex art. 2901 c.c.; II) accertare e dichiarare che l'atto pubblico a rogito del Notaio del 7/03/2006, rep. Persona_1
24412/10546, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. de L'Aquila in data
29/03/06 ai nn. 4406/7666, a mezzo del quale il sig. ha Parte_2 venduto all'avv. nato a [...] il [...], la quota pari ad Parte_5
1/2 dell'appartamento in AS (AQ), Viale dei Tigli, piano 2, cat. A/2, di vani catastali 5, riportato in N.C.E.U. al fol. 4, p.lla 1138, sub 9, è atto simulato e/o posto in essere in frode al creditore, in quanto teso a sottrarre il bene alla garanzia del credito e, come tale, nullo e/o revocabile ex art. 2901 c.c.; III) per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia di detti atti dispositivi nei confronti dell'esponente e conseguentemente ordinare al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio RR.II. di trascrivere l'emittenda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità;
IV) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali secondo la vigente tariffa professionale, comprese le spese generali”.
Si costituivano in giudizio e , eccependo Parte_1 Parte_2 per entrambi gli appartamenti in oggetto (rispettivamente proprietà immobiliare d'IS, il cui contratto era stato redatto a favore di e Parte_1
in data 1.2.2006 e trascritto in data 3.3.2006 e proprietà Parte_4 immobiliare di AS, il cui contratto era stato redatto a favore di Parte_5
in data 7.3.2006 e trascritto in data 29.3.2006) la prescrizione del diritto
[...] azionato ex art. 2903 c.c.., dal momento che per l'immobile ischitano la relativa citazione era stata notificata in data 3.03.2011 ed, inoltre, per l'altro detto immobile risultava non integro il contraddittorio nei confronti di , quale Parte_3 coniuge in regime di comunione dei beni dell'acquirente . Parte_5
Inoltre - atteso che EN , al momento della concessione del prestito, Pt_2
3 sarebbe risultato socio al 50% della proprietà di un capannone del valore di euro
304.000,00, che gli immobili in oggetto sarebbero stati venduti per determinati interessi patrimoniali di famiglia ed, inoltre, considerato che gli acquirenti convenuti non sarebbero stati a conoscenza del pregiudizio arrecato all'eventuale creditore - gli odierni convenuti deducevano che non potesse ritenersi sussistente alcun presupposto per poter agire in giudizio ex art. 2901 c.c..
Ragion per cui, ritenendo pretestuosa la richiesta di parte attrice, così chiedevano:
“in subordine e nella denegata ipotesi che Codesto On.le Tribunale dovesse ritenere fondato la pretesa attrice, ridurre la domanda, limitandola ad un solo atto di vendita ed in tal caso escludere la proprietà di AS.”.
Si costituiva in giudizio impugnando quanto ex adverso dedotto, Parte_5 perché infondato sia in fatto che in diritto. Ed invero, il EN - dopo aver rappresentato, in via preliminare, la mancata citazione in giudizio della propria consorte (essendo stata acquistata la quota pari a ½ Parte_3 dell'immobile sito in AS successivamente al matrimonio in regime di comunione dei beni con la predetta, tale da doversi ritenere la IE litisconsorte necessario) ed aver eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria (in base a quanto documentato in atti ed a quanto sostenuto da parte attrice) – deduceva che l'attore avesse mal ricostruito la successione cronologica degli eventi, dal momento che l'atto di compravendita (rientrante in un riassetto di interessi patrimoniali familiari) risultava essere stato eseguito antecedentemente all'avanzata richiesta creditoria.
Per cui, anche alla luce del considerevole patrimonio del AT Parte_2 risultante all'atto della vendita, – avendo affermato di non essere Parte_5 stato a conoscenza del debito contratto dal predetto germano - riteneva di non potersi considerare partecipe di alcuna dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicare il detto credito.
Ciò predetto, così concludeva: “1) preliminarmente dichiarare non integro il contraddittorio e prescritta l'azione revocatoria;
2) nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
3) in subordine e nella denegata ipotesi che l'On.
Giudicante dovesse ritenere fondata la pretesa attorea, ridurre la domanda limitandola ad un solo atto di vendita;
4) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A.”.
4 si costituiva in giudizio, eccependo anch'egli la prescrizione Parte_4 dell'azione revocatoria (in quanto l'atto di compravendita di cui si chiedeva la revoca era stato stipulato in data 1.2.2006, mentre l'atto introduttivo era stato notificato in data 3.3.2011), la mal ricostruzione cronologica degli eventi da parte attrice (in quanto l'atto di compravendita risultava essere stato eseguito antecedentemente al sorgere del credito) e l'assoluta ignoranza del debito contratto dal AT Parte_2
, quale possidente di un considerevole patrimonio immobiliare atto a
[...] garantire il vantato credito.
Ragion per cui, avendo ritenuto pretestuoso quanto avanzato da parte attrice, così concludeva: “1) rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
2) in subordine, ridurre la domanda limitandola ad un solo atto di vendita;
3) vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A.”.
In data 28.06.2011, il Giudice Istruttore, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio, autorizzava il procuratore di parte attrice a chiamare in causa
IE Pt_3
IE si costituiva in giudizio, eccependo anch'ella la prescrizione Pt_3 dell'azione revocatoria (in quanto l'atto di compravendita per il quale si chiedeva la revoca era datato 7.3.2006 e trascritto in data 29.3.2006, mentre la notifica dell'atto di integrazione era del 22.11.2011), la mal ricostruzione cronologica degli eventi da parte attrice (in quanto l'atto di compravendita risultava essere stato eseguito antecedentemente al sorgere del credito) e la totale ignoranza della somma dovuta dal AT EN nei confronti di parte attrice. Pt_2
Per cui, , ritenendo di non aver arrecato alcun pregiudizio al Parte_3 credito avanzato da controparte, così concludeva: “1) preliminarmente dichiarare prescritta l'azione revocatoria;
2) nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
3) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A. con attribuzione”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7094, pubblicata il
1.09.2021, così provvedeva: “- accoglie la domanda;
- dichiara inefficace nei confronti di l'atto notarile a rogito del Notaio del 7.3.2006, Parte_7 Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. de L'Aquila in data 29.3.2006, con il quale
vende ad EN rispettivamente l'usufrutto e la nuda Parte_2 Pt_5
5 proprietà della quota di ½ dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli n.
20, nonché l'atto dell'1.2.2006, con cui vende a Parte_2 Parte_1
e (trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli
[...] Parte_4
2 in data 3.3.2006), la propria quota di proprietà di ½ dell'appartamento sito in IS all'interno del Parco Edera alla Via Morgioni n. 26; - condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in euro
4500,00 oltre iva e cassa e spese generali ed euro 230,00 per spese;
- dispone trasmettersi la sentenza alla conservatoria dei registri immobiliari competente per gli adempimenti di legge, con esonero da responsabilità per il conservatore”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-l'eccezione di prescrizione eccepita da parte di tutti i convenuti risultava infondata, dal momento che la notifica dell'atto introduttivo era avvenuta entro il 3.3.2011, tale da risultarne rispettato il previsto termine prescrizionale rispetto agli atti dispositivi, di cui il primo datato 3.3.2006;
-in base a quanto previsto dal disposto normativo ex art. 2901 c.c. e da richiamate massime giurisprudenziali in materia, si riteneva sussistente un credito certo, liquido ed esigibile di parte attrice;
- in data successiva all'anzidetto credito il debitore aveva attuato atti traslativi a titolo oneroso nei confronti dei propri familiari, tale da ridurre significativamente – ed in maniera consapevole - la propria garanzia patrimoniale, così da recare nocumento alle rappresentate ragioni creditorie.
B. Giudizio d'appello
, , , Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto appello. Parte_5
Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure - rigettando l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria eccepita dagli stessi – abbia violato quanto previsto ex art. 2903 c.c., dal momento che la decorrenza del termine prescrizionale decorre dalla data oggettiva nella quale è stato posto in essere l'atto revocando. Per cui, risulta maturata la prescrizione sia per l'atto di vendita di ½ dell'appartamento sito in IS (essendo stato attuato in data 1.2.2006 e correlata notifica di citazione avutasi in data 3.3.2011) e sia per l'atto di vendita di ½ dell'appartamento sito in
6 AS (di cui l'integrazione dell'atto di citazione è avvenuta in data 22.11.2011, ovvero notificata oltre il termine quinquennale dalla data dell'atto del 7.3.2006 ed anche dalla sua trascrizione, ovvero dal 29.3.2006).
Inoltre, gli appellanti rappresentano che il Tribunale abbia – erroneamente – riconosciuto l'eventus damni, così da omettere di valutare l'effettiva capienza del patrimonio del debitore, il quale – secondo gli stessi - non avrebbe subito alcun depauperamento né in termini quantitativi e né in termini qualitativi. Ed invero,
avrebbe, piuttosto, accresciuto il proprio patrimonio e le ragioni Parte_2 creditorie dell'appellata con la vendita di ½ della proprietà di AS, di ½ della proprietà di IS e con l'acquisto di un capannone sito a Napoli-Arzano e, finanche, risultante nudo proprietario di un ulteriore immobile maggiormente aggredibile rispetto alle quote indivise di detti immobili non citato dal giudice di prime cure.
Ed ancora, gli appellanti, evidenziano la mancanza della scientia fraudis, per avere il
Giudice di prime ritenuto accertato l'elemento soggettivo in capo al debitore in quanto “…chiaramente consapevole che la distrazione dei beni venduti avrebbe reso
l'esazione del credito di lui con parte attrice.....”, non comprendendosi tale conclusione in quanto la circostanza che il patrimonio residuo del debitore era ampiamente tale da soddisfare le ragioni creditorie dimostra esattamente il contrario, stante anche la ctu espletata nel giudizio di primo grado che ha escluso una vendita sottocosto.
Ancora, gli appellanti rappresentano che, in base all'acclarato patrimonio residuo del debitore, non possa ritenersi accertato né l'elemento soggettivo in capo al debitore e né tantomeno possa ritenersi comunque conosciuta la condizione economica precaria del debitore da parte dei familiari acquirenti, tale da non ritenersi comprensibile quanto concluso sul punto dal giudice di prime cure.
Altresì, chiedono - in subordine - nuovamente di ridurre la domanda revocatoria limitandola ad un solo atto di vendita, attesa la mancata statuizione sul punto da parte del Tribunale.
Essi, poi, avanzano istanza ex art. 283 c.p.c., data la sussistenza di gravi e fondati motivi.
Così dedotto, concludono:
7 “1) in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., sospendere la efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) in accoglimento del proposto appello, dichiarare in via preliminare la domanda attorea prescritta;
3) in accoglimento del proposto appello, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
4) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A. Per il pagamento del Contributo Unificato si precisa che il presente processo è di valore fino ad Euro 26.000,00.”
si costituisce in giudizio. Parte_6
In particolare, deduce che:
-atteso quanto ormai pacificamente statuito dai principi ispiratori in materia di prescrizione di azione revocatoria, il termine iniziale del decorso della prescrizione non possa che identificarsi con quello della pubblicazione presso la Conservatoria dei RR.II. competente dell'atto di trasferimento. Ragion per cui, il tribunale avrebbe correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione della predetta azione avanzata in tale fase di giudizio;
-nel caso di specie, l'azione revocatoria risulta pienamente fondata, dal momento che i contestati atti di alienazione attuati da hanno comportato una Parte_2 variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio di quest'ultimo, tali da compromettere la garanzia patrimoniale del creditore prevista ex art. 2740 c.c.:
- alcuna prova risulta essere stata allegata dai suindicati appellanti in ordine alla presunta insussistenza dell'eventus damni;
per giunta, in ordine alla dedotta carenza del consilium fraudis, si ritengono sussistenti idonei elementi probatori atti a dimostrare il carattere fittizio dell'alienazione de qua;
-l'avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza risulta manifestamente inammissibile, dal momento che ai terzi acquirenti non deriverebbe alcun pregiudizio dall'esecuzione sui beni oggetto delle contestate alienazioni, trattandosi di sentenza di accertamento non avente alcuna efficacia esecutiva, data la pendenza dell'odierno gravame. Inoltre, la predetta istanza ex art. 283 c.p.c. non parrebbe nemmeno accoglibile in punto di liquidazione delle spese del giudizio, non sussistendo alcun grave e fondato motivo.
Alla luce di quanto predetto, l'appellata così conclude:
8 “si confida nel rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio ed irrogazione nei confronti degli appellanti della pena pecuniaria di cui all'art. 283, comma 2 c.p.c.”.
La Corte, con ordinanza del 5.4.2022, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza formulata dagli appellanti ed ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.12.2023, poi differita d'ufficio all'udienza del 20.5.2025.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante e degli appellati per l'udienza del 20.5.2025, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 24.5.2025 riferita all'udienza del 20.5.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 26.5.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Quanto al primo motivo di appello, relativo all'errato accoglimento della domanda ex art 2901 c.c. per avere il giudice di prime cure rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria eccepita dagli stessi ex art. 2903 c.c., ad avviso della Corte, deve ritenersi fondato solo con riferimento alla posizione di . Parte_3
Sostiene parte appellante che risulta maturata la prescrizione sia per l'atto di vendita di ½ dell'appartamento sito in IS (essendo stato attuato in data 1.2.2006
e correlata notifica di citazione avutasi in data 3.3.2011) e sia per l'atto di vendita di
½ dell'appartamento sito in AS (di cui l'integrazione dell'atto di citazione è avvenuta in data 22.11.2011, ovvero notificata oltre il termine quinquennale dalla data dell'atto del 7.3.2006 ed anche dalla sua trascrizione, ovvero dal 29.3.2006).
Osserva la Corte, che con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare la decorrenza della prescrizione di cui all'art. 2903 c.c. va fissata non già della stipula o della sua esecuzione, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari, ovvero dal momento in cui l'atto che si intende dichiarare inefficace è conoscibile a terzi.
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il
9 coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 4049 del 09/02/2023).
Correttamente sulla scorta di tale principio deve, dunque, ritenersi che il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione con riferimento all'azione revocatoria ordinaria esperita avverso l'atto dell'1.2.2006, con il quale Parte_2
vendeva ad a e (trascritto
[...] Parte_1 Parte_4 presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 3.3.2006), la propria quota di proprietà di ½ dell'appartamento sito in IS all'interno del Parco Edera alla Via
Morgioni n. 26 essendo la notificazione della citazione intervenuta entro il 3.3.2011
a fronte della trascrizione dell'atto dispositivo del 3.3.2006 decorrendo, appunto, la prescrizione dalla data della trascrizione dell'atto che s'intende dichiarare inefficace, ovvero dal momento in cui esso è conoscibile a terzi.
Quanto, invece, all'azione revocatoria ordinaria esperita avverso l'atto notarile a rogito del Notaio del 7.3.2006 (trascritto presso la Conservatoria dei Persona_1
RR.II. de L'Aquila in data 29.3.2006), con il quale vendeva ad Parte_2 rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà della quota di ½ Parte_5 dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli n. 20, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellante è fondata con riferimento a e infondata con riferimento a . Parte_3 Parte_5
Invero, la notificazione della citazione di primo grado è intervenuta nei confronti di in data 22.11.2011 a seguito di ordinanza del 28.6.2011 con cui Parte_3 il giudice di prime dure ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale coniuge in comunione legale di a Parte_3 Parte_5 fronte della trascrizione dell'atto dispositivo del 29.3.2006 laddove la notificazione della citazione di primo grado è stata effettuata nei confronti di Parte_5 in data 3.3.2011 a fronte della medesima trascrizione dell'atto dispositivo del
29.3.2006.
Deve, invero, ritenersi che il rispetto del termine di prescrizione ex art. 2903 c.c. nei confronti del terzo acquirente in regime di comunione legale di beni che ha preso
10 parte all'atto dispositivo (notifica del 3.3.2011 nei confronti di EN AN) è inidonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti dell'altro coniuge che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto nei cui confronti la notifica dell'atto di citazione ex art. 2901 c.c. è effettuata oltre termine di prescrizione ex art. 2903 c.c. ( notifica del 22.11.2011 nei confronti di
, non trattandosi di parte necessaria originariamente Parte_3 pretermessa e dunque di litisconsorte necessario in quanto l'azione ex art.2901 c.c. non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.
Nell'azione ex art. 2901 c.c. l'integrazione del contraddittorio effettuata nei confronti dell'altro coniuge in regime di comunione legale dei beni, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto non determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c..
Solo nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal comma 2 dell'art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse, determinando l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione ( cfr. Cassazione civile sez. un.,
22/04/2010, n.9523; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 12295 del 15/06/2016;
Cassazione civile Sez. 3 - , Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023).
Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, l'altro, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto, è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quei giudizi nei quali si domandi una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto (cfr. Cassazione civile,
11 Sez. U, Sentenza n. 9660 del 2009;Cass.civile, Sez. 3 , Ordinanza n. 24950 del 06/1
1/2020).
Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, deve ritenersi che l'appello sul punto va accolto nei confronti di stante il maturarsi della prescrizione Parte_3 quinquennale ex art. 2903 c.c. nei suoi confronti.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da e dell'appello proposto dalla stessa, in Parte_3 riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. in primo grado da nei confronti di Parte_6 Parte_3 per la quota di ¼ dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli
[...]
n. 20, autorizzando l'annotazione del presente provvedimento presso la
Conservatoria dei RR.II. di Benevento ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Quanto agli ulteriori motivi di appello proposti da tutti gli appellanti inerenti l'assenza, nel caso in esame, dell'eventus damni, e della scientia fraudis, secondo la
Corte, sono infondati in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposte.
Invero, sul punto giova rammentare che l'azione revocatoria ordinaria o actio pauliana, rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e cioè: 1) la qualità di creditore del soggetto agente;
2) l'esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) la scientia fraudis e l'eventus damni.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione- di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non
12 assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N.
12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999).
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n.
7452/00; n. 2104/00).
Orbene, non contestata l'esistenza del credito, essendo risultati rogati, i contratti di compravendita immobiliare, dopo l'insorgenza del credito ( portato da decreto ingiuntivo n. 9149.05 reso dal Tribunale di Napoli del 19.12.2005 notificato in data
21.1.2006 reso esecutivo il 30.5.2006 in forza del quale il creditore vantava euro
20.250,00 nei confronti di ), può affermarsi che il debitore avesse Parte_2 conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie di parte attrice.
Correttamente, inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente dal punto di vista oggettivo, l'atto dispositivo.
Deve aggiungersi, inoltre, che è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione.
Nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dagli atti dispositivi in questione, l'atto dell'1.2.2006, con il quale vendeva Parte_2 ad a e (trascritto presso la Conservatoria Parte_1 Parte_4 dei RR.II. di Napoli 2 in data 3.3.2006), la propria quota di proprietà di ½ dell'appartamento sito in IS all'interno del Parco Edera alla Via Morgioni n. 26 e l'atto notarile a rogito del Notaio del 7.3.2006 (trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR.II. de L'Aquila in data 29.3.2006), con il quale Parte_2
vendeva ad EN rispettivamente l'usufrutto e la nuda
[...] Pt_5 proprietà della quota di ½ dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli n.
20.
13 Il presupposto della scientia damni implica, infatti, la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza né l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr., Cass. civ.,
1.6.2000, n. 7262).
La prova della scientia damni, da parte del debitore, poi, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui accertamento è devoluto al giudice di merito (cfr., in termini, cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ., 17.8.2011, n. 17327).
Nel caso di specie, deve aggiungersi che, sottoscrivendo i contratti in questione, gli originari convenuti, non potevano che essere consapevoli del pregiudizio che il detto atto dispositivo, arrecava le ragioni creditorie della parte qui appellata, stante anche le considerazioni sopra effettuate in ordine al patrimonio residuo.
Quanto, infine, all'eventus damni, la giurisprudenza ha costantemente affermato che in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda di fatto più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'onere probatorio del creditore è limitato a dimostrare l'insorgere di una mera variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore è onerato dal provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e consistenza tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditizie (cfr., Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
Orbene, nella fattispecie in esame, non è parso in dubbio che i contratti in questione, fossero di per sé idonei a determinare una variazione in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, in quanto, nel caso in
14 esame, la documentazione prodotta da parte convenuta in primo grado, non costituisce valido elemento di prova volto a dimostrare che il suo patrimonio, anche dopo il detto contratto di mantenimento vitalizio oneroso, sarebbe comunque in grado di garantire, senza difficoltà, il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Corretta sul punto appare la motivazione del giudice di prime cure secondo cui, rispetto il patrimonio immobiliare del debitore, la vendita oggetto di causa, priva lo stesso di beni del valore di circa 202.000,00 euro (come da stima del ctu nominato in primo grado), cifra che, per il valore complessivo affermato dai convenuti circa il patrimonio del debitore, è sicuramente consistente, aggiungendosi che la presenza di protesti in capo al debitore, indica un chiaro sintomo delle difficoltà patrimoniali dello stesso, anche considerato i versamenti parziali nel corso del giudizio riferiti da parte appellante pari ad euro 7.000,00, potendo poi quanto all'elemento psicologico degli acquirenti, la posizione parentale, genitore e AT e coniuge del AT, far ritenere comunque conosciuta la condizione economica precaria dell'alienante figlio
– germano ed il pregiudizio arrecato ai creditori del . Parte_2
Da tutte le considerazioni che precedono, consegue quindi che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente anche l'eventus damni, il quale, insieme agli altri elementi sopra evidenziati, consente di affermare la sussistenza di tutti i presupposti fondanti la pronuncia ai sensi dell'art. 2901 c.c., con rigetto dei motivi dei sopra indicati motivi di appello.
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte deve procedere, dunque, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata e dell'accoglimento dell'appello proposto da , ad nuova regolamentazione delle spese Parte_3 anche del primo grado di giudizio solo con riferimento alla posizione di Parte_3
in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064
[...] del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483), restando invece ferma la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure nei rapporti tra e Parte_6
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_2
15 , atteso il rigetto dell'appello proposto da questi ultimi. Pt_5
In base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. in favore di Parte_3 ed a carico di a vengono liquidati i compensi professionali di Parte_6 primo e secondo grado e in favore di ed a carico di Parte_6 Parte_1
, , e i
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 compensi professionali di secondo grado, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in primo e secondo grado in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello;
cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore del credito per cui si agisce in revocatoria.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e nei
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti di , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Parte_6
n. 7094, pubblicata il 1.09.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_4 Parte_5 Parte_6
;
[...]
2) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Parte_3 accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. in primo grado da nei confronti di per la Parte_6 Parte_3 quota di ¼ dell' dell'appartamento ubicato a AS al Viale dei Tigli n. 20;
16 3) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_6 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_3 complessivamente in euro 5.077,00 per il primo grado ed in euro 5.809,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) dichiara tenuto e condanna , , Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro al pagamento, in Parte_4 Parte_5 favore di delle spese del secondo grado di giudizio, Parte_6 liquidate complessivamente in euro 5.809,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 2.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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