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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Il Presidente delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G. n. 411/2025 avente ad oggetto opposizione ex art. 170 d.P.R. 30/05/2002 n.
115, 15 D. Lgs. 01/09/2011 n. 150 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in giudizio personalmente ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
Conclusioni
Come in atti
IN FATTO
1. Con ricorso del 07.03.2025 ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione Parte_1 emesso dalla I Sezione Penale di questa Corte in data 04.02.2025, notificato a mezzo pec in data
07.02.2025, con il quale è stata accolta l'istanza di liquidazione del compenso e delle spese, depositata dall'avv. sia per l'attività difensiva svolta in favore di , in qualità di difensore Pt_1 Controparte_2
d'ufficio, nel procedimento penale r.g. app. n. 4420/2019 sia per le spese di recupero credito in esecuzione dell'ordinanza n.1168/2024 del Tribunale di Parma che definiva il compenso professionale dovutole.
2. L'odierna ricorrente contesta il decreto laddove lo stesso non ha previsto il riconoscimento di alcuna somma per le attività, idoneamente provate, compiute dal difensore per tutta la fase esecutiva di recupero del credito relativo al compenso successivamente al giudizio R.G. 2088/2021.
3. Con decreto del 03.04.2025 il Presidente delegato ha fissato per la trattazione della causa l'udienza del 19.09.2025, da tenersi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
pagina 1 di 3 4. Soltanto parte ricorrente ha depositato note per l'udienza del 19.09.2025, mentre il è non si CP_1
è costiutito.
IN DIRITTO
5. L'art. 116 del DPR n. 115/2002 sancisce, in merito alla liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio, che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
In base all'art. 84 D.P.R n. 115/2002, l'interessato può proporre la suddetta opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R n. 115/2002, disciplinata dall'art. 15 D. Lgs. n. 150/2011, in base al quale la controversia è regolata, in via generale, dal rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss. c.p.c.)
e il ricorso deve essere proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
6. Parte ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza al
[...]
, che la Corte di Cassazione ha identificato come parte legittimata passiva necessaria nel Controparte_1 giudizio in questione (Cass., S.U. n. 8516/2012); il non si è costituito e va quindi dichiarato CP_1 contumace.
7. Passando al merito, va richiamato il principio affermato dalla S.C. secondo il quale non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., se il creditore non accerta che il debitore si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione (v. Cass. Sesta Sezione civile ord. 16799/2022). Inoltre deve ritenersi che “la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate” (Cass. Sesta Sezione civile ord. 16799/2022 in fattispecie analoga alla presente).
8. Ciò posto, si osserva che nel presente giudizio di opposizione la ricorrente ha prodotto i verbali di pignoramento mobiliare negativo del 22.10.2024 e 28.10.2024, redatti dal funzionario UNEP incaricato.
Da questi risulta che l'ufficiale giudiziario si è recato all'indirizzo indicato, ma che, nonostante sul citofono vi fosse un cognome diverso da quello del debitore , si è limitato a ritentare l'accesso CP_2 nel medesimo posto una seconda volta con esito negativo, trovando ancora una volta la porta chiusa, ma senza effettuare alcuna ulteriore ricerca per accertare se vi fosse stato un trasferimento del debitore. pagina 2 di 3 9. Deve allora ritenersi che la procedura esecutiva non sia stata eseguita con il dovuto scrupolo e rigore e che, pertanto, la stessa non possa considerarsi infruttuosamente conclusa;
pertanto, non sussistono i presupposti per la liquidazione della fase esecutiva di recupero del credito successiva al giudizio penale.
Restano ferme, invece, le statuizioni relative al compenso inerente all'attività difensiva svolta in favore di nel giudizio R.G. APP. n. 4420/2019 e alle spese sostenute per il procedimento Controparte_2
R.G. 2088/2021, in quanto non oggetto di opposizione.
10. L'opposizione va dunque rigettata.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del . CP_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente.
Si comunichi.
Bologna, 22 ottobre 2025
Il Presidente delegato
EL TT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Il Presidente delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G. n. 411/2025 avente ad oggetto opposizione ex art. 170 d.P.R. 30/05/2002 n.
115, 15 D. Lgs. 01/09/2011 n. 150 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in giudizio personalmente ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
Conclusioni
Come in atti
IN FATTO
1. Con ricorso del 07.03.2025 ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione Parte_1 emesso dalla I Sezione Penale di questa Corte in data 04.02.2025, notificato a mezzo pec in data
07.02.2025, con il quale è stata accolta l'istanza di liquidazione del compenso e delle spese, depositata dall'avv. sia per l'attività difensiva svolta in favore di , in qualità di difensore Pt_1 Controparte_2
d'ufficio, nel procedimento penale r.g. app. n. 4420/2019 sia per le spese di recupero credito in esecuzione dell'ordinanza n.1168/2024 del Tribunale di Parma che definiva il compenso professionale dovutole.
2. L'odierna ricorrente contesta il decreto laddove lo stesso non ha previsto il riconoscimento di alcuna somma per le attività, idoneamente provate, compiute dal difensore per tutta la fase esecutiva di recupero del credito relativo al compenso successivamente al giudizio R.G. 2088/2021.
3. Con decreto del 03.04.2025 il Presidente delegato ha fissato per la trattazione della causa l'udienza del 19.09.2025, da tenersi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
pagina 1 di 3 4. Soltanto parte ricorrente ha depositato note per l'udienza del 19.09.2025, mentre il è non si CP_1
è costiutito.
IN DIRITTO
5. L'art. 116 del DPR n. 115/2002 sancisce, in merito alla liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio, che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
In base all'art. 84 D.P.R n. 115/2002, l'interessato può proporre la suddetta opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R n. 115/2002, disciplinata dall'art. 15 D. Lgs. n. 150/2011, in base al quale la controversia è regolata, in via generale, dal rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss. c.p.c.)
e il ricorso deve essere proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
6. Parte ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza al
[...]
, che la Corte di Cassazione ha identificato come parte legittimata passiva necessaria nel Controparte_1 giudizio in questione (Cass., S.U. n. 8516/2012); il non si è costituito e va quindi dichiarato CP_1 contumace.
7. Passando al merito, va richiamato il principio affermato dalla S.C. secondo il quale non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., se il creditore non accerta che il debitore si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione (v. Cass. Sesta Sezione civile ord. 16799/2022). Inoltre deve ritenersi che “la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate” (Cass. Sesta Sezione civile ord. 16799/2022 in fattispecie analoga alla presente).
8. Ciò posto, si osserva che nel presente giudizio di opposizione la ricorrente ha prodotto i verbali di pignoramento mobiliare negativo del 22.10.2024 e 28.10.2024, redatti dal funzionario UNEP incaricato.
Da questi risulta che l'ufficiale giudiziario si è recato all'indirizzo indicato, ma che, nonostante sul citofono vi fosse un cognome diverso da quello del debitore , si è limitato a ritentare l'accesso CP_2 nel medesimo posto una seconda volta con esito negativo, trovando ancora una volta la porta chiusa, ma senza effettuare alcuna ulteriore ricerca per accertare se vi fosse stato un trasferimento del debitore. pagina 2 di 3 9. Deve allora ritenersi che la procedura esecutiva non sia stata eseguita con il dovuto scrupolo e rigore e che, pertanto, la stessa non possa considerarsi infruttuosamente conclusa;
pertanto, non sussistono i presupposti per la liquidazione della fase esecutiva di recupero del credito successiva al giudizio penale.
Restano ferme, invece, le statuizioni relative al compenso inerente all'attività difensiva svolta in favore di nel giudizio R.G. APP. n. 4420/2019 e alle spese sostenute per il procedimento Controparte_2
R.G. 2088/2021, in quanto non oggetto di opposizione.
10. L'opposizione va dunque rigettata.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del . CP_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente.
Si comunichi.
Bologna, 22 ottobre 2025
Il Presidente delegato
EL TT
pagina 3 di 3