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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2022 con OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GINESI Parte_1 C.F._1
MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GINESI
MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 P.IVA_1 trocinio dell'avv. GUIDI CAMILLA e dell'avv. GAI BARBARA ( C.F._2
VIA DEI CORDAI 21 57123 LIVORNO;
, elettivamente domiciliato in SCALI DEGLI
OLANDESI 42 57125 LIVORNOpresso il difensore avv. GUIDI CAMILLA
CONVENUTO/I
In data 2.5.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termine per il deposito di note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la IG.ra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1
di Livorno il , amministrato dalla Controparte_2
dott.ssa titolare dello Studio Foresi, sito in Livorno P.zza Attias, 13, per Controparte_3
1 ottenere l'annullamento delle delibere adottate rispettivamente il 09.07.2021 ed il
16.02.2022.
A sostegno delle proprie richieste assumeva infatti di aver promosso istanza di mediazione conclusa con esito negativo in data 25.01.2022 avente ad oggetto l'impugnazione della pri- ma delibera riguardante, tra i vari punti dell'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio consuntivo dal 1.11.2019 al 31.10.2020.
A sostegno delle proprie doglianze l'attrice specificava che il consuntivo fosse stato appro- vato dall'assemblea nonostante la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1130 bis cc.
La IG.ra contestava altresì l'impossibilità di verificare, dai rendiconti impugnati, i Pt_1
parametri con i quali erano stati addebitati dall'amministrazione i costi relativi all'acqua calda sanitaria ed al riscaldamento, non essendo state fornite le relative letture.
La stessa procedeva poi in una serie di contestazioni aventi ad oggetto i costi per la sostitu- zione delle porte del terrazzo , quelli relativi alla riparazione dell'impianto citofonico,
Il , in persona dell'Amministratrice Controparte_2
pro-tempore, Dott.ssa si costituiva in giudizio contestando integralmente Controparte_3 le pretese avanzate dall'attrice poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Il precisava infatti di aver ratificato in data 09.07.2021 la nomina CP_1 dell'Amministratrice Dott.ssa approvando altresì il bilancio consuntivo 01.11.2019- CP_3
31.10.2020, con tutte le voci di spesa ripartizioni ed addebiti.
Nell'occasione l'unica condomina contraria era stata la IG.ra . e che l'assemblea - Pt_1
nonostante il precedente amministratore (IG.ra non avesse ancora provve- Controparte_4 duto a fornire alla dott.ssa l'integrale documentazione allegata al bilancio consuntivo CP_3
sopra citato- obbligata a proseguire nella gestione ordinaria del condominio e non ravvisan- do alcuna delle anomalie evidenziate dalla anche alla luce della documentazione Pt_1
contabile messa a disposizione della stessa per la relativa visione, aveva deciso di approvare il consuntivo 2019-2020 per iniziare una nuova gestione più soddisfacente.
Asseriva altresì che la documentazione fornita dalla relativa ai consumi dell'acqua, CP_4
consentiva senza dubbio alcuno di verificare la correttezza delle ripartizioni effettuate in base alle letture chiaramente indicate per ciascun condomino. Sottolineava pertanto la pre- testuosità e l'infondatezza delle domande avanzate dalla controparte.
Veniva rigettata la richiesta di estensione del contraddittorio all'Amministrazione CP_4
2 La causa veniva, successivamente, ritenuta matura per la decisione senza necessità di assu- mere le prove formulate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Andando ad esaminare il motivo di impugnazione attinente al bilancio consuntivo
2019/2020 approvato, parte attrice ritine che il suddetto bilancio presenterebbe una serie di vizi ed irregolarità che avrebbero determinato la violazione del disposto di cui all'art.1130
c.c, impedendo ai condomini di svolgere la corretta verifica del rendiconto.
Nello specifico parte attrice lamenta che i documenti presentati all'approvazione dell'as- semblea sarebbero incompleti ed incongruenti, che non sarebbero state allegate note espli- cative, che non risultavano forniti riscontri documentali alle poste indicate nel riepilogo contabile, né risultava fornito il riscontro degli estratti conto bancari, con ciò perpetrandosi una violazione dei principi di trasparenza ed intellegibilità sanciti dalla'art.1130 c.c. ren- dendo così invalido il deliberato impugnato.
Ora occorre ricordare che la redazione del rendiconto deve essere tale da facilitare il con- trollo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche competenze: ciò IGnifica che nel predisporre il rendiconto devono necessariamente essere seguiti alcuni criteri che consentano la comprensibilità di tutte le scritture contabili al fine di avere evidenza della si- tuazione condominiale.
Nel caso di specie è la stessa parte convenuta ad ammettere che non era stata fornita dal precedente amministratore la documentazione a supporto del bilancio consuntivo
2019/2020, giustificando l'approvazione in ragione del fatto che la mancata approvazione del consuntivo, in assenza di valida giustificazione, avrebbe comportato la paralisi totale della gestione ordinaria condominiale (pagamento consumi, forniture, lavori straordinari, impianto citofonico, …) che avrebbe causato non poche problematiche a tutti i condomini derivanti dall'interruzione dei servizi comuni.
Tale ultima argomentazione non è condivisibile in quanto è pieno diritto dei condomini ap- provare con cognizione di causa il bilancio condominiale avendo tutti gli elementi per pote- re valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione ed i criteri di ripartizione delle spese, che, invece, nel caso di specie per le spese inerenti svariati consumi e svariati inter- venti non risultano chiariti.
3 L'urgenza di fatto non può costituire un valido motivo per giustificare la mancanza di tra- sparenza dell'amministrazione che non ha consentito alla condomina di esprimersi con co- gnizione di causa al momento della delibera assembleare.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla le delibere condominiali adottate rispettivamente il 09.07.2021 ed il 16.02.2022.
Condanna parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.500,00, di cui € 1.200,00 per la fase di studio della
contro
- versia, € 600,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed €
1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A, ed €
264,00 per rimborsi.
Così deciso in data 8 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2022 con OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GINESI Parte_1 C.F._1
MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GINESI
MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 P.IVA_1 trocinio dell'avv. GUIDI CAMILLA e dell'avv. GAI BARBARA ( C.F._2
VIA DEI CORDAI 21 57123 LIVORNO;
, elettivamente domiciliato in SCALI DEGLI
OLANDESI 42 57125 LIVORNOpresso il difensore avv. GUIDI CAMILLA
CONVENUTO/I
In data 2.5.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termine per il deposito di note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la IG.ra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1
di Livorno il , amministrato dalla Controparte_2
dott.ssa titolare dello Studio Foresi, sito in Livorno P.zza Attias, 13, per Controparte_3
1 ottenere l'annullamento delle delibere adottate rispettivamente il 09.07.2021 ed il
16.02.2022.
A sostegno delle proprie richieste assumeva infatti di aver promosso istanza di mediazione conclusa con esito negativo in data 25.01.2022 avente ad oggetto l'impugnazione della pri- ma delibera riguardante, tra i vari punti dell'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio consuntivo dal 1.11.2019 al 31.10.2020.
A sostegno delle proprie doglianze l'attrice specificava che il consuntivo fosse stato appro- vato dall'assemblea nonostante la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1130 bis cc.
La IG.ra contestava altresì l'impossibilità di verificare, dai rendiconti impugnati, i Pt_1
parametri con i quali erano stati addebitati dall'amministrazione i costi relativi all'acqua calda sanitaria ed al riscaldamento, non essendo state fornite le relative letture.
La stessa procedeva poi in una serie di contestazioni aventi ad oggetto i costi per la sostitu- zione delle porte del terrazzo , quelli relativi alla riparazione dell'impianto citofonico,
Il , in persona dell'Amministratrice Controparte_2
pro-tempore, Dott.ssa si costituiva in giudizio contestando integralmente Controparte_3 le pretese avanzate dall'attrice poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Il precisava infatti di aver ratificato in data 09.07.2021 la nomina CP_1 dell'Amministratrice Dott.ssa approvando altresì il bilancio consuntivo 01.11.2019- CP_3
31.10.2020, con tutte le voci di spesa ripartizioni ed addebiti.
Nell'occasione l'unica condomina contraria era stata la IG.ra . e che l'assemblea - Pt_1
nonostante il precedente amministratore (IG.ra non avesse ancora provve- Controparte_4 duto a fornire alla dott.ssa l'integrale documentazione allegata al bilancio consuntivo CP_3
sopra citato- obbligata a proseguire nella gestione ordinaria del condominio e non ravvisan- do alcuna delle anomalie evidenziate dalla anche alla luce della documentazione Pt_1
contabile messa a disposizione della stessa per la relativa visione, aveva deciso di approvare il consuntivo 2019-2020 per iniziare una nuova gestione più soddisfacente.
Asseriva altresì che la documentazione fornita dalla relativa ai consumi dell'acqua, CP_4
consentiva senza dubbio alcuno di verificare la correttezza delle ripartizioni effettuate in base alle letture chiaramente indicate per ciascun condomino. Sottolineava pertanto la pre- testuosità e l'infondatezza delle domande avanzate dalla controparte.
Veniva rigettata la richiesta di estensione del contraddittorio all'Amministrazione CP_4
2 La causa veniva, successivamente, ritenuta matura per la decisione senza necessità di assu- mere le prove formulate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Andando ad esaminare il motivo di impugnazione attinente al bilancio consuntivo
2019/2020 approvato, parte attrice ritine che il suddetto bilancio presenterebbe una serie di vizi ed irregolarità che avrebbero determinato la violazione del disposto di cui all'art.1130
c.c, impedendo ai condomini di svolgere la corretta verifica del rendiconto.
Nello specifico parte attrice lamenta che i documenti presentati all'approvazione dell'as- semblea sarebbero incompleti ed incongruenti, che non sarebbero state allegate note espli- cative, che non risultavano forniti riscontri documentali alle poste indicate nel riepilogo contabile, né risultava fornito il riscontro degli estratti conto bancari, con ciò perpetrandosi una violazione dei principi di trasparenza ed intellegibilità sanciti dalla'art.1130 c.c. ren- dendo così invalido il deliberato impugnato.
Ora occorre ricordare che la redazione del rendiconto deve essere tale da facilitare il con- trollo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche competenze: ciò IGnifica che nel predisporre il rendiconto devono necessariamente essere seguiti alcuni criteri che consentano la comprensibilità di tutte le scritture contabili al fine di avere evidenza della si- tuazione condominiale.
Nel caso di specie è la stessa parte convenuta ad ammettere che non era stata fornita dal precedente amministratore la documentazione a supporto del bilancio consuntivo
2019/2020, giustificando l'approvazione in ragione del fatto che la mancata approvazione del consuntivo, in assenza di valida giustificazione, avrebbe comportato la paralisi totale della gestione ordinaria condominiale (pagamento consumi, forniture, lavori straordinari, impianto citofonico, …) che avrebbe causato non poche problematiche a tutti i condomini derivanti dall'interruzione dei servizi comuni.
Tale ultima argomentazione non è condivisibile in quanto è pieno diritto dei condomini ap- provare con cognizione di causa il bilancio condominiale avendo tutti gli elementi per pote- re valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione ed i criteri di ripartizione delle spese, che, invece, nel caso di specie per le spese inerenti svariati consumi e svariati inter- venti non risultano chiariti.
3 L'urgenza di fatto non può costituire un valido motivo per giustificare la mancanza di tra- sparenza dell'amministrazione che non ha consentito alla condomina di esprimersi con co- gnizione di causa al momento della delibera assembleare.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla le delibere condominiali adottate rispettivamente il 09.07.2021 ed il 16.02.2022.
Condanna parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.500,00, di cui € 1.200,00 per la fase di studio della
contro
- versia, € 600,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed €
1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A, ed €
264,00 per rimborsi.
Così deciso in data 8 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
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