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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
PAOLA TANARA Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2600/2024 promossa da:
(C:F: ), nato a [...], il 22 Parte_1 C.F._1
aprile 1967, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo De Rada (C.F. ) presso C.F._2
il cui studio sito in Pavia, Corso Mazzini n. 1A ha eletto domicilio
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Irene Valentina Anna Anrò, del Foro di Pavia, C.F. presso il cui C.F._4
studio in Pavia, C.so Mazzini 14, ha eletto domicilio
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1225/24 pubbl. il 10 settembre 2024 RG 5116/2021
Tribunale di Pavia, sezione seconda civile, rel dott. Marina Bellegrandi, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 in riforma della sentenza n.1225/24 pubbl. il 10 settembre 2024 RG 5116/2021 Tribunale di Pavia, sezione seconda civile, rel dott. Marina Bellegrandi, la Corte di Appello adita voglia revocare l'obbligo del Dottor di corrispondere alla coniuge l'assegno mensile di Euro Pt_1 CP_1
700,00 a titolo di concorso di mantenimento.
Con vittoria di spese legali del primo e secondo grado di giudizio.
Parte appellata:
l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza domanda, eccezione e deduzione proposta voglia così provvedere:
In via principale:
1. Rigettare integralmente la domanda proposta dal ricorrente per i motivi esposti in narrativa e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia n. 1225/2024 pubbl. il 10 settembre 2024 RG
5116/2021 Tribunale di Pavia sez seconda civile Relatore Dott. Marina Bellegrandi confermando conseguentemente l'obbligo del Dott. di versare mensilmente alla Sig.ra Pt_1 CP_1
l'importo annualmente rivalutato secondo indici ISTAT di € 700,00.
2. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio
Parere del Procuratore Generale:
Respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6 settembre 1997, i Signori e contraevano matrimonio concordatario (doc. 1, Pt_1 CP_1
fascicolo di primo grado); il matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, atto n. 01054, parte 2, serie A01 (doc. 1, fascicolo di primo grado); Per_ dalla loro unione nascevano i figli , nata a [...], il [...], e , nato a Per_2
Milano (MI), il 20 ottobre 2003;
in seguito alla procedura di separazione giudiziale dei coniugi, conclusasi con la precisazione delle conclusioni congiunte, iscritta al n. 4931/2018 R.G., con sentenza n. 54/2020 pubblicata il 17 gennaio
2020, il Tribunale di Pavia pronunciava la separazione dei coniugi (doc. 2, fascicolo di primo grado);
SVOLGIMENTO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso notificato in data 3 Dicembre 2021 il Sig. chiedeva: Pt_1
“1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto registri di stato civile del comune di Roma, atto n. 01054, parte 2, serie A01;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie
2 3) Disporre che ad esclusivo carico del dottor il mantenimento della figlia , che Pt_1 Persona_3
vivrà con il padre;
5) Disporre ad esclusivo carico del dottor il concorso nel mantenimento mensile del figlio Pt_1
minore per la somma di Euro 500,00 e del rimborso nella misura del 100% delle spese extra Per_2
assegno per il figlio, l'importo dell'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT di variazione del costo della vita per operai e impiegati;
6) Revocare l'obbligo del Dottor di corrispondere alla coniuge l'assegno mensile Pt_1 CP_1
di Euro 700,00 a titolo di concorso di mantenimento.
7) con vittoria di spese legali.”
La resistente Signora si costituiva in giudizio, con memoria di costituzione datata 10 febbraio CP_1
2022, chiedendo il rigetto della domanda attrice, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno divorzile di euro 1.200,00 mensili ovvero, in subordine, la conferma dell'assegno divorzile di euro 700,00 disposto in sede di Per_ separazione, porre a carico del solo dott. il mantenimento della figlia , che vivra' con il Pt_1
padre, il collocamento del figlio presso di se, un contributo di mantenimento per il figlio Per_2
di euro 500,00 oltre il 100% delle spese straordinarie per il figlio. Per_2
Con sentenza n.1225/24 pubbl. il 10 settembre 2024 RG 5116/2021 Tribunale di Pavia, sezione seconda civile, rel dott. Marina Bellegrandi, il Giudicante di ha così deciso: Parte_2
“Pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 6 settembre 1997 in Roma, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, atto n. 01054, parte 2, serie A01 tra i coniugi Parte_1
e . Manda all'ufficiale di stato civile per le annotazioni di competenza;
[...] CP_1
- Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in via San Giovannino, n. 11, In Pavia a favore di;
CP_1
- Dispone a carico esclusivo del Sig. il mantenimento della figlia (nata l'11 maggio Pt_1 Persona_3
2000);
- pone a carico del Sig. l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio (nato il [...]) la somma mensile di € 500,00, rivalutabile Per_2
annualmente in base agli indici ISTAT;
- pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire alle spese extra assegno del figlio nella misura Pt_1
del 100%;
- pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile la Pt_1 CP_1 somma mensile di € 700,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
3 - compensa le spese tra le parti nella misura di due terzi;
-Condanna a versare a favore dell'Erario, il restante terzo delle spese Parte_1 del procedimento, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, disponendo che il versamento avvenga a favore dell'Erario
Avverso tale sentenza il ha proposto l'odierno appello, lamentando: Pt_1
1. Erronea applicazione dell'art. 5 comma 6 L.
1.12.1970 n. 898. Errata valutazione del mancato rispetto dell'impegno assunto in seguito alla procedura di separazione personale dei coniugi di reperire una occupazione lavorativa stabile, documentando, almeno trimestralmente, le iniziative prese.
2. Erronea valutazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del richiedente l'assegno divorzile.
Si costituiva la , asserendo la correttezza delle statuizioni del giudice di primo grado e chiedendo CP_1
la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previo deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado resiste alle censure mosse da parte appellante.
Come risulta dal modello Unico 2024 in atti, il ha dichiarato un reddito di euro 205.000,00. Pt_1
A fronte di tale reddito, la risulta non percepire alcuna entrata. CP_1
E' pacifica l'eta' della appellata, ovvero 58 anni, cosi' come la sua uscita dal mercato del lavoro oltre
22 anni fa, nonche' la mancanza di un titolo di studio.
Mentre l'ex marito e' un affermato medico, con un ottimo livello reddituale, la non puo' non CP_1 incontrare, per eta' e mancanza di una professionalita' spendibile, grandi difficolta' nel reperire un lavoro,
I documentati tentativi fatti negli ultimi anni, resi ancor piu' difficili nel periodo covid, hanno confermato la difficolta' di inserimento lavorativo.
Non e' contestabile altresi' che la si sia dedicata alla crescita dei figli in costanza di matrimonio, CP_1
sacrificando le sue possibilita' di reperire un lavoro quando la sua eta' lo avrebbe reso piu' facile.
Non vi e' quindi alcun motivo di riformare la sentenza di primo grado, che ha correttamente motivato la giustificazione del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di 700 euro/mese.
L'appello deve essere quindi respinto e le spese di lite del grado seguono la soccombenza, con liquidazione in favore dell'Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della . CP_1
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1225/24 pubblicata il 10 Parte_1 CP_1
settembre 2024 dal Tribunale di Pavia a definizione della causa n. 5116/2021 così provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) Alla luce dell'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato, condanna parte CP_1
appellante al pagamento in favore dell'Erario delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre accessori di legge.
c) Dichiara sussistere le condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello gia' versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
Marc Anthony Gambardella Fabio Laurenzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
PAOLA TANARA Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2600/2024 promossa da:
(C:F: ), nato a [...], il 22 Parte_1 C.F._1
aprile 1967, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo De Rada (C.F. ) presso C.F._2
il cui studio sito in Pavia, Corso Mazzini n. 1A ha eletto domicilio
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Irene Valentina Anna Anrò, del Foro di Pavia, C.F. presso il cui C.F._4
studio in Pavia, C.so Mazzini 14, ha eletto domicilio
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1225/24 pubbl. il 10 settembre 2024 RG 5116/2021
Tribunale di Pavia, sezione seconda civile, rel dott. Marina Bellegrandi, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 in riforma della sentenza n.1225/24 pubbl. il 10 settembre 2024 RG 5116/2021 Tribunale di Pavia, sezione seconda civile, rel dott. Marina Bellegrandi, la Corte di Appello adita voglia revocare l'obbligo del Dottor di corrispondere alla coniuge l'assegno mensile di Euro Pt_1 CP_1
700,00 a titolo di concorso di mantenimento.
Con vittoria di spese legali del primo e secondo grado di giudizio.
Parte appellata:
l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza domanda, eccezione e deduzione proposta voglia così provvedere:
In via principale:
1. Rigettare integralmente la domanda proposta dal ricorrente per i motivi esposti in narrativa e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia n. 1225/2024 pubbl. il 10 settembre 2024 RG
5116/2021 Tribunale di Pavia sez seconda civile Relatore Dott. Marina Bellegrandi confermando conseguentemente l'obbligo del Dott. di versare mensilmente alla Sig.ra Pt_1 CP_1
l'importo annualmente rivalutato secondo indici ISTAT di € 700,00.
2. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio
Parere del Procuratore Generale:
Respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6 settembre 1997, i Signori e contraevano matrimonio concordatario (doc. 1, Pt_1 CP_1
fascicolo di primo grado); il matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, atto n. 01054, parte 2, serie A01 (doc. 1, fascicolo di primo grado); Per_ dalla loro unione nascevano i figli , nata a [...], il [...], e , nato a Per_2
Milano (MI), il 20 ottobre 2003;
in seguito alla procedura di separazione giudiziale dei coniugi, conclusasi con la precisazione delle conclusioni congiunte, iscritta al n. 4931/2018 R.G., con sentenza n. 54/2020 pubblicata il 17 gennaio
2020, il Tribunale di Pavia pronunciava la separazione dei coniugi (doc. 2, fascicolo di primo grado);
SVOLGIMENTO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso notificato in data 3 Dicembre 2021 il Sig. chiedeva: Pt_1
“1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto registri di stato civile del comune di Roma, atto n. 01054, parte 2, serie A01;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie
2 3) Disporre che ad esclusivo carico del dottor il mantenimento della figlia , che Pt_1 Persona_3
vivrà con il padre;
5) Disporre ad esclusivo carico del dottor il concorso nel mantenimento mensile del figlio Pt_1
minore per la somma di Euro 500,00 e del rimborso nella misura del 100% delle spese extra Per_2
assegno per il figlio, l'importo dell'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT di variazione del costo della vita per operai e impiegati;
6) Revocare l'obbligo del Dottor di corrispondere alla coniuge l'assegno mensile Pt_1 CP_1
di Euro 700,00 a titolo di concorso di mantenimento.
7) con vittoria di spese legali.”
La resistente Signora si costituiva in giudizio, con memoria di costituzione datata 10 febbraio CP_1
2022, chiedendo il rigetto della domanda attrice, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno divorzile di euro 1.200,00 mensili ovvero, in subordine, la conferma dell'assegno divorzile di euro 700,00 disposto in sede di Per_ separazione, porre a carico del solo dott. il mantenimento della figlia , che vivra' con il Pt_1
padre, il collocamento del figlio presso di se, un contributo di mantenimento per il figlio Per_2
di euro 500,00 oltre il 100% delle spese straordinarie per il figlio. Per_2
Con sentenza n.1225/24 pubbl. il 10 settembre 2024 RG 5116/2021 Tribunale di Pavia, sezione seconda civile, rel dott. Marina Bellegrandi, il Giudicante di ha così deciso: Parte_2
“Pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 6 settembre 1997 in Roma, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, atto n. 01054, parte 2, serie A01 tra i coniugi Parte_1
e . Manda all'ufficiale di stato civile per le annotazioni di competenza;
[...] CP_1
- Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in via San Giovannino, n. 11, In Pavia a favore di;
CP_1
- Dispone a carico esclusivo del Sig. il mantenimento della figlia (nata l'11 maggio Pt_1 Persona_3
2000);
- pone a carico del Sig. l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio (nato il [...]) la somma mensile di € 500,00, rivalutabile Per_2
annualmente in base agli indici ISTAT;
- pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire alle spese extra assegno del figlio nella misura Pt_1
del 100%;
- pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile la Pt_1 CP_1 somma mensile di € 700,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
3 - compensa le spese tra le parti nella misura di due terzi;
-Condanna a versare a favore dell'Erario, il restante terzo delle spese Parte_1 del procedimento, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, disponendo che il versamento avvenga a favore dell'Erario
Avverso tale sentenza il ha proposto l'odierno appello, lamentando: Pt_1
1. Erronea applicazione dell'art. 5 comma 6 L.
1.12.1970 n. 898. Errata valutazione del mancato rispetto dell'impegno assunto in seguito alla procedura di separazione personale dei coniugi di reperire una occupazione lavorativa stabile, documentando, almeno trimestralmente, le iniziative prese.
2. Erronea valutazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del richiedente l'assegno divorzile.
Si costituiva la , asserendo la correttezza delle statuizioni del giudice di primo grado e chiedendo CP_1
la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previo deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado resiste alle censure mosse da parte appellante.
Come risulta dal modello Unico 2024 in atti, il ha dichiarato un reddito di euro 205.000,00. Pt_1
A fronte di tale reddito, la risulta non percepire alcuna entrata. CP_1
E' pacifica l'eta' della appellata, ovvero 58 anni, cosi' come la sua uscita dal mercato del lavoro oltre
22 anni fa, nonche' la mancanza di un titolo di studio.
Mentre l'ex marito e' un affermato medico, con un ottimo livello reddituale, la non puo' non CP_1 incontrare, per eta' e mancanza di una professionalita' spendibile, grandi difficolta' nel reperire un lavoro,
I documentati tentativi fatti negli ultimi anni, resi ancor piu' difficili nel periodo covid, hanno confermato la difficolta' di inserimento lavorativo.
Non e' contestabile altresi' che la si sia dedicata alla crescita dei figli in costanza di matrimonio, CP_1
sacrificando le sue possibilita' di reperire un lavoro quando la sua eta' lo avrebbe reso piu' facile.
Non vi e' quindi alcun motivo di riformare la sentenza di primo grado, che ha correttamente motivato la giustificazione del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di 700 euro/mese.
L'appello deve essere quindi respinto e le spese di lite del grado seguono la soccombenza, con liquidazione in favore dell'Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della . CP_1
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1225/24 pubblicata il 10 Parte_1 CP_1
settembre 2024 dal Tribunale di Pavia a definizione della causa n. 5116/2021 così provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) Alla luce dell'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato, condanna parte CP_1
appellante al pagamento in favore dell'Erario delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre accessori di legge.
c) Dichiara sussistere le condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello gia' versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
Marc Anthony Gambardella Fabio Laurenzi
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