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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 585/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
16.10.2024, tra:
- (P.I: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Cavallaro (C.F.:
), (C.F.: ) e C.F._1 Parte_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ) Parte_2 C.F._3
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Martucci (C.F.:
C.F._4
-appellata-
1
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Controparte_2
conveniva in giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo n° 379/15, con il quale essa opponente era stata condannata al pagamento della somma di euro 138.893,60, oltre ad interessi al tasso previsto dagli artt. 4
e 5 del d.lgs. n° 231/2002 con decorrenza dal 2.3.2014 (31° giorno successivo al ricevimento della fattura), dovuta per le prestazioni di terapia fisica e riabilitativa erogate dall'1.1.2008 al
31.12.2008, come conseguenza dell'adeguamento tariffario approvato dal decreto del commissario ad acta n° 81 del 15.7.2003.
Con sentenza n° 2913/2017, pubblicata in data 15.11.2017, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva integralmente l'opposizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la società chiedendo, in Controparte_1
totale riforma della sentenza di primo grado, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, la condanna dell' appellata al pagamento della somma di euro CP_2
138.893,60, oltre ad interessi nella misura e con la decorrenza indicate nel decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio l , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
16.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il primo giudice ha accolto l'opposizione in quanto ha osservato che il decreto del commissario ad acta n° 81 del 15.7.2003, che aveva approvato le nuove tariffe per le
2 prestazioni di riabilitazione per i trienni 2003-2005 e 2006-2008 e sulla base del quale la società aveva chiesto (ed ottenuto con il decreto ingiuntivo opposto) Controparte_1
la differenza rispetto a quanto già le era stato liquidato per l'anno 2008, non aveva ottenuto il parere favorevole da parte del Ministero della Salute (il cui conseguimento costituiva condizione sospensiva dell'efficacia del decreto stesso) ed era stato poi dichiarato nullo dal con sentenza n° 4460/2014. Controparte_3
Con l'atto di appello la società deduce che la somma oggetto di Controparte_1
ingiunzione le è dovuta perché, con successivo decreto n° 22/2014, non solo erano state determinate le nuove tariffe provvisorie per le prestazioni di riabilitazione applicabili dall'1.1.2014, ma, in via prudenziale e provvisoria, erano state anche confermate, pur in presenza del parere ministeriale non favorevole, le tariffe adottate con il decreto n° 81/2013
per i trienni 2003-2005 e 2006-2008.
L'appello è fondato.
Non vi è dubbio infatti che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'efficacia del decreto del commissario ad acta n° 81/2013 era condizionata al parere favorevole dei
Ministeri della salute e dell'economia e che questo non sia intervenuto: ragione per la quale non può essere il decreto del commissario ad acta n° 81/2013 in sé che può fondare la pretesa della società opposta, come invece quest'ultima sembrava affermare in sede di ricorso monitorio.
Tuttavia, come già ripetutamente affermato da questa Corte in oramai plurime pronunce
(nessuna delle quali risulta riformata dalla Suprema Corte), il successivo decreto n°
22/2014, oltre a determinare in via provvisoria le nuove tariffe per le prestazioni di riabilitazione applicabili dall'1.1.2014, fa anche riferimento alla circostanza (pagina 3) che, per le annualità precedenti, con le note n. 6257/C/2013 e n. 225/C/2014 si è confermata, in via prudenziale e del tutto provvisoria, l'applicazione delle tariffe adottate con il decreto n°
81/2013.
Ed in effetti il provvedimento n° 225/C del 15/1/2014 del sub commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario aveva stabilito che “nelle more, in via prudenziale, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle
strutture erogatrici, in linea con quanto già affermato con la citata nota prot. n. 6527 dell'11/12/2013, si conferma, indipendentemente dalla modalità di fatturazione delle
3 strutture, l'applicazione in via provvisoria delle tariffe adottate con il DCA 81/2013 con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo”.
E' quindi quest'ultimo provvedimento che fa sì che le prestazioni delle strutture accreditate, erogate nei trienni 2003-2005 e 2006-2008, vengano remunerate in base alle tariffe contenute nel DCA n° 81/2013 fino all'adozione di un nuovo provvedimento, che dagli atti non risulta intervenuto.
Deve in definitiva concludersi che, in accoglimento dell'atto di appello, la appellata CP_2
va condannata al pagamento alla società appellante, per le prestazioni erogate dall'1.1.2008 al 31.12.2008, della somma di euro 138.893,60, a titolo di differenza dovuta all'adeguamento delle tariffe, secondo il conteggio contenuto nella fattura n° 7/R del
30.1.2014 (conteggio che non è stato specificamente contestato dalla appellata), e CP_2
con interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza dal
2.3.2014 (31° giorno successivo al ricevimento della fattura).
Ritiene questa Corte (come già ritenuto in alcune delle precedenti pronunce che hanno avuto ad oggetto la questione in questa sede esaminata) che costituisce una grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione totale di tutte le fasi processuali la complessità della vicenda, caratterizzata dal susseguirsi di provvedimenti amministrativi di non agevole interpretazione e di pronunce della magistratura amministrativa (la stessa appellante, a fondamento del proprio ricorso per decreto ingiuntivo, si era limitata a richiamare il decreto del commissario ad acta n° 81/2013, in realtà mai divenuto efficace e poi addirittura annullato dalla magistratura amministrativa, e non anche i provvedimenti successivi, che erano quelli che invece realmente fondavano la sua richiesta, seppure tramite richiamo al detto decreto n° 81/2013).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n° 2913/2017, pubblicata in data 15.11.2017 dal Tribunale Controparte_1
di Torre Annunziata, così provvede:
- condanna la al pagamento, a favore della Controparte_2 Controparte_1
della somma di euro 138.893,60, oltre ad interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs.
n° 231/2002, con decorrenza dal 2.3.2014 e fino al soddisfo;
- dichiara interamente compensati tra le parti spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
4 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
5
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 585/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
16.10.2024, tra:
- (P.I: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Cavallaro (C.F.:
), (C.F.: ) e C.F._1 Parte_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ) Parte_2 C.F._3
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Martucci (C.F.:
C.F._4
-appellata-
1
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Controparte_2
conveniva in giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo n° 379/15, con il quale essa opponente era stata condannata al pagamento della somma di euro 138.893,60, oltre ad interessi al tasso previsto dagli artt. 4
e 5 del d.lgs. n° 231/2002 con decorrenza dal 2.3.2014 (31° giorno successivo al ricevimento della fattura), dovuta per le prestazioni di terapia fisica e riabilitativa erogate dall'1.1.2008 al
31.12.2008, come conseguenza dell'adeguamento tariffario approvato dal decreto del commissario ad acta n° 81 del 15.7.2003.
Con sentenza n° 2913/2017, pubblicata in data 15.11.2017, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva integralmente l'opposizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la società chiedendo, in Controparte_1
totale riforma della sentenza di primo grado, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, la condanna dell' appellata al pagamento della somma di euro CP_2
138.893,60, oltre ad interessi nella misura e con la decorrenza indicate nel decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio l , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
16.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il primo giudice ha accolto l'opposizione in quanto ha osservato che il decreto del commissario ad acta n° 81 del 15.7.2003, che aveva approvato le nuove tariffe per le
2 prestazioni di riabilitazione per i trienni 2003-2005 e 2006-2008 e sulla base del quale la società aveva chiesto (ed ottenuto con il decreto ingiuntivo opposto) Controparte_1
la differenza rispetto a quanto già le era stato liquidato per l'anno 2008, non aveva ottenuto il parere favorevole da parte del Ministero della Salute (il cui conseguimento costituiva condizione sospensiva dell'efficacia del decreto stesso) ed era stato poi dichiarato nullo dal con sentenza n° 4460/2014. Controparte_3
Con l'atto di appello la società deduce che la somma oggetto di Controparte_1
ingiunzione le è dovuta perché, con successivo decreto n° 22/2014, non solo erano state determinate le nuove tariffe provvisorie per le prestazioni di riabilitazione applicabili dall'1.1.2014, ma, in via prudenziale e provvisoria, erano state anche confermate, pur in presenza del parere ministeriale non favorevole, le tariffe adottate con il decreto n° 81/2013
per i trienni 2003-2005 e 2006-2008.
L'appello è fondato.
Non vi è dubbio infatti che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'efficacia del decreto del commissario ad acta n° 81/2013 era condizionata al parere favorevole dei
Ministeri della salute e dell'economia e che questo non sia intervenuto: ragione per la quale non può essere il decreto del commissario ad acta n° 81/2013 in sé che può fondare la pretesa della società opposta, come invece quest'ultima sembrava affermare in sede di ricorso monitorio.
Tuttavia, come già ripetutamente affermato da questa Corte in oramai plurime pronunce
(nessuna delle quali risulta riformata dalla Suprema Corte), il successivo decreto n°
22/2014, oltre a determinare in via provvisoria le nuove tariffe per le prestazioni di riabilitazione applicabili dall'1.1.2014, fa anche riferimento alla circostanza (pagina 3) che, per le annualità precedenti, con le note n. 6257/C/2013 e n. 225/C/2014 si è confermata, in via prudenziale e del tutto provvisoria, l'applicazione delle tariffe adottate con il decreto n°
81/2013.
Ed in effetti il provvedimento n° 225/C del 15/1/2014 del sub commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario aveva stabilito che “nelle more, in via prudenziale, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle
strutture erogatrici, in linea con quanto già affermato con la citata nota prot. n. 6527 dell'11/12/2013, si conferma, indipendentemente dalla modalità di fatturazione delle
3 strutture, l'applicazione in via provvisoria delle tariffe adottate con il DCA 81/2013 con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo”.
E' quindi quest'ultimo provvedimento che fa sì che le prestazioni delle strutture accreditate, erogate nei trienni 2003-2005 e 2006-2008, vengano remunerate in base alle tariffe contenute nel DCA n° 81/2013 fino all'adozione di un nuovo provvedimento, che dagli atti non risulta intervenuto.
Deve in definitiva concludersi che, in accoglimento dell'atto di appello, la appellata CP_2
va condannata al pagamento alla società appellante, per le prestazioni erogate dall'1.1.2008 al 31.12.2008, della somma di euro 138.893,60, a titolo di differenza dovuta all'adeguamento delle tariffe, secondo il conteggio contenuto nella fattura n° 7/R del
30.1.2014 (conteggio che non è stato specificamente contestato dalla appellata), e CP_2
con interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, con decorrenza dal
2.3.2014 (31° giorno successivo al ricevimento della fattura).
Ritiene questa Corte (come già ritenuto in alcune delle precedenti pronunce che hanno avuto ad oggetto la questione in questa sede esaminata) che costituisce una grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione totale di tutte le fasi processuali la complessità della vicenda, caratterizzata dal susseguirsi di provvedimenti amministrativi di non agevole interpretazione e di pronunce della magistratura amministrativa (la stessa appellante, a fondamento del proprio ricorso per decreto ingiuntivo, si era limitata a richiamare il decreto del commissario ad acta n° 81/2013, in realtà mai divenuto efficace e poi addirittura annullato dalla magistratura amministrativa, e non anche i provvedimenti successivi, che erano quelli che invece realmente fondavano la sua richiesta, seppure tramite richiamo al detto decreto n° 81/2013).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n° 2913/2017, pubblicata in data 15.11.2017 dal Tribunale Controparte_1
di Torre Annunziata, così provvede:
- condanna la al pagamento, a favore della Controparte_2 Controparte_1
della somma di euro 138.893,60, oltre ad interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs.
n° 231/2002, con decorrenza dal 2.3.2014 e fino al soddisfo;
- dichiara interamente compensati tra le parti spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
4 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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