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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 474/2022
All'udienza del 15.1.25 ore 10.17 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Pt_1
LEUZZI STEFANO . Per parte resistente è presente la d.ssa . CP_1
È presente l'avv. QUARTA ROSSELLA. Sono presenti ai fini del tirocinio la d.ssa e il dott. Per_1 Per_2
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 17.00, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2022 promossa da:
, assistita dall'avv. Stefano Leuzzi Parte_2
Parte ricorrente Contro
(già ) Controparte_2 Controparte_2
d.ssa CP_3
[...] con l'avv. Quarta Rossella e avv. Raffanti Ilaria
[...]
Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, collaboratore scolastico, è stato assunto a tempo indeterminato l'1.9.2019. Rappresenta di aver svolto attività di collaboratore scolastico alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo CP_4 determinato per 6 anni, 3 mesi e 26 giorni. Si duole della retribuzione ricevuta in quanto, in ragione dei contratti a T.D. stipulati, aveva percepito solo il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli aumenti che, ove invece fosse stato di ruolo, gli sarebbero spettati. Si duole inoltre del fatto che, a seguito dell'immissione in ruolo, gli sia stata ricostruita la carriera in forza di una normativa da lui ritenuta discriminante rispetto al personale immesso in ruolo, giacché la disposizione contenuta nell'art. 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 riconosce al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il servizio pre-ruolo prestato solo nei seguenti termini: fino a un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi solo ai fini economici, con un trattamento più sfavorevole anche rispetto al personale docente, mentre la normativa comunitaria., in particolare l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28.6.1999/70/CEE, vieta (clausola 4) discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Infatti, con decreto di ricostruzione Prot. n. 888 del 04.02.21 sono stati riconosciuti al ricorrente 5 anni, 6 mesi e 6 giorni con una perdita di servizio preruolo pari ad anni 0, mesi 11 e giorni 20. Lamenta, infine, la mancata valutazione giuridica dell'anno 2013.
1 Con il presente ricorso chiede:
“1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale ATA l'integrale pregresso servizio di preruolo svolto, e come in atti descritto, e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto prot. 1018 del 09.02.2021 dell' in atti e Controparte_5 parziale disapplicazione dell'art. 569 d.lgs. 297/04 e comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA per le motivazioni in atti, condannare il in persona del CP_4 CP_6
[...
a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo reruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto.
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, per il quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
3) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all CP_3
4) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere il presente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario. Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. CP_2 In particolare, ha contestato quanto prospettato nel ricorso di parte avversaria, in merito alla CP_2 legittimità della ricostruzione di carriera operata. Ha, inoltre, eccepito in ordine al riconoscimento dell'anno 2013, l'infondatezza della pretesa attorea tanto sul piano legislativo quanto sul piano giurisprudenziale. Sostiene, infatti, che ai sensi del dettato normativo di riferimento (D.P.R. n.122/2013 art. 1 lett. B, il quale proroga a tutto il 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) sia confermata la non validità, ai fini della progressione economica, dell'anno in questione.
CP_ L si costituiva chiedendo, qualora risulti fondata la pretesa della ricorrente e risultino accertate retribuzioni e/o somme assoggettate ad obbligo contributivo previdenziale, di dichiarare tenuto il alla CP_4 CP_ regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, manlevando l' da ogni e qualsiasi conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all stesso dal del presente CP_5 giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
1) Diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato.
In via preliminare, occorre precisare che parte ricorrente ha sicuramente dimostrato l'esigenza di conseguire un risultato concreto, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice, avendo prima inviato al (23-05-2022), senza alcun riscontro, formale diffida con la quale impugnava il decreto di CP_2 ricostruzione di carriera prot. 888 del 04.02.2021 perché illegittimo, essendo stato emesso in violazione dei principi di cui alla direttiva 99/70/CE e in contrasto con quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e intimava lo stesso ad effettuare il ricalcolo della anzianità di servizio con attribuzione CP_2 della corretta anzianità di servizio e inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, ed il conseguente ricalcolo del trattamento economico e pagamento delle differenze retributive, ove sussistenti, con interessi e rivalutazione e conseguente regolarizzazione della posizione contributiva. Giova evidenziare che è pacifico il mancato riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente che la stessa a fronte dei 6 anni, 3 mesi e 26 giorni di attività lavorativa svolta prima dell'immissione
2 in ruolo si è vista riconosciuta 5 anni, mesi 6 e 6 giorni con perdita di 0 anni, 11 mesi e 20 giorni;
pertanto, deve ritenersi già di per sé solo sussistere l'interesse al suddetto conforme riconoscimento.
Per le ragioni in seguito esplicitate, la ricorrente - che risulta esser stata immessa in ruolo l'01.09.2019 - ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata in forza del lavoro prestato a tempo determinato, talché anche il decreto di ricostruzione della carriera medio tempore intervenuto deve qui essere disatteso e un nuovo decreto di ricostruzione dovrà essere emesso dal resistente, rispettoso delle norme vincolanti del diritto CP_2 dell'Unione e del dispositivo della presente sentenza.
Ai fini del riconoscimento delle differenze retributive deve ricordarsi che costituisce principio consolidato che "nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste."( Sezioni Unite sentenza n. 575/2003 richiamata dal Cass. 31150/2019). Per tutto il periodo antecedente all'immissione in ruolo è quindi prescritto il diritto del ricorrente ad ottenere differenze retributive di sorta. Quanto al periodo successivo deve considerarsi che il diritto alla retribuzione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il relativo diritto alla percezione è maturato e, poiché lo stipendio, pur definito su base annuale, viene corrisposto a mezzo ratei mensili, deve ritenersi prescritto il diritto del ricorrente ad ottenere differenze retributive antecedenti al quinquennio precedente il ricevimento da parte del Ministero della diffida del 23-05- 2022 - inviata a mezzo pec e consegnata alla casella di posta elettronica “ come Email_1 risulta dalle ricevute di accettazione e consegna allegate al ricorso - che costituisce il primo valido atto di messa in mora ai fini delle richieste differenze retributive. D'altra parte, la ricorrente limita la sua richiesta alle differenze retributive antecedenti i cinque anni dal suddetto atto di diffida.
Nel merito la ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà ”) - è in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_3
3 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La pronuncia della Corte di Giustizia Motter, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili al personale ATA. Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
– che giustificano la diversità di trattamento. Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi. Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente. Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria. Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è Per_4 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi
4 ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68). Peraltro, il recente pronunciato della Cassazione (n. 31150/2019) ha precisato che “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”. Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del DLVO 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa. Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 4 anni per intero più 2/3. Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
Nel caso in specie la ricorrente, come si evince dal decreto di ricostruzione in atti, all'atto dell'immissione in ruolo, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di oltre 6 anni. Dunque, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera l'intero servizio effettivamente prestato per effetto dei contratti a tempo determinato conclusi prima dell'immissione in ruolo, come descritto nel ricorso e riportato nello stato matricolare prodotto dal e tenendosi conto dell'orario CP_4 svolto. In ragione della ricostruzione della carriera correttamente effettuata gli spettano poi le differenze retributive dal quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione in poi, come sopra già esplicato con condanna del alla regolarizzazione della posizione contributive ed assicurativa e versamento delle CP_2 CP_ differenze con ll'
2) Sul riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici in sede di ricostruzione di carriera
Quanto al riconoscimento dell'anno 2013, la pretesa della ricorrente deve ritenersi fondata, tanto sul piano legislativo, quanto soprattutto sul piano giurisprudenziale.
Questo Giudice rileva come non sia necessario discutere circa la legittimità costituzionale del dettato normativo di riferimento – art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del medesimo anno – bensì di come tali norme debbano essere interpretate relativamente al contenuto e gli effetti del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013. Ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico. Nel seguito sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n. 3/2011 e l'accordo tra e Pt_3 CP_7 del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anziani a economici, dell'anno 2012. Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015) inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo. In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 D.L. 78/2010 è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo,
5 conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. Con sent. cost. n. 178/2015 la Corte si è espressa dichiarando “l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco ma tutti quelli che, intervenuti successivamente, (D.L. 98/2011, L. 147/2013 e L. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte d'Appello di Firenze con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024. Il quale recita: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici. Dunque, è accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente, osservandosi che, diversamente, significherebbe ammettere un'interpretazione estensiva della normativa in questione che trasformerebbe quella compressione economica temporanea in un pregiudizio permanente e strutturale sulla carriera, in aperto contrasto con gli stessi principi enunciati dalla Consulta. Tale annualità, quindi, deve essere computata nella ricostruzione di carriera.
Stante la richiesta di condanna alle spese avanzata dalla ricorrente, alla luce della giurisprudenza ormai pacifica già consolidatasi al momento del deposito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerati i valori minimi di cui al dm 55/14, l'assenza di istruttoria e la riduzione di cui all'art. 4 comma 4, con compensazione nei limiti di 1/3 atteso che il riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini della ricostruzione della carriera è avvenuto all'esito del recente intervento della Cassazione a fronte di precedenti di merito difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'anno giuridico 2013;
- condanna il resistente, in sede di ricostruzione della carriera, a collocare la ricorrente nella fascia CP_8 stipendiale co ente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
6 - condanna il resistente a pagare alla ricorrente le differenze tra le somme che le sarebbero spettate CP_2 nei limiti della prescrizione ove fosse stata fatta una ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo e quelle invece corrispostegli, fino all'attualità comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904; CP_
- condanna il al versamento in favore di delle conseguenti differenze contributive;
CP_2
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquida in euro CP_2 1667,00 oltre i pese generali come per legge;
- compensa le spese nei confronti di CP_3
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 474/2022
All'udienza del 15.1.25 ore 10.17 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Pt_1
LEUZZI STEFANO . Per parte resistente è presente la d.ssa . CP_1
È presente l'avv. QUARTA ROSSELLA. Sono presenti ai fini del tirocinio la d.ssa e il dott. Per_1 Per_2
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 17.00, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2022 promossa da:
, assistita dall'avv. Stefano Leuzzi Parte_2
Parte ricorrente Contro
(già ) Controparte_2 Controparte_2
d.ssa CP_3
[...] con l'avv. Quarta Rossella e avv. Raffanti Ilaria
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Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, collaboratore scolastico, è stato assunto a tempo indeterminato l'1.9.2019. Rappresenta di aver svolto attività di collaboratore scolastico alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo CP_4 determinato per 6 anni, 3 mesi e 26 giorni. Si duole della retribuzione ricevuta in quanto, in ragione dei contratti a T.D. stipulati, aveva percepito solo il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli aumenti che, ove invece fosse stato di ruolo, gli sarebbero spettati. Si duole inoltre del fatto che, a seguito dell'immissione in ruolo, gli sia stata ricostruita la carriera in forza di una normativa da lui ritenuta discriminante rispetto al personale immesso in ruolo, giacché la disposizione contenuta nell'art. 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 riconosce al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il servizio pre-ruolo prestato solo nei seguenti termini: fino a un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi solo ai fini economici, con un trattamento più sfavorevole anche rispetto al personale docente, mentre la normativa comunitaria., in particolare l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28.6.1999/70/CEE, vieta (clausola 4) discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Infatti, con decreto di ricostruzione Prot. n. 888 del 04.02.21 sono stati riconosciuti al ricorrente 5 anni, 6 mesi e 6 giorni con una perdita di servizio preruolo pari ad anni 0, mesi 11 e giorni 20. Lamenta, infine, la mancata valutazione giuridica dell'anno 2013.
1 Con il presente ricorso chiede:
“1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale ATA l'integrale pregresso servizio di preruolo svolto, e come in atti descritto, e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto prot. 1018 del 09.02.2021 dell' in atti e Controparte_5 parziale disapplicazione dell'art. 569 d.lgs. 297/04 e comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA per le motivazioni in atti, condannare il in persona del CP_4 CP_6
[...
a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo reruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto.
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, per il quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
3) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all CP_3
4) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere il presente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario. Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. CP_2 In particolare, ha contestato quanto prospettato nel ricorso di parte avversaria, in merito alla CP_2 legittimità della ricostruzione di carriera operata. Ha, inoltre, eccepito in ordine al riconoscimento dell'anno 2013, l'infondatezza della pretesa attorea tanto sul piano legislativo quanto sul piano giurisprudenziale. Sostiene, infatti, che ai sensi del dettato normativo di riferimento (D.P.R. n.122/2013 art. 1 lett. B, il quale proroga a tutto il 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) sia confermata la non validità, ai fini della progressione economica, dell'anno in questione.
CP_ L si costituiva chiedendo, qualora risulti fondata la pretesa della ricorrente e risultino accertate retribuzioni e/o somme assoggettate ad obbligo contributivo previdenziale, di dichiarare tenuto il alla CP_4 CP_ regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, manlevando l' da ogni e qualsiasi conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all stesso dal del presente CP_5 giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
1) Diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato.
In via preliminare, occorre precisare che parte ricorrente ha sicuramente dimostrato l'esigenza di conseguire un risultato concreto, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice, avendo prima inviato al (23-05-2022), senza alcun riscontro, formale diffida con la quale impugnava il decreto di CP_2 ricostruzione di carriera prot. 888 del 04.02.2021 perché illegittimo, essendo stato emesso in violazione dei principi di cui alla direttiva 99/70/CE e in contrasto con quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e intimava lo stesso ad effettuare il ricalcolo della anzianità di servizio con attribuzione CP_2 della corretta anzianità di servizio e inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, ed il conseguente ricalcolo del trattamento economico e pagamento delle differenze retributive, ove sussistenti, con interessi e rivalutazione e conseguente regolarizzazione della posizione contributiva. Giova evidenziare che è pacifico il mancato riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente che la stessa a fronte dei 6 anni, 3 mesi e 26 giorni di attività lavorativa svolta prima dell'immissione
2 in ruolo si è vista riconosciuta 5 anni, mesi 6 e 6 giorni con perdita di 0 anni, 11 mesi e 20 giorni;
pertanto, deve ritenersi già di per sé solo sussistere l'interesse al suddetto conforme riconoscimento.
Per le ragioni in seguito esplicitate, la ricorrente - che risulta esser stata immessa in ruolo l'01.09.2019 - ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata in forza del lavoro prestato a tempo determinato, talché anche il decreto di ricostruzione della carriera medio tempore intervenuto deve qui essere disatteso e un nuovo decreto di ricostruzione dovrà essere emesso dal resistente, rispettoso delle norme vincolanti del diritto CP_2 dell'Unione e del dispositivo della presente sentenza.
Ai fini del riconoscimento delle differenze retributive deve ricordarsi che costituisce principio consolidato che "nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste."( Sezioni Unite sentenza n. 575/2003 richiamata dal Cass. 31150/2019). Per tutto il periodo antecedente all'immissione in ruolo è quindi prescritto il diritto del ricorrente ad ottenere differenze retributive di sorta. Quanto al periodo successivo deve considerarsi che il diritto alla retribuzione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il relativo diritto alla percezione è maturato e, poiché lo stipendio, pur definito su base annuale, viene corrisposto a mezzo ratei mensili, deve ritenersi prescritto il diritto del ricorrente ad ottenere differenze retributive antecedenti al quinquennio precedente il ricevimento da parte del Ministero della diffida del 23-05- 2022 - inviata a mezzo pec e consegnata alla casella di posta elettronica “ come Email_1 risulta dalle ricevute di accettazione e consegna allegate al ricorso - che costituisce il primo valido atto di messa in mora ai fini delle richieste differenze retributive. D'altra parte, la ricorrente limita la sua richiesta alle differenze retributive antecedenti i cinque anni dal suddetto atto di diffida.
Nel merito la ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà ”) - è in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_3
3 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La pronuncia della Corte di Giustizia Motter, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili al personale ATA. Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
– che giustificano la diversità di trattamento. Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi. Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente. Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria. Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è Per_4 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi
4 ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68). Peraltro, il recente pronunciato della Cassazione (n. 31150/2019) ha precisato che “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”. Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del DLVO 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa. Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 4 anni per intero più 2/3. Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
Nel caso in specie la ricorrente, come si evince dal decreto di ricostruzione in atti, all'atto dell'immissione in ruolo, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di oltre 6 anni. Dunque, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera l'intero servizio effettivamente prestato per effetto dei contratti a tempo determinato conclusi prima dell'immissione in ruolo, come descritto nel ricorso e riportato nello stato matricolare prodotto dal e tenendosi conto dell'orario CP_4 svolto. In ragione della ricostruzione della carriera correttamente effettuata gli spettano poi le differenze retributive dal quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione in poi, come sopra già esplicato con condanna del alla regolarizzazione della posizione contributive ed assicurativa e versamento delle CP_2 CP_ differenze con ll'
2) Sul riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici in sede di ricostruzione di carriera
Quanto al riconoscimento dell'anno 2013, la pretesa della ricorrente deve ritenersi fondata, tanto sul piano legislativo, quanto soprattutto sul piano giurisprudenziale.
Questo Giudice rileva come non sia necessario discutere circa la legittimità costituzionale del dettato normativo di riferimento – art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del medesimo anno – bensì di come tali norme debbano essere interpretate relativamente al contenuto e gli effetti del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013. Ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico. Nel seguito sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n. 3/2011 e l'accordo tra e Pt_3 CP_7 del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anziani a economici, dell'anno 2012. Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015) inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo. In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 D.L. 78/2010 è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo,
5 conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. Con sent. cost. n. 178/2015 la Corte si è espressa dichiarando “l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco ma tutti quelli che, intervenuti successivamente, (D.L. 98/2011, L. 147/2013 e L. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte d'Appello di Firenze con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024. Il quale recita: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici. Dunque, è accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente, osservandosi che, diversamente, significherebbe ammettere un'interpretazione estensiva della normativa in questione che trasformerebbe quella compressione economica temporanea in un pregiudizio permanente e strutturale sulla carriera, in aperto contrasto con gli stessi principi enunciati dalla Consulta. Tale annualità, quindi, deve essere computata nella ricostruzione di carriera.
Stante la richiesta di condanna alle spese avanzata dalla ricorrente, alla luce della giurisprudenza ormai pacifica già consolidatasi al momento del deposito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerati i valori minimi di cui al dm 55/14, l'assenza di istruttoria e la riduzione di cui all'art. 4 comma 4, con compensazione nei limiti di 1/3 atteso che il riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini della ricostruzione della carriera è avvenuto all'esito del recente intervento della Cassazione a fronte di precedenti di merito difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'anno giuridico 2013;
- condanna il resistente, in sede di ricostruzione della carriera, a collocare la ricorrente nella fascia CP_8 stipendiale co ente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
6 - condanna il resistente a pagare alla ricorrente le differenze tra le somme che le sarebbero spettate CP_2 nei limiti della prescrizione ove fosse stata fatta una ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo e quelle invece corrispostegli, fino all'attualità comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904; CP_
- condanna il al versamento in favore di delle conseguenti differenze contributive;
CP_2
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquida in euro CP_2 1667,00 oltre i pese generali come per legge;
- compensa le spese nei confronti di CP_3
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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