TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1244/2021 R.G. promossa da: nato il [...], elettivamente domiciliato in Carmagnola piazza IV Martiri 33 Parte_1 presso il difensore Avv.to Elisabetta Tucci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino Controparte_1 via Cernaia 21 presso il difensore Avv.to Valeria Poso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Torino via G. Amendola 6 presso il difensore Avv.to Fabrizio Arduino che la rappresenta e difende giusta procura in atti avente per oggetto: immissioni, risarcimento danni.
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per come da note sostitutive d'udienza del 27.1.2025 Parte_1 per come da note sostitutive d'udienza del 28.1.2025 Controparte_1 per : come da note sostitutive d'udienza del 28.1.2025 Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di abitare in immobile, in proprietà, sito in Carmagnola via Giovanni Agnelli 21, sito a 300 metri da un piazzale concesso dal Comune in comodato d'uso gratuito a Controparte_2
che lo adibiva, circa dal 2012, a pista per veicoli fuoristrada;
di svolgersi tale attività di
[...] autopista ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 sino all'imbrunire; di essere conseguentemente quotidianamente esposto ad immissioni intollerabili da rumori, odori, gas di scarico che ne determinavano una sindrome da stress con conseguente danno biologico, riduzione del reddito per pagina 1 di 7 abbandono del turno lavorativo notturno, meglio remunerato, e per abbandono dell'attività lavorativa al primo momento utile per il pensionamento, nonché pregiudizio patrimoniale per deprezzamento dell'immobile di proprietà; citava il Comune di Carmagnola e l'Associazione A.S.D. Parte_1
FANS CLUB RACING per sentir accertare la intollerabilità delle immissioni e disporne la cessazione nonché per ottenere il risarcimento dei danni biologico, esistenziale, patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa e deprezzamento dell'immobile, conseguiti. Il si costituiva in giudizio contestando la intollerabilità delle immissioni, la Controparte_1 sussistenza del nesso causale tra l'attività di autopista e i danni lamentati, la propria legittimazione passiva con riferimento alle domande formulate ex art 2043 c.c..
si costituiva in giudizio sostenendo che l'impianto sarebbe in funzione Controparte_2 soltanto il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 con esclusione del periodo invernale, contestando la propria legittimazione passiva con riferimento alle domande proposte ex art 844 c.c., contestando, in ogni caso, la intollerabilità delle immissioni e la sussistenza dei lamentati danni ovvero la loro connessione con le attività della pista.
Concessi i termini di trattazione, svolta istruttoria orale, licenziata CTU fonometrica, esperito il tentativo di conciliazione (e riassegnata la causa a nuovo GI), la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (ridotti nel senso della concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali).
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano tutti i provvedimenti ordinatori assunti nel corso del giudizio. Indi si rileva la ammissibilità della produzione documentale di parte attrice di cui alla memoria
17.12.2024: trattasi infatti di documento del quale si attesta la entrata in possesso a seguito di comunicazione via PEC del 15.11.2023 e dunque successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. (ed in effetti prodotto, a seguito di autorizzazione del Giudice alla prima udienza successiva all'entrata in possesso).
Nel merito si osserva che è pacifica e non contestata la esistenza di una pista motoristica, posizionata su un piazzale all'uopo concesso in comodato gratuito dal proprietario, alla Controparte_1
già (sul punto non essendovi contestazioni, si Controparte_2 Controparte_3 veda doc. 2 , contratto di comodato, nel quale è specificamente indicato, Controparte_2 tra l'altro, che l'area è destinata ad essere utilizzata per lo svolgimento di gare di autoveicoli e motoveicoli e per testare autoveicoli da competizione), posta a circa 330 metri dalla abitazione del
(si veda la relazione di CTU pag. 11). Pt_1
Sostiene il che dalla attività svolta sulle pista derivano, o meglio derivavano, immissioni Pt_1 intollerabili ex art 844 c.c..
La presenza di immissioni rumorose, in particolare, è specificamente allegata e non contestata se non con riferimento alla entità. Si rileva che l'art. 844 c.c. per contemperare i diversi interessi che vengono in considerazione (proprietà e produzione) introduce il criterio della normale tollerabilità.
Sebbene al fine di regolamentare lo svolgimento di determinate attività produttive nonché di determinare le soglie di rumorosità sono state nel tempo emanate numerose normative di settore, in tema di immissioni in alienum di cui all'art. 844 c.c. non trovano applicazione tali parametri;
invero, l'eventuale rispetto dei limiti massimi di tollerabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive non rende senz'altro lecite le immissioni stesse, dovendo il giudizio pagina 2 di 7 sulla loro tollerabilità essere formulato alla stregua dei principi fissati dall'art. 844 c.c., tenendo presenti la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute (Cass. civ. n. 28893/2018). Conseguentemente, in caso di controversia attinente alla tutela della proprietà immobiliare o della salute dalle immissioni, il giudice di merito può – tenuto conto, in concreto, della condizione dei luoghi ed eventualmente anche delle esigenze della produzione, da contemperare con quelle della proprietà – ritenere anche che le immissioni superino il limite della normale tollerabilità nonostante (o indipendentemente) dal mancato superamento dei limiti fissati dalle dette normative. Ciò posto, ancora in linea generale, va premesso che il giudizio sulla “tollerabilità” delle immissioni deve essere formulato tenendo conto della situazione ambientale - variabile da luogo a luogo - delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dunque, il limite della normale tollerabilità deve ritenersi superato per quelle immissioni che comportino un incremento di rumorosità, che diviene apprezzabile e significativo ai fini dell'art. 844 c.c. allorquando superi di 3 dB il rumore di fondo, indipendentemente dalla intensità del rumore ambientale (ex multis, Cass Sezioni Unite sentenza n. 4848/2013).
Andando alla fattispecie per cui è causa, si devono richiamare le conclusioni della CTU svolta nel corso del giudizio in quanto correttamente elaborate, prive di vizi logici ed esaustive del quesito e delle osservazioni ricevute. E, invero, al fine di valutare qualitativamente e quantitativamente il rumore emesso dall'attività della pista, il nominato consulente, con motivazione esauriente ed utilizzando il cd. metodo comparativo, ha verificato la differenza tra il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti ed interessanti la zona ed il rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni durante la operatività della pista.
In particolare, stimato il rumore di fondo (Stima dal rumore di fondo La valutazione del rumore di fondo all'interno degli ambienti abitativi di proprietà dell'attore, è stata espressa mediante l'analisi statistica, misurando il dato numerico LAF95%. Detto parametro è denominato in letteratura “livello percentile 95%”; esso è registrato dai fonometri, avendo attivato la costante di tempo “FAST” e la curva di ponderazione A -campionamento veloce pari a n. 10 prelievi al secondo con curva logaritmica
“A” che più si avvicina al comportamento uditivo umano-. Concettualmente il livello statistico LAF95% è il rumore al di sopra del quale il fenomeno permane per il 95 % del tempo di misura In altri termini se ad esempio una misura integrata mostra un livello percentile L95 % = 50 dB(A), indica che per il 95 % del tempo, il segnale misurato ha avuto livello superiore a 50 dB(A). Il livello che caratterizza il rumore di fondo è un indice suddiviso nel periodo diurno più precisamente ora per ora, avendo operato a video opportuna discretizzazione dei fenomeni sonori di interesse) il CTU ha proceduto a rilevare il rumore prodotto dalla pista in attività. Dal confronto è emerso il pressochè costante superamento della soglia dei 3dB come già detto individuato dalla giurisprudenza ai fini della valutazione della normale tollerabilità (si vedano i dati riportati alle pagg da 25 a 30 della relazione).
Si osserva dunque nella relazione che Le misurazioni fonometriche in sito sono avvenute durante le tre le giornate di apertura della pista in data Sabato 07 Maggio 2022, Domenica 15 Maggio 2022,
Domenica 05 Giugno 2022. Si sono impiegati n. 3 strumenti certificati, regolarmente tarati, di proprietà del C.T.U. Avendo il C.T.U. assistito alle lunghe misurazioni, è emerso che nell'immobile abitato dall'attore, costituito dall'appartamento e dall'area esterna, si sono verificate immissioni di rumore conseguenti allo svolgimento dell'attività di parte resistente. È emerso che le principali fonti di
pagina 3 di 7 rumore siano attribuibili al numero e alla posizione degli automezzi sul tracciato, allo stile di guida del conducente, alla preparazione del propulsore, allo stridere degli pneumatici, alla cilindrata automezzo, alla tipologia di automezzo. Stando ai livelli sonori misurati con stazionamento prolungato in due punti distinti della proprietà, eseguiti in tutti i fine settimana di apertura comunicati dai resistenti, sono risultati livelli sonori eccedenti la normale tollerabilità (ex art. 844, Legge n. 13 del 27/02/200,9 art. 6 ter.) Tale condizione è riscontrabile nell'area esterna, nell'ambiente interno della proprietà del ricorrente a finestre aperte. Nell'ambiente interno della proprietà del ricorrente a finestre chiuse, solo in alcune occasioni si è manifestato superamento della normale tollerabilità.
… Il C.T.U. ritiene che il rispetto dei limiti di normale tollerabilità a finestre aperte del fabbricato dell'attore e nell'area esterna del medesimo fabbricato, non sia raggiungibile con nessun intervento sia lato fabbricato che verso le sorgenti [del rumore].
Quanto alle osservazioni dei CCTTPP si richiamano la ordinanza 29.12.2022, le osservazioni dello stesso CTU e le considerazioni già svolte in merito alla correttezza del metodo utilizzato.
Ciò premesso, anche considerata la, pacifica, preesistenza dell'immobile, destinato ad abitazione, del deve dunque concludersi nel senso che le descritte immissioni rumorose, superando il limite Pt_1 della tollerabilità, costituiscono un fatto illecito (Cass. 7420/2000). Ne consegue l'accoglimento dell'azione inibitoria, intesa a far accertare in via definitiva la illegittimità delle immissioni e a disporne la cessazione nella sostanza coincidente con la cessazione della attività di pista motoristica (ed infatti si è già detto che, a mente della CTU, nessuna modifica dei luoghi è utilmente esperibile al fine di una adeguata riduzione delle immissioni patite dal fondo attoreo nella condizioni di finestre aperte, nè pare ammissibile precludere o comunque limitare il diritto all'apertura delle finestre, che è fondamentale, anche nei mesi invernali, per garantire il ricambio d'aria e comunque il comodo ed adeguato godimento dei propri spazi vitali). Azione rispetto alla quale legittimati passivi sono sia il proprietario del fondo (tra l'altro colpevole di Controparte_1 aver ceduto l'immobile nella consapevolezza della destinazione ad attività di per sè molesta ai vicini,
Cass 8999/2005, e che non risulta essersi adeguatamente adoperato per la cessazione delle immissioni - è ben vero che consta che il Comune aveva richiesto a una valutazione Controparte_2 dell'impatto acustico nel 2011, docc. 6, 7, 8, e si era rivolto all' nell'anno 2019 ottenendone Pt_2 l'informazione per cui sarebbero stati rispettati i limiti assoluti di immissione ai sensi della normativa pubblicistica, doc. 14, ma è altresì vero che, nella evidente consapevolezza del disturbo arrecato, ed anche a fronte delle lamentazioni pervenute dai cittadini, cfr. doc 12 sul quale è scritto a mano aggiunto alla lista, nel 2019 inviava a diffida al rispetto dei limiti acustici del piano di Controparte_2 zonizzazione acustica, doc. 15, limitandosi poi, nel 2021, ad autorizzare la installazione di un palo per fonometro, doc. 16), che autrice materiale della condotta e dunque Controparte_2 destinataria della imposizione di non facere, intesa appunto come non svolgimento della attività (sul punto, ex multis, Cass 8999/2005).
Si aggiunga ancora che il documento 29.4.2022 versato in atti da parte attrice che ne entrava in possesso a seguito di accesso agli atti (cfr. verbale di udienza del 17.12.2024, memoria attore
17.12.2024 e doc. allegato), attestante disdetta del contratto di comodato del fondo in uso ad
[...]
a far data dall'1.6.2022, di cui si è detto, e del quale entrambe le convenute si Controparte_2 sono dichiarate, nella immediatezza, all'oscuro (cfr. verbale di udienza del 17.12.2024), non vale di per sé ad integrare un caso di cessazione della materia del contendere, neppure richiesta dalla parte attrice, non determinando la cessazione di ogni contrasto tra le parti né il carattere definitivo ed irretrattabile della nuova situazione (sul punto si veda Cass. 4034/2007 e si consideri che, all'udienza 17.12.2024
pagina 4 di 7 citata, dichiarava che la pista era ancora posizionata sui luoghi e si potrebbe Controparte_2 chiedere di riutilizzarla). Infine non si ritiene invece accoglibile la domanda di condanna alla asportazione della pista posto che le immissioni derivano dall'esercizio della attività motoristica e non dalla presenza dell'impianto
Quanto all'azione intesa al risarcimento dei danni conseguiti all'illecito si osserva che, per principio generale, essa presuppone la prova della esistenza di un danno eziologicamente connesso alla attività inibenda.
Ed infatti si tratta di azione personale ex art 2043 c.c. (ex multis Cass. 7420/2000: Le propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'azione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (-di natura personale-).
Si è appunto precisato, con riferimento al danno non patrimoniale ma il principio è generale, che Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass 19434/2019).
Nel caso di specie il allega la sussistenza di danno biologico consistente in depressione reattiva, Pt_1 ansia e sindrome da stresso cronico, quale conseguenza dell'esposizione quotidiana e per anni al rumore. All'uopo allega docc. 9, 10, 11, 12, e 13 consistenti in certificati medici 12.7.2016, attestate sindrome da stress cronico, 24.6.2020, attestante sintomi ansioso depressivi, cefalea, cardiopalma, sindrome da deprivazione di sonno, ipertensione, fenomeno dispeptici, 26.2.2021 attestante stato d'ansia e Per_ d'angoscia, relazione medico legale – , medico legale e dott. psichiatra - del Per_2 Per_3
4.8.2020 attestante sintomatologia ansioso depressiva (ansia generalizzata, privazione di sonno, cefalea, incubi) e peraltro l'esclusione di malattia depressiva e la presenza di insoddisfazione, sentimento di perdita, ansia, rabbia, affettività dominata da tonalità disforica, percezioni integre, tratti strutturali e fisiologici di uno stile prevalentemente ossessivo, in definitiva disturbo d'ansia di tipo cronico correlabile ad eventi traumatici e stressanti. Da un lato emerge dunque la prova di un pregiudizio psicofisico dall'attore, dall'altro non può però dirsi emergente la prova del nesso eziologico tra tale pregiudizio ed il fatto di Controparte_2
.
[...]
In mancanza di ATP svolta nella imminenza dei fatti, deve infatti rilevarsi che i dati documentali sono di difficile interpretazione, riferendosi a patologia di per sé difficilmente inquadrabile (essenzialmente si parla di ansia), e, soprattutto, che tale patologia è genericamente riferita ad eventi traumatici e stressanti (cfr. relazione medico legale/psichiatrica doc. 13), ovvero ad esposizione continuata e continuativa ad inquinamento acustico (certificato 12.7.2016, doc. 9), ma le risultanze istruttorie depongono nel senso che le attività della pista si svolgevano solo il sabato e la domenica pagina 5 di 7 essenzialmente nel periodo compreso tra aprile e novembre ed assolutamente non quotidianamente né continuativamente (il teste di parte attrice , abitante a circa 400 metri dalla pista, ha Tes_1 confermato detta circostanza, il teste , già abitante, fino al 2022, in prossimità dei luoghi, ha Tes_2 riferito di trovarsi fuori casa per lavoro durante la settimana ma ha comunque confermato di aver sentito le auto girare solo il sabato e la domenica, il teste che svolge attività lavorative nei Tes_3 pressi dei luoghi per cui è causa dall'anno 2003, ha dichiarato di non aver mai sentito girare le auto, il teste che svolge attività lavorative nei pressi dei luoghi per cui è causa dall'anno 2009/2010, Tes_4 si è limitato a dichiarare di aver sentito girare le auto, lo stesso CTU ha effettuato i rilievi fonometrici nelle sole giornate di sabato o domenica coerentemente con il calendario delle attività fornito dai resistenti, pag 13 della relazione), ed inoltre consta che il svolgeva attività di operaio Pt_1 metalmeccanico su più turni, asseritamene anche quello notturno, presso onde Controparte_4 era verosimilmente, quotidianamente, esposto a fonti di stress anche acustico (la stessa parte attrice lo ammette peraltro riferendo, nella memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c., che sul luogo di lavoro il era solito indossare tappi per le orecchie, circostanza che peraltro non vale ad escludere, di per Pt_1 sé, la esposizione a fonti di rumore eccessive ovvero comunque a fonti di stress di per sé idonee a causare stati di ansia). Si aggiunga che lo stesso psichiatra ravvisa, in capo al tratti strutturali e Pt_1 fisiologici di uno stile prevalentemente ossessivo. Non sussistono dunque elementi certi nel senso della sussistenza di nesso causale tra le attività dell'autopista e lo stato ansioso patito dal né, sul punto, pare esperibile CTU che avrebbe Pt_1 contenuto meramente esplorativo.
Allega poi il il patimento di un danno esistenziale, ma, in disparte ogni considerazione circa Pt_1 l'autonomia di tale danno, deve rilevarsi che difetta, sul punto, qualunque elemento di prova. Quanto poi ai danni di tipo patrimoniale allega l'attore di aver dovuto, per il periodo 2010-2016, interrompere lo svolgimento del più remunerativo turno notturno, ma, anche qui, è difficilmente ravvisabile il nesso causale tra la attività della pista e le scelte lavorative del per come emerge Pt_1 documentalmente (doc. 6 att), il contratto di comodato tra il e risaliva al 16 giugno CP_1 CP_2 2010 onde la scelta di non effettuare il turno notturno nell'anno 2010 non può, almeno inizialmente, attribuirsi allo stress nascente dalle attività della pista, inoltre tale scelta risulta cessata nell'anno 2016 allorchè la pista era, pacificamente, ancora attiva, onde, ancora, non emerge una correlazione tra attività della pista e scelta di non effettuare il turno di notte (né, sul punto, sono stati offerti altri elementi probatori).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla asserita scelta di lasciare il servizio, per godere del solo trattamento pensionistico, con perdita di reddito, nell'anno 2018 (si veda doc. 14), in difetto di elementi probatori, neppure presuntivi atteso il quadro sopraesposto, che depongano per la sussistenza di correlazione tra tale scelta e la attività della pista. Nessuna allegazione specifica, infine, è stata fornita con riferimento all'allegato deprezzamento dell'immobile quale riferibile alle attività di CP_2
Le suddette domande devono dunque essere rigettate.
Resta assorbita ogni altra questione.
In punto spese di lite deve anzitutto ritenersi la inapplicabilità dell'art 91 I comma c.p.c. in punto spese maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, stante l'accoglimento della domanda in Contr misura superiore alle proposte formulate dal Giudice (con ordinanza 29.12.2022) e dalla parte
(come da verbale di udienza del 19.4.2023); indi rilevarsi che la condotta processuale delle convenute, pur non lineare per aver taciuto la esistenza del negozio avente ad oggetto disdetta del contratto di pagina 6 di 7 comodato, non pare aver arrecato danno alla parte attrice che ha comunque insistito nella domanda principale di cessazione delle immissioni ritenendo, all'evidenza, di avervi interesse;
ed infine escludersi la condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. – chiesta dalla parte attrice e dal CP_1 convenuto – non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti di mala fede o colpa grave previsti dalla norma (in ogni caso dovendosi escludere a carico delle convenute per mancanza di soccombenza totale).
Ciò premesso il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza: le parti convenute dovranno pertanto essere condannate in solido a rimborsare all'attore l'importo che - facendo applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), tenuto conto della complessità della causa e delle attività espletate nonché in applicazione della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo (con esclusione del rimborso delle spese di perizia medica di parte da ritenersi superflua). Ancora in applicazione del principio di soccombenza si dispone la condanna delle parti convenute in solido al pagamento delle spese di CTU nella misura già liquidata con provvedimento 29.12.2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Asti, rigettata o assorbita ogni contraria domanda, istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che le immissioni patite dal fondo dell'attore eccedono il limite della normale tollerabilità e, per l'effetto, dispone la cessazione della attività di pista motoristica svolta da nel Controparte_2 fondo di proprietà del Comune di Carmagnola per cui è causa, rigetta ogni altra domanda, dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 11.425,00 per compensi oltre euro 588,25 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali Iva e CPA, pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Asti, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Elga Bulgarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1244/2021 R.G. promossa da: nato il [...], elettivamente domiciliato in Carmagnola piazza IV Martiri 33 Parte_1 presso il difensore Avv.to Elisabetta Tucci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino Controparte_1 via Cernaia 21 presso il difensore Avv.to Valeria Poso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Torino via G. Amendola 6 presso il difensore Avv.to Fabrizio Arduino che la rappresenta e difende giusta procura in atti avente per oggetto: immissioni, risarcimento danni.
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per come da note sostitutive d'udienza del 27.1.2025 Parte_1 per come da note sostitutive d'udienza del 28.1.2025 Controparte_1 per : come da note sostitutive d'udienza del 28.1.2025 Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di abitare in immobile, in proprietà, sito in Carmagnola via Giovanni Agnelli 21, sito a 300 metri da un piazzale concesso dal Comune in comodato d'uso gratuito a Controparte_2
che lo adibiva, circa dal 2012, a pista per veicoli fuoristrada;
di svolgersi tale attività di
[...] autopista ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 sino all'imbrunire; di essere conseguentemente quotidianamente esposto ad immissioni intollerabili da rumori, odori, gas di scarico che ne determinavano una sindrome da stress con conseguente danno biologico, riduzione del reddito per pagina 1 di 7 abbandono del turno lavorativo notturno, meglio remunerato, e per abbandono dell'attività lavorativa al primo momento utile per il pensionamento, nonché pregiudizio patrimoniale per deprezzamento dell'immobile di proprietà; citava il Comune di Carmagnola e l'Associazione A.S.D. Parte_1
FANS CLUB RACING per sentir accertare la intollerabilità delle immissioni e disporne la cessazione nonché per ottenere il risarcimento dei danni biologico, esistenziale, patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa e deprezzamento dell'immobile, conseguiti. Il si costituiva in giudizio contestando la intollerabilità delle immissioni, la Controparte_1 sussistenza del nesso causale tra l'attività di autopista e i danni lamentati, la propria legittimazione passiva con riferimento alle domande formulate ex art 2043 c.c..
si costituiva in giudizio sostenendo che l'impianto sarebbe in funzione Controparte_2 soltanto il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 con esclusione del periodo invernale, contestando la propria legittimazione passiva con riferimento alle domande proposte ex art 844 c.c., contestando, in ogni caso, la intollerabilità delle immissioni e la sussistenza dei lamentati danni ovvero la loro connessione con le attività della pista.
Concessi i termini di trattazione, svolta istruttoria orale, licenziata CTU fonometrica, esperito il tentativo di conciliazione (e riassegnata la causa a nuovo GI), la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (ridotti nel senso della concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali).
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano tutti i provvedimenti ordinatori assunti nel corso del giudizio. Indi si rileva la ammissibilità della produzione documentale di parte attrice di cui alla memoria
17.12.2024: trattasi infatti di documento del quale si attesta la entrata in possesso a seguito di comunicazione via PEC del 15.11.2023 e dunque successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. (ed in effetti prodotto, a seguito di autorizzazione del Giudice alla prima udienza successiva all'entrata in possesso).
Nel merito si osserva che è pacifica e non contestata la esistenza di una pista motoristica, posizionata su un piazzale all'uopo concesso in comodato gratuito dal proprietario, alla Controparte_1
già (sul punto non essendovi contestazioni, si Controparte_2 Controparte_3 veda doc. 2 , contratto di comodato, nel quale è specificamente indicato, Controparte_2 tra l'altro, che l'area è destinata ad essere utilizzata per lo svolgimento di gare di autoveicoli e motoveicoli e per testare autoveicoli da competizione), posta a circa 330 metri dalla abitazione del
(si veda la relazione di CTU pag. 11). Pt_1
Sostiene il che dalla attività svolta sulle pista derivano, o meglio derivavano, immissioni Pt_1 intollerabili ex art 844 c.c..
La presenza di immissioni rumorose, in particolare, è specificamente allegata e non contestata se non con riferimento alla entità. Si rileva che l'art. 844 c.c. per contemperare i diversi interessi che vengono in considerazione (proprietà e produzione) introduce il criterio della normale tollerabilità.
Sebbene al fine di regolamentare lo svolgimento di determinate attività produttive nonché di determinare le soglie di rumorosità sono state nel tempo emanate numerose normative di settore, in tema di immissioni in alienum di cui all'art. 844 c.c. non trovano applicazione tali parametri;
invero, l'eventuale rispetto dei limiti massimi di tollerabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive non rende senz'altro lecite le immissioni stesse, dovendo il giudizio pagina 2 di 7 sulla loro tollerabilità essere formulato alla stregua dei principi fissati dall'art. 844 c.c., tenendo presenti la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute (Cass. civ. n. 28893/2018). Conseguentemente, in caso di controversia attinente alla tutela della proprietà immobiliare o della salute dalle immissioni, il giudice di merito può – tenuto conto, in concreto, della condizione dei luoghi ed eventualmente anche delle esigenze della produzione, da contemperare con quelle della proprietà – ritenere anche che le immissioni superino il limite della normale tollerabilità nonostante (o indipendentemente) dal mancato superamento dei limiti fissati dalle dette normative. Ciò posto, ancora in linea generale, va premesso che il giudizio sulla “tollerabilità” delle immissioni deve essere formulato tenendo conto della situazione ambientale - variabile da luogo a luogo - delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dunque, il limite della normale tollerabilità deve ritenersi superato per quelle immissioni che comportino un incremento di rumorosità, che diviene apprezzabile e significativo ai fini dell'art. 844 c.c. allorquando superi di 3 dB il rumore di fondo, indipendentemente dalla intensità del rumore ambientale (ex multis, Cass Sezioni Unite sentenza n. 4848/2013).
Andando alla fattispecie per cui è causa, si devono richiamare le conclusioni della CTU svolta nel corso del giudizio in quanto correttamente elaborate, prive di vizi logici ed esaustive del quesito e delle osservazioni ricevute. E, invero, al fine di valutare qualitativamente e quantitativamente il rumore emesso dall'attività della pista, il nominato consulente, con motivazione esauriente ed utilizzando il cd. metodo comparativo, ha verificato la differenza tra il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti ed interessanti la zona ed il rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni durante la operatività della pista.
In particolare, stimato il rumore di fondo (Stima dal rumore di fondo La valutazione del rumore di fondo all'interno degli ambienti abitativi di proprietà dell'attore, è stata espressa mediante l'analisi statistica, misurando il dato numerico LAF95%. Detto parametro è denominato in letteratura “livello percentile 95%”; esso è registrato dai fonometri, avendo attivato la costante di tempo “FAST” e la curva di ponderazione A -campionamento veloce pari a n. 10 prelievi al secondo con curva logaritmica
“A” che più si avvicina al comportamento uditivo umano-. Concettualmente il livello statistico LAF95% è il rumore al di sopra del quale il fenomeno permane per il 95 % del tempo di misura In altri termini se ad esempio una misura integrata mostra un livello percentile L95 % = 50 dB(A), indica che per il 95 % del tempo, il segnale misurato ha avuto livello superiore a 50 dB(A). Il livello che caratterizza il rumore di fondo è un indice suddiviso nel periodo diurno più precisamente ora per ora, avendo operato a video opportuna discretizzazione dei fenomeni sonori di interesse) il CTU ha proceduto a rilevare il rumore prodotto dalla pista in attività. Dal confronto è emerso il pressochè costante superamento della soglia dei 3dB come già detto individuato dalla giurisprudenza ai fini della valutazione della normale tollerabilità (si vedano i dati riportati alle pagg da 25 a 30 della relazione).
Si osserva dunque nella relazione che Le misurazioni fonometriche in sito sono avvenute durante le tre le giornate di apertura della pista in data Sabato 07 Maggio 2022, Domenica 15 Maggio 2022,
Domenica 05 Giugno 2022. Si sono impiegati n. 3 strumenti certificati, regolarmente tarati, di proprietà del C.T.U. Avendo il C.T.U. assistito alle lunghe misurazioni, è emerso che nell'immobile abitato dall'attore, costituito dall'appartamento e dall'area esterna, si sono verificate immissioni di rumore conseguenti allo svolgimento dell'attività di parte resistente. È emerso che le principali fonti di
pagina 3 di 7 rumore siano attribuibili al numero e alla posizione degli automezzi sul tracciato, allo stile di guida del conducente, alla preparazione del propulsore, allo stridere degli pneumatici, alla cilindrata automezzo, alla tipologia di automezzo. Stando ai livelli sonori misurati con stazionamento prolungato in due punti distinti della proprietà, eseguiti in tutti i fine settimana di apertura comunicati dai resistenti, sono risultati livelli sonori eccedenti la normale tollerabilità (ex art. 844, Legge n. 13 del 27/02/200,9 art. 6 ter.) Tale condizione è riscontrabile nell'area esterna, nell'ambiente interno della proprietà del ricorrente a finestre aperte. Nell'ambiente interno della proprietà del ricorrente a finestre chiuse, solo in alcune occasioni si è manifestato superamento della normale tollerabilità.
… Il C.T.U. ritiene che il rispetto dei limiti di normale tollerabilità a finestre aperte del fabbricato dell'attore e nell'area esterna del medesimo fabbricato, non sia raggiungibile con nessun intervento sia lato fabbricato che verso le sorgenti [del rumore].
Quanto alle osservazioni dei CCTTPP si richiamano la ordinanza 29.12.2022, le osservazioni dello stesso CTU e le considerazioni già svolte in merito alla correttezza del metodo utilizzato.
Ciò premesso, anche considerata la, pacifica, preesistenza dell'immobile, destinato ad abitazione, del deve dunque concludersi nel senso che le descritte immissioni rumorose, superando il limite Pt_1 della tollerabilità, costituiscono un fatto illecito (Cass. 7420/2000). Ne consegue l'accoglimento dell'azione inibitoria, intesa a far accertare in via definitiva la illegittimità delle immissioni e a disporne la cessazione nella sostanza coincidente con la cessazione della attività di pista motoristica (ed infatti si è già detto che, a mente della CTU, nessuna modifica dei luoghi è utilmente esperibile al fine di una adeguata riduzione delle immissioni patite dal fondo attoreo nella condizioni di finestre aperte, nè pare ammissibile precludere o comunque limitare il diritto all'apertura delle finestre, che è fondamentale, anche nei mesi invernali, per garantire il ricambio d'aria e comunque il comodo ed adeguato godimento dei propri spazi vitali). Azione rispetto alla quale legittimati passivi sono sia il proprietario del fondo (tra l'altro colpevole di Controparte_1 aver ceduto l'immobile nella consapevolezza della destinazione ad attività di per sè molesta ai vicini,
Cass 8999/2005, e che non risulta essersi adeguatamente adoperato per la cessazione delle immissioni - è ben vero che consta che il Comune aveva richiesto a una valutazione Controparte_2 dell'impatto acustico nel 2011, docc. 6, 7, 8, e si era rivolto all' nell'anno 2019 ottenendone Pt_2 l'informazione per cui sarebbero stati rispettati i limiti assoluti di immissione ai sensi della normativa pubblicistica, doc. 14, ma è altresì vero che, nella evidente consapevolezza del disturbo arrecato, ed anche a fronte delle lamentazioni pervenute dai cittadini, cfr. doc 12 sul quale è scritto a mano aggiunto alla lista, nel 2019 inviava a diffida al rispetto dei limiti acustici del piano di Controparte_2 zonizzazione acustica, doc. 15, limitandosi poi, nel 2021, ad autorizzare la installazione di un palo per fonometro, doc. 16), che autrice materiale della condotta e dunque Controparte_2 destinataria della imposizione di non facere, intesa appunto come non svolgimento della attività (sul punto, ex multis, Cass 8999/2005).
Si aggiunga ancora che il documento 29.4.2022 versato in atti da parte attrice che ne entrava in possesso a seguito di accesso agli atti (cfr. verbale di udienza del 17.12.2024, memoria attore
17.12.2024 e doc. allegato), attestante disdetta del contratto di comodato del fondo in uso ad
[...]
a far data dall'1.6.2022, di cui si è detto, e del quale entrambe le convenute si Controparte_2 sono dichiarate, nella immediatezza, all'oscuro (cfr. verbale di udienza del 17.12.2024), non vale di per sé ad integrare un caso di cessazione della materia del contendere, neppure richiesta dalla parte attrice, non determinando la cessazione di ogni contrasto tra le parti né il carattere definitivo ed irretrattabile della nuova situazione (sul punto si veda Cass. 4034/2007 e si consideri che, all'udienza 17.12.2024
pagina 4 di 7 citata, dichiarava che la pista era ancora posizionata sui luoghi e si potrebbe Controparte_2 chiedere di riutilizzarla). Infine non si ritiene invece accoglibile la domanda di condanna alla asportazione della pista posto che le immissioni derivano dall'esercizio della attività motoristica e non dalla presenza dell'impianto
Quanto all'azione intesa al risarcimento dei danni conseguiti all'illecito si osserva che, per principio generale, essa presuppone la prova della esistenza di un danno eziologicamente connesso alla attività inibenda.
Ed infatti si tratta di azione personale ex art 2043 c.c. (ex multis Cass. 7420/2000: Le propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'azione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (-di natura personale-).
Si è appunto precisato, con riferimento al danno non patrimoniale ma il principio è generale, che Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass 19434/2019).
Nel caso di specie il allega la sussistenza di danno biologico consistente in depressione reattiva, Pt_1 ansia e sindrome da stresso cronico, quale conseguenza dell'esposizione quotidiana e per anni al rumore. All'uopo allega docc. 9, 10, 11, 12, e 13 consistenti in certificati medici 12.7.2016, attestate sindrome da stress cronico, 24.6.2020, attestante sintomi ansioso depressivi, cefalea, cardiopalma, sindrome da deprivazione di sonno, ipertensione, fenomeno dispeptici, 26.2.2021 attestante stato d'ansia e Per_ d'angoscia, relazione medico legale – , medico legale e dott. psichiatra - del Per_2 Per_3
4.8.2020 attestante sintomatologia ansioso depressiva (ansia generalizzata, privazione di sonno, cefalea, incubi) e peraltro l'esclusione di malattia depressiva e la presenza di insoddisfazione, sentimento di perdita, ansia, rabbia, affettività dominata da tonalità disforica, percezioni integre, tratti strutturali e fisiologici di uno stile prevalentemente ossessivo, in definitiva disturbo d'ansia di tipo cronico correlabile ad eventi traumatici e stressanti. Da un lato emerge dunque la prova di un pregiudizio psicofisico dall'attore, dall'altro non può però dirsi emergente la prova del nesso eziologico tra tale pregiudizio ed il fatto di Controparte_2
.
[...]
In mancanza di ATP svolta nella imminenza dei fatti, deve infatti rilevarsi che i dati documentali sono di difficile interpretazione, riferendosi a patologia di per sé difficilmente inquadrabile (essenzialmente si parla di ansia), e, soprattutto, che tale patologia è genericamente riferita ad eventi traumatici e stressanti (cfr. relazione medico legale/psichiatrica doc. 13), ovvero ad esposizione continuata e continuativa ad inquinamento acustico (certificato 12.7.2016, doc. 9), ma le risultanze istruttorie depongono nel senso che le attività della pista si svolgevano solo il sabato e la domenica pagina 5 di 7 essenzialmente nel periodo compreso tra aprile e novembre ed assolutamente non quotidianamente né continuativamente (il teste di parte attrice , abitante a circa 400 metri dalla pista, ha Tes_1 confermato detta circostanza, il teste , già abitante, fino al 2022, in prossimità dei luoghi, ha Tes_2 riferito di trovarsi fuori casa per lavoro durante la settimana ma ha comunque confermato di aver sentito le auto girare solo il sabato e la domenica, il teste che svolge attività lavorative nei Tes_3 pressi dei luoghi per cui è causa dall'anno 2003, ha dichiarato di non aver mai sentito girare le auto, il teste che svolge attività lavorative nei pressi dei luoghi per cui è causa dall'anno 2009/2010, Tes_4 si è limitato a dichiarare di aver sentito girare le auto, lo stesso CTU ha effettuato i rilievi fonometrici nelle sole giornate di sabato o domenica coerentemente con il calendario delle attività fornito dai resistenti, pag 13 della relazione), ed inoltre consta che il svolgeva attività di operaio Pt_1 metalmeccanico su più turni, asseritamene anche quello notturno, presso onde Controparte_4 era verosimilmente, quotidianamente, esposto a fonti di stress anche acustico (la stessa parte attrice lo ammette peraltro riferendo, nella memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c., che sul luogo di lavoro il era solito indossare tappi per le orecchie, circostanza che peraltro non vale ad escludere, di per Pt_1 sé, la esposizione a fonti di rumore eccessive ovvero comunque a fonti di stress di per sé idonee a causare stati di ansia). Si aggiunga che lo stesso psichiatra ravvisa, in capo al tratti strutturali e Pt_1 fisiologici di uno stile prevalentemente ossessivo. Non sussistono dunque elementi certi nel senso della sussistenza di nesso causale tra le attività dell'autopista e lo stato ansioso patito dal né, sul punto, pare esperibile CTU che avrebbe Pt_1 contenuto meramente esplorativo.
Allega poi il il patimento di un danno esistenziale, ma, in disparte ogni considerazione circa Pt_1 l'autonomia di tale danno, deve rilevarsi che difetta, sul punto, qualunque elemento di prova. Quanto poi ai danni di tipo patrimoniale allega l'attore di aver dovuto, per il periodo 2010-2016, interrompere lo svolgimento del più remunerativo turno notturno, ma, anche qui, è difficilmente ravvisabile il nesso causale tra la attività della pista e le scelte lavorative del per come emerge Pt_1 documentalmente (doc. 6 att), il contratto di comodato tra il e risaliva al 16 giugno CP_1 CP_2 2010 onde la scelta di non effettuare il turno notturno nell'anno 2010 non può, almeno inizialmente, attribuirsi allo stress nascente dalle attività della pista, inoltre tale scelta risulta cessata nell'anno 2016 allorchè la pista era, pacificamente, ancora attiva, onde, ancora, non emerge una correlazione tra attività della pista e scelta di non effettuare il turno di notte (né, sul punto, sono stati offerti altri elementi probatori).
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla asserita scelta di lasciare il servizio, per godere del solo trattamento pensionistico, con perdita di reddito, nell'anno 2018 (si veda doc. 14), in difetto di elementi probatori, neppure presuntivi atteso il quadro sopraesposto, che depongano per la sussistenza di correlazione tra tale scelta e la attività della pista. Nessuna allegazione specifica, infine, è stata fornita con riferimento all'allegato deprezzamento dell'immobile quale riferibile alle attività di CP_2
Le suddette domande devono dunque essere rigettate.
Resta assorbita ogni altra questione.
In punto spese di lite deve anzitutto ritenersi la inapplicabilità dell'art 91 I comma c.p.c. in punto spese maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, stante l'accoglimento della domanda in Contr misura superiore alle proposte formulate dal Giudice (con ordinanza 29.12.2022) e dalla parte
(come da verbale di udienza del 19.4.2023); indi rilevarsi che la condotta processuale delle convenute, pur non lineare per aver taciuto la esistenza del negozio avente ad oggetto disdetta del contratto di pagina 6 di 7 comodato, non pare aver arrecato danno alla parte attrice che ha comunque insistito nella domanda principale di cessazione delle immissioni ritenendo, all'evidenza, di avervi interesse;
ed infine escludersi la condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. – chiesta dalla parte attrice e dal CP_1 convenuto – non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti di mala fede o colpa grave previsti dalla norma (in ogni caso dovendosi escludere a carico delle convenute per mancanza di soccombenza totale).
Ciò premesso il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza: le parti convenute dovranno pertanto essere condannate in solido a rimborsare all'attore l'importo che - facendo applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), tenuto conto della complessità della causa e delle attività espletate nonché in applicazione della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo (con esclusione del rimborso delle spese di perizia medica di parte da ritenersi superflua). Ancora in applicazione del principio di soccombenza si dispone la condanna delle parti convenute in solido al pagamento delle spese di CTU nella misura già liquidata con provvedimento 29.12.2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Asti, rigettata o assorbita ogni contraria domanda, istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che le immissioni patite dal fondo dell'attore eccedono il limite della normale tollerabilità e, per l'effetto, dispone la cessazione della attività di pista motoristica svolta da nel Controparte_2 fondo di proprietà del Comune di Carmagnola per cui è causa, rigetta ogni altra domanda, dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 11.425,00 per compensi oltre euro 588,25 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali Iva e CPA, pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Asti, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Elga Bulgarelli
pagina 7 di 7