Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/1956, n. 1224
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Sentenza 21 aprile 1956

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Come risulta dall'art. 600 codice civile, destinatario della disposizione testamentaria può essere anche un ente non riconosciuto: cioè tanto un ente esistente in via di fatto al momento dell'apertura della successione, ma non ancora riconosciuto, quanto un ente non ancora esistente nemmeno in linea di fatto. In entrambe le ipotesi l'ordinamento giuridico consente che taluni degli effetti della fattispecie si verifichino prima che tutti gli elementi costitutivi siano stati posti in essere: i beni relitti sono riservati al soggetto non ancora esistente, per entrare nel suo patrimonio allorché l'ente sarà riconosciuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/1956, n. 1224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1224
    Data del deposito : 21 aprile 1956

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