Sentenza 21 aprile 1956
Massime • 1
Come risulta dall'art. 600 codice civile, destinatario della disposizione testamentaria può essere anche un ente non riconosciuto: cioè tanto un ente esistente in via di fatto al momento dell'apertura della successione, ma non ancora riconosciuto, quanto un ente non ancora esistente nemmeno in linea di fatto. In entrambe le ipotesi l'ordinamento giuridico consente che taluni degli effetti della fattispecie si verifichino prima che tutti gli elementi costitutivi siano stati posti in essere: i beni relitti sono riservati al soggetto non ancora esistente, per entrare nel suo patrimonio allorché l'ente sarà riconosciuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/1956, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1956 |
Testo completo
Come risulta dall'art. 600 codice civile, destinatario della disposizione testamentaria può essere anche un ente non riconosciuto: cioè tanto un ente esistente in via di fatto al momento dell'apertura della successione, ma non ancora riconosciuto, quanto un ente non ancora esistente nemmeno in linea di fatto. In entrambe le ipotesi l'ordinamento giuridico consente che taluni degli effetti della fattispecie si verifichino prima che tutti gli elementi costitutivi siano stati posti in essere: i beni relitti sono riservati al soggetto non ancora esistente, per entrare nel suo patrimonio allorché l'ente sarà riconosciuto.