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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1659/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY3COJ200931 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'Atto di contestazione n. TY3COJ200931/2022 relativo all'anno d'imposta 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate irrogava una sanzione pari a € 3.598,90 per asserita indebita compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010.
La contribuente aveva compensato un credito IVA di € 7.197,81 con IMU/TARI tramite F24 del 18.12.2017.
L'Ufficio assumeva l'esistenza, alla data della compensazione, di debiti iscritti a ruolo superiori a € 1.500.
MOTIVI DI RICORSO
1. Il ricorso contesta tale circostanza, evidenziando come molti carichi risultassero oggetto di definizione agevolata / sospensione ex D.L. 193/2016, con pagamento regolare delle rate. La definizione agevolata presentata dalla contribuente sospendeva l'efficacia dei ruoli e degli obblighi di pagamento, come chiarito da AD (interpello 913844/2018). Dunque il divieto di compensazione non operava.
2. deduce nullità assoluta dell'atto per mancata allegazione della delega al funzionario firmatario.
3. Sostiene l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990.
4. Erronea quantificazione della sanzione I ruoli realmente rilevanti ammontavano a € 1.932,68, con sanzione del 50% pari a € 966,34, come confermato dallo stesso Ufficio.
5. Violazione dei principi di buona fede e collaborazione (art. 10 Statuto) La mancata tempestiva comunicazione dello sgravio da parte dell'Ente impositore non può gravare sul contribuente.
Controdeduzioni dell'Ufficio
1. Alla data della compensazione vi erano ruoli per € 8.983,92 non pagati e non sospesi. L'atto di contestazione era quindi legittimo. Tuttavia l'Ufficio riconosce che alcuni ruoli erano definibili ai sensi del D.L. 193/2016 e non dovevano essere conteggiati.
2. Sulla delega alla firma rileva che la delega era valida;
la delega di firma non richiede motivazione né nominativi e può essere effettuata tramite ordini di servizio. La giurisprudenza costante legittima la delega conferita al funzionario sottoscrittore.
3. Sulla motivazione dell'atto afferma che l'atto è motivato, poiché la contribuente ha compreso pienamente la pretesa potendo difendersi.
4. Sulla quantificazione della sanzione l'Ufficio riconosce parziale fondatezza del ricorso:
4.1. alcuni ruoli erano oggetto di definizione;
4.2. la sanzione corretta è pari a € 966,34 (50% di € 1.932,68).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla delega alla firma
Il motivo, pur correttamente sollevato, è infondato. La giurisprudenza tributaria è costante nell'affermare che la delega di firma può essere conferita con ordini di servizio, purché consenta la verifica ex post della corrispondenza tra delegante e delegato. Pertanto il motivo va respinto.
2. Sulla motivazione dell'atto La motivazione dell'atto è sinteticamente espressa ma sufficiente a rendere percepibili:
- la violazione normativa contestata,
- l'importo compensato,
- l'asserita presenza di ruoli scaduti.
La contribuente ha compreso tali elementi, tanto da potersi difendere puntualmente. Tuttavia, la sufficienza formale della motivazione non sana l'erroneità sostanziale del presuppostoà.
3. Sul presupposto impositivo: esistenza di ruoli impeditivi (merito).
Dagli atti risulta che la ricorrente aveva presentato e regolarmente adempiuto a una definizione agevolata ex D.L. 193/2016, che comportava:
- sospensione termini di prescrizione e decadenza;
- sospensione obblighi di pagamento;
- impossibilità di avviare nuove procedure esecutive;
- inibizione della qualifica di debitore inadempiente.
L'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria (interpello 913844/2018) conferma che la presentazione dell'istanza impedisce l'operatività del divieto di compensazione. Ne consegue che molti ruoli conteggiati dall'Ufficio erano privi di efficacia e non potevano essere considerati ai fini dell'art. 31 D.L. 78/2010 valido presupposto normativo della sanzione. Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che la stessa Agenzia ha poi riconosciuto l'erroneità della originaria valutazione, rettificando la sanzione.
4. Sulla quantificazione della sanzione
La sanzione originariamente irrogata (€ 3.598,90) si fondava sulla ritenuta esistenza di ruoli per
€ 8.983,92. La ricorrente ha dimostrato, con analiticità, che:
- molti ruoli erano rottamati o sospesi,
- la parte realmente rilevante era pari a € 1.932,68,
- la sanzione al 50% doveva essere € 966,34.
L'Ufficio ha riconosciuto questo dato. Tale riconoscimento non comporta l'illegittimità integrale dell'atto originario.
5. Sul principio di buona fede e correttezza
Ex art. 10 L. 212/2000, l'Amministrazione deve agire in modo trasparente e collaborativo.Nel caso di specie, la mancata tempestiva comunicazione dello sgravio dei ruoli — già oggetto di definizione e già pagati — ha generato una situazione imputabile esclusivamente all'Amministrazione e non al contribuente. La sanzione
è comunque dovuta nei limiti di cui sopra
6. Conclusioni
L'atto impugnato ha inciso parzialmente sulla posizione del contribuente. Il ricorso va dunque accolto limitatamente al'importo contestato .
Quanto alle spese, la parziale modifica della sanzione irrogata dell'Ufficio in corso di procedimento e la complessità della vicenda giustificano la compensazione integrale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione a € 966,34: compensa le spese
Palermo, 21.1.26 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1659/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY3COJ200931 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'Atto di contestazione n. TY3COJ200931/2022 relativo all'anno d'imposta 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate irrogava una sanzione pari a € 3.598,90 per asserita indebita compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010.
La contribuente aveva compensato un credito IVA di € 7.197,81 con IMU/TARI tramite F24 del 18.12.2017.
L'Ufficio assumeva l'esistenza, alla data della compensazione, di debiti iscritti a ruolo superiori a € 1.500.
MOTIVI DI RICORSO
1. Il ricorso contesta tale circostanza, evidenziando come molti carichi risultassero oggetto di definizione agevolata / sospensione ex D.L. 193/2016, con pagamento regolare delle rate. La definizione agevolata presentata dalla contribuente sospendeva l'efficacia dei ruoli e degli obblighi di pagamento, come chiarito da AD (interpello 913844/2018). Dunque il divieto di compensazione non operava.
2. deduce nullità assoluta dell'atto per mancata allegazione della delega al funzionario firmatario.
3. Sostiene l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990.
4. Erronea quantificazione della sanzione I ruoli realmente rilevanti ammontavano a € 1.932,68, con sanzione del 50% pari a € 966,34, come confermato dallo stesso Ufficio.
5. Violazione dei principi di buona fede e collaborazione (art. 10 Statuto) La mancata tempestiva comunicazione dello sgravio da parte dell'Ente impositore non può gravare sul contribuente.
Controdeduzioni dell'Ufficio
1. Alla data della compensazione vi erano ruoli per € 8.983,92 non pagati e non sospesi. L'atto di contestazione era quindi legittimo. Tuttavia l'Ufficio riconosce che alcuni ruoli erano definibili ai sensi del D.L. 193/2016 e non dovevano essere conteggiati.
2. Sulla delega alla firma rileva che la delega era valida;
la delega di firma non richiede motivazione né nominativi e può essere effettuata tramite ordini di servizio. La giurisprudenza costante legittima la delega conferita al funzionario sottoscrittore.
3. Sulla motivazione dell'atto afferma che l'atto è motivato, poiché la contribuente ha compreso pienamente la pretesa potendo difendersi.
4. Sulla quantificazione della sanzione l'Ufficio riconosce parziale fondatezza del ricorso:
4.1. alcuni ruoli erano oggetto di definizione;
4.2. la sanzione corretta è pari a € 966,34 (50% di € 1.932,68).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla delega alla firma
Il motivo, pur correttamente sollevato, è infondato. La giurisprudenza tributaria è costante nell'affermare che la delega di firma può essere conferita con ordini di servizio, purché consenta la verifica ex post della corrispondenza tra delegante e delegato. Pertanto il motivo va respinto.
2. Sulla motivazione dell'atto La motivazione dell'atto è sinteticamente espressa ma sufficiente a rendere percepibili:
- la violazione normativa contestata,
- l'importo compensato,
- l'asserita presenza di ruoli scaduti.
La contribuente ha compreso tali elementi, tanto da potersi difendere puntualmente. Tuttavia, la sufficienza formale della motivazione non sana l'erroneità sostanziale del presuppostoà.
3. Sul presupposto impositivo: esistenza di ruoli impeditivi (merito).
Dagli atti risulta che la ricorrente aveva presentato e regolarmente adempiuto a una definizione agevolata ex D.L. 193/2016, che comportava:
- sospensione termini di prescrizione e decadenza;
- sospensione obblighi di pagamento;
- impossibilità di avviare nuove procedure esecutive;
- inibizione della qualifica di debitore inadempiente.
L'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria (interpello 913844/2018) conferma che la presentazione dell'istanza impedisce l'operatività del divieto di compensazione. Ne consegue che molti ruoli conteggiati dall'Ufficio erano privi di efficacia e non potevano essere considerati ai fini dell'art. 31 D.L. 78/2010 valido presupposto normativo della sanzione. Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che la stessa Agenzia ha poi riconosciuto l'erroneità della originaria valutazione, rettificando la sanzione.
4. Sulla quantificazione della sanzione
La sanzione originariamente irrogata (€ 3.598,90) si fondava sulla ritenuta esistenza di ruoli per
€ 8.983,92. La ricorrente ha dimostrato, con analiticità, che:
- molti ruoli erano rottamati o sospesi,
- la parte realmente rilevante era pari a € 1.932,68,
- la sanzione al 50% doveva essere € 966,34.
L'Ufficio ha riconosciuto questo dato. Tale riconoscimento non comporta l'illegittimità integrale dell'atto originario.
5. Sul principio di buona fede e correttezza
Ex art. 10 L. 212/2000, l'Amministrazione deve agire in modo trasparente e collaborativo.Nel caso di specie, la mancata tempestiva comunicazione dello sgravio dei ruoli — già oggetto di definizione e già pagati — ha generato una situazione imputabile esclusivamente all'Amministrazione e non al contribuente. La sanzione
è comunque dovuta nei limiti di cui sopra
6. Conclusioni
L'atto impugnato ha inciso parzialmente sulla posizione del contribuente. Il ricorso va dunque accolto limitatamente al'importo contestato .
Quanto alle spese, la parziale modifica della sanzione irrogata dell'Ufficio in corso di procedimento e la complessità della vicenda giustificano la compensazione integrale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione a € 966,34: compensa le spese
Palermo, 21.1.26 IL RELATORE IL PRESIDENTE