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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/08/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel. ed est. Dott.ssa. Anna Wegher Giudice Dott. Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 23 luglio 2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 2021/2023
promosso da:
, C.F. , n. a LITUANIA il 22/05/1981; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NASPI FABRIZIO, elett.te dom.to in VIA RUGGERI 3/I 60131 ANCONA, presso il difensore;
contro
, C.F. n. a OSIMO (AN) il 26/04/1965 CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BUSINI RAFFAELA, elett.te dom.to in VIA CAPPUCCINI 71 60044 FABRIANO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
* * * * *
Per parte ricorrente, nel merito:
- pagina 1 di 15 regolamenti le condizioni di affidamento dei figli minori delle parti, disponendo:
-a) l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori collocandoli prevalentemente presso la madre nell'attuale casa familiare di Porto Recanati in via degli Olmi n. 31 (immobile censito al catasto Fabbricati del Comune di Porto Recanati al foglio 14, part. 471 sub. 2 e 3, classe 03 e 04,
Cat. A/2 e C/6) di proprietà della “ ”; Parte_2
b) l'assegnazione a favore della ricorrente della casa familiare suddetta nella quale continuerà a risiedervi unitamente ai figli;
-c) disporre l'obbligo del sig. di rilasciare immediatamente la casa familiare sita a CP_1
Porto Recanati in via degli Olmi n. 31;
-d) Regolamentare i tempi e modalità di esercizio da parte del padre del diritto/dovere di visita dei figli minori e per almeno due giorni infrasettimanali dall'uscita di Per_1 ER scuola sino alle ore 21,30 e nei fine settimana alternati con la madre a partire dal sabato mattina alle h. 9,00 sino alla domenica sera h. 21,30 con riaccompagno presso la casa familiare. Festività
(Natale e Pasqua) alternate e possibilità di trascorrere il periodo di ferie estive di 15 gg consecutivi e non con il padre.
-e) disporsi a carico del Sig. assegno di € 2.000 a titolo di mantenimento dei figli CP_1 minori oltre al pagamento a suo carico di tutte le spese relative alle utenze della casa domestica e manutenzione (piscina e giardino) da disporsi in via anticipata entro i primi 5 gg. di ciascun mese mediante bonifico bancario in favore della ricorrente. Assegno rivalutabile annualmente ai fini istat. Spese straordinarie al 100% a carico del sig. come da protocollo adottato da codesto CP_1
Tribunale.
-e) Ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei figli ai sensi di quanto previsto dall'art. 155 c.c.
Per parte resistente, nel merito:
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, nell'esclusivo interesse dei minori e Persona_3
, contrariis reiectis, Voglia regolamentare l'affidamento ed il mantenimento dei Persona_4 medesimi minori alle seguenti condizioni:
1) I minori e sono affidati ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 modalità condivisa e collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione che verrà successivamente individuata;
2) I minori frequenteranno entrambi i genitori nel rispetto del principio della bigenitorialità,
i genitori suddivideranno equamente il tempo da trascorrere con i figli mediante tempi paritari di permanenza, indicativamente alternando le settimane dal venerdì alle 14,00 al successivo venerdì alle ore 14,00. Eventuali modifiche potranno essere concordate tra i genitori di volta in volta;
- pagina 2 di 15 3) Durante le vacanze Natalizie, Pasquali, religiose o civili e potranno ER Per_1 stare con il padre o con la madre pari tempo, alternandosi di anno in anno. Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, previo accordo tra i genitori da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
4) Il signor verserà, temporaneamente (e sino a che non siano accertati gli CP_1 effettivi redditi della GN ), alla madre dei minori un assegno di Parte_1 mantenimento per i figli di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Macerata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nell'esclusivo interesse dei minori CP_1
PER IL CURATORE SPECIALE: regolamentare l'affidamento dei minori conformemente a quanto concluso dal TU e quindi disporre
l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori ed il collocamento presso il padre nella casa sita in
Osimo modificando , pertanto , il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Porto
Recanati a favore della GN . Parte_1 stabilire che i minori, conformemente a quanto più volte manifestato dagli stessi sia al curatore che al
TU, potranno essere più autonomi nella scelta dei tempi e di visita del genitore non collocatario, fermo il diritto per il genitore non collocatario di trascorre con i figli le vacanza di Natale e di Pasqua
e le altre ricorrenze e le vacanze estive secondo tempi e modalità da concordare tra genitori e figli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convivevano dal 2006 nell'immobile di Porto Recanati (via CP_1 Parte_1
Degli Olmi 31), costruito dalla (società della quale il è legale Parte_3 CP_1 rappresentante) ed attualmente di proprietà della società medesima.
Dal rapporto tra le parti, rapporto qualificabile come convivenza di fatto, sono nati due figli, attualmente minorenni: , nata il [...] e , nato il [...]. ER Per_1
Dal 2011 (in seguito alla nota crisi immobiliare del 2008) la in ragione di una Parte_3 gravissima crisi di liquidità, ha chiesto ed ottenuto due finanziamenti, mediante ipoteche sull'immobile già costituente abitazione coniugale, sito in Porto Recanati, via Degli Olmi 31, restando comunque ferma in capo a lui la proprietà di altri immobili.
Preliminarmente, questo Tribunale ritiene di procedere a una sintesi della vicenda processuale, come riportata nelle comparse conclusionali delle parti.
- pagina 3 di 15 Assume nelle sue memorie conclusive parte ricorrente, che il presente Parte_1 procedimento, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento dei minori e , figli nati fuori dal matrimonio, si caratterizza per un'elevata conflittualità tra le ER Per_1 parti, aggravatasi nel corso del giudizio con gravi ripercussioni sui minori.
La ricorrente, madre convivente con i minori, ha agito in giudizio il 30.08.2023, deducendo gravi condotte domestiche del resistente ex artt. 473 bis c. 40 ss. c.p.c. e chiedendo l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, assegnazione della casa familiare, regolamentazione dei tempi di visita paterni e determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore quale collocataria dei minori.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha rappresentato di essere il genitore di riferimento dei figli, denunciando plurime condotte di prevaricazione, violenza psicologica, restrizione economica e atti lesivi da parte del resistente, il quale, oltre ad instaurare una relazione extraconiugale, avrebbe esercitato un controllo manipolativo sui minori.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di affido condiviso dei minori, ma CP_1 contrastando le ulteriori domande della ricorrente, ha tra l'altro proposto il collocamento dei figli presso un immobile da lui indicato, offrendo € 800 complessivi per il loro mantenimento.
Nel frattempo, la ricorrente ha ottenuto, con provvedimento d'urgenza adottato da questo Presidente il
26.10.2023 poi confermato il 16.11.2023, l'assegnazione temporanea della casa familiare, anche in ragione del rischio di vendita del bene.
All'udienza del 21.12.2023 veniva nominato un Curatore Speciale per i minori. Tuttavia, la relazione da questi depositata il 23.2.2024, ritenuta totalmente difforme dalle richieste di entrambe le parti e squilibrata in favore del resistente, secondo la ricorrente comprometteva le trattative conciliative in corso.
La difesa della ricorrente contestava fermamente tale relazione, nonché una successiva produzione del curatore speciale, che si assumeva depositata in via riservata presso il Presidente senza accesso da parte dei legali, sollevando rilievi circa la lesione del contraddittorio e la compromissione del superiore interesse dei minori.
Il Tribunale di Macerata, per contro, sulla base della relazione del Curatore Speciale avv. Marozzi, adottava provvedimenti provvisori (collocamento paritetico, trasferimento dei minori, libertà decisionale dei figli nell'esercizio del diritto di visita dei genitori), poi in parte rivisti dalla Corte
d'Appello di Ancona con ordinanza del 30.4.2024.
- pagina 4 di 15 Secondo la prospettazione della ricorrente, il Curatore Speciale aveva disposto ugualmente il trasferimento dei figli presso altra abitazione di proprietà del , in adempimento di quanto CP_1 enunciato nel provvedimento presidenziale, ma la Corte d'Appello di Ancona, con ordinanza del
23.5.2024, avrebbe riformato integralmente il provvedimento del Tribunale, denunciando la manipolazione paterna e tutelando la madre.
Tuttavia, il padre e il CS avrebbero tentato successivamente di aggirare tali decisioni, coinvolgendo i figli in condotte divisive e richiedendo una TU psicologica, tramite la nomina della dott.ssa
[...]
, adottata in modo unilaterale (sul punto, osserva il redattore che la nomina della professionista è Per_5 stata proposta dalla stessa difesa della ricorrente e senza alcuna osservazione per opera delle parti).
In seguito a quelli che vengono ritenuti dalla difesa della ricorrente quali episodi di presunta manipolazione, avrebbe rifiutato di ritornare dalla madre, comportamento supportato dal Per_1 curare speciale con azioni discutibili (accompagnamento del minore dai Carabinieri).
Il Tribunale, con provvedimento del 10.12.2024, accoglieva le istanze paterne e rigettava quelle materne (revoca del CS, sanzioni, modifica TU).
La madre ricorreva nuovamente e otteneva, con provvedimento della Corte di Appello del 27.3.2025, la possibilità di vedere il figlio due pomeriggi a settimana.
Tuttavia, a partire da febbraio 2025, avrebbe rifiutato ogni incontro, in modo ritenuto dalla Per_1 madre effetto della persistente manipolazione paterna, come confermato da dichiarazioni rese in sede peritale.
Secondo parte ricorrente, la TU, depositata il 26.3.2025, risultava a sua volta inficiata da vizi procedurali e carenze in termini di contraddittorio e difesa.
Essa contestava la TU, depositata in data 26.3.2025 a firma della Dott.ssa , Persona_6 chiedendone la declaratoria di nullità ex artt. 157, 194, 112 e 115 c.p.c. e la rinnovazione mediante nomina di diverso ausiliario.
L'elaborato peritale, sempre secondo la sia prospettazione, risultava condotto in violazione del contraddittorio, con utilizzo di atti e verbali estranei al perimetro dell'incarico ricevuto e mai condivisi con le parti, in spregio al diritto di difesa.
La TU avrebbe ecceduto i limiti del mandato giudiziale pronunciandosi su circostanze mai dedotte
(come l'ipotetico trasferimento dei minori ad Osimo), incorrendo in vizio di ultra ed extra petita.
- pagina 5 di 15 Era altresì censurabile, in tale contesto, l'ammissione della presenza del Curatore Speciale Avv.
Marozzi durante i colloqui peritali del minore , in contrasto con le reiterate opposizioni della Per_1 difesa e con un provvedimento espulsivo già adottato dal G.I. in udienza.
Grave anche l'omissione della trascrizione integrale di tutti i colloqui peritali (fatta eccezione per quello con la madre), nonché l'omessa rappresentazione delle valutazioni della dott.ssa Per_7 incaricata dai Servizi Sociali, che ha seguito gli incontri protetti madre-figlio, elementi questi essenziali e dirimenti al fine di rendere inutilizzabile la consulenza psicologica ai fini della decisione.
La TU, inoltre, aveva omesso la trascrizione integrale dei colloqui con il padre e i minori, riportando parzialmente solo quello con la madre, ed ha scientemente escluso le valutazioni della dott.ssa Per_8
incaricata di seguire gli incontri madre-figlio, privando l'elaborato di elementi oggettivi e
[...] dirimenti. In ultimo, l'istruttoria avrebbe comprovato in modo univoco la condotta manipolativa e pregiudizievole del padre nei confronti della prole, tesa all'annullamento della figura materna, con pieno coinvolgimento anche del Curatore Speciale, in violazione dei diritti dei minori e della ricorrente.
L'istruttoria avrebbe invece dimostrato la condotta alienante e manipolativa del padre, finalizzata all'annientamento della figura materna, condotta agevolata dalla collusiva partecipazione del Curatore
Speciale, con grave pregiudizio per i minori e per la ricorrente.
Il resistente, , deduce che l'istruttoria si è articolata in molteplici fasi, comprensive di CP_1 accertamenti documentali, audizione di testimoni, interventi della Guardia di Finanza, TU e coinvolgimento del curatore speciale dei minori, da cui è emersa la totale insussistenza delle condotte abusanti lamentate, come confermato anche dalla sentenza di non luogo a procedere del GIP per insussistenza del fatto, in merito al presunto episodio di violenza intrafamiliare denunziato dalla madre e che ha costituito oggetto di un parallelo procedimento penale.
I minori, sentiti dal Giudice e dalla TU, secondo l'avviso della controparte hanno espresso in modo fermo e consapevole la volontà di vivere col padre, rifiutando la convivenza con la madre, da cui si sono sentiti emotivamente trascurati e talvolta impauriti (cfr. episodio del 31.10.2024).
La relazione di TU ha evidenziato la maggiore idoneità genitoriale del padre, reputato figura affettivamente più stabile, e ha raccomandato il collocamento prevalente dei minori presso lo stesso, con incontri protetti con la madre.
Nonostante i reiterati reclami della ricorrente – tutti volti a sovvertire l'interesse dei figli in funzione di finalità economiche – la Corte di Appello ha confermato il collocamento del minore col Per_1 padre, riconoscendone l'autodeterminazione e il disagio manifestato.
- pagina 6 di 15 La TU ha, infine, escluso qualsiasi manipolazione da parte del , sottolineando invece i tratti CP_1 disfunzionali della ricorrente, chiusa all'ascolto emotivo dei figli e incline a condotte reattive e conflittuali. Risulta quindi evidente, secondo la difesa del resistente, che l'unica soluzione conforme all'interesse superiore dei minori sia la loro collocazione presso il padre, con conseguente revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente.
Con ordinanza del 10.12.2024, il Tribunale di Macerata ha modificato i provvedimenti provvisori già emessi in corso di causa, disponendo l'affidamento condiviso del minore a entrambi i Persona_4 genitori, con collocamento prevalente presso il padre, , in Recanati. Ha altresì disposto CP_1 la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Porto Recanati, incaricati di monitorare la situazione familiare e organizzare incontri settimanali tra madre e figlio.
Come già indicato in precedenza, avverso tale provvedimento, la madre, , ha Parte_1 proposto reclamo alla Corte di Appello di Ancona, ex art. 473-bis.24 c.p.c., chiedendone la revoca con ripristino delle condizioni precedenti, ovvero in subordine l'ampliamento del regime di visita.
Si è costituito in quella sede il padre, chiedendo il rigetto del reclamo, con istanza istruttoria per l'ascolto del minore e per riferire su vari aspetti psicologici e comportamentali. Il curatore speciale ha depositato relazione evidenziando la rottura del legame madre-figlio a seguito dell'episodio del
31.10.2024, ribadendo l'attuale volontà del minore di non farvi ritorno e suggerendo l'ascolto anche di altri soggetti coinvolti.
Ha altresì sollecitato l'adozione di misure a tutela della relazione tra e la sorella . Il Per_1 ER
Procuratore Generale ha ritenuto fondate le doglianze della reclamante, chiedendo la sospensiva e il ripristino del precedente assetto. Il provvedimento impugnato era stato adottato a seguito dell'allontanamento spontaneo del minore dalla casa materna e della sua manifesta volontà, verbalizzata anche dinanzi ai Carabinieri e in sede giudiziaria, di non farvi ritorno. L'ascolto del minore, effettuato con l'ausilio della TU dott.ssa , aveva confermato tale volontà, connotata Per_5 da forte turbamento emotivo. In assenza, allo stato, di elementi conclusivi sulla genesi del disagio
(essendo in attesa la TU), la Corte di Appello ha ritenuto inopportuno disporre un rientro forzato del minore presso la madre. Ha tuttavia accolto parzialmente il reclamo, disponendo che la madre potesse vedere per almeno due pomeriggi a settimana, sino alle ore 19.00, previo incontro protetto Per_1 con i Servizi Sociali, confermando nel resto l'ordinanza del Tribunale. Spese del grado compensate.
Il curatore speciale, al termine dell'istruttoria, ha concluso aderendo, nella sostanza alle tesi del resistente e riportandosi a quanto esposto dalla TU.
- pagina 7 di 15 Il Tribunale dei Minori di Ancona, pure adito dalle parti, in corso di causa si era dichiarato incompetente per l'affidamento dei minori, atteso che le norme attuali prevedono il mantenimento di competenza di questo Tribunale, in considerazione del fatto che il ricorso è stato presentato previamente al Tribunale di Macerata.
Questo Tribunale, riunito in camera di consiglio all'udienza del 25 giugno 2025, dopo il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche delle parti, ha deciso come dal dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande della devono essere in larga misura rigettate, alla luce della compiuta Parte_1 istruttoria, mentre devono essere prevalentemente accolte quelle del per quanto di ragione e CP_1 alla luce soprattutto dell'ascolto dei figli minori della coppia, delle prove testimoniali assunte e della consulenza tecnica esperita in corso di causa.
Invero, per quanto riguarda l'affidamento dei figli, che costituisce la principale domanda relativa alla regolamentazione della responsabilità genitoriale richiesta dalle parti, la consulente tecnica nominata in corso di causa per valutare l'idoneità genitoriale dei minori ha formulato le seguenti conclusioni, sui quesiti come appresso articolati:
“accertare se i minori e siano in grado di compiere scelte autonome con Per_1 Persona_3 riferimento al genitore con cui vivere, alla casa nella quale abitare, e infine in ordine alle modalità e ai tempi di visita da parte dei genitori”. Successivamente in data19/12/2024 il quesito veniva allargato, come da istanza dell'avv. Naspi alla idoneità genitoriale, infatti, il Presidente, letta l'istanza depositata dal TU;
rivalutati gli atti di causa alla luce anche dei fatti sopravvenuti e tenuto conto della complessità della situazione venutasi a creare;
DISPONE: di estendere l'indagine peritale anche all'accertamento della idoneità genitoriale e pertanto modifica il quesito nel senso che segue: “Letti gli atti e documenti di causa, osservati i minori ed entrambi i genitori, sentite eventuali altre figure significative di riferimento e i componenti della famiglia allargata dei minori, assunte le informazioni ritenute necessarie dall'Ausiliario (anche presso i Servizi Sociali e presso gli istituti scolastici dei minori), verificato l'ambiente domestico dove i minori vivono e disposti gli accertamenti più opportuni anche di natura clinico diagnostico (eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di ausiliari che operino sotto il suo controllo e responsabilità), riferisca il C.T.U.: 1) in merito alla situazione psico-affettiva dei minori e delineando in particolare quale sia il suo rapporto con ER Per_1 ciascuno dei genitori;
2) in merito alla capacità genitoriale di entrambi i genitori, evidenziando in particolare l'esistenza di caratteristiche della personalità di ciascuno ostative al corretto esercizio
- pagina 8 di 15 della funzione genitoriale;
3) il regime di affidamento e la collocazione abitativa dei minori nel loro superiore interesse a vivere in un ambiente familiare e sociale sereno rapportandosi a ciascuno dei genitori proficuamente, precisando le modalità e i tempi di visita più idonei a preservare il rapporto dei minori con il genitore non affidatario o non collocatario, tenendo in considerazione in via esclusiva l'interesse dei minori;
suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento”
In merito al primo quesito, si presenta come una ragazza riflessiva e autonoma, mantiene una ER distanza emotiva da entrambi i genitori, pur mostrando una maggiore vicinanza alla figura paterna.
, invece, mostra difficoltà nel definire pienamente il legame con la madre, pur esprimendo un Per_1 desiderio di apertura della relazione. Trova invece sostegno e stabilità nel rapporto con il padre.
Riguardo il secondo quesito, i minori e dimostrano una buona capacità decisionale e Per_1 ER riflessiva, sebbene influenzata dalla sofferenza emotiva legata al conflitto genitoriale. , pur Per_1 esprimendo timori verso la madre, mostra apertura al recupero della relazione;
preferisce ER vivere con il padre mantenendo un rapporto flessibile con entrambi i genitori. Entrambi, al momento attuale, risentono delle influenze derivanti dalle tensioni familiari, ma dispongono di risorse psicologiche adeguate che lasciano spazio a un possibile recupero e alla costruzione di rapporti familiari più sereni. In merito al terzo quesito, si propone un regime di affidamento condiviso, salvaguardando l'importanza della bigenitorialità, con il supporto di un coordinatore genitoriale, che faciliti la risoluzione dei conflitti e collabori con il Curatore Speciale, relazionando costantemente al
Giudice. sarà collocato presso l'abitazione del padre a Osimo, con percorsi graduali di Per_1 riavvicinamento alla madre, mentre vivrà anch'essa a Osimo, organizzando in modo flessibile ER gli incontri con la madre. Si ritiene, fondamentale l'attivazione di percorsi terapeutici individuali, affidati a psicologi/psicoterapeuti professionisti distinti per ciascun membro della famiglia. Riguardo il quarto quesito, entrambi i genitori presentano capacità genitoriali che risultano complessivamente adeguate a soddisfare le esigenze primarie dei figli, ma mostrano difficoltà a comprendere pienamente
i loro stati emotivi e necessità evolutive nei momenti di conflitto. Soprattutto la figura materna è emersa con maggiori fragilità confermate anche dalla somministrazione dei test. Attualmente, la collocazione dei minori presso il padre è ritenuta la soluzione più idonea per garantire stabilità e benessere, con l'obiettivo di favorire un miglioramento progressivo delle dinamiche familiari.”
Le censure, spiegate dal ricorrente avverso l'esecuzione della TU, sono del tutto infondate, perché alcuna nullità in essa è ravvisabile, in particolare è stato dato avviso alla parte, al suo difensore e al suo
- pagina 9 di 15 consulente di parte, dell'inizio delle operazioni peritali, è stata data risposta dal consulente d'ufficio alle osservazioni dei CTP e non sono configurabili, né nello svolgimento dell'incarico, né nell'elaborato depositato, ulteriori cause di nullità, formali e/o sostanziali.
Il contraddittorio è stato formalmente e sostanzialmente rispettato, le parti sono state poste sempre in grado di partecipare ai colloqui , che si sono svolti tutti alla presenza dei consulenti di parte e sono stati ritualmente acquisiti dal TU tutti gli atti del procedimento penale n. 1788/2023 e tra l'altro, su richiesta – peraltro irrituale – della ricorrente, il Presidente ha provveduto all'ascolto di entrambi i minori alla presenza del TU e senza che fosse ammesso a parteciparvi il curatore del minore, per esclusive ragioni di opportunità – essendo stata proposta istanza di ricusazione del medesimo ed essendovi comunque una situazione di grave conflittualità in udienza – ma senza che vi fosse per legge l'obbligo di escluderlo.
Il consulente tecnico ha compiuto le sue indagini sui fatti, oggetto del quesito e solo su quelli, senza andare ultra petita: ha poi, del tutto legittimamente, concesso al curatore speciale di partecipare ai propri esami del minore, mentre l'omessa trascrizione dei colloqui con le parti non costituisce motivo di nullità alcuna dell'elaborato peritale, essendo la nullità del medesimo limitata ai soli casi previsti dalla legge.
Nel merito della TU, non vi è alcuna prova circa un presunto comportamento manipolativo del padre nei confronti del minore, allo scopo di minare la credibilità della madre o di creare quello che può essere altrimenti definito come stato di alienazione parentale, senza alcun riscontro in giurisprudenza
(la Corte di Cassazione in più pronunce, ha sempre escluso il rilievo giuridico di tale situazione) o nei comportamenti attribuibili al padre, che non ha precluso a nessuno dei minori di recuperare, nonostante i forti contrasti nella coppia, un rapporto stretto con la madre, a fronte peraltro di un procedimento penale che, come indicato, si è concluso con un'assoluzione piena nei confronti del per il CP_1 delitto di maltrattamenti in famiglia originariamente contestatogli.
Il curatore speciale, nominato dal Presidente in corso di causa, la cui istanza di ricusazione proposta dalla parte ricorrente e riproposta nelle conclusioni finali è stata rigettata dal Presidente, con provvedimento che in questa sede deve essere interamente richiamato e trascritto, ha aderito completamente, nelle proprie conclusioni, alle deduzioni del consulente tecnico in tema di affidamento e collocamento dei minori.
Dall'ascolto dei minori, eseguito all'udienza del 21.12.2023, è emerso che – che attualmente Per_1
e dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori, come modificati dalla Corte di Appello di Ancona, è
- pagina 10 di 15 stato collocato presso il padre - non ha manifestato specifiche preferenze per restare con uno o entrambi i genitori, mentre vorrebbe traslocare in un ambiente diverso dalla casa già coniugale (una ER grande villa in Porto Recanati, temporaneamente assegnata alla madre e dove essa attualmente vive appunto con la madre in esito ai provvedimenti adottati dal Presidente e poi modificati dalla Corte di
Appello di Ancona).
Durante l'esame da parte del consulente, ha espresso dichiaratamente la volontà di andare a ER vivere con il padre e non già con la madre, in ragione dei suoi recenti comportamenti, anche al fine di stare più vicina al fratello, mentre continua ad avere un rapporto estremamente problematico Per_1 con la madre, tanto che negli ultimi tempi se ne è allontanato in modo deciso.
Entrambi i figli hanno manifestato un forte disagio per le situazioni di continui litigi, cui hanno assistito tra i genitori, da ultimo quello per il quale sono stati adottati dal Presidente i provvedimenti urgenti
(rottura di un computer appartenente all'azienda ma in uso alla , da parte del alla Parte_1 CP_1 presenza del figlio ) ed è stato promosso, ai sensi dell'art. 409 c. p. p. e a seguito Per_1 dell'imputazione coatta del GIP, procedimento penale per il delitto di cui all'art. 572 c. p. nei confronti del , poi definito dal Tribunale di Macerata con l'assoluzione piena di quest'ultimo dal reato CP_1 contestatogli (va detto, però, che il aveva un precedente penale di analoga natura, di condanna CP_1 per il delitto di lesioni nei confronti della prima moglie, delitto per il quale in appello è stata dichiarata la prescrizione).
Appare quindi opportuno e in aderenza a quanto emerge dagli atti, nonché delle conclusioni del consulente, disporre l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, ma con collocamento esclusivo presso il padre.
Si ritiene comunque e in considerazione dell'opportunità, espressa sia dal sia dalla figlia nel CP_1 corso dell'ascolto, di autorizzare il trasferimento di residenza di entrambi i minori nell'abitazione di
Osimo, frazione Passatempo, via Fregonara Gallo n. 25 dall'abitazione già coniugale, in considerazione della maggiore idoneità dell'abitazione in questione ad ospitare i minori e delle inclinazioni di questi ultimi, debitamente manifestate.
Si ritiene, pertanto, di non provvedere all'assegnazione in questa sede dell'abitazione coniugale, escludendosi l'opportunità che i figli vivano presso il padre nell'abitazione medesima.
La situazione di grave conflittualità familiare, come in premessa delineata e palesemente emergente dagli atti, giustifica l'interessamento dei Servizi Sociali, territorialmente competenti, i quali avranno l'obbligo di riferire periodicamente a quest'Ufficio, secondo quanto specificamente indicato nel
- pagina 11 di 15 dispositivo, al quale interamente si rinvia e di svolgere le funzioni, loro affidate e specificamente in calce indicate, con invito a entrambi i genitori di eseguire idonei percorsi di terapia familiare.
Il padre provvederà al mantenimento diretto di entrambi i figli minori, collocati presso di lui, senza alcun obbligo di versare un assegno di mantenimento, né per essi, né per la ricorrente, non essendo quest'ultima collocataria dei minori.
Egli provvederà al pagamento delle spese straordinarie, determinate secondo il protocollo approvato dalla Corte di Appello di Ancona nel luglio 2024, nella misura del 100%, attesa la propria disponibilità in tal senso e la palese differenza reddituale tra le parti, quale emerge dagli accertamenti patrimoniali disposti in corso di causa.
Il diritto di visita della madre sarà regolamentato in modo diverso per e per , secondo Per_1 ER quanto indicato nel dispositivo che segue e seguendo le indicazioni del TU.
La ricorrente sarà tenuta, in adempimento degli obblighi inderogabili di solidarietà familiare, su di lei gravanti quale genitore dei minori, al pagamento di un assegno di mantenimento mensile per ciascuno dei figli, dell'ammontare di € 150,00, pari a complessivi € 300,00, ovvero per la somma minima, che è prevista in questo Tribunale in relazione alla persona che, come la ricorrente, non gode di redditi particolarmente elevati (l'occupazione che svolge è quella di lavorare presso una società di Loreto come lavoratrice dipendente, senza che sia stata prodotta in giudizio alcuna dichiarazione e comunque, risulta dagli atti che la ricorrente ha di recente venduto un immobile sito in Osimo e a lei intestato per un importo stimabile intorno ai 100.000 euro).
La richiesta di nomina di un coordinatore genitoriale, formulata da una delle parti e indicata come opportuna anche da parte del curatore speciale, non può essere accolta, in mancanza di una concorde richiesta delle parti sul punto, ciò che a termini di legge costituisce presupposto ineliminabile della nomina.
Le opinioni, parzialmente differenti da quelle della TU in tema di affido, provenienti da parte della
Dott. ssa dei Servizi Sociali di Porto Recanati, pure da considerarsi quale utile elemento di Per_7 valutazione, non appaiono risolutive ai fini della decisione, atteso che non sono frutto di un esame dettagliato degli atti di causa e sono state espresse in un contesto episodico, non continuativo né organico di valutazione delle questioni di fatto, sottoposte all'esame di questo Tribunale.
Le spese di causa seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano nel dispositivo che segue, con eccezione della compensazione nella misura di 1/3, atteso che il collocamento presso di lei per quanto riguarda la figlia, originariamente disposto, è mutato soltanto al termine della controversia.
- pagina 12 di 15 Nel dispositivo è stata inserita anche la statuizione riguardante le spese per la TU, già liquidate e da porsi a carico di entrambe le parti e quella, riguardante le spese del curatore speciale, da dimezzarsi come per legge (atteso che la nomina del curatore speciale è stata eseguita in ragione della forte conflittualità tra le parti), secondo quanto indicato nell'allegato decreto.
Devono essere inviate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Ancona le considerazioni, contenute nella prima comparsa conclusionale del difensore della ricorrente a pag. 5, secondo periodo, potendo queste costituire oggetto di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del difensore medesimo, in ragione del loro tenore, che appare manifestamente esorbitare dai confini dell'attività difensiva e contengono affermazioni “copia-incolla delle comparse del curatore speciale” riferite all'istruttore della causa, non consone a una normale attività difensiva.
P.Q.M.
Ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata,
- DISPONE L'affido condiviso dei minori E a entrambe Persona_3 Persona_4 le parti, con collocamento presso il padre nell'abitazione di Osimo (An) – Frazione Passatempo -Via
Ida Fregonara Gallo n. 25, revocando la precedente assegnazione alla madre della casa, già coniugale, sita in Porto Recanati e autorizzando il trasferimento di residenza dei minori presso quell'abitazione;
- da' mandato congiunto di vigilanza e supporto, della durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, al servizio sociale del comune di OSIMO e al servizio sociale del comune di PORTO RECANATI affinché attuino, potendo avvalersi del Consultorio familiare territorialmente competente, nell'ambito di una progettualità specifica, tutti gli atti di sostegno e vigilanza al nucleo familiare, con obbligo, per gli stessi enti, di relazionare con cadenza trimestrale sull'attuazione delle disposizioni della presente sentenza al giudice tutelare, al quale dispone trasmettersi il presente procedimento per l'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c.;
- in particolare gli enti di cui sopra dovranno predisporre un progetto funzionale alla ripresa di relazione genitoriale tra il minore e la madre, pertanto si dispone che con l'intermediazione di Per_1 tutti i soggetti di cui sopra, sia garantito almeno un incontro a settimana tra la madre e;
in Per_1 caso di evoluzione positiva della relazione tra madre e figlio, i suddetti incontri verranno incrementati, secondo il calendario che sarà concordato dai genitori sempre previa consultazione dei servizi sociali vigilanti e sempre tenendo conto delle esigenze primarie di benessere psico fisico del minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
- pagina 13 di 15 - quanto alla minore , le visite con la madre saranno rimesse alla volontà della ragazza, ma ER dovrà comunque essere garantito il diritto della madre di tenere con sé la figlia a fine settimana ER alternati;
-i periodi di vacanze natalizie e altre festività, nonché quelli delle ferie estive, saranno trascorsi dalle parti in alternanza tra i genitori e previo accordo tra loro, seguendo le esigenze dei figli e secondo il calendario che sarà elaborato dai genitori senza accordo con i Servizi Sociali;
- invita i genitori dei minori ad accedere ad un percorso di psicoterapia individuale nonché ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Parimenti i genitori dovranno valutare di aderire ad un percorso di mediazione familiare;
- dispone che mantenga, in via diretta, i figli minori E CP_1 ER ER
, con obbligo in capo a di contribuire al mantenimento dei figli
[...] Parte_1 nella misura di € 300,00 al mese complessivi, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
- dispone che sostenga interamente le spese straordinarie per i figli minori in una CP_1 quota pari al 100%, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di
Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge.
SPESE di lite Compensate tra le parti per la misura di 1/3;
-pone a carico di entrambi i genitori, in via solidale tra loro, le spese del curatore speciale dei minori, liquidate con separato decreto, che i medesimi pagheranno, con dimidiazione e con distrazione in favore dell'erario.
-pone le spese della TU definitamente a carico solidale di entrambe le parti, come da separato decreto;
-manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al giudice tutelare del Tribunale di ANCONA ai fini della apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c. e al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ancona, in merito alle considerazioni contenute nella prima comparsa conclusionale del difensore della ricorrente a pag. 5, secondo periodo;
-si comunichi la presente sentenza ai servizi sociali del comune di Porto Recanati e ai servizi sociali del
. Controparte_2
- pagina 14 di 15 Macerata, 18 agosto 2025
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Paolo Vadalà)
- pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel. ed est. Dott.ssa. Anna Wegher Giudice Dott. Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 23 luglio 2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 2021/2023
promosso da:
, C.F. , n. a LITUANIA il 22/05/1981; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NASPI FABRIZIO, elett.te dom.to in VIA RUGGERI 3/I 60131 ANCONA, presso il difensore;
contro
, C.F. n. a OSIMO (AN) il 26/04/1965 CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BUSINI RAFFAELA, elett.te dom.to in VIA CAPPUCCINI 71 60044 FABRIANO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
* * * * *
Per parte ricorrente, nel merito:
- pagina 1 di 15 regolamenti le condizioni di affidamento dei figli minori delle parti, disponendo:
-a) l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori collocandoli prevalentemente presso la madre nell'attuale casa familiare di Porto Recanati in via degli Olmi n. 31 (immobile censito al catasto Fabbricati del Comune di Porto Recanati al foglio 14, part. 471 sub. 2 e 3, classe 03 e 04,
Cat. A/2 e C/6) di proprietà della “ ”; Parte_2
b) l'assegnazione a favore della ricorrente della casa familiare suddetta nella quale continuerà a risiedervi unitamente ai figli;
-c) disporre l'obbligo del sig. di rilasciare immediatamente la casa familiare sita a CP_1
Porto Recanati in via degli Olmi n. 31;
-d) Regolamentare i tempi e modalità di esercizio da parte del padre del diritto/dovere di visita dei figli minori e per almeno due giorni infrasettimanali dall'uscita di Per_1 ER scuola sino alle ore 21,30 e nei fine settimana alternati con la madre a partire dal sabato mattina alle h. 9,00 sino alla domenica sera h. 21,30 con riaccompagno presso la casa familiare. Festività
(Natale e Pasqua) alternate e possibilità di trascorrere il periodo di ferie estive di 15 gg consecutivi e non con il padre.
-e) disporsi a carico del Sig. assegno di € 2.000 a titolo di mantenimento dei figli CP_1 minori oltre al pagamento a suo carico di tutte le spese relative alle utenze della casa domestica e manutenzione (piscina e giardino) da disporsi in via anticipata entro i primi 5 gg. di ciascun mese mediante bonifico bancario in favore della ricorrente. Assegno rivalutabile annualmente ai fini istat. Spese straordinarie al 100% a carico del sig. come da protocollo adottato da codesto CP_1
Tribunale.
-e) Ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei figli ai sensi di quanto previsto dall'art. 155 c.c.
Per parte resistente, nel merito:
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, nell'esclusivo interesse dei minori e Persona_3
, contrariis reiectis, Voglia regolamentare l'affidamento ed il mantenimento dei Persona_4 medesimi minori alle seguenti condizioni:
1) I minori e sono affidati ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 modalità condivisa e collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione che verrà successivamente individuata;
2) I minori frequenteranno entrambi i genitori nel rispetto del principio della bigenitorialità,
i genitori suddivideranno equamente il tempo da trascorrere con i figli mediante tempi paritari di permanenza, indicativamente alternando le settimane dal venerdì alle 14,00 al successivo venerdì alle ore 14,00. Eventuali modifiche potranno essere concordate tra i genitori di volta in volta;
- pagina 2 di 15 3) Durante le vacanze Natalizie, Pasquali, religiose o civili e potranno ER Per_1 stare con il padre o con la madre pari tempo, alternandosi di anno in anno. Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, previo accordo tra i genitori da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
4) Il signor verserà, temporaneamente (e sino a che non siano accertati gli CP_1 effettivi redditi della GN ), alla madre dei minori un assegno di Parte_1 mantenimento per i figli di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Macerata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nell'esclusivo interesse dei minori CP_1
PER IL CURATORE SPECIALE: regolamentare l'affidamento dei minori conformemente a quanto concluso dal TU e quindi disporre
l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori ed il collocamento presso il padre nella casa sita in
Osimo modificando , pertanto , il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Porto
Recanati a favore della GN . Parte_1 stabilire che i minori, conformemente a quanto più volte manifestato dagli stessi sia al curatore che al
TU, potranno essere più autonomi nella scelta dei tempi e di visita del genitore non collocatario, fermo il diritto per il genitore non collocatario di trascorre con i figli le vacanza di Natale e di Pasqua
e le altre ricorrenze e le vacanze estive secondo tempi e modalità da concordare tra genitori e figli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convivevano dal 2006 nell'immobile di Porto Recanati (via CP_1 Parte_1
Degli Olmi 31), costruito dalla (società della quale il è legale Parte_3 CP_1 rappresentante) ed attualmente di proprietà della società medesima.
Dal rapporto tra le parti, rapporto qualificabile come convivenza di fatto, sono nati due figli, attualmente minorenni: , nata il [...] e , nato il [...]. ER Per_1
Dal 2011 (in seguito alla nota crisi immobiliare del 2008) la in ragione di una Parte_3 gravissima crisi di liquidità, ha chiesto ed ottenuto due finanziamenti, mediante ipoteche sull'immobile già costituente abitazione coniugale, sito in Porto Recanati, via Degli Olmi 31, restando comunque ferma in capo a lui la proprietà di altri immobili.
Preliminarmente, questo Tribunale ritiene di procedere a una sintesi della vicenda processuale, come riportata nelle comparse conclusionali delle parti.
- pagina 3 di 15 Assume nelle sue memorie conclusive parte ricorrente, che il presente Parte_1 procedimento, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento dei minori e , figli nati fuori dal matrimonio, si caratterizza per un'elevata conflittualità tra le ER Per_1 parti, aggravatasi nel corso del giudizio con gravi ripercussioni sui minori.
La ricorrente, madre convivente con i minori, ha agito in giudizio il 30.08.2023, deducendo gravi condotte domestiche del resistente ex artt. 473 bis c. 40 ss. c.p.c. e chiedendo l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, assegnazione della casa familiare, regolamentazione dei tempi di visita paterni e determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore quale collocataria dei minori.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha rappresentato di essere il genitore di riferimento dei figli, denunciando plurime condotte di prevaricazione, violenza psicologica, restrizione economica e atti lesivi da parte del resistente, il quale, oltre ad instaurare una relazione extraconiugale, avrebbe esercitato un controllo manipolativo sui minori.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di affido condiviso dei minori, ma CP_1 contrastando le ulteriori domande della ricorrente, ha tra l'altro proposto il collocamento dei figli presso un immobile da lui indicato, offrendo € 800 complessivi per il loro mantenimento.
Nel frattempo, la ricorrente ha ottenuto, con provvedimento d'urgenza adottato da questo Presidente il
26.10.2023 poi confermato il 16.11.2023, l'assegnazione temporanea della casa familiare, anche in ragione del rischio di vendita del bene.
All'udienza del 21.12.2023 veniva nominato un Curatore Speciale per i minori. Tuttavia, la relazione da questi depositata il 23.2.2024, ritenuta totalmente difforme dalle richieste di entrambe le parti e squilibrata in favore del resistente, secondo la ricorrente comprometteva le trattative conciliative in corso.
La difesa della ricorrente contestava fermamente tale relazione, nonché una successiva produzione del curatore speciale, che si assumeva depositata in via riservata presso il Presidente senza accesso da parte dei legali, sollevando rilievi circa la lesione del contraddittorio e la compromissione del superiore interesse dei minori.
Il Tribunale di Macerata, per contro, sulla base della relazione del Curatore Speciale avv. Marozzi, adottava provvedimenti provvisori (collocamento paritetico, trasferimento dei minori, libertà decisionale dei figli nell'esercizio del diritto di visita dei genitori), poi in parte rivisti dalla Corte
d'Appello di Ancona con ordinanza del 30.4.2024.
- pagina 4 di 15 Secondo la prospettazione della ricorrente, il Curatore Speciale aveva disposto ugualmente il trasferimento dei figli presso altra abitazione di proprietà del , in adempimento di quanto CP_1 enunciato nel provvedimento presidenziale, ma la Corte d'Appello di Ancona, con ordinanza del
23.5.2024, avrebbe riformato integralmente il provvedimento del Tribunale, denunciando la manipolazione paterna e tutelando la madre.
Tuttavia, il padre e il CS avrebbero tentato successivamente di aggirare tali decisioni, coinvolgendo i figli in condotte divisive e richiedendo una TU psicologica, tramite la nomina della dott.ssa
[...]
, adottata in modo unilaterale (sul punto, osserva il redattore che la nomina della professionista è Per_5 stata proposta dalla stessa difesa della ricorrente e senza alcuna osservazione per opera delle parti).
In seguito a quelli che vengono ritenuti dalla difesa della ricorrente quali episodi di presunta manipolazione, avrebbe rifiutato di ritornare dalla madre, comportamento supportato dal Per_1 curare speciale con azioni discutibili (accompagnamento del minore dai Carabinieri).
Il Tribunale, con provvedimento del 10.12.2024, accoglieva le istanze paterne e rigettava quelle materne (revoca del CS, sanzioni, modifica TU).
La madre ricorreva nuovamente e otteneva, con provvedimento della Corte di Appello del 27.3.2025, la possibilità di vedere il figlio due pomeriggi a settimana.
Tuttavia, a partire da febbraio 2025, avrebbe rifiutato ogni incontro, in modo ritenuto dalla Per_1 madre effetto della persistente manipolazione paterna, come confermato da dichiarazioni rese in sede peritale.
Secondo parte ricorrente, la TU, depositata il 26.3.2025, risultava a sua volta inficiata da vizi procedurali e carenze in termini di contraddittorio e difesa.
Essa contestava la TU, depositata in data 26.3.2025 a firma della Dott.ssa , Persona_6 chiedendone la declaratoria di nullità ex artt. 157, 194, 112 e 115 c.p.c. e la rinnovazione mediante nomina di diverso ausiliario.
L'elaborato peritale, sempre secondo la sia prospettazione, risultava condotto in violazione del contraddittorio, con utilizzo di atti e verbali estranei al perimetro dell'incarico ricevuto e mai condivisi con le parti, in spregio al diritto di difesa.
La TU avrebbe ecceduto i limiti del mandato giudiziale pronunciandosi su circostanze mai dedotte
(come l'ipotetico trasferimento dei minori ad Osimo), incorrendo in vizio di ultra ed extra petita.
- pagina 5 di 15 Era altresì censurabile, in tale contesto, l'ammissione della presenza del Curatore Speciale Avv.
Marozzi durante i colloqui peritali del minore , in contrasto con le reiterate opposizioni della Per_1 difesa e con un provvedimento espulsivo già adottato dal G.I. in udienza.
Grave anche l'omissione della trascrizione integrale di tutti i colloqui peritali (fatta eccezione per quello con la madre), nonché l'omessa rappresentazione delle valutazioni della dott.ssa Per_7 incaricata dai Servizi Sociali, che ha seguito gli incontri protetti madre-figlio, elementi questi essenziali e dirimenti al fine di rendere inutilizzabile la consulenza psicologica ai fini della decisione.
La TU, inoltre, aveva omesso la trascrizione integrale dei colloqui con il padre e i minori, riportando parzialmente solo quello con la madre, ed ha scientemente escluso le valutazioni della dott.ssa Per_8
incaricata di seguire gli incontri madre-figlio, privando l'elaborato di elementi oggettivi e
[...] dirimenti. In ultimo, l'istruttoria avrebbe comprovato in modo univoco la condotta manipolativa e pregiudizievole del padre nei confronti della prole, tesa all'annullamento della figura materna, con pieno coinvolgimento anche del Curatore Speciale, in violazione dei diritti dei minori e della ricorrente.
L'istruttoria avrebbe invece dimostrato la condotta alienante e manipolativa del padre, finalizzata all'annientamento della figura materna, condotta agevolata dalla collusiva partecipazione del Curatore
Speciale, con grave pregiudizio per i minori e per la ricorrente.
Il resistente, , deduce che l'istruttoria si è articolata in molteplici fasi, comprensive di CP_1 accertamenti documentali, audizione di testimoni, interventi della Guardia di Finanza, TU e coinvolgimento del curatore speciale dei minori, da cui è emersa la totale insussistenza delle condotte abusanti lamentate, come confermato anche dalla sentenza di non luogo a procedere del GIP per insussistenza del fatto, in merito al presunto episodio di violenza intrafamiliare denunziato dalla madre e che ha costituito oggetto di un parallelo procedimento penale.
I minori, sentiti dal Giudice e dalla TU, secondo l'avviso della controparte hanno espresso in modo fermo e consapevole la volontà di vivere col padre, rifiutando la convivenza con la madre, da cui si sono sentiti emotivamente trascurati e talvolta impauriti (cfr. episodio del 31.10.2024).
La relazione di TU ha evidenziato la maggiore idoneità genitoriale del padre, reputato figura affettivamente più stabile, e ha raccomandato il collocamento prevalente dei minori presso lo stesso, con incontri protetti con la madre.
Nonostante i reiterati reclami della ricorrente – tutti volti a sovvertire l'interesse dei figli in funzione di finalità economiche – la Corte di Appello ha confermato il collocamento del minore col Per_1 padre, riconoscendone l'autodeterminazione e il disagio manifestato.
- pagina 6 di 15 La TU ha, infine, escluso qualsiasi manipolazione da parte del , sottolineando invece i tratti CP_1 disfunzionali della ricorrente, chiusa all'ascolto emotivo dei figli e incline a condotte reattive e conflittuali. Risulta quindi evidente, secondo la difesa del resistente, che l'unica soluzione conforme all'interesse superiore dei minori sia la loro collocazione presso il padre, con conseguente revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente.
Con ordinanza del 10.12.2024, il Tribunale di Macerata ha modificato i provvedimenti provvisori già emessi in corso di causa, disponendo l'affidamento condiviso del minore a entrambi i Persona_4 genitori, con collocamento prevalente presso il padre, , in Recanati. Ha altresì disposto CP_1 la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Porto Recanati, incaricati di monitorare la situazione familiare e organizzare incontri settimanali tra madre e figlio.
Come già indicato in precedenza, avverso tale provvedimento, la madre, , ha Parte_1 proposto reclamo alla Corte di Appello di Ancona, ex art. 473-bis.24 c.p.c., chiedendone la revoca con ripristino delle condizioni precedenti, ovvero in subordine l'ampliamento del regime di visita.
Si è costituito in quella sede il padre, chiedendo il rigetto del reclamo, con istanza istruttoria per l'ascolto del minore e per riferire su vari aspetti psicologici e comportamentali. Il curatore speciale ha depositato relazione evidenziando la rottura del legame madre-figlio a seguito dell'episodio del
31.10.2024, ribadendo l'attuale volontà del minore di non farvi ritorno e suggerendo l'ascolto anche di altri soggetti coinvolti.
Ha altresì sollecitato l'adozione di misure a tutela della relazione tra e la sorella . Il Per_1 ER
Procuratore Generale ha ritenuto fondate le doglianze della reclamante, chiedendo la sospensiva e il ripristino del precedente assetto. Il provvedimento impugnato era stato adottato a seguito dell'allontanamento spontaneo del minore dalla casa materna e della sua manifesta volontà, verbalizzata anche dinanzi ai Carabinieri e in sede giudiziaria, di non farvi ritorno. L'ascolto del minore, effettuato con l'ausilio della TU dott.ssa , aveva confermato tale volontà, connotata Per_5 da forte turbamento emotivo. In assenza, allo stato, di elementi conclusivi sulla genesi del disagio
(essendo in attesa la TU), la Corte di Appello ha ritenuto inopportuno disporre un rientro forzato del minore presso la madre. Ha tuttavia accolto parzialmente il reclamo, disponendo che la madre potesse vedere per almeno due pomeriggi a settimana, sino alle ore 19.00, previo incontro protetto Per_1 con i Servizi Sociali, confermando nel resto l'ordinanza del Tribunale. Spese del grado compensate.
Il curatore speciale, al termine dell'istruttoria, ha concluso aderendo, nella sostanza alle tesi del resistente e riportandosi a quanto esposto dalla TU.
- pagina 7 di 15 Il Tribunale dei Minori di Ancona, pure adito dalle parti, in corso di causa si era dichiarato incompetente per l'affidamento dei minori, atteso che le norme attuali prevedono il mantenimento di competenza di questo Tribunale, in considerazione del fatto che il ricorso è stato presentato previamente al Tribunale di Macerata.
Questo Tribunale, riunito in camera di consiglio all'udienza del 25 giugno 2025, dopo il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche delle parti, ha deciso come dal dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande della devono essere in larga misura rigettate, alla luce della compiuta Parte_1 istruttoria, mentre devono essere prevalentemente accolte quelle del per quanto di ragione e CP_1 alla luce soprattutto dell'ascolto dei figli minori della coppia, delle prove testimoniali assunte e della consulenza tecnica esperita in corso di causa.
Invero, per quanto riguarda l'affidamento dei figli, che costituisce la principale domanda relativa alla regolamentazione della responsabilità genitoriale richiesta dalle parti, la consulente tecnica nominata in corso di causa per valutare l'idoneità genitoriale dei minori ha formulato le seguenti conclusioni, sui quesiti come appresso articolati:
“accertare se i minori e siano in grado di compiere scelte autonome con Per_1 Persona_3 riferimento al genitore con cui vivere, alla casa nella quale abitare, e infine in ordine alle modalità e ai tempi di visita da parte dei genitori”. Successivamente in data19/12/2024 il quesito veniva allargato, come da istanza dell'avv. Naspi alla idoneità genitoriale, infatti, il Presidente, letta l'istanza depositata dal TU;
rivalutati gli atti di causa alla luce anche dei fatti sopravvenuti e tenuto conto della complessità della situazione venutasi a creare;
DISPONE: di estendere l'indagine peritale anche all'accertamento della idoneità genitoriale e pertanto modifica il quesito nel senso che segue: “Letti gli atti e documenti di causa, osservati i minori ed entrambi i genitori, sentite eventuali altre figure significative di riferimento e i componenti della famiglia allargata dei minori, assunte le informazioni ritenute necessarie dall'Ausiliario (anche presso i Servizi Sociali e presso gli istituti scolastici dei minori), verificato l'ambiente domestico dove i minori vivono e disposti gli accertamenti più opportuni anche di natura clinico diagnostico (eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di ausiliari che operino sotto il suo controllo e responsabilità), riferisca il C.T.U.: 1) in merito alla situazione psico-affettiva dei minori e delineando in particolare quale sia il suo rapporto con ER Per_1 ciascuno dei genitori;
2) in merito alla capacità genitoriale di entrambi i genitori, evidenziando in particolare l'esistenza di caratteristiche della personalità di ciascuno ostative al corretto esercizio
- pagina 8 di 15 della funzione genitoriale;
3) il regime di affidamento e la collocazione abitativa dei minori nel loro superiore interesse a vivere in un ambiente familiare e sociale sereno rapportandosi a ciascuno dei genitori proficuamente, precisando le modalità e i tempi di visita più idonei a preservare il rapporto dei minori con il genitore non affidatario o non collocatario, tenendo in considerazione in via esclusiva l'interesse dei minori;
suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento”
In merito al primo quesito, si presenta come una ragazza riflessiva e autonoma, mantiene una ER distanza emotiva da entrambi i genitori, pur mostrando una maggiore vicinanza alla figura paterna.
, invece, mostra difficoltà nel definire pienamente il legame con la madre, pur esprimendo un Per_1 desiderio di apertura della relazione. Trova invece sostegno e stabilità nel rapporto con il padre.
Riguardo il secondo quesito, i minori e dimostrano una buona capacità decisionale e Per_1 ER riflessiva, sebbene influenzata dalla sofferenza emotiva legata al conflitto genitoriale. , pur Per_1 esprimendo timori verso la madre, mostra apertura al recupero della relazione;
preferisce ER vivere con il padre mantenendo un rapporto flessibile con entrambi i genitori. Entrambi, al momento attuale, risentono delle influenze derivanti dalle tensioni familiari, ma dispongono di risorse psicologiche adeguate che lasciano spazio a un possibile recupero e alla costruzione di rapporti familiari più sereni. In merito al terzo quesito, si propone un regime di affidamento condiviso, salvaguardando l'importanza della bigenitorialità, con il supporto di un coordinatore genitoriale, che faciliti la risoluzione dei conflitti e collabori con il Curatore Speciale, relazionando costantemente al
Giudice. sarà collocato presso l'abitazione del padre a Osimo, con percorsi graduali di Per_1 riavvicinamento alla madre, mentre vivrà anch'essa a Osimo, organizzando in modo flessibile ER gli incontri con la madre. Si ritiene, fondamentale l'attivazione di percorsi terapeutici individuali, affidati a psicologi/psicoterapeuti professionisti distinti per ciascun membro della famiglia. Riguardo il quarto quesito, entrambi i genitori presentano capacità genitoriali che risultano complessivamente adeguate a soddisfare le esigenze primarie dei figli, ma mostrano difficoltà a comprendere pienamente
i loro stati emotivi e necessità evolutive nei momenti di conflitto. Soprattutto la figura materna è emersa con maggiori fragilità confermate anche dalla somministrazione dei test. Attualmente, la collocazione dei minori presso il padre è ritenuta la soluzione più idonea per garantire stabilità e benessere, con l'obiettivo di favorire un miglioramento progressivo delle dinamiche familiari.”
Le censure, spiegate dal ricorrente avverso l'esecuzione della TU, sono del tutto infondate, perché alcuna nullità in essa è ravvisabile, in particolare è stato dato avviso alla parte, al suo difensore e al suo
- pagina 9 di 15 consulente di parte, dell'inizio delle operazioni peritali, è stata data risposta dal consulente d'ufficio alle osservazioni dei CTP e non sono configurabili, né nello svolgimento dell'incarico, né nell'elaborato depositato, ulteriori cause di nullità, formali e/o sostanziali.
Il contraddittorio è stato formalmente e sostanzialmente rispettato, le parti sono state poste sempre in grado di partecipare ai colloqui , che si sono svolti tutti alla presenza dei consulenti di parte e sono stati ritualmente acquisiti dal TU tutti gli atti del procedimento penale n. 1788/2023 e tra l'altro, su richiesta – peraltro irrituale – della ricorrente, il Presidente ha provveduto all'ascolto di entrambi i minori alla presenza del TU e senza che fosse ammesso a parteciparvi il curatore del minore, per esclusive ragioni di opportunità – essendo stata proposta istanza di ricusazione del medesimo ed essendovi comunque una situazione di grave conflittualità in udienza – ma senza che vi fosse per legge l'obbligo di escluderlo.
Il consulente tecnico ha compiuto le sue indagini sui fatti, oggetto del quesito e solo su quelli, senza andare ultra petita: ha poi, del tutto legittimamente, concesso al curatore speciale di partecipare ai propri esami del minore, mentre l'omessa trascrizione dei colloqui con le parti non costituisce motivo di nullità alcuna dell'elaborato peritale, essendo la nullità del medesimo limitata ai soli casi previsti dalla legge.
Nel merito della TU, non vi è alcuna prova circa un presunto comportamento manipolativo del padre nei confronti del minore, allo scopo di minare la credibilità della madre o di creare quello che può essere altrimenti definito come stato di alienazione parentale, senza alcun riscontro in giurisprudenza
(la Corte di Cassazione in più pronunce, ha sempre escluso il rilievo giuridico di tale situazione) o nei comportamenti attribuibili al padre, che non ha precluso a nessuno dei minori di recuperare, nonostante i forti contrasti nella coppia, un rapporto stretto con la madre, a fronte peraltro di un procedimento penale che, come indicato, si è concluso con un'assoluzione piena nei confronti del per il CP_1 delitto di maltrattamenti in famiglia originariamente contestatogli.
Il curatore speciale, nominato dal Presidente in corso di causa, la cui istanza di ricusazione proposta dalla parte ricorrente e riproposta nelle conclusioni finali è stata rigettata dal Presidente, con provvedimento che in questa sede deve essere interamente richiamato e trascritto, ha aderito completamente, nelle proprie conclusioni, alle deduzioni del consulente tecnico in tema di affidamento e collocamento dei minori.
Dall'ascolto dei minori, eseguito all'udienza del 21.12.2023, è emerso che – che attualmente Per_1
e dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori, come modificati dalla Corte di Appello di Ancona, è
- pagina 10 di 15 stato collocato presso il padre - non ha manifestato specifiche preferenze per restare con uno o entrambi i genitori, mentre vorrebbe traslocare in un ambiente diverso dalla casa già coniugale (una ER grande villa in Porto Recanati, temporaneamente assegnata alla madre e dove essa attualmente vive appunto con la madre in esito ai provvedimenti adottati dal Presidente e poi modificati dalla Corte di
Appello di Ancona).
Durante l'esame da parte del consulente, ha espresso dichiaratamente la volontà di andare a ER vivere con il padre e non già con la madre, in ragione dei suoi recenti comportamenti, anche al fine di stare più vicina al fratello, mentre continua ad avere un rapporto estremamente problematico Per_1 con la madre, tanto che negli ultimi tempi se ne è allontanato in modo deciso.
Entrambi i figli hanno manifestato un forte disagio per le situazioni di continui litigi, cui hanno assistito tra i genitori, da ultimo quello per il quale sono stati adottati dal Presidente i provvedimenti urgenti
(rottura di un computer appartenente all'azienda ma in uso alla , da parte del alla Parte_1 CP_1 presenza del figlio ) ed è stato promosso, ai sensi dell'art. 409 c. p. p. e a seguito Per_1 dell'imputazione coatta del GIP, procedimento penale per il delitto di cui all'art. 572 c. p. nei confronti del , poi definito dal Tribunale di Macerata con l'assoluzione piena di quest'ultimo dal reato CP_1 contestatogli (va detto, però, che il aveva un precedente penale di analoga natura, di condanna CP_1 per il delitto di lesioni nei confronti della prima moglie, delitto per il quale in appello è stata dichiarata la prescrizione).
Appare quindi opportuno e in aderenza a quanto emerge dagli atti, nonché delle conclusioni del consulente, disporre l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, ma con collocamento esclusivo presso il padre.
Si ritiene comunque e in considerazione dell'opportunità, espressa sia dal sia dalla figlia nel CP_1 corso dell'ascolto, di autorizzare il trasferimento di residenza di entrambi i minori nell'abitazione di
Osimo, frazione Passatempo, via Fregonara Gallo n. 25 dall'abitazione già coniugale, in considerazione della maggiore idoneità dell'abitazione in questione ad ospitare i minori e delle inclinazioni di questi ultimi, debitamente manifestate.
Si ritiene, pertanto, di non provvedere all'assegnazione in questa sede dell'abitazione coniugale, escludendosi l'opportunità che i figli vivano presso il padre nell'abitazione medesima.
La situazione di grave conflittualità familiare, come in premessa delineata e palesemente emergente dagli atti, giustifica l'interessamento dei Servizi Sociali, territorialmente competenti, i quali avranno l'obbligo di riferire periodicamente a quest'Ufficio, secondo quanto specificamente indicato nel
- pagina 11 di 15 dispositivo, al quale interamente si rinvia e di svolgere le funzioni, loro affidate e specificamente in calce indicate, con invito a entrambi i genitori di eseguire idonei percorsi di terapia familiare.
Il padre provvederà al mantenimento diretto di entrambi i figli minori, collocati presso di lui, senza alcun obbligo di versare un assegno di mantenimento, né per essi, né per la ricorrente, non essendo quest'ultima collocataria dei minori.
Egli provvederà al pagamento delle spese straordinarie, determinate secondo il protocollo approvato dalla Corte di Appello di Ancona nel luglio 2024, nella misura del 100%, attesa la propria disponibilità in tal senso e la palese differenza reddituale tra le parti, quale emerge dagli accertamenti patrimoniali disposti in corso di causa.
Il diritto di visita della madre sarà regolamentato in modo diverso per e per , secondo Per_1 ER quanto indicato nel dispositivo che segue e seguendo le indicazioni del TU.
La ricorrente sarà tenuta, in adempimento degli obblighi inderogabili di solidarietà familiare, su di lei gravanti quale genitore dei minori, al pagamento di un assegno di mantenimento mensile per ciascuno dei figli, dell'ammontare di € 150,00, pari a complessivi € 300,00, ovvero per la somma minima, che è prevista in questo Tribunale in relazione alla persona che, come la ricorrente, non gode di redditi particolarmente elevati (l'occupazione che svolge è quella di lavorare presso una società di Loreto come lavoratrice dipendente, senza che sia stata prodotta in giudizio alcuna dichiarazione e comunque, risulta dagli atti che la ricorrente ha di recente venduto un immobile sito in Osimo e a lei intestato per un importo stimabile intorno ai 100.000 euro).
La richiesta di nomina di un coordinatore genitoriale, formulata da una delle parti e indicata come opportuna anche da parte del curatore speciale, non può essere accolta, in mancanza di una concorde richiesta delle parti sul punto, ciò che a termini di legge costituisce presupposto ineliminabile della nomina.
Le opinioni, parzialmente differenti da quelle della TU in tema di affido, provenienti da parte della
Dott. ssa dei Servizi Sociali di Porto Recanati, pure da considerarsi quale utile elemento di Per_7 valutazione, non appaiono risolutive ai fini della decisione, atteso che non sono frutto di un esame dettagliato degli atti di causa e sono state espresse in un contesto episodico, non continuativo né organico di valutazione delle questioni di fatto, sottoposte all'esame di questo Tribunale.
Le spese di causa seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano nel dispositivo che segue, con eccezione della compensazione nella misura di 1/3, atteso che il collocamento presso di lei per quanto riguarda la figlia, originariamente disposto, è mutato soltanto al termine della controversia.
- pagina 12 di 15 Nel dispositivo è stata inserita anche la statuizione riguardante le spese per la TU, già liquidate e da porsi a carico di entrambe le parti e quella, riguardante le spese del curatore speciale, da dimezzarsi come per legge (atteso che la nomina del curatore speciale è stata eseguita in ragione della forte conflittualità tra le parti), secondo quanto indicato nell'allegato decreto.
Devono essere inviate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Ancona le considerazioni, contenute nella prima comparsa conclusionale del difensore della ricorrente a pag. 5, secondo periodo, potendo queste costituire oggetto di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del difensore medesimo, in ragione del loro tenore, che appare manifestamente esorbitare dai confini dell'attività difensiva e contengono affermazioni “copia-incolla delle comparse del curatore speciale” riferite all'istruttore della causa, non consone a una normale attività difensiva.
P.Q.M.
Ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata,
- DISPONE L'affido condiviso dei minori E a entrambe Persona_3 Persona_4 le parti, con collocamento presso il padre nell'abitazione di Osimo (An) – Frazione Passatempo -Via
Ida Fregonara Gallo n. 25, revocando la precedente assegnazione alla madre della casa, già coniugale, sita in Porto Recanati e autorizzando il trasferimento di residenza dei minori presso quell'abitazione;
- da' mandato congiunto di vigilanza e supporto, della durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, al servizio sociale del comune di OSIMO e al servizio sociale del comune di PORTO RECANATI affinché attuino, potendo avvalersi del Consultorio familiare territorialmente competente, nell'ambito di una progettualità specifica, tutti gli atti di sostegno e vigilanza al nucleo familiare, con obbligo, per gli stessi enti, di relazionare con cadenza trimestrale sull'attuazione delle disposizioni della presente sentenza al giudice tutelare, al quale dispone trasmettersi il presente procedimento per l'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c.;
- in particolare gli enti di cui sopra dovranno predisporre un progetto funzionale alla ripresa di relazione genitoriale tra il minore e la madre, pertanto si dispone che con l'intermediazione di Per_1 tutti i soggetti di cui sopra, sia garantito almeno un incontro a settimana tra la madre e;
in Per_1 caso di evoluzione positiva della relazione tra madre e figlio, i suddetti incontri verranno incrementati, secondo il calendario che sarà concordato dai genitori sempre previa consultazione dei servizi sociali vigilanti e sempre tenendo conto delle esigenze primarie di benessere psico fisico del minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
- pagina 13 di 15 - quanto alla minore , le visite con la madre saranno rimesse alla volontà della ragazza, ma ER dovrà comunque essere garantito il diritto della madre di tenere con sé la figlia a fine settimana ER alternati;
-i periodi di vacanze natalizie e altre festività, nonché quelli delle ferie estive, saranno trascorsi dalle parti in alternanza tra i genitori e previo accordo tra loro, seguendo le esigenze dei figli e secondo il calendario che sarà elaborato dai genitori senza accordo con i Servizi Sociali;
- invita i genitori dei minori ad accedere ad un percorso di psicoterapia individuale nonché ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Parimenti i genitori dovranno valutare di aderire ad un percorso di mediazione familiare;
- dispone che mantenga, in via diretta, i figli minori E CP_1 ER ER
, con obbligo in capo a di contribuire al mantenimento dei figli
[...] Parte_1 nella misura di € 300,00 al mese complessivi, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
- dispone che sostenga interamente le spese straordinarie per i figli minori in una CP_1 quota pari al 100%, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di
Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge.
SPESE di lite Compensate tra le parti per la misura di 1/3;
-pone a carico di entrambi i genitori, in via solidale tra loro, le spese del curatore speciale dei minori, liquidate con separato decreto, che i medesimi pagheranno, con dimidiazione e con distrazione in favore dell'erario.
-pone le spese della TU definitamente a carico solidale di entrambe le parti, come da separato decreto;
-manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al giudice tutelare del Tribunale di ANCONA ai fini della apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c. e al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ancona, in merito alle considerazioni contenute nella prima comparsa conclusionale del difensore della ricorrente a pag. 5, secondo periodo;
-si comunichi la presente sentenza ai servizi sociali del comune di Porto Recanati e ai servizi sociali del
. Controparte_2
- pagina 14 di 15 Macerata, 18 agosto 2025
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Paolo Vadalà)
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