Art. 30.
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominera' il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti e una Commissione consultiva nazionale composta dal direttore centrale del Servizio contributi unificati, dal] direttore generale della Previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, (In due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza, e di assistenza.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia il commissario della Cassa mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal direttore dell'Ufficio provinciale contributi unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza, dandone comunicazione al Commissario nazionale.
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominera' il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti e una Commissione consultiva nazionale composta dal direttore centrale del Servizio contributi unificati, dal] direttore generale della Previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, (In due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza, e di assistenza.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia il commissario della Cassa mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal direttore dell'Ufficio provinciale contributi unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza, dandone comunicazione al Commissario nazionale.