Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/04/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice rel
Dott. Michele Delli Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268 c.c.i., presentata da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
nonché dai soci:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
e C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Amisano Paolo e dall'avv. Paola Pelizzari;
Considerato che i ricorrenti chiedono in via principale l'apertura della liquidazione controllata della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili e e, in via subordinata, la CP_1 Pt_2 liquidazione controllata della società e del socio e l'esdebitazione dell'incapiente della Pt_2 socia anche richiamando l'art. 66 CCI sulle procedure familiari;
CP_1
1
Rilevato che l'articolo 270 comma 1 CCI prevede che l'apertura della liquidazione controllata della società ha effetti anche verso i soci illimitatamente responsabili, richiamando l'articolo 256 CCI;
considerato, quindi, che dalla richiesta di apertura di liquidazione controllata della società deriva quale conseguenza automatica l'apertura delle liquidazioni controllate dei singoli soci illimitatamente responsabili, essendo irrilevante il fatto che gli stessi siano anche conviventi ex articolo 66 CCI, stante la natura assorbente della loro qualifica di soci illimitatamente responsabili della società richiedente la liquidazione controllata;
sul punto: Tribunale di Ravenna, sentenza del
2.4.2024, RG 23/24;
considerato che il ricorrente risulta qualificabile come sovraindebitato ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c)
CCI e che, in particolare, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto si tratta di impresa minore ex art. 2 c.1 d), essendo la società inattiva e, quindi, priva di ricavi, avendo rilasciato i locali dove svolgeva l'attività commerciale di bar nel 2018; avendo debiti indicati in ricorso e nella relazione del gestore in circa 62.000 euro e non avendo beni intestati, con ciò potendosi escludere che l'attivo sia superiore alla soglia di 300.000 euro;
accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;
letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;
visto l'art. 270, co. 5, c.c.i., che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, “in quanto compatibili” e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 c.c.i. (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli arrtt. 41 e 42 c.c.i. per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;
considerato che, in estrema sintesi, l'attivo da liquidarsi consiste nella quota del 50% di nuda proprietà dei tre immobili intestati al socio per un valore di circa 28.000 €, nella sua Pt_2 autovettura del valore di circa 3.500 € oltre che nella somma mensile di 300 € quale differenza tra il reddito da lui percepito e le spese di mantenimento, non avendo, invece, la società e l'altra socia alcun attivo da liquidare;
2 rilevato che l'indebitamento complessivo della società è pari a circa 60.000 euro e risulta essere stato causato dal fatto che i ricavi della società sono stati utilizzati dai due soci per pagare i debiti della loro figlia, colpita dalle problematiche meglio specificate nel ricorso;
fatta salva la successiva verifica della sussistenza in concreto dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 280 CCI sulle cause di indebitamento;
Preso atto che il gestore a pagina 38 della propria relazione ha dichiarato di non essere disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore per questa procedura;
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
nonché dei soci illimitatamente responsabili:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
e C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
nomina
il Giudice delegato in persona del dott.ssa Elisabetta Bianco;
nomina
il liquidatore nella persona del dott. , in possesso dei requisiti di Persona_1 legge
ordina
al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;
dispone
3 l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati, con oscuramento di dati personali di terzi o dati diversi dal nome, cognome e codice fiscale del debitore ammesso alla liquidazione controllata;
ordina
la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al
PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;
avverte
che per effetto di questa sentenza:
a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
e) a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità
dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
rimette
4 al G.D su istanza apposita della ricorrente,. la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al
“giudice” in modo generico;
dispone che, stante l'inopponibilità alla procedura di cessioni volontaria del quinto in essere, analogamente a pignoramenti presso terzi di quota dello stipendio/pensione alla luce degli artt. 143, 150, 151 cci richiamati dall'art. 270 cci nonché dell'art. 144 cci ritenuto applicabile dalla giurisprudenza anche alla liquidazione controllata (Trib. Mantova, 12.12.2023), il Liquidatore dia avviso al datore di lavoro/ente pensionistico di interrompere la cessione e /o trattenuta dello stipendio/pensione
DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
5 Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 1.4.25
Il Presidente
Il Giudice relatore Antonella Dragotto
Elisabetta Bianco
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