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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19199/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via San Martino n. 15, Villar Dora presso lo studio dell'avv.
BLANDINO CHRISTIAN che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2
23/07/2005.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 02/11/2005 e il 18/06/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere presso di sé salvo diverso accordo tra le parti, Per_2 con le seguenti modalità:
- a week end alterni dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica alle 21;
- durante la settimana: dall'uscita della scuola, il mercoledì, fino alla sera alle ore 21,00, allorché verrà accompagnata dalla madre;
- nelle festività natalizie alternando le due settimane come segue: negli anni pari dal 23 al 30 dicembre presso la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio presso il padre;
negli anni dispari viceversa. Il genitore che non ha con sé la figlia, nella settimana che comprende il Natale, potrà usufruire di un'ulteriore giornata da stabilirsi di volta in volta, previo accordo con l'altra parte:
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- nelle vacanze estive due settimane consecutive nel mese di agosto: in difetto di diverso accordo, la prima metà con il padre negli anni dispari e la seconda metà negli anni pari, con impegno da parte di entrambi i genitori a dare conferma entro il 31 maggio in ordine al periodo ed al luogo ove intendono condurre la minore, nonché a garantirne la reperibilità telefonica.
DISPONE che il Sig. a decorrere dal mese di agosto 2024 compreso, si impegni a Parte_1 corrispondere mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo Parte_2 bonifico bancario, la somma di euro 300,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia minore e la somma di euro 300,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento Per_2 ordinario della figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, entrambi gli Per_1 assegni da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese extra-assegno, nella misura del 50%, come meglio specificate dal Protocollo d'Intesa del pagina 2 di 3 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli avvocati di Torino da intendersi qui integralmente richiamato
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale per i figli sarà riscosso in misura pari al 100% dalla IG.ra . Parte_2
DISPONE che il IG. a decorrere dal mese di agosto 2024 compreso, si impegni a Parte_1 corrispondere mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, a titolo di mantenimento per la IG.ra , la somma globale di € 100,00, da rivalutarsi di anno in Parte_2 anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di aver già risolto ogni ulteriore questione economica tra loro pendente e che non vi sono fatti e/o circostanze in altro modo intese per le quali sia necessario procedere ad ulteriore regolarizzazione e/o compensazione patrimoniale e/o economica.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno, fin d'ora, reciproco consenso ad ogni eventuale e/o necessitata istanza finalizzata al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
PRENDE ATTO che i IGnori e si dichiarano entrambi soddisfatti Parte_1 Parte_2 delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19199/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via San Martino n. 15, Villar Dora presso lo studio dell'avv.
BLANDINO CHRISTIAN che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2
23/07/2005.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 02/11/2005 e il 18/06/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere presso di sé salvo diverso accordo tra le parti, Per_2 con le seguenti modalità:
- a week end alterni dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica alle 21;
- durante la settimana: dall'uscita della scuola, il mercoledì, fino alla sera alle ore 21,00, allorché verrà accompagnata dalla madre;
- nelle festività natalizie alternando le due settimane come segue: negli anni pari dal 23 al 30 dicembre presso la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio presso il padre;
negli anni dispari viceversa. Il genitore che non ha con sé la figlia, nella settimana che comprende il Natale, potrà usufruire di un'ulteriore giornata da stabilirsi di volta in volta, previo accordo con l'altra parte:
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- nelle vacanze estive due settimane consecutive nel mese di agosto: in difetto di diverso accordo, la prima metà con il padre negli anni dispari e la seconda metà negli anni pari, con impegno da parte di entrambi i genitori a dare conferma entro il 31 maggio in ordine al periodo ed al luogo ove intendono condurre la minore, nonché a garantirne la reperibilità telefonica.
DISPONE che il Sig. a decorrere dal mese di agosto 2024 compreso, si impegni a Parte_1 corrispondere mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo Parte_2 bonifico bancario, la somma di euro 300,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia minore e la somma di euro 300,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento Per_2 ordinario della figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, entrambi gli Per_1 assegni da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese extra-assegno, nella misura del 50%, come meglio specificate dal Protocollo d'Intesa del pagina 2 di 3 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli avvocati di Torino da intendersi qui integralmente richiamato
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale per i figli sarà riscosso in misura pari al 100% dalla IG.ra . Parte_2
DISPONE che il IG. a decorrere dal mese di agosto 2024 compreso, si impegni a Parte_1 corrispondere mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, a titolo di mantenimento per la IG.ra , la somma globale di € 100,00, da rivalutarsi di anno in Parte_2 anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di aver già risolto ogni ulteriore questione economica tra loro pendente e che non vi sono fatti e/o circostanze in altro modo intese per le quali sia necessario procedere ad ulteriore regolarizzazione e/o compensazione patrimoniale e/o economica.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno, fin d'ora, reciproco consenso ad ogni eventuale e/o necessitata istanza finalizzata al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
PRENDE ATTO che i IGnori e si dichiarano entrambi soddisfatti Parte_1 Parte_2 delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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