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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1522/2024 promosso da
- C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Giardini Nord, 387/A in Formigine (MO), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Maria Arena del foro di VI (pec , elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dell'Avv. Alessandro Righetti del Foro di EN (pec sito Email_2
in Via del Taglio n. 16 in EN (MO)
APPELLANTE
CONTRO
– C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni P. Pascali del Foro di EN (pec , elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_3
predetto difensore sito in Via Valdrighi n. 2 in EN (MO)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1344/2024 di cui al n. R.G. 6235/2021 del Tribunale di pagina 1 di 7 EN, emessa in data 3/9/2024 e pubblicata in data 9/9/2024
Assegnata in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di EN, avendo già con Controparte_1
sentenza parziale n. 1431/2022 pubblicata in data 16/11/2022 pronunciato la separazione personale dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 25/8/2018, ha regolato le condizioni della separazione disponendo il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dalla convenuta e dichiarato tenuto il ricorrente a corrispondere a favore della resistente, a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento della coniuge, la somma mensile di euro 1.500,00, somma da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di EN ha ritenuto l'infondatezza della domanda di addebito fondata, in tesi di parte resistente, sull'allontanamento ingiustificato da casa, ritenendo piuttosto tale circostanza la conseguenza di una crisi coniugale già in atto. Ha, da ultimo, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie in capo a determinandolo in euro 1.500,00 mensili, avuto riguardo al tenore di vita goduto durante il CP_1
matrimonio ed ai redditi di ambo le parti.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando il gravame ad Parte_1
un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 146, comma 2, c.c. e 151, comma 2 c.c., oltre che l'errata valutazione delle risultanze probatorie e la violazione dell'art. 116 c.p.c. Più precisamente,
parte AP ha eccepito l'omessa valutazione delle risultanze probatorie che, laddove apprezzate,
avrebbe condotto il Collegio Giudicante a concludere per la fondatezza della domanda di addebito, per essersi l'appellato improvvisamente ed ingiustificatamente allontanato da casa in data 16.7.2021, senza farvi più rientro e senza dare alcuna notizia di sé sino al 6.9.2021, allorquando l'AP avrebbe telefonato per poter prelevare i propri effetti personali. A tal fine ha richiamato la documentazione già
in atti (missiva a firma dell'Avv. Pascali;
dichiarazioni scritte di amici della coppia;
fotografie e video pagina 2 di 7 della coppia;
messaggi whatsapp intercorsi tra luglio 2020 e giugno 2021; le testimonianze rese all'udienza del 14.11.2023) ed ha invocato la riforma sul punto della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito l'appellato contestando integralmente l'impugnazione e Controparte_1
chiedendone il rigetto, osservando in particolare che le dichiarazioni rese dal teste , vicino Tes_1
di casa della coppia, di e di , rispettivamente figlia e sorella Testimone_2 Testimone_3
dell'AP sono state correttamente vagliate dal Collegio che correttamente ha escluso che le medesime varrebbero a dimostrare che la crisi coniugale non fosse già esistente. Ha chiesto quindi l'integrale conferma della sentenza impugnata con condanna dell'AP al pagamento dei compensi di giudizio.
È intervenuto il PROCURATORE GENERALE, il quale non ha ritenuto di presentare conclusioni.
All'udienza del 6 febbraio 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – L'impugnazione è infondata e va respinta.
L'AP ricollega la crisi coniugale all'allontanamento ingiustificato ed improvviso della casa familiare in data 16.7.2021 ad opera dello il quale non avrebbe dato alcuna notizia di sé CP_1
sino al 6.9.2021.
Di contro, l'appellato ha rappresentato che alla fossero ben note le ragioni della crisi, Pt_1
avendone discusso nei mesi precedenti l'allontanamento ed essendo ben consapevole del disagio vissuto dallo stesso, plurime volte manifestatole.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze probatorie in atti.
Vero è che in termini generali, la pronuncia di addebito presuppone, da un lato, la violazione dei doveri coniugali e, dall'altro, il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza,
pagina 3 di 7 essendo necessario accertare se tale violazione sia o meno intervenuta quando era già maturata una situazione di crisi del rapporto coniugale (Cass. civile Sez. I, 5.2.2008 n. 2740; Cass. civile, Sez. I,
8.6.2009 n. 13185, Cass. civile, Sez. I, 17.12.2010 n. 25560; Cass. civile, Sez. I, 20.8.2014 n. 18074;
Cass. civile, Sez. I, 5.8.2020 n. 16691; Cass. civile, Sez. VI, 3.2.2022 n. 3426).
In particolare, si è altresì specificato che “l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare
costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che,
conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il
rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla
controparte la prova della giusta causa” (Cass. civ. sez. VI-1 15 dicembre 2016 n. 25966; Cassazione
civile sez. VI, 23/04/2019, n. 11162).
Pertanto, l'abbandono della casa coniugale non sempre giustifica l'addebito della separazione, in particolare laddove “il coniuge che si è allontanato riesca a dimostrare la preesistente intollerabilità
della convivenza, ossia che l'allontanamento è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge
o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile
ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Corte appello Venezia, Sez. III, 4.11.2022 n. 2370; Cassazione
civile sez. VI, 23/04/2019, n.11162; Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, n.12241; Cass. civile Sez. I
8/5/2013 n. 10719; Cass. 25663/2014).
Questa Corte, in linea con le argomentazioni della sentenza impugnata e con la giurisprudenza richiamata, ritiene che sia stato dimostrato che l'allontanamento dalla casa coniugale sia intervenuto in un momento nel quale la crisi coniugale si era ormai perfezionata, e che esso non sia stato la causa unica e determinante della separazione.
Il fratello dell'appellato ha rappresentato che all'inizio del 2021 l'appellato gli Parte_2
confidò di aver detto alla moglie di trovarsi in uno stato di insoddisfazione ed infelicità a causa della crisi che stavano attraversando, il che ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal collega di lavoro dell'appellato . Controparte_2
pagina 4 di 7 Tale stato di malessere determinato dai problemi inerenti alla vita matrimoniale ha spinto l'appellato a rivolgersi ad una psicoterapeuta come confermato dalla professionista dott. Per_1
Vero è che si tratta di testi che hanno riferito quanto a loro riportato dal rispettivo fratello e collega e che la psicoterapeuta ha seguito il solo e non entrambi i due coniugi. CP_1
Va detto tuttavia innanzitutto che il fatto che il marito si sia rivolto ad uno psicologo e che tale percorso
Per abbia avuto una durata di diversi mesi (come appunto dichiarato dalla dottoressa la quale pure ha affermato che il problema per il quale il paziente si era rivolto a lei riguardava la crisi coniugale) è
sintomatico della serietà e della reale situazione di difficoltà fra i coniugi, non essendovi motivo di dubitare della veridicità della testimonianza della professionista, e neppure del fatto che l'odierno appellato si sia rivolto a quest'ultima al fine di predisporsi artificiosamente un supporto probatorio.
D'altra parte, anche quanto riferito dai testi e “de relato actoris” assume CP_1 CP_2
consistenza probatoria alla luce di quanto dichiarato dalla teste , cognata Testimone_4
dell'appellato, la quale ha confermato che , con la quale era in ottimi rapporti, già Parte_3
dall'estate del 2020, le aveva confidato di star attraversando un periodo di crisi con il marito e che per questo ella si era determinata a trovare un lavoro. Quest'ultima circostanza pare particolarmente significativa della consapevolezza di una possibile imminente fine del rapporto coniugale, e della necessità di doversi rendere autonoma.
Nel contempo tale testimonianza vale a supportare le altre sopra menzionate, attribuendo anche al
Per complesso degli elementi emersi dalle dichiarazioni dei testi e significato CP_1 Tes_5
probatorio, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale anche la prova
“de relato actoris” può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da
circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo
che concorrano a confortarne la credibilità” (Cass., Sez. I, sentenza n. 11844/2006; Cass. Civ., Sez. I,
4.12.2014 n. 25663).
Quanto sopra non è smentito dalle prove documentali offerte da parte AP. Segnatamente, le pagina 5 di 7 fotografie ed i video sono privi di precipui riferimenti spazio-temporali e, come tali, non valgono ad escludere la sussistenza di una crisi di coppia. Lo stesso dicasi in relazione ai messaggi whatsapp,
peraltro non contestualizzati. Quanto alle dichiarazioni scritte di amici e parenti, le stesse sono, da un lato, generiche ( , marito della sorella, nel cui corpo della dichiarazione si legge “tra Persona_2
il 2016 ed il 2021 ho condiviso viaggi, cene, uscite e momenti di svago e la coppia è sempre apparsa
felice, ben consolidata ed affiatata”); dall'altro, le dichiarazioni degli amici della coppia Per_3
e (“abbiamo appreso con sorpresa, incredulità e grande dispiacere la fine
[...] Persona_4
del loro rapporto”) e della sorella dell'AP (“fino al mese di luglio 2021 Testimone_3
la coppia è sempre apparsa felice, ben consolidata ed affiatata. Abbiamo condiviso viaggi, uscite e
momenti di svago ove i rapporti tra il sig. e mia sorella sono sempre stati Controparte_1 Pt_1
di grande intesa dimostrandosi una coppia profondamente innamorata. Non avrei mai immaginato la
fine del loro matrimonio”) sono pienamente compatibili con il riserbo che la coppia ha deciso di mantenere in relazione alla crisi all'epoca in atto. L'escussione dei testi e Tes_1 Testimone_3
non ha aggiunto elementi di rilievo, come pure quella della figlia dell'AP , la Testimone_2
quale ha dichiarato che se ne andò salutando senza dire che non sarebbe rientrato.” Poi non CP_1
è più tornato”. La circostanza, riferendosi esclusivamente all'episodio dell'allontanamento, non è
idonea ad escludere o a confermare la sussistenza di una crisi coniugale tra le parti, precedente a tale allontanamento, né è idonea ad escludere che alla fossero noti i motivi dell'allontanamento Pt_1
e che le parti abbiano scientemente deciso di non coinvolgere Tes_2
E' vero invece che la stessa , fin dalla comparsa di risposta, ha dichiarato di aver Parte_1
ricevuto il 15 luglio 2021, prima di tale allontanamento, la raccomandata che il marito le aveva inviato tramite avvocato e nella quale esprimeva la volontà di separarsi, poi effettivamente attuata con il ricorso dallo stesso depositato il 21 ottobre 2021. Ciò conferma ulteriormente l'esistenza e la consapevolezza in capo alla dell'ormai irreversibile crisi dell'unione fra i coniugi e del fatto Pt_1
che l'allontanamento da casa non è stato improvviso e imprevedibile, ma conseguenza di una crisi già
pagina 6 di 7 incorsa.
Tanto basta a ritenere che il Tribunale abbia svolto un esame delle risultanze probatorie completo ed esaurientemente motivato, correttamente determinandosi per il rigetto della domanda di addebito.
L'appello va quindi respinto.
4 – Nonostante la soccombenza dell'AP, la controvertibilità delle risultanze probatorie e le circostanze di fatto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'AP, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ.
S.U. n. 23535 del 20 settembre 2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di EN n. 1344/2024 nella causa R.G.
[...]
6235/2021;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'AP, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1522/2024 promosso da
- C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Giardini Nord, 387/A in Formigine (MO), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Maria Arena del foro di VI (pec , elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dell'Avv. Alessandro Righetti del Foro di EN (pec sito Email_2
in Via del Taglio n. 16 in EN (MO)
APPELLANTE
CONTRO
– C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni P. Pascali del Foro di EN (pec , elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_3
predetto difensore sito in Via Valdrighi n. 2 in EN (MO)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1344/2024 di cui al n. R.G. 6235/2021 del Tribunale di pagina 1 di 7 EN, emessa in data 3/9/2024 e pubblicata in data 9/9/2024
Assegnata in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di EN, avendo già con Controparte_1
sentenza parziale n. 1431/2022 pubblicata in data 16/11/2022 pronunciato la separazione personale dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 25/8/2018, ha regolato le condizioni della separazione disponendo il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dalla convenuta e dichiarato tenuto il ricorrente a corrispondere a favore della resistente, a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento della coniuge, la somma mensile di euro 1.500,00, somma da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di EN ha ritenuto l'infondatezza della domanda di addebito fondata, in tesi di parte resistente, sull'allontanamento ingiustificato da casa, ritenendo piuttosto tale circostanza la conseguenza di una crisi coniugale già in atto. Ha, da ultimo, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie in capo a determinandolo in euro 1.500,00 mensili, avuto riguardo al tenore di vita goduto durante il CP_1
matrimonio ed ai redditi di ambo le parti.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando il gravame ad Parte_1
un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 146, comma 2, c.c. e 151, comma 2 c.c., oltre che l'errata valutazione delle risultanze probatorie e la violazione dell'art. 116 c.p.c. Più precisamente,
parte AP ha eccepito l'omessa valutazione delle risultanze probatorie che, laddove apprezzate,
avrebbe condotto il Collegio Giudicante a concludere per la fondatezza della domanda di addebito, per essersi l'appellato improvvisamente ed ingiustificatamente allontanato da casa in data 16.7.2021, senza farvi più rientro e senza dare alcuna notizia di sé sino al 6.9.2021, allorquando l'AP avrebbe telefonato per poter prelevare i propri effetti personali. A tal fine ha richiamato la documentazione già
in atti (missiva a firma dell'Avv. Pascali;
dichiarazioni scritte di amici della coppia;
fotografie e video pagina 2 di 7 della coppia;
messaggi whatsapp intercorsi tra luglio 2020 e giugno 2021; le testimonianze rese all'udienza del 14.11.2023) ed ha invocato la riforma sul punto della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito l'appellato contestando integralmente l'impugnazione e Controparte_1
chiedendone il rigetto, osservando in particolare che le dichiarazioni rese dal teste , vicino Tes_1
di casa della coppia, di e di , rispettivamente figlia e sorella Testimone_2 Testimone_3
dell'AP sono state correttamente vagliate dal Collegio che correttamente ha escluso che le medesime varrebbero a dimostrare che la crisi coniugale non fosse già esistente. Ha chiesto quindi l'integrale conferma della sentenza impugnata con condanna dell'AP al pagamento dei compensi di giudizio.
È intervenuto il PROCURATORE GENERALE, il quale non ha ritenuto di presentare conclusioni.
All'udienza del 6 febbraio 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – L'impugnazione è infondata e va respinta.
L'AP ricollega la crisi coniugale all'allontanamento ingiustificato ed improvviso della casa familiare in data 16.7.2021 ad opera dello il quale non avrebbe dato alcuna notizia di sé CP_1
sino al 6.9.2021.
Di contro, l'appellato ha rappresentato che alla fossero ben note le ragioni della crisi, Pt_1
avendone discusso nei mesi precedenti l'allontanamento ed essendo ben consapevole del disagio vissuto dallo stesso, plurime volte manifestatole.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze probatorie in atti.
Vero è che in termini generali, la pronuncia di addebito presuppone, da un lato, la violazione dei doveri coniugali e, dall'altro, il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza,
pagina 3 di 7 essendo necessario accertare se tale violazione sia o meno intervenuta quando era già maturata una situazione di crisi del rapporto coniugale (Cass. civile Sez. I, 5.2.2008 n. 2740; Cass. civile, Sez. I,
8.6.2009 n. 13185, Cass. civile, Sez. I, 17.12.2010 n. 25560; Cass. civile, Sez. I, 20.8.2014 n. 18074;
Cass. civile, Sez. I, 5.8.2020 n. 16691; Cass. civile, Sez. VI, 3.2.2022 n. 3426).
In particolare, si è altresì specificato che “l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare
costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che,
conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il
rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla
controparte la prova della giusta causa” (Cass. civ. sez. VI-1 15 dicembre 2016 n. 25966; Cassazione
civile sez. VI, 23/04/2019, n. 11162).
Pertanto, l'abbandono della casa coniugale non sempre giustifica l'addebito della separazione, in particolare laddove “il coniuge che si è allontanato riesca a dimostrare la preesistente intollerabilità
della convivenza, ossia che l'allontanamento è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge
o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile
ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Corte appello Venezia, Sez. III, 4.11.2022 n. 2370; Cassazione
civile sez. VI, 23/04/2019, n.11162; Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, n.12241; Cass. civile Sez. I
8/5/2013 n. 10719; Cass. 25663/2014).
Questa Corte, in linea con le argomentazioni della sentenza impugnata e con la giurisprudenza richiamata, ritiene che sia stato dimostrato che l'allontanamento dalla casa coniugale sia intervenuto in un momento nel quale la crisi coniugale si era ormai perfezionata, e che esso non sia stato la causa unica e determinante della separazione.
Il fratello dell'appellato ha rappresentato che all'inizio del 2021 l'appellato gli Parte_2
confidò di aver detto alla moglie di trovarsi in uno stato di insoddisfazione ed infelicità a causa della crisi che stavano attraversando, il che ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal collega di lavoro dell'appellato . Controparte_2
pagina 4 di 7 Tale stato di malessere determinato dai problemi inerenti alla vita matrimoniale ha spinto l'appellato a rivolgersi ad una psicoterapeuta come confermato dalla professionista dott. Per_1
Vero è che si tratta di testi che hanno riferito quanto a loro riportato dal rispettivo fratello e collega e che la psicoterapeuta ha seguito il solo e non entrambi i due coniugi. CP_1
Va detto tuttavia innanzitutto che il fatto che il marito si sia rivolto ad uno psicologo e che tale percorso
Per abbia avuto una durata di diversi mesi (come appunto dichiarato dalla dottoressa la quale pure ha affermato che il problema per il quale il paziente si era rivolto a lei riguardava la crisi coniugale) è
sintomatico della serietà e della reale situazione di difficoltà fra i coniugi, non essendovi motivo di dubitare della veridicità della testimonianza della professionista, e neppure del fatto che l'odierno appellato si sia rivolto a quest'ultima al fine di predisporsi artificiosamente un supporto probatorio.
D'altra parte, anche quanto riferito dai testi e “de relato actoris” assume CP_1 CP_2
consistenza probatoria alla luce di quanto dichiarato dalla teste , cognata Testimone_4
dell'appellato, la quale ha confermato che , con la quale era in ottimi rapporti, già Parte_3
dall'estate del 2020, le aveva confidato di star attraversando un periodo di crisi con il marito e che per questo ella si era determinata a trovare un lavoro. Quest'ultima circostanza pare particolarmente significativa della consapevolezza di una possibile imminente fine del rapporto coniugale, e della necessità di doversi rendere autonoma.
Nel contempo tale testimonianza vale a supportare le altre sopra menzionate, attribuendo anche al
Per complesso degli elementi emersi dalle dichiarazioni dei testi e significato CP_1 Tes_5
probatorio, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale anche la prova
“de relato actoris” può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da
circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo
che concorrano a confortarne la credibilità” (Cass., Sez. I, sentenza n. 11844/2006; Cass. Civ., Sez. I,
4.12.2014 n. 25663).
Quanto sopra non è smentito dalle prove documentali offerte da parte AP. Segnatamente, le pagina 5 di 7 fotografie ed i video sono privi di precipui riferimenti spazio-temporali e, come tali, non valgono ad escludere la sussistenza di una crisi di coppia. Lo stesso dicasi in relazione ai messaggi whatsapp,
peraltro non contestualizzati. Quanto alle dichiarazioni scritte di amici e parenti, le stesse sono, da un lato, generiche ( , marito della sorella, nel cui corpo della dichiarazione si legge “tra Persona_2
il 2016 ed il 2021 ho condiviso viaggi, cene, uscite e momenti di svago e la coppia è sempre apparsa
felice, ben consolidata ed affiatata”); dall'altro, le dichiarazioni degli amici della coppia Per_3
e (“abbiamo appreso con sorpresa, incredulità e grande dispiacere la fine
[...] Persona_4
del loro rapporto”) e della sorella dell'AP (“fino al mese di luglio 2021 Testimone_3
la coppia è sempre apparsa felice, ben consolidata ed affiatata. Abbiamo condiviso viaggi, uscite e
momenti di svago ove i rapporti tra il sig. e mia sorella sono sempre stati Controparte_1 Pt_1
di grande intesa dimostrandosi una coppia profondamente innamorata. Non avrei mai immaginato la
fine del loro matrimonio”) sono pienamente compatibili con il riserbo che la coppia ha deciso di mantenere in relazione alla crisi all'epoca in atto. L'escussione dei testi e Tes_1 Testimone_3
non ha aggiunto elementi di rilievo, come pure quella della figlia dell'AP , la Testimone_2
quale ha dichiarato che se ne andò salutando senza dire che non sarebbe rientrato.” Poi non CP_1
è più tornato”. La circostanza, riferendosi esclusivamente all'episodio dell'allontanamento, non è
idonea ad escludere o a confermare la sussistenza di una crisi coniugale tra le parti, precedente a tale allontanamento, né è idonea ad escludere che alla fossero noti i motivi dell'allontanamento Pt_1
e che le parti abbiano scientemente deciso di non coinvolgere Tes_2
E' vero invece che la stessa , fin dalla comparsa di risposta, ha dichiarato di aver Parte_1
ricevuto il 15 luglio 2021, prima di tale allontanamento, la raccomandata che il marito le aveva inviato tramite avvocato e nella quale esprimeva la volontà di separarsi, poi effettivamente attuata con il ricorso dallo stesso depositato il 21 ottobre 2021. Ciò conferma ulteriormente l'esistenza e la consapevolezza in capo alla dell'ormai irreversibile crisi dell'unione fra i coniugi e del fatto Pt_1
che l'allontanamento da casa non è stato improvviso e imprevedibile, ma conseguenza di una crisi già
pagina 6 di 7 incorsa.
Tanto basta a ritenere che il Tribunale abbia svolto un esame delle risultanze probatorie completo ed esaurientemente motivato, correttamente determinandosi per il rigetto della domanda di addebito.
L'appello va quindi respinto.
4 – Nonostante la soccombenza dell'AP, la controvertibilità delle risultanze probatorie e le circostanze di fatto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'AP, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ.
S.U. n. 23535 del 20 settembre 2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di EN n. 1344/2024 nella causa R.G.
[...]
6235/2021;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'AP, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonella Allegra
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