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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio -Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, il giorno 5 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1855/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 poli al Centro Direzionale, isola G 7, presso la Cacciapuoti, cod. fisc. , dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al CodiceFiscale_2 ricorso in ai sensi dell'art. 125 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0810323897 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
Controparte_2 P.IVA_1
. ), in persona dei Controparte_3 P.IVA_2 legali rapprese ia Po dalena, n. 55, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11 (C.F. fax 081/4979313, posta certificata: C.F._3 ADS80030620639) Email_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di NapolI Nord, Sezione Lavoro, n. 148/2024 pubblicata il giorno 9.01.2024 .
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.03.2023 - premesso di essere stata definitivamente Parte_1 assunta dal , ora , Controparte_4 Controparte_1 nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di
“collaboratore scolastico”, con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2006, all'esito del positivo superamento del periodo di prova- deduceva che, a seguito di apposita istanza, con decreto n. 619 del 05.09.2009, vistato dalla , in data 23.09.2010, Controparte_5 al prot. n. 24517, le erano stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, anni 6 (sei), mesi 6 (sei) e giorni 0 (zero), ed ai soli fini economici anni 1 (uno), mesi 3 (tre) e giorni 2(due), di servizio preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di collaboratore scolastico assunto a tempo determinato senza soluzione di continuità. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente - lamentando l'illegittima esclusione del periodo di anni uno, mesi tre e giorni due- chiedeva: a) il riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
b) la conseguente collocazione nella posizione stipendiale maturata a seguito del predetto riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto;
c) l'esatta ricostruzione della carriera, con computo corretto dell'intero servizio preruolo prestato;
d) il conseguente riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute a seguito della ricollocazione stipendiale di competenza. In particolare, la ricorrente deduceva che la normativa vigente in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA (art. 569 D.lgs.
297/1994) prevede il riconoscimento per l'intero del servizio pre- ruolo, sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Tutto ciò premesso, ritenuto che siffatta tipologia di ricostruzione di carriera determinasse un'evidente discriminazione -in violazione della Direttiva 1999/70/CE e dei principi di diritto sanciti nel tempo dalla CGUE - con ingiusto danno nella sfera patrimoniale, chiedeva al Tribunale di
Napoli Nord l'accoglimento delle conclusioni esposte in precedenza e finalizzate ad accertare il diritto, ai fini della ricostruzione della carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine, dichiarando il riconoscimento di tutto il servizio pre ruolo ai fini giuridici ed economici nel computo della ricostruzione, con condanna del al CP_6 pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza della esatta ricostruzione di carriera.
Cont Il l , nel costituirsi in giudizio, eccepivano il Controparte_4 difetto di legittimazione passiva, la parziale prescrizione delle differenze stipendiali anteriori al
2018 e l'infondatezza della domanda.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, dichiarata la legittimazione esclusiva del e premesso quanto affermato dalla Suprema Corte Controparte_8 nella sentenza n. 31150 del 28.11.2019 in totale adesione delle ragioni astrattamente espresse dalla ricorrente, evidenziava che nel caso in esame il ricorso introduttivo del giudizio presentava carenze assertive tali da impedire di verificare l'effettiva sussistenza di un pregiudizio e quindi dell'interesse ad ottenere la pronuncia invocata.
Con ricorso depositato il 5.07.2024 proponeva appello avverso tale sentenza Parte_1 lamentando come l'interesse sotteso alla domanda fosse chiaro e mirasse al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo, sia ai fini giuridici ed economici, con gli ovvi risvolti in termini di inquadramento, inserimento nella corretta fascia stipendiale e progressione in carriera.
L'appellante aggiungeva che l'effettivo svolgimento del servizio pre-ruolo non aveva costituito oggetto di contestazione e discussione in sede contenziosa, sicché sarebbe risultata superflua ogni precisazione circa i periodi e gli Istituti presso i quali aveva prestato servizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio il che CP_1 contestava la fondatezza del gravame e reiterava l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta del procedimento, con sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 mercè lo scambio delle note di trattazione. Acquisite tali note, riservata la causa in decisione ed espletata la camera di consiglio, la controversia è stata definita nei termini di seguito esposti.
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito espressi.
L'oggetto della controversia riguarda l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate.
Il giudice di prime cure, pur avendo inquadrato correttamente la questione giuridica controversa, ha respinto il ricorso adducendo un difetto di allegazione.
Tale motivazione non convince.
Osserva la Corte che , come detto, agisce per ottenere l'accertamento del diritto al Parte_1 riconoscimento dell'intera anzianità lavorativa maturata nel periodo pre-ruolo, sul presupposto dell'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo (assunto con contratto a tempo indeterminato) derivante dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 569-570, TU Scuola, ritenuti in contrasto con la disciplina sovranazionale enunciata nella Direttiva 1999\70\CE, alla clausola n.
4. Chiede, quindi, la ricostruzione dell'anzianità di servizio e il reinquadramento nella fascia stipendiale utile per la progressione del trattamento retributivo, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze stipendiali maturate a tale titolo.
Ai fini del decidere, dunque, occorre muovere da quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150\2019 con specifico riguardo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), secondo cui: “a) L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del personale ATA ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate Part le interruzioni fra un rapporto e l'altro; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al personale assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 569 del
d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto
a tempo indeterminato.”.
I Giudici di legittimità, anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale (cfr. sent. caso C-466/17, allegati in atti), hanno quindi ritenuto la normativa nazionale che Per_1 disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera del personale assunto a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, ossia gli artt. 526 e 569-570, TU Scuola, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C
e, pertanto, da disapplicare.
Calando il principio appena richiamato nella fattispecie in esame, si rileva che la documentazione in atti e, in particolare, il decreto di ricostruzione di carriera (cfr. allegato, prod. parte ricorrente), certifica che la ricorrente ha effettivamente lavorato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato e nel periodo anteriore all'assunzione a tempo indeterminato, per complessivi anni 6
(sei), mesi 6 (sei) e giorni 0 (zero).
Alla stregua di quanto esposto, dunque, ha diritto non solo a vedersi interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato, ma anche alla rideterminazione dell'anzianità maturata, con conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale, a far data dall'immissione in ruolo.
3. Per quanto riguarda la richiesta di condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate, quest'ultima va modulata alla luce dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Com'è noto, secondo costante giurisprudenza, quando il lavoratore deduce una maggiore anzianità di servizio quale presupposto di fatto per conseguire differenze retributive, il datore di lavoro può opporre la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, con applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c. (in tal senso, cfr. Cass. n. 2232/2020:
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”).
Nel caso di specie, mancando la prova di altri atti interruttivi della prescrizione, l'interruzione della stessa si è concretizzata solo con l'esercizio della presente azione giurisdizionale attraverso la notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza di primo grado (avvenuta in data 31.03.2018).
Pertanto, accertato il diritto di alla percezione delle differenze stipendiali dovute in Parte_1 ragione della corretta anzianità di servizio, devono essere riconosciute le sole differenze retributive maturate a partire dai cinque anni precedenti la notifica del presente ricorso.
Il va, dunque, condannato al pagamento delle suddette differenze Controparte_1 retributive, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo da quantificare in separata sede dal momento che parte istante non ha allegato conteggi in guisa tale da consentire la determinazione del quantum debeatur.
In ragione del principio della soccombenza, le spese sono a carico del e si liquidano come CP_8 in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola
Cacciapuoti antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, all'esito della camera di consiglio, così provvede: • Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarato il diritto di a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità Parte_1 spettante considerato l'intero periodo di servizio pre-ruolo svolto;
condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., ad attribuirle il trattamento economico Controparte_1 corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive maturate a partire dall'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole scadenze al saldo da quantificare in separate sede;
• Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che CP_1 liquida in euro 3.689,00 per il primo grado di giudizio ed euro 3473,00 per il grado di appello, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Napoli, così deciso il 5.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio -Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, il giorno 5 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1855/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 poli al Centro Direzionale, isola G 7, presso la Cacciapuoti, cod. fisc. , dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al CodiceFiscale_2 ricorso in ai sensi dell'art. 125 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0810323897 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
Controparte_2 P.IVA_1
. ), in persona dei Controparte_3 P.IVA_2 legali rapprese ia Po dalena, n. 55, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11 (C.F. fax 081/4979313, posta certificata: C.F._3 ADS80030620639) Email_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di NapolI Nord, Sezione Lavoro, n. 148/2024 pubblicata il giorno 9.01.2024 .
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.03.2023 - premesso di essere stata definitivamente Parte_1 assunta dal , ora , Controparte_4 Controparte_1 nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di
“collaboratore scolastico”, con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2006, all'esito del positivo superamento del periodo di prova- deduceva che, a seguito di apposita istanza, con decreto n. 619 del 05.09.2009, vistato dalla , in data 23.09.2010, Controparte_5 al prot. n. 24517, le erano stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, anni 6 (sei), mesi 6 (sei) e giorni 0 (zero), ed ai soli fini economici anni 1 (uno), mesi 3 (tre) e giorni 2(due), di servizio preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di collaboratore scolastico assunto a tempo determinato senza soluzione di continuità. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente - lamentando l'illegittima esclusione del periodo di anni uno, mesi tre e giorni due- chiedeva: a) il riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
b) la conseguente collocazione nella posizione stipendiale maturata a seguito del predetto riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto;
c) l'esatta ricostruzione della carriera, con computo corretto dell'intero servizio preruolo prestato;
d) il conseguente riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute a seguito della ricollocazione stipendiale di competenza. In particolare, la ricorrente deduceva che la normativa vigente in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA (art. 569 D.lgs.
297/1994) prevede il riconoscimento per l'intero del servizio pre- ruolo, sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Tutto ciò premesso, ritenuto che siffatta tipologia di ricostruzione di carriera determinasse un'evidente discriminazione -in violazione della Direttiva 1999/70/CE e dei principi di diritto sanciti nel tempo dalla CGUE - con ingiusto danno nella sfera patrimoniale, chiedeva al Tribunale di
Napoli Nord l'accoglimento delle conclusioni esposte in precedenza e finalizzate ad accertare il diritto, ai fini della ricostruzione della carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine, dichiarando il riconoscimento di tutto il servizio pre ruolo ai fini giuridici ed economici nel computo della ricostruzione, con condanna del al CP_6 pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza della esatta ricostruzione di carriera.
Cont Il l , nel costituirsi in giudizio, eccepivano il Controparte_4 difetto di legittimazione passiva, la parziale prescrizione delle differenze stipendiali anteriori al
2018 e l'infondatezza della domanda.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, dichiarata la legittimazione esclusiva del e premesso quanto affermato dalla Suprema Corte Controparte_8 nella sentenza n. 31150 del 28.11.2019 in totale adesione delle ragioni astrattamente espresse dalla ricorrente, evidenziava che nel caso in esame il ricorso introduttivo del giudizio presentava carenze assertive tali da impedire di verificare l'effettiva sussistenza di un pregiudizio e quindi dell'interesse ad ottenere la pronuncia invocata.
Con ricorso depositato il 5.07.2024 proponeva appello avverso tale sentenza Parte_1 lamentando come l'interesse sotteso alla domanda fosse chiaro e mirasse al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo, sia ai fini giuridici ed economici, con gli ovvi risvolti in termini di inquadramento, inserimento nella corretta fascia stipendiale e progressione in carriera.
L'appellante aggiungeva che l'effettivo svolgimento del servizio pre-ruolo non aveva costituito oggetto di contestazione e discussione in sede contenziosa, sicché sarebbe risultata superflua ogni precisazione circa i periodi e gli Istituti presso i quali aveva prestato servizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio il che CP_1 contestava la fondatezza del gravame e reiterava l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta del procedimento, con sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 mercè lo scambio delle note di trattazione. Acquisite tali note, riservata la causa in decisione ed espletata la camera di consiglio, la controversia è stata definita nei termini di seguito esposti.
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito espressi.
L'oggetto della controversia riguarda l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate.
Il giudice di prime cure, pur avendo inquadrato correttamente la questione giuridica controversa, ha respinto il ricorso adducendo un difetto di allegazione.
Tale motivazione non convince.
Osserva la Corte che , come detto, agisce per ottenere l'accertamento del diritto al Parte_1 riconoscimento dell'intera anzianità lavorativa maturata nel periodo pre-ruolo, sul presupposto dell'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo (assunto con contratto a tempo indeterminato) derivante dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 569-570, TU Scuola, ritenuti in contrasto con la disciplina sovranazionale enunciata nella Direttiva 1999\70\CE, alla clausola n.
4. Chiede, quindi, la ricostruzione dell'anzianità di servizio e il reinquadramento nella fascia stipendiale utile per la progressione del trattamento retributivo, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze stipendiali maturate a tale titolo.
Ai fini del decidere, dunque, occorre muovere da quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150\2019 con specifico riguardo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), secondo cui: “a) L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del personale ATA ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate Part le interruzioni fra un rapporto e l'altro; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al personale assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 569 del
d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto
a tempo indeterminato.”.
I Giudici di legittimità, anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale (cfr. sent. caso C-466/17, allegati in atti), hanno quindi ritenuto la normativa nazionale che Per_1 disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera del personale assunto a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, ossia gli artt. 526 e 569-570, TU Scuola, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C
e, pertanto, da disapplicare.
Calando il principio appena richiamato nella fattispecie in esame, si rileva che la documentazione in atti e, in particolare, il decreto di ricostruzione di carriera (cfr. allegato, prod. parte ricorrente), certifica che la ricorrente ha effettivamente lavorato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato e nel periodo anteriore all'assunzione a tempo indeterminato, per complessivi anni 6
(sei), mesi 6 (sei) e giorni 0 (zero).
Alla stregua di quanto esposto, dunque, ha diritto non solo a vedersi interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato, ma anche alla rideterminazione dell'anzianità maturata, con conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale, a far data dall'immissione in ruolo.
3. Per quanto riguarda la richiesta di condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate, quest'ultima va modulata alla luce dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Com'è noto, secondo costante giurisprudenza, quando il lavoratore deduce una maggiore anzianità di servizio quale presupposto di fatto per conseguire differenze retributive, il datore di lavoro può opporre la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, con applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c. (in tal senso, cfr. Cass. n. 2232/2020:
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”).
Nel caso di specie, mancando la prova di altri atti interruttivi della prescrizione, l'interruzione della stessa si è concretizzata solo con l'esercizio della presente azione giurisdizionale attraverso la notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza di primo grado (avvenuta in data 31.03.2018).
Pertanto, accertato il diritto di alla percezione delle differenze stipendiali dovute in Parte_1 ragione della corretta anzianità di servizio, devono essere riconosciute le sole differenze retributive maturate a partire dai cinque anni precedenti la notifica del presente ricorso.
Il va, dunque, condannato al pagamento delle suddette differenze Controparte_1 retributive, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo da quantificare in separata sede dal momento che parte istante non ha allegato conteggi in guisa tale da consentire la determinazione del quantum debeatur.
In ragione del principio della soccombenza, le spese sono a carico del e si liquidano come CP_8 in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola
Cacciapuoti antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, all'esito della camera di consiglio, così provvede: • Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarato il diritto di a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità Parte_1 spettante considerato l'intero periodo di servizio pre-ruolo svolto;
condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., ad attribuirle il trattamento economico Controparte_1 corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive maturate a partire dall'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole scadenze al saldo da quantificare in separate sede;
• Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che CP_1 liquida in euro 3.689,00 per il primo grado di giudizio ed euro 3473,00 per il grado di appello, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Napoli, così deciso il 5.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano