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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 4197/2023 promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PITARO Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, strada Garibaldi n. 2
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio con l'Avv. TORTI Controparte_1 C.F._2
GUIDO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Viale Vittorio Emanuele II n. 5,
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- modificare le condizioni della cessazione degli effetti civili, ponendo a carico del ricorrente un assegno mensile a favore dei figli e pari a 500 € ciascuno, oltre a ridurre la Per_1 Per_2
contribuzione nelle spese straordinarie dal 60% al 50 %;
- disporre che il ricorrente possa trascorrere con il figlio minore , presso la propria abitazione Per_1
di Parma, un week end al mese, dal venerdì sera alla domenica sera (o dal sabato mattina alla domenica sera), ritirandolo e riconsegnandolo in AC (ove la madre lo porterà e ritirerà) e che possa far visita al figlio , in Trivolzio, in un'altra giornata, che lo stesso figlio potrà scegliere Per_1
tra il sabato o la domenica di un ulteriore week end al mese;
- incaricare i Servizi Sociale competenti di vigilare sul rispetto dei turni di esercizio di responsabilità genitoriale, adottando le opportune modifiche che si rendessero necessarie in relazione agli impegni
o impedimenti del minore, assicurando, se fattibile, il recupero dei tempi di permanenza del fanciullo con il padre, ove compressi da eventuali modifiche volta per volta adottate.
Vinte le spese di giudizio”.
Conclusioni parte resistente:
“nel merito
1) Respingere la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento e della riduzione della partecipazione alle spese straordinarie, essendo infondata in fatto ed in diritto.
2) Disporre che il ricorrente possa trascorrere con il figlio presso la propria abitazione di Per_1
Parma, un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera o dal sabato mattina alla domenica sera, ritirandolo e riconsegnandolo in AC ove la madre lo porterà e ritirerà e che possa fare visita ai figli in Trivolzio un'altra giornata che gli stessi figli potranno scegliere tra il sabato o la domenica di un ulteriore weekend al mese. in subordine ai punti 1) e 2)
In caso di accoglimento anche solo parziale della richiesta di riduzione del contributo al mantenimento, disporre che il ricorrente possa trascorrere con il figlio presso la propria Per_1
abitazione di Parma, un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera o dal sabato mattina alla domenica sera, ritirandolo e riconsegnandolo in Trivolzio e che possa fare visita ai figli in Trivolzio per un ulteriore weekend al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, occupandosi in prima persona di tutte le loro necessità.
3) Respingere la richiesta di incarico ai servizi sociali per le motivazioni indicate nei precedenti atti di questa difesa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. in via istruttoria
1) ammettersi prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sulle circostanze indicate nella narrativa della comparsa di costituzione con numerazione da 1. a 9., da intendersi qui integralmente trascritte, precedute dalla locuzione “Vero che” e seguite da “?”, nonché private di eventuali aspetti valutativi e formulazioni in negativo. Si indicano a testi: ; Testimone_1
Quattrini . Tes_2 Testimone_3
2) Emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e 337 ter c.c. ai seguenti terzi e per i seguenti documenti:
- Alla sig.ra per le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
per gli estratti conto Parte_2 bancari e depositi titoli degli ultimi tre anni e per la carta di circolazione di beni mobili registrati di
Sua proprietà. Quanto alla richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, si precisa che la stessa è già stata accolta dal Giudice dott. M. Sturiale con ordinanza a scioglimento della riserva assunta in data 11.07.2024, a mezzo della quale è stato ordinato a controparte il deposito delle predette dichiarazioni dei redditi contestualmente al foglio di precisazione delle conclusioni. Per tale motivo, la richiesta di ordine di esibizione viene ribadita in questa sede solo ed esclusivamente in quanto alla data di deposito del presente atto il difensore scrivente non ha ancora contezza del fatto che controparte abbia adempiuto all'ordine di esibizione pronunciato dal Giudice dott. M. Sturiale.
- A INPS per la posizione contributiva storica della sig.ra al fine di verificare la Parte_2
esistenza di attuale rapporto di lavoro, nonché di rapporti di lavoro negli anni passati.
- A Barilla s.p.a. al fine di verificare se il ricorrente abbia o meno diritto a rimborsi aziendali per
l'utilizzo della autovettura.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Parma (sentenza n. 110/2023 del
15.12.2022) domandando la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli
(nato il [...]) e ( nato il [...]) da € 700,00 a € 500,00 mensili ciascuno, Per_2 Per_1
nonché della contribuzione alle spese straordinarie dal 60% al 50%.
A sostegno della propria richiesta il ricorrente adduceva di essere gravato da ingenti spese sopravvenute relative al mantenimento del figlio , nato in data [...] dalla relazione con Per_3
la sua attuale compagna.
Lo stesso chiedeva, altresì, una modifica del calendario di incontri padre-figli, stilato in sede di divorzio e mai rispettato dai ragazzi, proponendo di ridurre gli incontri programmati nel rispetto degli impegni di quest'ultimi, prevedendo al contempo di incaricare i Servizi Sociali del monitoraggio in merito all'andamento delle visite e della valutazione della capacità genitoriale dell'ex coniuge.
Con comparsa di costituzione del 20/12/2023 la sig.ra si opponeva sia alla modifica CP_1 dell'assegno di mantenimento gravante sul ricorrente che alla richiesta di incarico ai Servizi Sociali, mentre si associava alla domanda di modifica del regime di frequentazione del padre nei confronti del figlio , essendo divenuto nelle more maggiorenne. Per_1 Per_2
All'udienza del 25/01/2024 comparivano le parti insistendo nelle rispettive posizioni ed il Giudice
Delegato fissava ulteriore udienza per l'audizione del minore, al termine della quale, su proposta del
Giudice, sia le parti che lo stesso concordavano nel provare a sperimentare il seguente nuovo Per_1 regime di visita: “un weekend al mese starà dal padre a Parma, e un altro giorno o sabato o Per_1 domenica il padre lo andrà a trovare al domicilio materno”.
La causa veniva quindi rinviata per verificare se l'accordo fosse rispondente all'interesse del figlio, ma alla successiva udienza dell'11/07/2024 veniva nuovamente ascoltato , il quale confessava Per_1
di non aver rispettato il nuovo calendario proposto e di essere andato a Parma dal padre solo qualche volta.
Di seguito le parti manifestavano reciproca disponibilità ad affrontare un percorso di supporto genitoriale, che allo stato però non risulta essere stato ancora intrapreso.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice ordinava al ricorrente di produrre le ultime tre dichiarazioni dei redditi della nuova compagna e fissava l'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione assegnando i termini per il deposito delle note scritte ex art. 473-bis.28 cpc.
In via preliminare il Collegio rileva che non vanno ammesse le istanze istruttorie riproposte da parte resistente nelle conclusioni definitive rassegnate, in quanto superflue ai fini della decisione tenendo conto del materiale probatorio acquisito.
Nel merito, quanto al regime di frequentazione del ricorrente con il figlio minore (nato il Per_1
16.10.2009) – posto che nulla va previsto in merito all'altro figlio della coppia divenuto Per_2
maggiorenne nel corso del procedimento – va premesso che lo stesso è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso l'abitazione materna, sita in Trivolzio, ove la resistente ed i due figli si sono trasferiti nell'anno 2018, lasciando il Comune di Parma ove era prevalentemente localizzata la vita matrimoniale e ove il ricorrente ancora risiede.
Ebbene, in sede di divorzio era stato previsto un calendario di incontri con il genitore non collocatario, residente a Parma, che prevedeva la permanenza con il padre dei due figli, all'epoca entrambi minorenni, per tre fine settimana su quattro, di cui uno a Trivolzio, oltre a quattro settimane estive e l'intero periodo delle vacanze pasquali, con delega ai Servizi Sociali di vigilare sul rispetto del regime di visita.
Con l'introduzione del presente giudizio, tuttavia, il ricorrente ha riferito che, ad eccezione del periodo di supervisione dei servizi sociali incaricati e terminato a settembre del 2022, le visite con i figli non si erano svolte con regolarità per scelta degli stessi ma anche a causa dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dalla resistente;
quest'ultima, di contro, negando la circostanza, sosteneva di aver fatto quanto in suo potere per agevolare il rapporto con l'altro genitore e che, invece, fossero i comportamenti del padre, poco incline ad adeguarsi alle esigenze dei ragazzi, ad averli allontanati.
Sul punto, il minore , sentito all'udienza del 1.2.2024 e dell'11.7.2024, ha escluso la sussistenza Per_1
di problematiche relazionali con il padre ma ha precisato di non recarsi volentieri da lui a Parma, non avendo una rete di amicizie e dovendo, quindi, rinunciare ad uscire con gli amici nel fine settimana
(v. verbali di udienza). Del resto, anche a seguito della modifica del regime di frequentazione, adottato dal Giudice delegato su accordo delle parti e tenendo conto dei desideri espressi dal minore - per cui veniva previsto un solo fine settimana al mese presso l'abitazione paterna ed un ulteriore pomeriggio, da individuare in un sabato o una domenica, presso il comune di Trivolzio – sentito nuovamente all'udienza dell'11.07.2024 riferiva di essere andato solo qualche volta presso l'abitazione Per_1
paterna esprimendo chiaramente il desiderio di poter gestire il rapporto con il padre autonomamente
(“non ne ho voglia di andare fino a Parma, mi viene scomodo. Voglio stare a casa mia” (…) “Vorrei che gestissimo la cosa in modo più semplice accordandoci tra di noi che un po' viene su lui e qualche volta vado io.”, v. verbale di udienza).
Ebbene, alla luce dei desideri chiaramente espressi dal minore, considerata anche l'età dello stesso
(16 anni) il Collegio reputa corretto confermare il calendario di incontri già in atto, non reputandosi, del resto, necessario conferire un nuovo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti del monitoraggio del nucleo;
va, pertanto, previsto, salvo diverso e auspicabile accordo tra i genitori e il figlio, che quest'ultimo trascorrerà con il padre a Parma un week end al mese - dal venerdì sera alla domenica sera (o dal sabato mattina alla domenica sera) con prelevamento e accompagnamento a carico del ricorrente sino a AC (ove la madre lo porterà e ricondurrà a casa) - e che inoltre il ricorrente potrà incontrare il figlio recandosi a Trivolzio, in un'altra giornata, che lo stesso figlio potrà scegliere tra il sabato o la domenica di un ulteriore week end al mese.
Quanto, invece, alla domanda di riduzione del contributo a suo carico per il mantenimento della prole proposta dal ricorrente va precisato che in tema di giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, compito del Giudice di merito non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno bensì “di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o del miglioramento di quelle dell'ex coniuge beneficiario, integrino giusti motivi idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art.
9, comma 1, e ciò all'esito del confronto tra le condizioni di allora (all'epoca del provvedimento che fissò le condizioni che si vorrebbe modificare) e quelle sopravvenute”. (ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, ord. 21 febbraio 2022, n. 5619). In altri termini, compito del Giudice è limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopraggiunte abbiano alterato l'equilibrio tra le parti e di conseguenza adeguare l'importo alla nuova situazione patrimoniale/reddituale accertata.
Ebbene, nel caso di specie va rilevato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non sono emerse circostanze modificative rilevanti della sua condizione reddituale tali da giustificare la riforma di quanto stabilito in occasione del divorzio tra le parti. Invero, la domanda del ricorrente si fonda sul riferito peggioramento della propria condizione economico-reddituale derivante principalmente dagli ulteriori oneri a suo carico, relativi al mantenimento del figlio , nato il [...] dalla relazione con l'attuale compagna. Per_3
Ebbene, deve anzitutto considerarsi che il ricorrente non ha fornito alcuna evidenza dei maggiori costi sostenuti per il mantenimento del neonato, ad eccezione della sola rata mensile dell'asilo nido (di importo variabile tra i 600,00 e i 700,00 euro mensili, v. doc. n. 35) né ha dimostrato che tali oneri incidano in modo significativo sulla possibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso gli altri due figli.
Sul punto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidato il principio per cui la nascita di un nuovo figlio non comporta un'automatica riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, ma è previamente necessario verificare se queste sopravvenute circostanze abbiano determinato “un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti […] ” (v. Cass. 21818/2021, Cass. 6289/2014).
In base a tale orientamento, dunque, la parte obbligata deve fornire elementi probatori che dimostrino come la nuova nascita abbia inciso significativamente sulla propria situazione economica, dal momento che la mera rappresentazione di un aumento dei carichi familiari, senza un'analisi dettagliata e un riscontro oggettivo delle spese effettive e delle modifiche del reddito, si rivela insufficiente a determinare la modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento.
Orbene, nel caso di specie, si ribadisce che il ricorrente non ha documentato alcuna incombenza derivante dalla nascita del figlio, se non la retta dell'asilo nido, non ha prodotto le ultime certificazioni reddituali relative all'anno 2023 (ma solo quelle della compagna) e, comunque, non pare abbia subito un considerevole peggioramento della propria condizione economica, essendo il suo stipendio lievemente aumentato rispetto all'epoca del divorzio, pur se composto da voci variabili quali i premi di produzione (per l'anno 2020 il ricorrente ha percepito un reddito netto pari a € 52.870,00, per l'anno 2021 pari a € 54.642,00 e per l'anno 2022 pari a € 54.010,00, v. doc. n. 9, 10,11); non può non rilevare, inoltre, il fatto che lo stesso può certamente contare sull'apporto economico della compagna, madre del neonato, che lavora stabilmente e percepisce una retribuzione adeguata a partecipare alle spese quotidiane (v. mod. 730/2022; 730/2023; 730/2024, doc. n. 32, 33, 34) e che, inoltre, non sono documentate spese abitative.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la complessiva situazione reddituale e patrimoniale del sig. sia di tale consistenza da rendere irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda Pt_3
i nuovi oneri a suo carico, anche nel caso in cui le spese dovessero effettivamente ammontare a circa
€ 1000,00 mensili, come prospettato dallo stesso. La situazione economico-reddituale della resistente, del pari, non ha subito variazioni significative rispetto all'epoca del divorzio, posto che quest'ultima svolge sempre la stessa attività lavorativa continuando a percepire una retribuzione annua pari a circa € 21.000,00 netti (v. doc. 1 – 2 – 3).
Anche per quanto concerne gli oneri a suo carico non si rilevano importanti cambiamenti, considerato che all'epoca del divorzio la sig.ra doveva sostenere le spese di locazione relative CP_1 all'immobile presso il quale risiedeva pari a circa € 500,00 mensili, mentre attualmente risulta essere gravata dal pagamento di una rata del mutuo pari a € 624,77 mensili (v. doc. 4), acceso per l'acquisto della sua attuale abitazione.
Da ultimo, rispetto all'epoca del divorzio, va certamente tenuto nel debito conto l'aspetto relativo alle accresciute esigenze dei figli e, comunque, il fatto che pacificamente gli stessi trascorrono un tempo superiore, se non esclusivo, presso la madre, con conseguenti maggiori oneri quotidiani a carico della stessa.
In conclusione, ritiene il Collegio che non sia stato accertato un mutamento del rapporto tra le condizioni economiche delle parti, rispetto al momento del divorzio, tale da giustificare una revisione delle statuizioni assunte e relative agli aspetti economici.
Difettando la prova dei fatti costitutivi della domanda attorea, è superflua la disamina delle eccezioni della convenuta circa l'effettiva consistenza del patrimonio del ricorrente, non essendo del resto stata avanzata domanda riconvenzionale.
Va, pertanto, rigettata la domanda del ricorrente di riduzione del contributo al mantenimento dei figli.
Le spese del procedimento
Considerato l'esito della causa, in particolare l'accordo raggiunto in merito al regime di frequentazione con il figlio e la soccombenza del ricorrente sulle ulteriori domande, è corretta la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna del ricorrente alla refusione della rimanente parte, che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla Sentenza di divorzio del Tribunale di
Parma n. 110/2023 del 15.12.2022, così statuisce:
- richiama quanto indicato in pare motiva in merito al calendario di incontri padre-figlio;
- rigetta la domanda del ricorrente di incarico ai servizi sociali territorialmente competenti del monitoraggio sul nucleo;
- rigetta la domanda del ricorrente di riduzione del contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento dei figli;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 la restante quota che liquida in € 4.900,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 4197/2023 promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PITARO Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, strada Garibaldi n. 2
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio con l'Avv. TORTI Controparte_1 C.F._2
GUIDO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Viale Vittorio Emanuele II n. 5,
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- modificare le condizioni della cessazione degli effetti civili, ponendo a carico del ricorrente un assegno mensile a favore dei figli e pari a 500 € ciascuno, oltre a ridurre la Per_1 Per_2
contribuzione nelle spese straordinarie dal 60% al 50 %;
- disporre che il ricorrente possa trascorrere con il figlio minore , presso la propria abitazione Per_1
di Parma, un week end al mese, dal venerdì sera alla domenica sera (o dal sabato mattina alla domenica sera), ritirandolo e riconsegnandolo in AC (ove la madre lo porterà e ritirerà) e che possa far visita al figlio , in Trivolzio, in un'altra giornata, che lo stesso figlio potrà scegliere Per_1
tra il sabato o la domenica di un ulteriore week end al mese;
- incaricare i Servizi Sociale competenti di vigilare sul rispetto dei turni di esercizio di responsabilità genitoriale, adottando le opportune modifiche che si rendessero necessarie in relazione agli impegni
o impedimenti del minore, assicurando, se fattibile, il recupero dei tempi di permanenza del fanciullo con il padre, ove compressi da eventuali modifiche volta per volta adottate.
Vinte le spese di giudizio”.
Conclusioni parte resistente:
“nel merito
1) Respingere la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento e della riduzione della partecipazione alle spese straordinarie, essendo infondata in fatto ed in diritto.
2) Disporre che il ricorrente possa trascorrere con il figlio presso la propria abitazione di Per_1
Parma, un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera o dal sabato mattina alla domenica sera, ritirandolo e riconsegnandolo in AC ove la madre lo porterà e ritirerà e che possa fare visita ai figli in Trivolzio un'altra giornata che gli stessi figli potranno scegliere tra il sabato o la domenica di un ulteriore weekend al mese. in subordine ai punti 1) e 2)
In caso di accoglimento anche solo parziale della richiesta di riduzione del contributo al mantenimento, disporre che il ricorrente possa trascorrere con il figlio presso la propria Per_1
abitazione di Parma, un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera o dal sabato mattina alla domenica sera, ritirandolo e riconsegnandolo in Trivolzio e che possa fare visita ai figli in Trivolzio per un ulteriore weekend al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, occupandosi in prima persona di tutte le loro necessità.
3) Respingere la richiesta di incarico ai servizi sociali per le motivazioni indicate nei precedenti atti di questa difesa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. in via istruttoria
1) ammettersi prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sulle circostanze indicate nella narrativa della comparsa di costituzione con numerazione da 1. a 9., da intendersi qui integralmente trascritte, precedute dalla locuzione “Vero che” e seguite da “?”, nonché private di eventuali aspetti valutativi e formulazioni in negativo. Si indicano a testi: ; Testimone_1
Quattrini . Tes_2 Testimone_3
2) Emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e 337 ter c.c. ai seguenti terzi e per i seguenti documenti:
- Alla sig.ra per le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
per gli estratti conto Parte_2 bancari e depositi titoli degli ultimi tre anni e per la carta di circolazione di beni mobili registrati di
Sua proprietà. Quanto alla richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, si precisa che la stessa è già stata accolta dal Giudice dott. M. Sturiale con ordinanza a scioglimento della riserva assunta in data 11.07.2024, a mezzo della quale è stato ordinato a controparte il deposito delle predette dichiarazioni dei redditi contestualmente al foglio di precisazione delle conclusioni. Per tale motivo, la richiesta di ordine di esibizione viene ribadita in questa sede solo ed esclusivamente in quanto alla data di deposito del presente atto il difensore scrivente non ha ancora contezza del fatto che controparte abbia adempiuto all'ordine di esibizione pronunciato dal Giudice dott. M. Sturiale.
- A INPS per la posizione contributiva storica della sig.ra al fine di verificare la Parte_2
esistenza di attuale rapporto di lavoro, nonché di rapporti di lavoro negli anni passati.
- A Barilla s.p.a. al fine di verificare se il ricorrente abbia o meno diritto a rimborsi aziendali per
l'utilizzo della autovettura.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Parma (sentenza n. 110/2023 del
15.12.2022) domandando la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli
(nato il [...]) e ( nato il [...]) da € 700,00 a € 500,00 mensili ciascuno, Per_2 Per_1
nonché della contribuzione alle spese straordinarie dal 60% al 50%.
A sostegno della propria richiesta il ricorrente adduceva di essere gravato da ingenti spese sopravvenute relative al mantenimento del figlio , nato in data [...] dalla relazione con Per_3
la sua attuale compagna.
Lo stesso chiedeva, altresì, una modifica del calendario di incontri padre-figli, stilato in sede di divorzio e mai rispettato dai ragazzi, proponendo di ridurre gli incontri programmati nel rispetto degli impegni di quest'ultimi, prevedendo al contempo di incaricare i Servizi Sociali del monitoraggio in merito all'andamento delle visite e della valutazione della capacità genitoriale dell'ex coniuge.
Con comparsa di costituzione del 20/12/2023 la sig.ra si opponeva sia alla modifica CP_1 dell'assegno di mantenimento gravante sul ricorrente che alla richiesta di incarico ai Servizi Sociali, mentre si associava alla domanda di modifica del regime di frequentazione del padre nei confronti del figlio , essendo divenuto nelle more maggiorenne. Per_1 Per_2
All'udienza del 25/01/2024 comparivano le parti insistendo nelle rispettive posizioni ed il Giudice
Delegato fissava ulteriore udienza per l'audizione del minore, al termine della quale, su proposta del
Giudice, sia le parti che lo stesso concordavano nel provare a sperimentare il seguente nuovo Per_1 regime di visita: “un weekend al mese starà dal padre a Parma, e un altro giorno o sabato o Per_1 domenica il padre lo andrà a trovare al domicilio materno”.
La causa veniva quindi rinviata per verificare se l'accordo fosse rispondente all'interesse del figlio, ma alla successiva udienza dell'11/07/2024 veniva nuovamente ascoltato , il quale confessava Per_1
di non aver rispettato il nuovo calendario proposto e di essere andato a Parma dal padre solo qualche volta.
Di seguito le parti manifestavano reciproca disponibilità ad affrontare un percorso di supporto genitoriale, che allo stato però non risulta essere stato ancora intrapreso.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice ordinava al ricorrente di produrre le ultime tre dichiarazioni dei redditi della nuova compagna e fissava l'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione assegnando i termini per il deposito delle note scritte ex art. 473-bis.28 cpc.
In via preliminare il Collegio rileva che non vanno ammesse le istanze istruttorie riproposte da parte resistente nelle conclusioni definitive rassegnate, in quanto superflue ai fini della decisione tenendo conto del materiale probatorio acquisito.
Nel merito, quanto al regime di frequentazione del ricorrente con il figlio minore (nato il Per_1
16.10.2009) – posto che nulla va previsto in merito all'altro figlio della coppia divenuto Per_2
maggiorenne nel corso del procedimento – va premesso che lo stesso è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso l'abitazione materna, sita in Trivolzio, ove la resistente ed i due figli si sono trasferiti nell'anno 2018, lasciando il Comune di Parma ove era prevalentemente localizzata la vita matrimoniale e ove il ricorrente ancora risiede.
Ebbene, in sede di divorzio era stato previsto un calendario di incontri con il genitore non collocatario, residente a Parma, che prevedeva la permanenza con il padre dei due figli, all'epoca entrambi minorenni, per tre fine settimana su quattro, di cui uno a Trivolzio, oltre a quattro settimane estive e l'intero periodo delle vacanze pasquali, con delega ai Servizi Sociali di vigilare sul rispetto del regime di visita.
Con l'introduzione del presente giudizio, tuttavia, il ricorrente ha riferito che, ad eccezione del periodo di supervisione dei servizi sociali incaricati e terminato a settembre del 2022, le visite con i figli non si erano svolte con regolarità per scelta degli stessi ma anche a causa dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dalla resistente;
quest'ultima, di contro, negando la circostanza, sosteneva di aver fatto quanto in suo potere per agevolare il rapporto con l'altro genitore e che, invece, fossero i comportamenti del padre, poco incline ad adeguarsi alle esigenze dei ragazzi, ad averli allontanati.
Sul punto, il minore , sentito all'udienza del 1.2.2024 e dell'11.7.2024, ha escluso la sussistenza Per_1
di problematiche relazionali con il padre ma ha precisato di non recarsi volentieri da lui a Parma, non avendo una rete di amicizie e dovendo, quindi, rinunciare ad uscire con gli amici nel fine settimana
(v. verbali di udienza). Del resto, anche a seguito della modifica del regime di frequentazione, adottato dal Giudice delegato su accordo delle parti e tenendo conto dei desideri espressi dal minore - per cui veniva previsto un solo fine settimana al mese presso l'abitazione paterna ed un ulteriore pomeriggio, da individuare in un sabato o una domenica, presso il comune di Trivolzio – sentito nuovamente all'udienza dell'11.07.2024 riferiva di essere andato solo qualche volta presso l'abitazione Per_1
paterna esprimendo chiaramente il desiderio di poter gestire il rapporto con il padre autonomamente
(“non ne ho voglia di andare fino a Parma, mi viene scomodo. Voglio stare a casa mia” (…) “Vorrei che gestissimo la cosa in modo più semplice accordandoci tra di noi che un po' viene su lui e qualche volta vado io.”, v. verbale di udienza).
Ebbene, alla luce dei desideri chiaramente espressi dal minore, considerata anche l'età dello stesso
(16 anni) il Collegio reputa corretto confermare il calendario di incontri già in atto, non reputandosi, del resto, necessario conferire un nuovo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti del monitoraggio del nucleo;
va, pertanto, previsto, salvo diverso e auspicabile accordo tra i genitori e il figlio, che quest'ultimo trascorrerà con il padre a Parma un week end al mese - dal venerdì sera alla domenica sera (o dal sabato mattina alla domenica sera) con prelevamento e accompagnamento a carico del ricorrente sino a AC (ove la madre lo porterà e ricondurrà a casa) - e che inoltre il ricorrente potrà incontrare il figlio recandosi a Trivolzio, in un'altra giornata, che lo stesso figlio potrà scegliere tra il sabato o la domenica di un ulteriore week end al mese.
Quanto, invece, alla domanda di riduzione del contributo a suo carico per il mantenimento della prole proposta dal ricorrente va precisato che in tema di giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, compito del Giudice di merito non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno bensì “di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o del miglioramento di quelle dell'ex coniuge beneficiario, integrino giusti motivi idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art.
9, comma 1, e ciò all'esito del confronto tra le condizioni di allora (all'epoca del provvedimento che fissò le condizioni che si vorrebbe modificare) e quelle sopravvenute”. (ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, ord. 21 febbraio 2022, n. 5619). In altri termini, compito del Giudice è limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopraggiunte abbiano alterato l'equilibrio tra le parti e di conseguenza adeguare l'importo alla nuova situazione patrimoniale/reddituale accertata.
Ebbene, nel caso di specie va rilevato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non sono emerse circostanze modificative rilevanti della sua condizione reddituale tali da giustificare la riforma di quanto stabilito in occasione del divorzio tra le parti. Invero, la domanda del ricorrente si fonda sul riferito peggioramento della propria condizione economico-reddituale derivante principalmente dagli ulteriori oneri a suo carico, relativi al mantenimento del figlio , nato il [...] dalla relazione con l'attuale compagna. Per_3
Ebbene, deve anzitutto considerarsi che il ricorrente non ha fornito alcuna evidenza dei maggiori costi sostenuti per il mantenimento del neonato, ad eccezione della sola rata mensile dell'asilo nido (di importo variabile tra i 600,00 e i 700,00 euro mensili, v. doc. n. 35) né ha dimostrato che tali oneri incidano in modo significativo sulla possibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso gli altri due figli.
Sul punto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidato il principio per cui la nascita di un nuovo figlio non comporta un'automatica riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, ma è previamente necessario verificare se queste sopravvenute circostanze abbiano determinato “un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti […] ” (v. Cass. 21818/2021, Cass. 6289/2014).
In base a tale orientamento, dunque, la parte obbligata deve fornire elementi probatori che dimostrino come la nuova nascita abbia inciso significativamente sulla propria situazione economica, dal momento che la mera rappresentazione di un aumento dei carichi familiari, senza un'analisi dettagliata e un riscontro oggettivo delle spese effettive e delle modifiche del reddito, si rivela insufficiente a determinare la modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento.
Orbene, nel caso di specie, si ribadisce che il ricorrente non ha documentato alcuna incombenza derivante dalla nascita del figlio, se non la retta dell'asilo nido, non ha prodotto le ultime certificazioni reddituali relative all'anno 2023 (ma solo quelle della compagna) e, comunque, non pare abbia subito un considerevole peggioramento della propria condizione economica, essendo il suo stipendio lievemente aumentato rispetto all'epoca del divorzio, pur se composto da voci variabili quali i premi di produzione (per l'anno 2020 il ricorrente ha percepito un reddito netto pari a € 52.870,00, per l'anno 2021 pari a € 54.642,00 e per l'anno 2022 pari a € 54.010,00, v. doc. n. 9, 10,11); non può non rilevare, inoltre, il fatto che lo stesso può certamente contare sull'apporto economico della compagna, madre del neonato, che lavora stabilmente e percepisce una retribuzione adeguata a partecipare alle spese quotidiane (v. mod. 730/2022; 730/2023; 730/2024, doc. n. 32, 33, 34) e che, inoltre, non sono documentate spese abitative.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la complessiva situazione reddituale e patrimoniale del sig. sia di tale consistenza da rendere irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda Pt_3
i nuovi oneri a suo carico, anche nel caso in cui le spese dovessero effettivamente ammontare a circa
€ 1000,00 mensili, come prospettato dallo stesso. La situazione economico-reddituale della resistente, del pari, non ha subito variazioni significative rispetto all'epoca del divorzio, posto che quest'ultima svolge sempre la stessa attività lavorativa continuando a percepire una retribuzione annua pari a circa € 21.000,00 netti (v. doc. 1 – 2 – 3).
Anche per quanto concerne gli oneri a suo carico non si rilevano importanti cambiamenti, considerato che all'epoca del divorzio la sig.ra doveva sostenere le spese di locazione relative CP_1 all'immobile presso il quale risiedeva pari a circa € 500,00 mensili, mentre attualmente risulta essere gravata dal pagamento di una rata del mutuo pari a € 624,77 mensili (v. doc. 4), acceso per l'acquisto della sua attuale abitazione.
Da ultimo, rispetto all'epoca del divorzio, va certamente tenuto nel debito conto l'aspetto relativo alle accresciute esigenze dei figli e, comunque, il fatto che pacificamente gli stessi trascorrono un tempo superiore, se non esclusivo, presso la madre, con conseguenti maggiori oneri quotidiani a carico della stessa.
In conclusione, ritiene il Collegio che non sia stato accertato un mutamento del rapporto tra le condizioni economiche delle parti, rispetto al momento del divorzio, tale da giustificare una revisione delle statuizioni assunte e relative agli aspetti economici.
Difettando la prova dei fatti costitutivi della domanda attorea, è superflua la disamina delle eccezioni della convenuta circa l'effettiva consistenza del patrimonio del ricorrente, non essendo del resto stata avanzata domanda riconvenzionale.
Va, pertanto, rigettata la domanda del ricorrente di riduzione del contributo al mantenimento dei figli.
Le spese del procedimento
Considerato l'esito della causa, in particolare l'accordo raggiunto in merito al regime di frequentazione con il figlio e la soccombenza del ricorrente sulle ulteriori domande, è corretta la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna del ricorrente alla refusione della rimanente parte, che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla Sentenza di divorzio del Tribunale di
Parma n. 110/2023 del 15.12.2022, così statuisce:
- richiama quanto indicato in pare motiva in merito al calendario di incontri padre-figlio;
- rigetta la domanda del ricorrente di incarico ai servizi sociali territorialmente competenti del monitoraggio sul nucleo;
- rigetta la domanda del ricorrente di riduzione del contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento dei figli;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 la restante quota che liquida in € 4.900,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi