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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - ConSIliere relatore -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 70 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 17/6/2024
da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale dott. , rappresentato e difeso dall'Avv.Marco An- Parte_2
tonio Bianca in forza di procura speciale sottoscritta digitalmente e trasmessa per via telematica unitamente al ricorso d'appello
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.Alessandra Devetag e Domenico Pizzonia in forza di mandato del 7/5/2023 tra-
smesso per via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in ap-
pello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.23/2024 del Tribunale
di Trieste - impugnazione di licenziamento disciplinare.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 14/11/2024. Conclusioni
Per l'appellante: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste – Giudice
del Lavoro n. 23/2024 depositata in data 22.03.2024 rigettare la domanda proposta dalla SI.ra condannando la stessa alla restituzione di quanto per- Controparte_1
cepito per effetto della sentenza di primo grado, pari ad Euro 20.201,34., somma mag- giorata di interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento fino alla data dell'effetti-
va restituzione. Con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: voglia, codesto Ecc. Mo Tribunale rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Civile - Controver-
sie di Lavoro, n. 23/2024. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che venga esperita prova testi- moniale sui seguenti capitoli: Vero che l'IRCSS aveva accesso ai dati Parte_1
vaccinali della SI.ra ? Si indicano a testi: Controparte_1 Testimone_1 [...]
Testimone_2 Testimone_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 7/5/2023 la SI.ra esponeva che, a Controparte_1
seguito dell'entrata in vigore del d.l. 127/2021, ella aveva comunicato all'Ente suo datore di lavoro di essere priva del "green pass" dal 20/10/2021, e cioè di non essere vaccinata, e di rimanere in attesa di disposizioni riguardo alla prestazione lavorativa;
che la responsabile del personale le aveva confermato che sarebbe quindi stata con-
siderata assente ingiustificata con diritto alla conservazione del posto e ciò fino al-
l'adempimento dell'obbligo vaccinale;
di essere quindi rimasta assente dal lavoro anche dopo il 30/4/2022, in quanto tenuta alla vaccinazione perchè ultracinquanten-
ne; che il 27/5/2022 aveva ricevuto una contestazione disciplinare con cui le si adde-
bitava l'assenza ingiustificata dall'1 al 23 maggio 2022; che nella contestazione era richiamata una precedente comunicazione del 4/5/2022, contenente l'invio a riprende-
re servizio, asseritamente inviata al suo indirizzo di posta elettronica aziendale e però
da lei mai conosciuta;
che nonostante le sue difese l' le aveva Parte_1
Pag.2 comminato la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
che,
venuto meno l'obbligo vaccinale, era stata invitata a riprendere servizio il 2/11/2022
e così aveva fatto fino al termine del periodo di preavviso.
Ciò premesso in fatto la ricorrente contestava la legittimità del licenziamento intimatole affermando che, in base alla normativa vigente in materia, la sua assenza dal lavoro dal 20/10/2021 al 15/6/2022 doveva essere considerata come ingiustificata ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavo-
ro, essendo ella priva di green pass nonostante la sua soggezione all'obbligo vaccina-
le; che la mancanza di vaccinazione era un dato noto all'Ente datore di lavoro;
che l'invito a riprendere servizio del 4/5/2022 era quindi privo di fondamento in quanto contrario alla disciplina legale vigente e comunque non era stato da lei conosciuto,
perchè inviato a un indirizzo di posta elettronica aziendale cui ella non aveva nè l'ob-
bligo nè l'onere di accedere e anzi non aveva neppure la possibilità di fare ciò a causa dell'avvenuta scadenza della password.
Si costituiva in giudizio l' resistente esponendo che la SI.ra CP_2 CP_1
era stata sanzionata con il licenziamento per essere rimasta assente per più di tre gior-
ni nel biennio e per non aver ripreso servizio nel termine fissato dall'amministrazione;
che la materialità dei fatti addebitati alla lavoratrice e poi sanzionati non era contesta-
ta; che l'invito a riprendere servizio era stato ritualmente inviato nella casella di posta elettronica aziendale della SI.ra e si doveva presumere da lei conosciuto CP_1
ex art.1335 c.c.; che la ricorrente non aveva allegato e provato che la mancata cono-
scenza della comunicazione fosse dipesa da un impedimento oggettivo estraneo alla sua sfera di controllo;
che l'obbligo generalizzato di esibizione del green pass per l'ac-
cesso ai luoghi di lavoro era venuto meno il 30/4/2022; che l'obbligo vaccinale per i soggetti iscritti ad un ordine professionale sanitario e per gli ultracinquantenni era soggetto a regole diverse da quelle dettate dall'art.9 quinquies del d.l. 52/2021; che la
SI.ra mai aveva comunicato la sua mancata vaccinazione;
che la violazione CP_1
dell'obbligo vaccinale a carico degli ultracinquantenni comportava solo l'applicazio-
ne di una sanzione amministrativa ma non, dopo l'entrata in vigore del d.l. 24/2022,
Pag.3 il divieto di accesso al luogo di lavoro e la sospensione dal servizio;
che esso CP_2
non aveva alcuna funzione di controllo e accertamento riguardo al rispetto dell'obbli-
go vaccinale posto a carico dei soggetti esercenti le professioni sanitarie;
che peraltro non vi era per questi soggetti una sospensione automatica dal servizio, essendo possi-
bile la loro assegnazione a mansioni diverse;
e che comunque solo il 22/5/2022 la
SI.ra era stata sospesa dal suo Ordine di appartenenza. CP_1
Con sentenza emessa il 24/1/2024 il Tribunale di Trieste accoglieva il ricorso osservando che all'epoca dei fatti di causa la SI.ra , pur essendo soggetta al CP_1
relativo obbligo in quanto lavoratrice sanitaria e ultracinquantenne, non era vaccina-
ta; che di conseguenza la sua assenza dal servizio, pur ingiustificata, non poteva avere conseguenze disciplinari ostandovi la normativa vigente in materia;
che la mancanza di vaccinazione era nota all'IR ; che, al di là degli aspetti burocra- Parte_1
tici, l'esecuzione della prestazione lavorativa avrebbe costituito illecito deontologico per la lavoratrice e violazione dell'art.2087 c.c. per il datore di lavoro nonchè dell'art. 2043 c.c. per entrambe le parti del rapporto;
che era pertanto irrilevante l'invito a ri-
prendere servizio;
e che la sanzione comminata per il mancato rispetto di tale invito,
se ricevuto, era comunque sproporzionata.
1. Contro la decisione del Tribunale di Trieste l' Controparte_3
(o, per brevità, solo ) ha proposto sei motivi di appello, af-
[...] Pt_1
fermando:
1. che il Giudice ha ritenuto l'assenza ingiustificata della SI.ra CP_1
priva di conseguenze disciplinari sulla base dell'erroneo presupposto che, all'epoca dei fatti di causa ovvero a partire dall'1/5/2022, la la-
voratrice fosse ancora soggetta all'obbligo di esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro, mentre invece tale obbligo era ormai ve-
nuto meno;
e che pertanto la SI.ra è stata legittimamente CP_1
sanzionata per non essersi presentata al lavoro;
2. che il Giudice ha erroneamente ritenuto che la SI.ra avesse CP_1
Pag.4 reso nota la sua condizione di renitente all'obbligo vaccinale, avendo costei comunicato invece, e solo, di non essere in possesso del green pass, la cui esibizione non era più necessaria a partire dall'1/5/2022; e che la mancanza di green pass non poteva anche far presumere (peral-
tro a distanza di mesi dalla suddetta comunicazione della lavoratrice)
la condizione di "no vax", non essendo neppure consentito al datore di lavoro raccogliere dati riguardo alla vaccinazione o meno dei propri dipendenti;
3. che il Giudice ha erroneamente richiamato l'obbligo vaccinale posto a carico degli ultracinquantenni, poichè la violazione di quest'obbligo non produceva più, sin dall'1/4/2022, la sospensione dal servizio e, alla data dell'1/5/2022, comportava solo l'applicazione di una sanzione am-
ministrativa;
4. che il Giudice ha erroneamente richiamato la disciplina dell'art.4 del d.l. 44/2021, non tenendo conto che il potere/dovere di verificare il ri-
spetto o meno dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario competeva solo ed esclusivamente all'Ordine professionale di apparte-
nenza, il cui intervento (peraltro verificatosi solo il 22 maggio 2022)
non costituiva affatto un mero passaggio burocratico ma un presuppo-
sto essenziale della sospensione del lavoratore;
e che il mancato adem-
pimento del suddetto obbligo non comportava comunque l'automatica sospensione dal servizio;
5. che il Giudice non ha correttamente applicato l'art.55 lettera B) del d.lgs. 165/2001, non considerando che in base a questa norma la san-
zione era legittima per il solo fatto che la SI.ra , anche a CP_1
seguito dell'invito a riprendere servizio, era rimasta assente senza for-
nire alcuna formale e tempestiva giustificazione, e ciò indipendente-
mente dalla sussistenza o meno di una ragione impeditiva allo svolgi-
mento della prestazione;
Pag.5 6. che il Giudice non ha attribuito rilievo all'invito a riprendere servizio,
pacificamente ricevuto dalla SI.ra nella sua casella di posta CP_1
elettronica aziendale e quindi da lei conosciuto ex art.1335 c.c., ed ha ritenuto che la (pretesa e indimostrata) non conoscenza di tale comuni-
cazione fosse giustificabile.
2. La decisione delle questioni sollevate con i primi quattro motivi di appello richiede l'esame della posizione della SI.ra rispetto agli obblighi CP_1
previsti dalle norme emanate per far fronte all'emergenza causata dalla pan-
demia da COVID-19.
2.1. L'art.9 quinquies del d.l. 52/2021, introdotto dall'art.1 del d.l. 127/2021, ha imposto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma
2 del d.lgs. 165/2001 di possedere ed esibire, per poter accedere ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID 19, e ciò (in origine) dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021; quest'ultimo termine è stato in seguito prorogato al 31 marzo 2022 dall'art.5 quinquies del d.l. 221/2021 e infine al 30 aprile
2022 dall'art.6 comma 6 del d.l. 24/2022.
E' vero quindi che a partire dall'1 maggio 2022 il fatto di non possedere il c.d. green pass non impediva più alla SI.ra di eseguire la presta- CP_1
zione lavorativa.
2.2. A quella data la SI.ra aveva superato i 50 anni di età (essendo na- CP_1
ta il 2 giugno 1965) ed era perciò soggetta - fino al 15 giugno 2022 (e quindi per tutto il periodo oggetto della contestazione disciplinare di cui si discute,
che va dall'1 al 23 maggio 2022) - all'obbligo vaccinale previsto dall'art.4
quater del d.l. 44/2021, introdotto dall'art.1 del d.l. 1/2022.
L'obbligo per i lavoratori pubblici ultracinquantenni di esibire il c.d. green pass base per accedere al luogo di lavoro - derivante dal combinato disposto dell'art.4 quinquies comma 1 del d.l. 44/2021 e dell'art.9 quinquies comma
Pag.6 dell'art.8 comma 6 del d.l. 24/2022, che ha introdotto il nuovo testo del citato art.4 quinquies del d.l. 44/2021).
Ne deriva che, a partire dall'1 maggio 2022, la SI.ra - pur non CP_1
avendo adempiuto all'obbligo vaccinale su di lei gravante quale soggetto ul-
tracinquantenne - avrebbe comunque potuto accedere al suo luogo di lavoro.
2.3. Non va però dimenticato che la SI.ra - appartenendo alla categoria CP_1
de "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43" - era te-
nuta a vaccinarsi anche in base all'art.4 comma 1 del d.l. 44/2021 e ciò (al-
l'epoca dei fatti di causa) fino al 31 dicembre 2022 (scadenza poi anticipata all'1 novembre 2022 per effetto dell'art.7 comma 1 lettera a) n.1) del d.l.
162/2022).
2.3.1. Afferma l' appellante che la competenza ad accertare il mancato a- CP_2
dempimento dell'obbligo vaccinale, determinando così l'immediata sospen-
sione dall'esercizio della professione, spettava in via esclusiva all'Ordine
professionale di appartenenza.
L'argomento non tiene conto del fatto che secondo l'art.4 comma 1 la vacci-
nazione costituiva "requisito essenziale" non solo per l'esercizio della pro-
fessione, ma anche "per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei sog-
getti obbligati"; e che il successivo comma 10 rinviava "per la verifica del-
l'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse
sanitario di cui al comma 1" all'art.4 ter commi 2, 3 e 6.
La disciplina contenuta nelle disposizioni appena citate stabiliva che "i re-
sponsabili delle strutture in cui presta[va] servizio il personale" soggetto al-
l'obbligo vaccinale dovevano assicurare il rispetto di tale obbligo (comma
2); quindi verificarne "immediatamente" l'adempimento "acquisendo le in-
formazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del ConSIlio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
Pag.7 17 giugno 2021, n. 87" e - nel caso in cui l'interessato non avesse dimostrato di non essere tenuto alla vaccinazione o di averla eseguita o di esserne eso-
nerato (in via temporanea o definitiva) - emettere un atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo, da cui derivava "l'immediata sospensione dal
diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro" (comma 3).
2.3.2. Sostiene il che all'epoca della contestazione disciplinare non gli era Pt_1
consentito raccogliere dati sulla condizione vaccinale dei suoi dipendenti e comunque di non aver saputo che la SI.ra non era vaccinata, aven- CP_1
do costei comunicato, peraltro vari mesi prima, solo di non possedere il c.d.
green pass.
La prima affermazione è smentita dall'art.17 bis del d.l. 18/2020, che con-
sentiva a "le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servi-
zio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'ese-
cuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione
dei flussi e dell'interscambio di dati personali" di "effettuare trattamenti, ivi
inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli ar-
ticoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'e-
spletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza de-
terminata dal diffondersi del COVID-19".
Quanto alla seconda affermazione, si deve ricordare che in base all'art.9
comma 2 lettera a) del d.l. 52/2021 la certificazione verde COVID-19 atte-
stava la "avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto
ciclo"; ne deriva che la dichiarazione della SI.ra di non possedere CP_1
il c.d. green pass - contenuta nel messaggio di posta elettronica del 19 otto-
bre 2021 - implicava (necessariamente) il riconoscimento da parte sua di non essere vaccinata (poichè in caso contrario sarebbe stata titolare della certifi-
cazione verde).
Pag.8 A questo proposito si deve osservare che la SI.ra non comunicò CP_1
all'Ente datore di lavoro di non voler esibire il certificato verde, ma di non possederlo (e quindi, seppure implicitamente, di non trovarsi nelle condizio-
ni oggettive che ne comportavano il rilascio ovvero appunto di non essere vaccinata).
2.3.3. E' irrilevante infine l'ipotetica possibilità di repechage.
Sul punto si deve ricordare infatti che il testo dell'originale art.4 d.l. 44/2021
- nella parte in cui garantiva a tutti i lavoratori non adempienti all'obbligo vaccinale il diritto ad essere adibiti "ove possibile, a mansioni, anche infe-
riori, diverse da quelle indicate al comma 6,...e che, comunque, non implica-
no rischi di diffusione del contagio" - è stato modificato dall'art.1 comma 1
lettera b) del d.l. 72/2021, che (a partire dal 15/12/2021, secondo l'interpreta-
zione adottata da una recente pronuncia della Suprema Corte1) ha limitato questo diritto ai soli "soggetti di cui al comma 2" e cioè ai lavoratori per i quali fosse disposto, in presenza di un accertato pericolo per la salute, l'eso-
nero o il differimento della vaccinazione;
e non risulta, nè mai è stato dedotto in causa, che la SI.ra si trovasse in questa situazione. CP_1
2.4. Da quanto sopra detto consegue che l' appellante - a partire dall'1 CP_2
maggio 2022 e cioè dopo che era venuto meno l'obbligo dei lavoratori pub-
blici e dei soggetti ultracinquantenni di esibire il c.d. green pass per accedere ai luoghi di lavoro, ma perdurando l'obbligo vaccinale a carico dei dipenden-
ti riconducibili alla categoria degli operatori sanitari - avrebbe dovuto consi-
derare la SI.ra (ancora) sospesa dal lavoro ai sensi degli artt.4 CP_1
comma 1 e 4 ter comma 2 del d.l. 44/2021, essendo a conoscenza della sua condizione di renitente all'obbligo di vaccinazione e quindi della mancanza di un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
oppure, se riteneva (a distanza di alcuni mesi dalla comunicazione del 19 ot-
tobre 2021) che vi fossero dubbi sulla situazione vaccinale della lavoratrice,
Pag.9 avrebbe dovuto avviare la procedura di verifica prevista dall'art.4 ter comma
3 (all'esito della quale - essendo pacifico che la SI.ra non era vac- CP_1
cinata - avrebbe emesso un atto accertativo dell'inadempimento, conferman-
do, seppure per un diverso titolo, la sospensione già in corso dal 20 ottobre
2021).
E' escluso invece che potesse considerare la SI.ra sic et simplici- CP_1
ter assente ingiustificata dal lavoro (senza diritto alla conservazione del po-
sto) e sanzionarla per questo con il licenziamento.
3. Il quinto ed il sesto motivo di appello riguardano invece la pretesa violazio-
ne da parte della SI.ra dell'art.55 quater comma 1 lettera b) del d. CP_1
lgs. 165/2001 e cioè dell'obbligo del lavoratore assente ingiustificato di ri-
prendere servizio, a pena di licenziamento, entro il termine fissato dall'am-
ministrazione.
3.1. L'Istituto appellante sembra interpretare la norma sopra citata nel senso che essa preveda un obbligo incondizionato e cioè indipendente sia dal motivo dell'assenza che dalla possibilità (materiale e giuridica) del lavoratore di adempiere all'ordine ricevuto;
e quindi pare ritenere che l'infrazione punibile con il licenziamento si concretizzi nel semplice dato di fatto della mancata ripresa del servizio nel termine fissato.
3.1.1. Sul punto si deve osservare in primo luogo che l'assenza ingiustificata cui fa riferimento l'art.55 quater comma 1 lettera b) deve essere intesa - per coeren-
za con la materia regolata dalla norma - come quell'assenza che di per sè co-
stituisce illecito disciplinare (e, se protratta oltre il limite fissato dall'ammi-
nistrazione, giustifica il licenziamento).
L'assenza dal lavoro dovuta alla sospensione conseguente al mancato adem-
pimento dell'obbligo di vaccinazione, per quanto ingiustificata, era però pri-
va, per espressa previsione di legge, di conseguenze disciplinari e lasciava inalterato il diritto del lavoratore alla conservazione del rapporto;
questa fat-
Pag.10 tispecie è quindi estranea in radice alla disciplina della norma richiamata dal a sostegno del suo provvedimento sanzionatorio. Pt_1
3.1.2. E' poi evidente che la mancata ripresa dal servizio può giustificare una san-
zione disciplinare ai sensi della norma sopra citata solo se il datore di lavoro abbia il diritto di pretendere, e il lavoratore l'obbligo (e la possibilità) di ese-
guire, la prestazione lavorativa.
Questo presupposto evidentemente non sussisteva nel caso della SI.ra
[...]
: costei infatti, non essendo vaccinata, era priva di un requisito essen- Pt_3
ziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e quindi non aveva nè
l'obbligo, nè il diritto, di eseguirla (ed anzi ciò le era espressamente vietato in base agli artt.4 comma 5 e 4 ter comma 6 del d.l. 44/2021).
3.2. Si deve poi rilevare che la condotta prevista dall'art.55 quater comma 1 let-
tera b) può essere sanzionata sul piano disciplinare solo quando al lavoratore venga ritualmente ordinato di riprendere servizio;
e l'Istituto appellante af-
ferma di aver fatto ciò con la nota prot. 4729 del 4/5/2022 inviata all'indi-
rizzo di posta aziendale personale della SI.ra , la quale, da parte CP_1
sua, ha dedotto di non aver potuto conoscere (prima della contestazione di-
sciplinare) il contenuto di questa comunicazione.
3.2.1. A questo proposito si deve tenere presente innanzitutto che l'indirizzo cui fa riferimento l'art.1335 c.c. non coincide necessariamente con la residenza, il domicilio o la dimora della persona fisica, ma deve comunque consistere in un luogo "preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra
natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di domi-
nio e di controllo" (Cassazione Sez.3, Sentenza n. 19524 del 19/07/2019).
In concreto il non ha mai dedotto (e provato) che la SI.ra Pt_1 CP_1
avesse indicato la sua casella di posta elettronica aziendale come indirizzo valido per le comunicazioni di atti inerenti al rapporto di lavoro oppure che ciò fosse previsto da una disposizione regolamentare interna o comunque ri-
spondesse ad una prassi consolidata.
Pag.11 3.2.2. E' poi vero "nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile, in linea di
massima (giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizio-
nato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situa-
zione), l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'o-
rario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore o di suoi
delegati, atteso lo stretto vincolo contrattuale che lega le parti, sicché il ri-
fiuto del dipendente di ricevere un atto unilaterale recettizio non impedisce
il perfezionarsi della comunicazione, in quanto giunta ritualmente, ai sensi
dell'art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destina-
tario stesso" (così in massima Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22717 del
06/11/2015; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 26390 del 03/11/2008;
Sez. L, Sentenza n. 23061 del 05/11/2007; Sez. L, Sentenza n. 7620 del
05/06/2001).
L'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni sussiste quindi esclusi-
vamente sul posto e durante l'orario di lavoro;
e quindi si deve ritenere che anche l'onere del dipendente di consultare la sua casella di posta elettronica aziendale, al fine di prendere visione delle comunicazioni che ivi gli siano inviate dal datore di lavoro, presuppone l'effettiva operatività del rapporto di lavoro.
In concreto questa condizione non sussisteva: alla data del 4/5/2022 la SI.ra era infatti ancora, e da mesi, sospesa dal servizio e pertanto il mes- CP_1
saggio a lei inviato all'indirizzo personale di posta elettronica aziendale non può essere considerato produttivo della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
3.2.3. A quanto appena detto si deve aggiungere che la SI.ra ha affer- CP_1
mato, sin dalla difesa svolta in sede disciplinare, di non aver neppure potuto leggere il messaggio di cui si discute a causa della scadenza della password di accesso al sistema di posta elettronica aziendale e della impossibilità di rinnovarla senza accedere al luogo di lavoro (cosa che non le era consentita
Pag.12 dalla sua condizione di soggetto non vaccinato).
La circostanza non è mai stata smentita dall'Istituto datore di lavoro: il Pt_1
infatti non ha mai dedotto (nè provato o chiesto di provare) che la consulta-
zione della posta elettronica da casa non richiedeva alcuna password, oppure che quella in dotazione alla SI.ra non era scaduta o ancora che la CP_1
lavoratrice avrebbe potuto (e dovuto) rinnovarla anche senza rientrare in uf-
ficio.
Anche per questo motivo quindi non può operare, in concreto, la presunzio-
ne di conoscenza dell'art.1335 c.c.
3.2.4. Mancando la prova che la SI.ra abbia ricevuto e tempestivamente CP_1
conosciuto la nota del 4/5/2022 con cui l'Ente datore di lavoro la invitava "a
prendere servizio quanto prima" è quindi escluso che alla lavoratrice sia im-
putabile la violazione prevista dall'art.55 quater comma 1 lettera b) del d.lgs.
165/2001.
4. L'appello va quindi integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Trieste n.23/2024 di data 24/1/2024 che per l'effetto inte-
gralmente conferma;
condanna l'Istituto appellante a rifondere a Controparte_4
anche le spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
Euro 9.273,00 oltre spese generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13
comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 14/11/2024.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 del d.l. 52/2021 - è però rimasto in vigore fino al 30 aprile 2022 (per effetto 1 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15697 del 05/06/2024.