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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/07/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio congiunto
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno
- Cessazione
23/07/2025, nelle persone dei magistrati: effetti civili dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 719/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato DELLORUSSO GIUSEPPE, C.F._1
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. , con l'avvocato DELLORUSSO GIUSEPPE, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 18/04/2025, contenente le condizioni del divorzio;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata con decreto depositato in data 21 gennaio 2016;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto della minore
(art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori;
che la natura consensuale del ricorso consente la compensazione delle spese. letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 18/04/2025 da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 18/12/1993 in PISTICCI, alle Pt_1 Controparte_1
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 18 aprile
2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PISTICCI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
1993, Parte II, serie A, numero 79; 3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23/07/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco