CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. NO ON Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 23 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1447/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Biondi e con quest'ultimo Parte_5
elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
( ; Email_1
APPELLANTI
E appresentata e difesa dall'avv. Leonardo Alesii ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo studio sito in Roma, Via Dardanelli 13 ( ; Email_2
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Gianlivio Fasciano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Via
Medina 40 ( ; Email_3
, contumace;
Controparte_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
10603/2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022, non notificata. CONCLUSIONI APPELLANTI: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata:
1. Condannare le parti appellate
[...]
Controparte_4
in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore, al pagamento, in favore degli appellanti e per la causale espressa, della somma di €
3.638.02 per il lavoratore , di € 6.693,87 per il lavoratore di € Parte_1 Parte_2
3.662,72 per il lavoratore , di € 3.813,20 per il lavoratore , di € Parte_3 Parte_4
3.709,76 per il lavoratore , ovvero della maggiore o minore somma che Parte_5 riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
2. Determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, delle relative somme;
3. Condannare tutte le parti convenute, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione ex art.93 c.p.c. al sottoscritto Avvocato che ne è creditore.
CONCLUSIONI APPELLATA : Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare CP_1
l'appello ex adverso proposto siccome inammissibile e infondato per le ragioni esposte nella presente memoria, per totale carenza di prova circa la esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2118 c.c. e art. 29 citato, con conseguente rigetto delle domande avanzate in primo grado.
Vinte le spese e onorari del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO Controparte_2
1) rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile e comunque
[...]
infondato sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza di primo grado.
2) Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Fatto e diritto
1.Con separati ricorsi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma di analogo contenuto, iscritti ai numeri RG 15845/2021, 15934/2021, 16673/2021, 17013/2021, 17320/2021, , Parte_1
, e , convenivano la Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, il e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
allegando quanto segue:
2 - avevano prestato lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta Controparte_3
(d'ora innanzi, per brevità, solo ), consorziata affidataria, per conto del
[...] CP_3 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, solo , dei servizi di pulizia Controparte_2 CP_5 del materiale rotabile e degli ambienti appartenenti al “Lotto DPLH SU 1 UNIVERSALE (
[...]
)” della committente CP_6 Controparte_1
- erano stati adibiti, per tutta la durata del rapporto di lavoro, all'esecuzione del predetto appalto, prestando la propria opera presso la stazione ferroviaria di Salerno;
- con verbale di “cambio di appalto per le attività settore ferroviario” siglato in data 30 giugno
2020, ai sensi dell'art. 16 del CCNL Mobilità-Attività Ferroviarie, dal dalla e dalle CP_5 CP_3 organizzazioni sindacali di categoria, il , quale titolare dell'appalto, era subentrato alla CP_2
precedente affidataria nell'esecuzione delle attività appaltate con decorrenza dal 1° luglio CP_3
2020;
- in virtù di quanto stabilito nel predetto verbale di cambio appalto, con decorrenza dal 1° luglio
2020 erano stati assunti a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del convenuto senza CP_5
soluzione di continuità ed alle medesime condizioni economiche e normative del precedente rapporto lavorativo;
- nel predetto verbale era stato previsto l'obbligo della Libra di “provvedere alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto maturate al 30 giugno 2020, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ratei di 13a e 14a mensilità, ferie, ex Festività, TFR, una tantum a titolo di vacanza contrattuale accantonata dal mese di gennaio 2018 ad oggi, nonché qualsiasi altra competenza maturata e non corrisposta”;
- il successivo 17 settembre 2020 il la e le organizzazioni sindacali di categoria si CP_5 CP_3
erano incontrati per raggiungere un accordo in merito alla liquidazione ai lavoratori ex dipendenti della delle spettanze di fine rapporto maturate alla data del passaggio alle dipendenze del CP_3
(1° luglio 2020) e non ancora corrisposte dalla precedente datrice di lavoro;
CP_5
- nel verbale siglato all'esito dell'incontro del 17 settembre 2020 la Libra, essendo ancora creditrice nei confronti del di somme dovute a titolo di compenso per l'esecuzione dei servizi CP_5
affidatile, autorizzava quest'ultimo ad intervenire in surroga, scomputando dalla propria posizione creditoria la somma a copertura dei debiti insoluti riguardanti i rapporti di lavoro;
- in particolare, nel verbale citato, tra le spettanze di fine rapporto per la cui liquidazione ai lavoratori la Libra autorizzava l'intervento in surroga del , si richiamavano “a titolo CP_2
esemplificativo e non esaustivo: Ratei di 13.ma e 14.ma mensilità, Ferie non godute, Permessi non goduti, Ex festività ove presenti, una tantum a titolo di vacanza contrattuale, accantonata dal mese
3 di gennaio 2018 fino al 30 giugno 2020, i contributi, ed ogni elemento comunque riconducibile alle previsioni per alla responsabilità solidale di cui all'art. 29 c. 2 DLGS 276/2003”;
- nel verbale siglato all'esito dell'incontro del 17 settembre 2020 il convenuto preso atto CP_5
della sopra richiamata autorizzazione ricevuta dalla Libra ad intervenire in surroga, si obbligava “a liquidare, quanto spettante ai singoli lavoratori in numero tre rate consecutive di pari importo a partire dal corrente mese di settembre e per i successivi mesi di ottobre e novembre c.a.”, precisando che il bonifico sarebbe stato effettuato entro l'ultimo giorno di ciascun mese;
- la disponeva, per effetto del predetto cambio di appalto, il licenziamento degli istanti con CP_3
decorrenza dal 1° luglio 2020, senza fornire alcun preavviso e senza aver neppure corrisposto la relativa indennità sostitutiva ai sensi degli artt. 2118 c.c. e 54 del citato CCNL Mobilità-Attività
Ferroviarie applicato in azienda.
Tanto premesso, gli odierni appellanti richiedevano la condanna delle società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle somme come calcolate nei ricorsi introduttivi dei rispettivi giudizi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
2. Si costituivano le società convenute chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto.
3.Istruiti i rispettivi processi con i documenti prodotti dalle parti, e riuniti i giudizi all'udienza del
14 dicembre 2022, nella medesima data il Tribunale di Roma pronunciava la sentenza oggi impugnata con cui respingeva le domande dei lavoratori sulla base della seguente motivazione:
1. Dal tenore di ciascun atto introduttivo emerge che ciascun ricorrente ha lavorato dal 1.3.2018 al 30.6.2020 alle dipendenze della convenuta , consorziata affidataria per Controparte_7 conto del dei Controparte_4 Controparte_4 servizi di pulizia del materiale rotabile e degli ambienti appartenenti al “Lotto Dplh Su 1
Universale (Roma-Napoli-Salerno)” appaltati dalla committente e che, per tutta la Controparte_1 durata del rapporto di lavoro, è stato adibito all'esecuzione del predetto appalto, prestando la propria opera presso la stazione ferroviaria di Salerno.
La questione su cui è chiamato a pronunciarsi questo Giudice riguarda la sussistenza del diritto degli indicati lavoratori a vedersi riconoscere l'indennità di preavviso per venir meno del rapporto di lavoro con a seguito della sottoscrizione di verbale di accordo in data 30.6.20, in ragione CP_3
del quale dal 1.7.2020 il , aggiudicatario ab origine dei servizi riferiti al lotto CP_8
DPLH su 1 , subentrava alla subappaltatrice consorziata nell'esecuzione delle Parte_6 CP_3
4 attività in precedenza a questa temporaneamente affidate (vedi doc.3 fascicolo verbale di CP_5
affidamento) e già oggetto di appalto tra lo stesso e . CP_5 CP_1
Ha argomentato la difesa istante che il proprio assistito aveva diritto all'indennità di preavviso ex art. 2118 c.c. atteso che il passaggio alle dipendenze di stabilito con decorrenza CP_5 dall'1.7.2020 in ragione dell'accordo del 30.6.2020, era avvenuto in ragione di licenziamento intimato dalla precedente datrice di lavoro . CP_3
2. Osserva l'Ufficio come sia del tutto assente al fascicolo, e per altro non menzionata la sua esistenza neppure nell'atto introduttivo, qualsivoglia comunicazione scritta di recesso indirizzata al lavoratore che veda autrice e mittente la cooperativa . CP_3
Dal verbale di accordo del 30.6.2020 emerge che dall'1/07/2020 il ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del convenuto senza soluzione di CP_2 CP_5
continuità ed alle medesime condizioni economiche e normative del precedente rapporto lavorativo, con obbligo della cooperativa Libra consorziata di “provvedere alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto maturate al 30 giugno 2020, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ratei di 13a e 14a mensilità, ferie, ex Festività, TFR, una tantum a titolo di vacanza contrattuale accantonata dal mese di gennaio 2018 ad oggi, nonché qualsiasi altra competenza maturata e non corrisposta”.
Ebbene, è noto come l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, di cui al comma 2 dell'art. 2118 c.c., miri a tutelare il lavoratore che, licenziato senza preavviso, si trovi improvvisamente privo di impiego e di retribuzione adeguata ad un decoroso tenore di vita, senza che gli sia stato dato ragionevole termine per trovare nuovo lavoro (Cass. Civ., Sent. n. 4553/1995).
Altrettanto indiscusso che l'indennità spetti anche nel caso in cui il lavoratore trovi immediatamente nuova occupazione, atteso che l'istituto mira ad indennizzare, seppur per arco temporale determinato, non solo la mancata occupazione ma anche il mero suo rischio così come il dispendio di energie impiegate nella ricerca di alternative di lavoro. L'indicata finalità della norma, approntata quale “rimedio” anche semplicemente “contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione” è confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L., Sent.
n.24106 del 03/10/2018, conforme a Sez. L, Sentenza n. 24776 del 05/11/2013).
Nel caso in esame è di solare evidenza non solo che i lavoratori istanti non ha subito in alcun modo l'interruzione della prestazione di lavoro in precedenza resa a favore della CP_3
essendo stato ciascuno assunto, senza soluzione di continuità e per lo svolgimento delle
[...]
medesime mansioni e con lo stesso inquadramento contrattuale, da ma altresì che la CP_5
comunicazione del venir meno del precedente rapporto ha coinciso non solo temporalmente ma causalmente, come due facce di una medesima medaglia, con la comunicazione di prosecuzione
5 attività nei confronti di altra datrice di lavoro. Prosecuzione della prestazione che non è frutto di fortunata casualità ma risultato di un accordo intervenuto tra società consorziate cui hanno partecipato tutte le OO.SS. rappresentative dei dipendenti i quali, quindi, tramite queste, sono stati resi edotti del mutamento di datore di lavoro ed hanno accettato il passaggio diretto alle dipendenze di CP_5
3. L'accordo intervenuto, in altre parole, ha escluso anche solo di teorizzare l'esistenza di astratta possibilità di patire un danno in ragione di mancato preavviso poiché il venir meno del rapporto di lavoro con è stato esternato e concordato contestualmente all'inizio attività a favore di CP_3
CP_5
Accordo cui ciascun lavoratore ha poi tacitamente, consapevolmente e personalmente aderito, prendendo servizio dal successivo giorno 1.7.2020 presso CP_5
Insomma: accordo per immediata prosecuzione della prestazione che ha scongiurato qual si voglia rischio di inoccupazione, disagio economico o dispendio di energie per la ricerca di altra soluzione lavorativa.
Ne consegue che, a parere dell'Ufficio, la risoluzione del rapporto di lavoro all'esame, in quanto frutto di accordo, per sua stessa natura esclude che possa trovare applicazione, nel caso di specie, la tutela di cui all'art. 2118 co.2 c.c. difettando nella fattispecie sia il presupposto affinché il lavoratore possa richiedere l'indennità sostitutiva del preavviso, costituito da recesso unilaterale del datore di lavoro, sia il conseguente pericolo di danno in termini di possibile non occupazione e di necessità di ricerca di alternativa lavorativa.
Unilateralità del recesso intimato da controparte il cui onere della prova, si ricorda, incombe su chi rivendica in giudizio il diritto all'indennità di mancato preavviso (Cass. Civ n. 23018/2014).
Concludendo, alla luce di quanto finora esposto, ritiene il Tribunale che il cambio di affidataria nell'esecuzione dell'appalto ed il contestuale mutamento di titolarità del rapporto di lavoro, scelte congiunte per non dire intrecciate oggetto del medesimo accordo, permettono di qualificare la risoluzione del precedente contratto di lavoro intrattenuto con quale risoluzione CP_3
consensuale di cui il ricorrente si è avvalso dandovi esecuzione.
4. Sul punto si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale “L'indennità sostitutiva del preavviso non compete nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 cod. civ.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art . 2118 cod. civ., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e,
6 dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. Civ., Sent. n. 4553/1995).
Orientamento più di recente confermato dalla Corte di Cassazione che ha in merito chiarito come
“nel caso in cui, previa pattuizione tra le due aziende e le OO.SS, “al momento della pattuizione sia [ancora] in atto il primo rapporto di lavoro e [sia] esclu[so] quindi un precedente licenziamento, realizzandosi tale istituto giuridico non in virtù di due distinti negozi, il primo unilaterale recettizio (licenziamento ed eventualmente dimissioni) ed il secondo bilaterale tra nuovo datore di lavoro e lavoratore, ma attraverso l'incontro delle volontà dei tre soggetti interessati in un unico complesso negozio, il quale, in funzione della nuova occupazione, contestualmente pattuita, prevede la risoluzione consensuale del primo contratto e l'avvio immediato del nuovo rapporto, sul piano civilistico indipendente ed autonomo da quello cessato…” (Cass. Civ. n. 20523/2015)
Pronunce di legittimità il cui insegnamento è stato fatto proprio da questo Tribunale secondo cui
“in un caso come il presente, in cui vi è stato perfetto adempimento di una disposizione contrattual-collettiva (tipica dei settori in cui l'attività aziendale viene svolta in appalto o subappalto, con frequenti cambi), ben nota alla ricorrente e della quale questa, accettando il nuovo posto di lavoro, ha tacitamente ma in modo consapevole ed inequivoco profittato, imporre alla società cedente (o addirittura, come vorrebbe la ricorrente, in via solidale all'appaltatore principale e/o al committente) l'ulteriore onere del risarcimento di un danno palesemente insussistente da qualsiasi punto di vista (d'altronde nemmeno allegato dall'interessata), in certo modo punendo economicamente le parti che tale danno hanno impedito, si ripete, pare soluzione meramente formalistica, basata solo sul fatto (appunto formale) dell'effettiva esistenza di un recesso datoriale, omettendo senza motivo qualsiasi altra considerazione sullo specifico contesto e quindi interpretando la norma solamente in base all'insufficiente criterio letterale” (Trib. di Roma sent. n. 10801/2021).
Su una questione analoga sempre il medesimo Ufficio ha ancor più recentemente chiarito come
“Né può certo ritenersi che sul lavoratore gravi esclusivamente l'onere di allegare e provare la cessazione del rapporto e che incomba sul datore di lavoro la prova dell'inesistenza di un provvedimento di licenziamento, potendo tale sistema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova trovare applicazione per il caso di impugnazione di un provvedimento di licenziamento orale
(v. giurisprudenza sul punto), ma non certo per il caso in cui si agisca in giudizio per rivendicare un emolumento, quale l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui vanno quindi allegati e provati, ex art. 2697 c.c., i fatti costituitivi, tra cui appunto il recesso unilaterale della controparte. Né la
7 risoluzione per mutuo consenso deve essere eccepita e quindi dimostrata dalla parte datoriale, non essendo peraltro neppure un'eccezione in senso stretto (lo scioglimento per mutuo consenso è un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, accertabile anche d'ufficio dal giudice – v. Cass. 23586/2018): è sufficiente infatti che sia semplicemente astrattamente configurabile un'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che, in difetto dell'allegazione e della prova, da parte del lavoratore ricorrente, dell'adozione di un provvedimento di licenziamento, non consenta di ritenere pacifica la risoluzione del rapporto in conseguenza del recesso unilaterale del datore di lavoro e dunque la spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso che a quel recesso unilaterale è collegata” (Trib. Roma Sentenza n. 3945/2022, RG n. 16650/2021).
Ne discende il rigetto integrale della domanda mancando un licenziamento, difettando ab origine anche il mero rischio di incollocamento, essendo l'attività lavorativa continuata senza soluzione pur in assenza di qual si voglia iniziativa di ricerca occupazionale da parte dei ricorrenti.
5. Solo per mero tuziorismo quindi si precisa che in ogni caso alcuna responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2002 avrebbe potuto essere fatta valere in capo al (quale subappaltante a CP_5
o nei confronti di (quale committente), avuto riguardo alla natura CP_3 Controparte_1
indennitaria del credito azionato (ex multis Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, Sent. n.
7868/2020; Cass. Civile, Sezione Lavoro, Sent. n. 17248/2015; Cass. Civile, Sent. n. 20647/2019).
Né in sede di accordo del 30.6.2020 si era obbligata al versamento di somme a tale CP_5
titolo.>>.
4. Avverso la suddetta decisione propongono l'odierno appello , Parte_1 Parte_2
, , sulla base di due motivi Parte_3 Parte_4 Parte_5
d'impugnazione:
- con il primo motivo censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 2118, comma 2, c.c., essendosi il rapporto interrotto non per recesso datoriale, ma per mutuo consenso, e, inoltre, per non essersi verificato il conseguente pericolo di danno in termini di possibile non occupazione e di necessità di ricerca di alternativa lavorativa;
- con il secondo motivo d'impugnazione censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, con riferimento alla posizione del CNCP e di l'insussistenza della responsabilità Controparte_1
solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003 avuto riguardo alla natura del credito azionato.
4.1. Nel presente giudizio d'appello si sono costituite le società e contestando i CP_1 CP_5
motivi d'impugnazione, sostenendo la correttezza della decisione adottata dal Tribunale ed instando per il rigetto dell'Impugnazione.
8 La , invece, è rimasta contumace nel presente grado di giudizio. Controparte_3
5. I motivi d'appello, che possono essere unitariamente esaminati per la stretta connessione delle questioni con gli stessi proposte, sono fondati.
5.1. La prima questione che deve essere affrontata è quella della modalità dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro che il Tribunale di Roma ha imputato ad un mutuo consenso.
La valutazione del giudice di prime cure non merita di essere condivisa.
In realtà, l'avvenuto recesso unilaterale da parte di trova conferma negli atti, poiché è CP_3
documentalmente provato che gli odierni appellanti, che lavoravano alle dipendenze di detta cooperativa, prestando la propria opera presso la stazione ferroviaria di Salerno, sono transitati alle dipendenze del in virtù del verbale di cambio appalto del 30 giugno 2020. CP_5
Da detto verbale, recante l'accordo intervenuto tra il subentrante nell'appalto, la , CP_5 CP_3
società uscente, e le organizzazioni sindacali (doc. 2 dei fascicoli di primo grado degli odierni appellanti) risulta che il rapporto di lavoro degli odierni appellanti alle dipendenze della è CP_3
cessato in data 30 giugno 2020 a seguito della cessazione dell'appalto e che il personale, in applicazione della normativa contrattuale collettiva che prevede il passaggio alla società subentrante, è stato assunto da quest'ultima, senza alcuna soluzione di continuità, a decorrere dal 1° luglio 2020.
L'articolo 16 del CCNL di settore prevede espressamente la necessità che l'appaltatore prenda in considerazione il bacino complessivo dei lavoratori che nei 9 mesi precedenti hanno prestato servizio per altra società, nelle medesime attività oggetto di gara, impegnandosi, l'impresa appaltante, ad inserire, nel bando di gara, l'obbligo di assumere prioritariamente gli stessi addetti che già operavano nel medesimo appalto per altra società.
Ciò è avvenuto con il verbale di accordo del 30 giugno 2020, in cui si legge che: “il CP_5
assumerà tutti i lavoratori aventi diritto senza soluzione di continuità con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 luglio 2020, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova previa verifica delle ultime 9 (nove) buste paga dalla data odierna”; “L'assunzione del lavoratore è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato quanto indicato nell'art. 17, comma 4 del CCNL applicato”; “La presente acquisizione di personale già impiegato nell'appalto non costituisce in alcun modo trasferimento di azienda o di parte di azienda …”; “I nominativi dei lavoratori, livelli, parametri d'inquadramento e le condizioni contrattuali riportate nell'elenco allegato inviato dalla società uscente, saranno oggetto di verifiche all'atto dell'assunzione al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal
CCNL applicato”; “L'azienda uscente dovrà provvedere alla liquidazione delle spettanze di fine
9 rapporto maturate al 30 giugno 2020, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ratei di 13 ^ e 14^ mensilità, ferie, Ex Festività, TFR, una tantum a titolo di vacanza contrattuale accantonata dal mese di gennaio 2018 ad oggi, nonché qualsiasi altra competenza maturata e non corrisposta”.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, non si è trattato di un mutuo consenso allo scioglimento del rapporto di lavoro corrente con , bensì di un passaggio diretto da uno ad CP_3
altro datore di lavoro operato in virtù di un accordo intercorso tra impresa subentrante ed uscente ed organizzazioni sindacali, secondo le previsioni della contrattazione collettiva di settore, cui i lavoratori sono rimasti estranei.
Non è un caso che nel citato verbale di accordo si preveda che l'assunzione presso il nuovo datore sia direttamente comunicata da quest'ultimo ai lavoratori, che si parli di “acquisizione” del personale già impiegato presso l'impresa uscente, che si escluda espressamente la sussistenza di un trasferimento di azienda che, invece, il passaggio diretto del personale senza intervento della volontà dei dipendenti potrebbe integrare, che si preveda l'obbligo dell'azienda uscente di liquidare tutte le spettanze di fine rapporto, a conferma della cessazione dei rapporti di lavoro con la Libra.
La documentazione complessivamente considerata consente di ritenere accertata, dunque, la cessazione del rapporto di lavoro con la per un fatto estraneo alla volontà degli odierni CP_3
appellanti, riconducibile invece alle vicende organizzative ed imprenditoriali del datore di lavoro ed inquadrabile, quindi, nella fattispecie del recesso unilaterale datoriale, con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Da ultimo, si osserva che nella fattispecie del cambio appalto prevista dall'articolo 16 del CCNL di settore non vi è cessione del contratto di lavoro che, ai sensi dell'articolo 1406 c.c., richiederebbe l'espressione del consenso del lavoratore ceduto (consenso che non risulta essere stato espresso dagli odierni appellanti), bensì cessazione del rapporto di lavoro con il precedente appaltatore ed instaurazione del nuovo rapporto con l'appaltatore subentrante.
L'articolo 16 citato prevede, infatti, al punto 2.3 che
5.1.1. La questione della spettanza dell'indennità sostituiva del preavviso in caso di cambio appalto
è stata nuovamente affrontata da una recentissima pronuncia della Suprema Corte che ha ribadito, con dovizia di argomentazioni, la soluzione già in precedenza espressa e fatta propria da questo
Collegio con la presente pronuncia (e con altri precedenti).
La Suprema Corte ha affermato, in merito, quanto segue: <8. - Il terzo motivo di ricorso solleva la fondamentale questione se nel caso di passaggio da un appaltatore ad un altro, per cambio appalto, spetti al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso;
le relative censure devono ritenersi infondate per le seguenti ragioni.
9.- Le questioni in esse sollevate (sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso) sono già state tutte risolte da questa Corte con orientamento oramai consolidato, (Cass. 1148 del
21/01/2014, n. 24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n. 20192/2011, n. 940/2024,) essendosi da tempo statuito che “L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.”
Tale giurisprudenza, che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto, merita di essere confermata e rafforzata, secondo questo Collegio, non essendo stati prospettati nella causa idonei argomenti per procedere ad un mutamento di indirizzo.
10.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
11.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed
11 adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti.
12.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore.
E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno di tale volontà abdicativa.
13.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata già ha messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro. …>>
(Cass., ordinanza n. 27140/2024).
Le predette argomentazioni del giudice di legittimità sono interamente condivise da questo Collegio che le fa proprie anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
5.1.2. Pertanto, essendo cessato il rapporto di lavoro con per recesso unilaterale di CP_3
quest'ultima società, certamente è dalla stessa dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.
5.2. La questione proposta dal secondo motivo d'appello attiene, invece, alla natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, che il giudice di prime cure ha definito di carattere indennitario, così escludendola dal novero dei “trattamenti retributivi” per i quali l'art. 29, comma 2 del d.lgs.
276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente ( ), dell'appaltatore ( e CP_1 CP_5
del subappaltatore ( ) nei confronti dei lavoratori dipendenti di quest'ultimo. CP_3
La suddetta problematica interseca, poi, ed è strettamente connessa con l'ulteriore doglianza di parte appellante relativa al mancato riconoscimento dell'indennità per non essersi verificato il conseguente pericolo di danno in termini di possibile non occupazione e di necessità di ricerca di alternativa lavorativa.
Anche la decisione assunta dal giudice a quo sulle predette questioni non merita di essere condivisa.
5.2.1. Riguardo alla natura dell'indennità di mancato preavviso, sono condivisibili le critiche avanzate alla sentenza dalle parti appellanti.
Come già riconosciuto da recente sentenza di questa Corte (n. 2473/2022), che si richiama anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. ha pacificamente natura indennitaria e retributiva, giammai risarcitoria (Cass 20647/2019), essendo
12 finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si è interrotto (Cass. 14559/2017), ma ciò a prescindere dal danno che, in teoria, potrebbe essere insussistente e non deve, in ogni caso, essere allegato e provato.
La natura retributiva dell'indennità è ulteriormente confermata, d'altronde, dall'arresto della Corte di Cassazione che ha affermato che, in caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro (Cass. n. 17606/2021).
Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale - che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine - ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso. L'emolumento è dunque dovuto a prescindere dalla prova di qualsivoglia danno per il sol fatto dell'intimazione del recesso.
5.2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, escluso che il passaggio diretto del lavoratore all'impresa subentrante, in caso di cambio appalto, esoneri il datore di lavoro che recede dal rapporto dall'obbligo di versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pur in mancanza di un possibile danno per il lavoratore.
In proposito, ha quindi affermato che “L'art. 2118 c.c., prevede l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa.
Questa Corte, con decisione che si ritiene di condividere (Cass. n. 1148 del 21 gennaio 2014), ha affermato che tale indennità spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto,
13 mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità. Né la circostanza di fatto della soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c., in ordine al pagamento in ogni caso dell'indennità di preavviso, atteso che il nuovo rapporto è pur sempre nuovo e si costituisce, come nel caso di specie, a seguito di procedure svolte dalle parti sociali.” (Cass., sentenza n. 21092/2014).
5.2.3. La recentissima ordinanza della Suprema Corte n. 27140/2024, già in precedenza richiamata, ha peraltro affrontato anche le questioni della natura dell'indennità di mancato preavviso, confermandone il carattere retributivo, e della sussistenza dell'obbligo di pagamento anche nell'ipotesi di passaggio diretto per cambio appalto, quindi in difetto di un possibile danno.
Afferma, al riguardo della natura dell'indennità, la Suprema Corte: <6.- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva
(Cass.22322 del 2013, nn. 20647/2019, 12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione
20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994).
7.- Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art. 2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n. 7033).
Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n.
3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo
(vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n. 23710, Cass. 16/10/2006 n. 22127). …>>.
Afferma, poi, con riguardo all'obbligo del pagamento anche nell'ipotesi di passaggio diretto per cambio appalto: <d'altra parte, nemmeno rileva il fatto che lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, quanto
14 l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso.
14. E' l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta l'obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione maturata nel periodo corrispondente.
15.- L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione.
16.- Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass. 22322/2013, 21092/2014) e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria (Sez. Unite 7914/1994).
17.- L'unica eccezione prevista dall'art.2118 c.c. vale per il licenziamento per giusta causa. …>>.
Le argomentazioni del giudice di legittimità, anche in questo caso, sono interamente condivise da questo Collegio che le fa proprie anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
6. L'appello merita, quindi, integrale accoglimento con conseguente condanna di tutte le società appellate, in via solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003, a pagare a ciascuno degli odierni appellanti, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, le somme indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi e richieste anche con l'odierno appello, ed in particolare: a) € 3.638,02 ad;
b) € 6.693,87 a c) € 3.662,72 a;
d) € 3.813,20 a Parte_1 Parte_2 Parte_3
; e) € 3.709,76 a . Parte_4 Parte_5
Dette somme non sono state oggetto, relativamente alla quantificazione, di alcuna contestazione da parte delle società convenute, sicché le stesse si devono intendere pienamente provate.
Sulle somme dovute agli odierni appellanti le società convenute dovranno ovviamente corrispondere anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito fino al saldo.
6.1. Le società appellate sono altresì tenute, secondo il principio della soccombenza, a rimborsare agli appellanti le spese di lite dei due gradi di giudizio che si liquidano unitariamente in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, dato dalla somma delle domande proposte contro la medesima persona ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (scaglione di valore da €
5.200 a € 26.000), e dell'attività processuale effettivamente espletata nei due gradi di giudizio (non si liquida, quindi, per il primo grado, né per il presente appello, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in entrambi i gradi).
15 Le spese sono distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.q.m.
Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido le società appellate a pagare, a ciascuno degli appellanti, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma di seguito indicata: a) € 3.638,02 ad;
b) € 6.693,87 a c) € 3.662,72 a Parte_1 Parte_2
; d) € 3.813,20 a;
e) € 3.709,76 a;
oltre Parte_3 Parte_4 Parte_5 interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito al saldo.
Condanna le società appellate in solido a rimborsare agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida unitariamente, per ciascun grado, nella somma di € 3.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza del 23 aprile 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NO ON
16