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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni - GIUDICE relatore;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso proposto in data 9.10.2024 da:
(c.f. ), nato/a il 24/12/1948 in ROVERETO Parte_1 C.F._1
(TN), rappresentato/a e difeso/a, in virtù di procura in calce/a margine/allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. CHIOCCHETTI VOLFANGO e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore in Corso Rosmini, 76
38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE contro
NC (c.f. ), nato/a il 07/01/1957 in CP_1 C.F._2
PARABITA (LE), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. CHIOCCHETTI
VOLFANGO e dall'Avv. , giusta delega in calce/a margine/allegata all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore in CORSO
ROSMINI 76 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero di sede
INTERVENUTO
In punto di: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente e Parte resistente: “confermano le condizioni di divorzio di cui all'istanza congiunta del 28.11.2024 ”
1 Pubblico Ministero: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle condizioni dalle medesime richieste ”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9.10.2024 chiedeva all'adito tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il Parte_2
9.10.1975 a Rovereto;
con istanza congiunta depositata il 28.11.2024 i coniugi concordemente chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 22.1.2025 il Giudice designato, dott.ssa Mariateresa Dieni, esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e le parti confermavano le condizioni di divorzio indicate nell'istanza congiunta del 28.11.2024 ;
Rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio: invero la domanda avanzata da parte ricorrente, alla quale parte resistente ha aderito, può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. B della legge 1.12.1970 n. 898 , come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Rovereto nella procedura di separazione, conclusa con il provvedimento di omologa di data
5.10.1989, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
Ritenuto che le condizioni prospettate nelle conclusioni dalle parti non siano contrarie a nome imperative e che pertanto non vi sia ragione di disattendere la loro comune volontà.
P.Q.M.
Il tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civili celebrato a Rovereto
(TN) il 6.3.1985 tra e Parte_1 Parte_2
2 2. DISPONE l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Così deciso in Rovereto nella Camera di Consiglio del 30/01/2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni - GIUDICE relatore;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso proposto in data 9.10.2024 da:
(c.f. ), nato/a il 24/12/1948 in ROVERETO Parte_1 C.F._1
(TN), rappresentato/a e difeso/a, in virtù di procura in calce/a margine/allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. CHIOCCHETTI VOLFANGO e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore in Corso Rosmini, 76
38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE contro
NC (c.f. ), nato/a il 07/01/1957 in CP_1 C.F._2
PARABITA (LE), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. CHIOCCHETTI
VOLFANGO e dall'Avv. , giusta delega in calce/a margine/allegata all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore in CORSO
ROSMINI 76 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero di sede
INTERVENUTO
In punto di: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente e Parte resistente: “confermano le condizioni di divorzio di cui all'istanza congiunta del 28.11.2024 ”
1 Pubblico Ministero: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle condizioni dalle medesime richieste ”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9.10.2024 chiedeva all'adito tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il Parte_2
9.10.1975 a Rovereto;
con istanza congiunta depositata il 28.11.2024 i coniugi concordemente chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 22.1.2025 il Giudice designato, dott.ssa Mariateresa Dieni, esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e le parti confermavano le condizioni di divorzio indicate nell'istanza congiunta del 28.11.2024 ;
Rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio: invero la domanda avanzata da parte ricorrente, alla quale parte resistente ha aderito, può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. B della legge 1.12.1970 n. 898 , come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Rovereto nella procedura di separazione, conclusa con il provvedimento di omologa di data
5.10.1989, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
Ritenuto che le condizioni prospettate nelle conclusioni dalle parti non siano contrarie a nome imperative e che pertanto non vi sia ragione di disattendere la loro comune volontà.
P.Q.M.
Il tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civili celebrato a Rovereto
(TN) il 6.3.1985 tra e Parte_1 Parte_2
2 2. DISPONE l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Così deciso in Rovereto nella Camera di Consiglio del 30/01/2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
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