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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.285/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 285/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 378/2022 del Tribunale civile di LA in composizione monocratica pubblicata il 19.07.2022 a conclusione del giudizio n.
743/2019 R.G., avente ad oggetto: “mutuo bancario”, vertente tra
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, v. M. Cervantes n. 55/5 presso lo studio dell'avv. Carmine Liguori che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello.
CP_1
e
, c.f. rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli avv.ti Angela Cianfagna Bracone e Giacomo Cianfagna Bracone per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Palata, v. Kennedy n.26.
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
18.06.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione,
assegnando i doppi termini ordinari ex artt. 190 e 352 c.p.c.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”A mezzo
di atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Controparte_2
l'intestato Tribunale il (hereinafter , Parte_1 Parte_1
rappresentando di aver concluso un contratto di mutuo fondiario asseritamente affetto da
usurarietà con la Banca Toscana spa, successivamente incorporata nel di Parte_1
cui chiedeva la condanna alla restituzione in favore di esso attore degli interessi usurari
corrisposti in forza del contratto ed in subordine in relazione alle condizioni economiche del
conto corrente e come combinatesi con quelle di cui al mutuo, e di una ulteriore somma per
violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e dovere di buona fede.
La pretesa attorea veniva contrastata dal Monte dei Paschi, ritualmente costituitosi con
comparsa depositata il 20.03.2020 (in precedenza sia era costituita la quale CP_3
mandataria della convenuta), in cui evidenziava la correttezza del proprio operato
contrattuale e chiedeva, conseguentemente, il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva istruito a mezzo di una consulenza contabile espletata dal ragionier
e veniva trattenuta in decisione, come si è premesso, all'udienza del 24.01.2022”. Pt_2
All'esito, esclusa la eccepita usurarietà dei tassi di interesse, il Tribunale di LA, con la sentenza n. 378/2022, così disponeva: “in parziale accoglimento della domanda, dichiara la
nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo per cui è causa e per l'effetto condanna la convenuta , in persola del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di della Controparte_2
somma di euro 11.284,14 oltre interessi nella misura legale a far data dalla domanda;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice,
liquidate in euro 6.000,00, di cui 800 per spese, 4.800 per compenso professionale relativo
al presente giudizio, 400 per compenso professionale relativo al giudizio di mediazione, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15% per rimborso forfettario;
spese di ctu definitivamente a carico di parte
convenuta, salvo l'obbligo di solidarietà nei confronti del professionista”.
Con citazione notificata il 1°.09.2022 per l'udienza del 28.02.2023, l'Istituto di credito ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato al motivo di seguito precisato, e rassegnato le seguenti conclusioni: ”Voglia l'adita Corte, rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione e richiesta, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare
integralmente la sentenza impugnata, anche sotto il profilo del governo delle spese,
rigettando tutte le domande formulate dall'appellato. Per l'effetto, condannare il sig.
alla restituzione in favore della appellante della somma di Euro Controparte_2
18.760,00. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 7.02.2023 si è costituito , il quale ha eccepito, Controparte_2
preliminarmente in rito, il difetto di procura della controparte;
nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame e, a sua volta, ha interposto appello incidentale, per i motivi di seguito precisati,
rassegnando le seguenti conclusioni: ”Nel merito – rigettare integralmente l'appello proposto
dalla avverso la sentenza n. 378/22 emessa dal Tribunale di LA Parte_1
(a Rep. n. 523/2022) nel procedimento di cui all'R.G. 743/2019 tra l'odierno appellato
ed essa (ex Banca Toscana S.p.A.); - Controparte_2 Parte_1
accertare che la predetta sentenza n. 378/22 è inficiata da omissioni e errori che contrastano
con quanto accertato ed emerso nel corso del giudizio di primo grado ed in ogni caso con i
criteri di liquidazione da adottarsi nel caso de qua;
- emendare la detta sentenza nei sensi ut sopra indicati (ciò in via incidentale nel caso non rientrino nella correzione di errore
materiale della sentenza di 1° grado), e nello specifico: - rideterminare la somma a favore
del in € 15.044,32 integrando quella indicata in sentenza (pari ad € 11.284,14) con CP_2
gli ulteriori € 3.760,18 indebitamente percetti dalla MPS e non riportati nel conteggio finale;
- rideterminare la statuizione sulla condanna alle spese in € 786,00 (spese), € 420,00
(compenso professionale per la fase di mediazione), € 4.835,00 (compenso professionale per
il giudizio di primo grado) con incremento del 30% ex art. 4 co. 1 – bis D.M. 55/14, il tutto
oltre accessori di legge;
- condannare quindi la in persona Parte_1
del suo leg. rapp.te p.t. al pagamento in favore del di € 3.760,18 (oltre Controparte_2
quelli liquidati nella sentenza di primo grado) quali somme indebitamente percette in forza
della declaratoria di nullità del contratto di mutuo intercorso tra le parti;
- condannare la
in persona del suo leg. rapp.te p.t., al pagamento in favore Parte_1
del delle spese di giudizio del primo grado come da emenda specificata Controparte_2
infra per ulteriori € 1.786,58; - valuti altresì la Corte il comportamento precontrattuale e
contrattuale della M.P.S. in termini di buona fede e laddove questa risulti violata condanni
in via equitativa la al pagamento in favore dell'attore di quella somma che riterrà di Pt_1
giustizia; – con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccepito difetto di procura della appellante, risulta, nell'allegato n. 4 della Pt_1
produzione di parte, il documento datato 24.06.2022 che attesta il ruolo rivestito da
[...]
nell'ambito dell'organizzazione della MPS, di Deliberante con funzione CP_4
”CREDITO PROBLEMATICO” con livello di procura: E5; nella procura del 15.06.2021
a rogito Notaio Rep. n. 40.124 – Racc. n. 20.466 (doc. n. 3 dell'affoliazione della Per_1
Banca), a pag. 45, si legge che i funzionari con livello di Procura E5 - come Lo Giudice
LI – sono abilitati a compiere, per conto della Banca, tra gli altri, “ATTI … DIRETTI
A NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI…”. Ed infatti, spendendo la sua qualifica di “Deliberante con funzione “Credito Problematico”, l'avv. Giudice ha conferito CP_4
il mandato difensivo, specificamente per il presente giudizio di appello, all'avv. Carmine
Liguori, come risulta dalla procura, pure prodotta dall'appellante principale, rilasciata in calce all'atto di appello.
L'eccezione in parola va quindi respinta.
Passando al merito, l'unico motivo dell'appello principale attinge il seguente passo motivazionale della sentenza di primo grado: “…Va evidenziato che l'applicazione della
clausola predisposta dalla banca richiedeva una scelta applicativa tra più alternative
possibili, ciascuna delle quali determinante l'applicazione di tassi di interesse diversi.
Tuttavia nel caso di specie, argomenta il ctu, la mancata indicazione in contratto del regime
finanziario con cui è stata calcolata la rata costante comporta l'indeterminatezza della
clausola economica, rendendo possibile lo sviluppo di più piani alternativi, e ciò in quanto il
contratto non specifica né il regime finanziario adottato, né il sistema di calcolo degli
interessi inclusi nella rata periodica e, quindi, in assenza di tali indicazioni, l'applicazione
delle condizioni economiche previste in contratto può condurre alla individuazione di una
pluralità di piani di ammortamento e di importi delle rate fisse tra di loro alternativi.
L'argomentazione svolta dal ragionier merita condivisione: se infatti non si può Pt_2
dichiarare la nullità per indeterminatezza della previsione contrattuale che, per la
determinazione degli interessi, rinvia a criteri oggettivi e predeterminati (cfr. Cass. n.
25205/14 e 12276/10), la si può invece pronunciare quando – come nel caso che ci intrattiene
-, la formula matematica contrattualmente applicata appare relativa ad un valore incerto,
tale da dar luogo a soluzioni applicative differenti. Deve dunque affermarsi il carattere
indeterminato e non univocamente determinabile della clausola, siccome in contrasto con le
disposizioni di cui agli artt. 1418 e 1346 c.c. che deve pertanto essere dichiarata nulla. Alla
declaratori di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284 3°
co. c.c. con quella che prevede la corresponsione degli interessi mediante applicazione del tasso ex art. 117 tub ed in regime di capitalizzazione semplice, con conseguente condanna
della Paschi a restituire al la somma percepita a titolo di interessi in Parte_1 CP_2
misura eccedente quella legale (cfr ex aliis Trib. Viterbo n. 733/21 – Trib. Livorno n. 973/18),
quantificata in euro 11.284,14 (si veda la ctu alla pag. 42: <<dalle evidenze in atti, quindi, < i>
risulta corrisposto a titolo di rate da parte del mutuatario, alla data di risoluzione del
finanziamento, l'importo di € 73.021,21, superiore al totale delle rate che il mutuatario
avrebbe dovuto corrispondere ricalcolate applicando, come previsto dal Quesito peritale, il
tasso legale ex art. 1284 c.c., che ammonta ad € 61.737,07, per una differenza a favore del
mutuatario di € 11.284,14>>)”.
A pag. 7 dell'atto di impugnazione, la critica la riportata parte della sentenza gravata, Pt_1
per essere il C.T.U. e il Tribunale caduti in contraddizione.
Da un lato, infatti - espone l'appellante - , si dà atto che non si può dichiarare la nullità per indeterminatezza della previsione contrattuale che, per la determinazione degli interessi,
rinvia a criteri oggettivi e predeterminati, dall'altro si assume che la “clausola” (prima ritenuta valida) può essere dichiarata invalida (per indeterminatezza, si deve ritenere) quando la formula matematica contrattualmente applicata appare relativa ad un valore incerto, tale da dar luogo a soluzioni applicative diverse. A tale contraddittoria conclusione, deduce ancora l'appellante, il C.T.U. e il Tribunale sono pervenuti a causa di una erronea valutazione della documentazione agli atti, ovvero del contratto di mutuo fondiario per atto a rogito Notaio
, rep. n. 30727, racc. 70024 e relativi allegati, non tenendosi nel dovuto conto le Per_2
precise ed inequivocabili clausole contrattuali che, ove correttamente intese, avrebbero condotto il giudice di prime cure all'integrale rigetto della domanda attorea.
Il motivo è fondato.
Di vero, dalla lettura del contratto di mutuo dedotto in lite si evince incontrovertibilmente che lo stesso prevedeva il rimborso della somma finanziata in anni 10 mediante pagamento di n. contratto, accettato e sottoscritto dal mutuatario;
piano di ammortamento sviluppato secondo il sistema dell'ammortamento alla francese, sulla scorta della clausola relativa agli interessi
(per ammissione dello stesso Tribunale oggettiva e ben determinata).
Il tasso corrispettivo pattuito in misura fissa era pari al 7,03%, il tasso di mora, invece, era pari al 10,03% (TAN maggiorato di 3 punti percentuali); l'ISC dichiarato in contratto era pari al 7,350%. Pertanto, la clausola relativa agli interessi dovuti dal ra compiutamente CP_2
determinata, oltre che pienamente valida sotto il profilo del rispetto del tasso soglia usura e,
dunque, non lascia spazio ad alcuna incertezza: il tasso di interesse è unico ed è ben individuato.
La stessa clausola relativa al criterio di calcolo degli interessi era ben determinata in contratto,
sicchè il piano di ammortamento, sottoscritto ad accettato dal era l'unico possibile. CP_2
Il c.t.u. sostiene, seguito dal giudice di primo grado, che nel contratto oggetto di causa non risulta indicazione del regime finanziario adottato e del sistema di calcolo degli interessi inclusi nelle singole rate periodiche, sebbene anche questi elementi siano puntualmente indicati in contratto, con particolare riguardo al documenti di sintesi (Allegato B al contratto di mutuo) ed al piano di ammortamento (Allegato B al contratto di mutuo).
Quanto alla modalità di calcolo degli interessi, essa risulta indicata nel primo foglio del documento di sintesi, allegato B al contratto, laddove si legge espressamente, sotto il capitolo
“condizioni economiche del servizio” : “Modalità di calcolo interessi”… “Anno Comm/360”.
La modalità di calcolo degli interessi è dunque ben individuata nel contratto, secondo cui essi devono calcolarsi secondo l'anno commerciale, formato (convenzionalmente) da 360 giorni,
equamente ripartito in 12 mesi di giorni 30 ciascuno.
Né si potrebbe sostenere che tale indicazione non sia pienamente valida poiché contenuta solo in un allegato al contratto e non anche al corpo del medesimo, poiché la parte mutuataria, nel sottoscrivere il contratto, accettò la clausola di cui all'art. 16, laddove si legge espressamente
“Si allega sotto la lettera “B” (Allegato B) al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, un documento di sintesi volto a fornire alla parti una chiara evidenza delle più
significative condizioni contrattuali ed economiche”.
Quanto al regime finanziario adottato dalla per il calcolo del piano di rimborso, anch' Pt_1
esso risulta esplicitamente pattuito, nel primo foglio del documento di sintesi, allegato B al contratto di mutuo, laddove si legge espressamente, sotto il capitolo “condizioni economiche del servizio”: Condizioni della prima modalità di ammortamento … . Pt_3 CP_5
Il regime finanziario è dunque individuato nel contratto, secondo cui sarà applicabile la modalità di ammortamento “Francese Puro al Tasso fisso”.
Ed infatti, ciò che rende fallace la conclusione cui perviene il perito, secondo cui nel contratto non sarebbe indicato il “regime finanziario adottato”, nel caso qui dibattuto quello
“composto”, è l'aver ignorato che l'ammortamento alla è basato proprio Per_3
sull'applicazione del regime composto.
Il CTU, infatti, si prodiga di verificare quale sia stata la tipologia di piano di ammortamento e di regime finanziario adottato dalla nel predisporre il piano di rimborso pattuito nel Pt_1
contratto, sebbene tali elementi fossero esplicitamente indicati, come sopra individuati, nel contratto.
Ma sfugge al perito che non esiste un piano di ammortamento alla francese (come pattuito nel contratto in esame) che non integri il regime finanziario composto;
non esiste un piano di ammortamento alla francese calcolabile con un regime finanziario diverso da quello composto, ovvero con quello semplice.
Che il piano di ammortamento pattuito in contratto sia quello “alla francese” non sembra potersene dubitare: lo ammette il perito, lo si trova indicato nel documento di sintesi e nell'intestazione del piano di ammortamento, entrambi allegati e parte integrante e sostanziale del contratto.
Cristallizzato il metodo di ammortamento pattuito ed adottato, dovrà indagarsi se tale metodo sia univocamente calcolabile con il regime finanziario composto o, altrimenti, possa essere calcolato in molteplici modi alternativi (come erroneamente sostenuto dal perito (cfr. pag. 13
della CTU: ”Sul piano matematico – finanziario, accanto alla tipologia di piano – sia esso
alla francese, all'italiana, ecc.- è solo con la scelta del regime finanziario, semplice o
composto, che si individua in modo univoco la legge intertemporale che regola il piano stesso
e, di conseguenza, l'importo della rata costante”).
Ebbene, lo stesso perito, alla pag. 14 della CTU, chiarisce che, nella sostanza, ciò che distingue la formula di calcolo con il regime composto da quello semplice, è dato dal fattore tempo: nel regime composto esso è un ESPONENTE della formula, nel regime semplice è un
FATTORE di (i) Interesse.
Dunque, non esiste Piano di Ammortamento alla altrimenti calcolabile se non nel Per_3
regime finanziario composto, con la precisazione che tale sistema di ammortamento si costruisce mediante la condizione di chiusura iniziale che richiama la valutazione in capitalizzazione composta, ma non usa tale legge per il calcolo delle quote interessi periodali.
La quota interessi di ciascuna rata è stata infatti determinata sulla base della legge dell'interesse semplice, cioè “debito residuo x tasso di interesse annuo x durata”.
Il regime di capitalizzazione applicato dalla Banca è quindi pienamente rispettoso delle disposizioni di cui agli artt. 821 e 1284 c.c. e non nasconde alcuna pratica illegittima.
Dunque, le clausole contrattuali del mutuo oggetto di causa, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sono chiare ed univoche e consentono di determinare il reale regime finanziario di interesse pattuito ed applicabile, nonché il costo complessivo applicato;
non vi è in conclusione alcuna indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola e, per conseguenza,
alcuna violazione dell'art. 117 T.U.B.
Invero, Cass. 27823/2023 ha stabilito che
di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la
somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del
tasso di interesse applicabile a un capitale dato>>.
Nel caso che occupa, secondo l'accertamento tecnico condotto in primo grado, il CTU non ha riscontrato produzione di interessi su interessi;
la maggiore onerosità del finanziamento non è determinata da fenomeno anatocistico, ma dal più lento ammortamento della quota capitale sulla quale maturano interessi.
Nello stesso senso, più recentemente, Cass. 1403/2025 ha inteso dare continuità a tale orientamento: “Si è altresì osservato che non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si
ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il
divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento
patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di
interessi su interessi <> cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il
contratto è stato interamente onorato”.
Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati,
tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela,
tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
Occorre allora precisare che, nel caso in esame, a fronte delle deduzioni del fondate CP_2
sull'errato assioma regime finanziario composto – anatocismo, non vi è alcun accertamento in sede di indagine contabile circa il concreto dipanarsi del fenomeno anatocistico. Quanto alle implicazioni relative all'obbligo di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, la circostanza che non venga indicato che il piano di ammortamento è “alla francese” e che lo stesso è calcolato sulla base di un regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, in luogo dell'interesse semplice, non dà vita ad un difetto di trasparenza solo in ragione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, regime necessario per assicurare la costanza della rata in equilibrio finanziario, sebbene ciò implichi – rispetto al mutuo “all'italiana” – un costo ulteriore e maggiore per il cliente.
Né può argomentarsi in senso contrario che la violazione del principio di trasparenza dovrebbe farsi discendere dalla applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 18664
del 2023) laddove ha affermato il principio secondo cui l'art. 117, comma 4, TUB richiede la stipula per iscritto di tutte le condizioni che importano una “maggiore onerosità del finanziamento”.
Va, infatti, ulteriormente rimarcato in proposito che il concetto di maggiore onerosità non può
essere invocato nel caso in esame, in quanto la banca non applica costi ulteriori, ma eroga il prodotto finanziario a rata costante con gli oneri che la modalità di rimborso inevitabilmente comporta.
In conclusione, il contratto di mutuo dedotto in lite risulta: - conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c. in quanto include una chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
- il piano di ammortamento elaborato secondo il sistema alla
“francese” non genera alcun fenomeno anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c.;
l'applicazione della formula matematico – finanziaria dello sconto composto non determina violazione dell'art. 117 TUB.
Per tali ragioni, l'appello principale va accolto e, con esso, la domanda della (non Pt_1
contestata dal né nell'an né nel quantum) volta alla ripetizione della somma di € CP_2 18.760,60 corrisposta alla controparte a mezzo bonifico del 24.08.2022, in esecuzione della sentenza impugnata;
in difetto di espressa domanda, non competono interessi.
L'accoglimento dell'appello principale, implica che la non è tenuta a versare alcunchè Pt_1
al per cui rimane assorbito il primo motivo dell'appello incidentale nel quale, CP_2
asserendo un errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale, l'impugnante incidentale reclama dalla il pagamento della somma di € 15.044,32 maggiore di quella liquidata Pt_1
dal primo giudice.
Anche il secondo motivo dell' appello incidentale rimane assorbito, attingendo la parte della sentenza in cui sono state liquidate le spese processuali che, atteso l'esito finale del giudizio,
vanno regolamentate ex novo.
Nel terzo ed ultimo motivo di appello incidentale, si impugna la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità pre e contrattuale della Pt_1
Il Tribunale ha dedotto a fondamento della pronuncia reiettiva la circostanza che non fosse stata fornita prova dell'asserita condotta contra ius da parte del E, di vero, Parte_1
già nella sentenza gravata è stata affermata la non usurarietà dei tassi praticati dalla Pt_1
statuizione non fatta oggetto di appello incidentale. Nel presente giudizio, per tutte le ragioni in precedenza rappresentate, si è evidenziato che la non ha eluso i principi in tema di Pt_1
trasparenza bancaria ex art. 117 T.U.B, ragione per la quale anche il terzo motivo di appello rimane assorbito.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, in base al D.M.
n.55/2014 e succ. modif., parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale;
e per il secondo grado in base al D.M. n.147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 18.760,60).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 285/2022 R.G., sull'appello principale proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 1°.09.2022 nei confronti di , avverso la sentenza
[...] Controparte_2
n. 378/2022 del Tribunale civile di LA in composizione monocratica pubblicata il 19.07.2022 a conclusione del giudizio n. 743/2019 R.G., e sull'appello incidentale proposto da CP_2
, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
dichiara la validità della clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo per cui è causa e, conseguentemente, dichiara che nulla è dovuto dall'appellante principale in favore dell'appellante incidentale;
2) Condanna alla restituzione, in favore della Controparte_2 [...]
,, della somma di € 18.760,60; Parte_1
3) Dichiara assorbiti i motivi dell'appello incidentale;
4) Condanna al rimborso, in favore dell'appellante principale, delle Controparte_2
spese processuali del doppio grado di giudizio liquidandole, per il primo grado, in €
3.786,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
e per il secondo grado in
€ 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
120 rate mensili di importo pari ad € 639,45, come da piano di ammortamento allegato al
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 285/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 378/2022 del Tribunale civile di LA in composizione monocratica pubblicata il 19.07.2022 a conclusione del giudizio n.
743/2019 R.G., avente ad oggetto: “mutuo bancario”, vertente tra
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, v. M. Cervantes n. 55/5 presso lo studio dell'avv. Carmine Liguori che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello.
CP_1
e
, c.f. rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli avv.ti Angela Cianfagna Bracone e Giacomo Cianfagna Bracone per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Palata, v. Kennedy n.26.
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
18.06.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione,
assegnando i doppi termini ordinari ex artt. 190 e 352 c.p.c.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”A mezzo
di atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Controparte_2
l'intestato Tribunale il (hereinafter , Parte_1 Parte_1
rappresentando di aver concluso un contratto di mutuo fondiario asseritamente affetto da
usurarietà con la Banca Toscana spa, successivamente incorporata nel di Parte_1
cui chiedeva la condanna alla restituzione in favore di esso attore degli interessi usurari
corrisposti in forza del contratto ed in subordine in relazione alle condizioni economiche del
conto corrente e come combinatesi con quelle di cui al mutuo, e di una ulteriore somma per
violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e dovere di buona fede.
La pretesa attorea veniva contrastata dal Monte dei Paschi, ritualmente costituitosi con
comparsa depositata il 20.03.2020 (in precedenza sia era costituita la quale CP_3
mandataria della convenuta), in cui evidenziava la correttezza del proprio operato
contrattuale e chiedeva, conseguentemente, il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva istruito a mezzo di una consulenza contabile espletata dal ragionier
e veniva trattenuta in decisione, come si è premesso, all'udienza del 24.01.2022”. Pt_2
All'esito, esclusa la eccepita usurarietà dei tassi di interesse, il Tribunale di LA, con la sentenza n. 378/2022, così disponeva: “in parziale accoglimento della domanda, dichiara la
nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo per cui è causa e per l'effetto condanna la convenuta , in persola del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di della Controparte_2
somma di euro 11.284,14 oltre interessi nella misura legale a far data dalla domanda;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice,
liquidate in euro 6.000,00, di cui 800 per spese, 4.800 per compenso professionale relativo
al presente giudizio, 400 per compenso professionale relativo al giudizio di mediazione, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15% per rimborso forfettario;
spese di ctu definitivamente a carico di parte
convenuta, salvo l'obbligo di solidarietà nei confronti del professionista”.
Con citazione notificata il 1°.09.2022 per l'udienza del 28.02.2023, l'Istituto di credito ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato al motivo di seguito precisato, e rassegnato le seguenti conclusioni: ”Voglia l'adita Corte, rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione e richiesta, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare
integralmente la sentenza impugnata, anche sotto il profilo del governo delle spese,
rigettando tutte le domande formulate dall'appellato. Per l'effetto, condannare il sig.
alla restituzione in favore della appellante della somma di Euro Controparte_2
18.760,00. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 7.02.2023 si è costituito , il quale ha eccepito, Controparte_2
preliminarmente in rito, il difetto di procura della controparte;
nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame e, a sua volta, ha interposto appello incidentale, per i motivi di seguito precisati,
rassegnando le seguenti conclusioni: ”Nel merito – rigettare integralmente l'appello proposto
dalla avverso la sentenza n. 378/22 emessa dal Tribunale di LA Parte_1
(a Rep. n. 523/2022) nel procedimento di cui all'R.G. 743/2019 tra l'odierno appellato
ed essa (ex Banca Toscana S.p.A.); - Controparte_2 Parte_1
accertare che la predetta sentenza n. 378/22 è inficiata da omissioni e errori che contrastano
con quanto accertato ed emerso nel corso del giudizio di primo grado ed in ogni caso con i
criteri di liquidazione da adottarsi nel caso de qua;
- emendare la detta sentenza nei sensi ut sopra indicati (ciò in via incidentale nel caso non rientrino nella correzione di errore
materiale della sentenza di 1° grado), e nello specifico: - rideterminare la somma a favore
del in € 15.044,32 integrando quella indicata in sentenza (pari ad € 11.284,14) con CP_2
gli ulteriori € 3.760,18 indebitamente percetti dalla MPS e non riportati nel conteggio finale;
- rideterminare la statuizione sulla condanna alle spese in € 786,00 (spese), € 420,00
(compenso professionale per la fase di mediazione), € 4.835,00 (compenso professionale per
il giudizio di primo grado) con incremento del 30% ex art. 4 co. 1 – bis D.M. 55/14, il tutto
oltre accessori di legge;
- condannare quindi la in persona Parte_1
del suo leg. rapp.te p.t. al pagamento in favore del di € 3.760,18 (oltre Controparte_2
quelli liquidati nella sentenza di primo grado) quali somme indebitamente percette in forza
della declaratoria di nullità del contratto di mutuo intercorso tra le parti;
- condannare la
in persona del suo leg. rapp.te p.t., al pagamento in favore Parte_1
del delle spese di giudizio del primo grado come da emenda specificata Controparte_2
infra per ulteriori € 1.786,58; - valuti altresì la Corte il comportamento precontrattuale e
contrattuale della M.P.S. in termini di buona fede e laddove questa risulti violata condanni
in via equitativa la al pagamento in favore dell'attore di quella somma che riterrà di Pt_1
giustizia; – con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccepito difetto di procura della appellante, risulta, nell'allegato n. 4 della Pt_1
produzione di parte, il documento datato 24.06.2022 che attesta il ruolo rivestito da
[...]
nell'ambito dell'organizzazione della MPS, di Deliberante con funzione CP_4
”CREDITO PROBLEMATICO” con livello di procura: E5; nella procura del 15.06.2021
a rogito Notaio Rep. n. 40.124 – Racc. n. 20.466 (doc. n. 3 dell'affoliazione della Per_1
Banca), a pag. 45, si legge che i funzionari con livello di Procura E5 - come Lo Giudice
LI – sono abilitati a compiere, per conto della Banca, tra gli altri, “ATTI … DIRETTI
A NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI…”. Ed infatti, spendendo la sua qualifica di “Deliberante con funzione “Credito Problematico”, l'avv. Giudice ha conferito CP_4
il mandato difensivo, specificamente per il presente giudizio di appello, all'avv. Carmine
Liguori, come risulta dalla procura, pure prodotta dall'appellante principale, rilasciata in calce all'atto di appello.
L'eccezione in parola va quindi respinta.
Passando al merito, l'unico motivo dell'appello principale attinge il seguente passo motivazionale della sentenza di primo grado: “…Va evidenziato che l'applicazione della
clausola predisposta dalla banca richiedeva una scelta applicativa tra più alternative
possibili, ciascuna delle quali determinante l'applicazione di tassi di interesse diversi.
Tuttavia nel caso di specie, argomenta il ctu, la mancata indicazione in contratto del regime
finanziario con cui è stata calcolata la rata costante comporta l'indeterminatezza della
clausola economica, rendendo possibile lo sviluppo di più piani alternativi, e ciò in quanto il
contratto non specifica né il regime finanziario adottato, né il sistema di calcolo degli
interessi inclusi nella rata periodica e, quindi, in assenza di tali indicazioni, l'applicazione
delle condizioni economiche previste in contratto può condurre alla individuazione di una
pluralità di piani di ammortamento e di importi delle rate fisse tra di loro alternativi.
L'argomentazione svolta dal ragionier merita condivisione: se infatti non si può Pt_2
dichiarare la nullità per indeterminatezza della previsione contrattuale che, per la
determinazione degli interessi, rinvia a criteri oggettivi e predeterminati (cfr. Cass. n.
25205/14 e 12276/10), la si può invece pronunciare quando – come nel caso che ci intrattiene
-, la formula matematica contrattualmente applicata appare relativa ad un valore incerto,
tale da dar luogo a soluzioni applicative differenti. Deve dunque affermarsi il carattere
indeterminato e non univocamente determinabile della clausola, siccome in contrasto con le
disposizioni di cui agli artt. 1418 e 1346 c.c. che deve pertanto essere dichiarata nulla. Alla
declaratori di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284 3°
co. c.c. con quella che prevede la corresponsione degli interessi mediante applicazione del tasso ex art. 117 tub ed in regime di capitalizzazione semplice, con conseguente condanna
della Paschi a restituire al la somma percepita a titolo di interessi in Parte_1 CP_2
misura eccedente quella legale (cfr ex aliis Trib. Viterbo n. 733/21 – Trib. Livorno n. 973/18),
quantificata in euro 11.284,14 (si veda la ctu alla pag. 42: <<dalle evidenze in atti, quindi, < i>
risulta corrisposto a titolo di rate da parte del mutuatario, alla data di risoluzione del
finanziamento, l'importo di € 73.021,21, superiore al totale delle rate che il mutuatario
avrebbe dovuto corrispondere ricalcolate applicando, come previsto dal Quesito peritale, il
tasso legale ex art. 1284 c.c., che ammonta ad € 61.737,07, per una differenza a favore del
mutuatario di € 11.284,14>>)”.
A pag. 7 dell'atto di impugnazione, la critica la riportata parte della sentenza gravata, Pt_1
per essere il C.T.U. e il Tribunale caduti in contraddizione.
Da un lato, infatti - espone l'appellante - , si dà atto che non si può dichiarare la nullità per indeterminatezza della previsione contrattuale che, per la determinazione degli interessi,
rinvia a criteri oggettivi e predeterminati, dall'altro si assume che la “clausola” (prima ritenuta valida) può essere dichiarata invalida (per indeterminatezza, si deve ritenere) quando la formula matematica contrattualmente applicata appare relativa ad un valore incerto, tale da dar luogo a soluzioni applicative diverse. A tale contraddittoria conclusione, deduce ancora l'appellante, il C.T.U. e il Tribunale sono pervenuti a causa di una erronea valutazione della documentazione agli atti, ovvero del contratto di mutuo fondiario per atto a rogito Notaio
, rep. n. 30727, racc. 70024 e relativi allegati, non tenendosi nel dovuto conto le Per_2
precise ed inequivocabili clausole contrattuali che, ove correttamente intese, avrebbero condotto il giudice di prime cure all'integrale rigetto della domanda attorea.
Il motivo è fondato.
Di vero, dalla lettura del contratto di mutuo dedotto in lite si evince incontrovertibilmente che lo stesso prevedeva il rimborso della somma finanziata in anni 10 mediante pagamento di n. contratto, accettato e sottoscritto dal mutuatario;
piano di ammortamento sviluppato secondo il sistema dell'ammortamento alla francese, sulla scorta della clausola relativa agli interessi
(per ammissione dello stesso Tribunale oggettiva e ben determinata).
Il tasso corrispettivo pattuito in misura fissa era pari al 7,03%, il tasso di mora, invece, era pari al 10,03% (TAN maggiorato di 3 punti percentuali); l'ISC dichiarato in contratto era pari al 7,350%. Pertanto, la clausola relativa agli interessi dovuti dal ra compiutamente CP_2
determinata, oltre che pienamente valida sotto il profilo del rispetto del tasso soglia usura e,
dunque, non lascia spazio ad alcuna incertezza: il tasso di interesse è unico ed è ben individuato.
La stessa clausola relativa al criterio di calcolo degli interessi era ben determinata in contratto,
sicchè il piano di ammortamento, sottoscritto ad accettato dal era l'unico possibile. CP_2
Il c.t.u. sostiene, seguito dal giudice di primo grado, che nel contratto oggetto di causa non risulta indicazione del regime finanziario adottato e del sistema di calcolo degli interessi inclusi nelle singole rate periodiche, sebbene anche questi elementi siano puntualmente indicati in contratto, con particolare riguardo al documenti di sintesi (Allegato B al contratto di mutuo) ed al piano di ammortamento (Allegato B al contratto di mutuo).
Quanto alla modalità di calcolo degli interessi, essa risulta indicata nel primo foglio del documento di sintesi, allegato B al contratto, laddove si legge espressamente, sotto il capitolo
“condizioni economiche del servizio” : “Modalità di calcolo interessi”… “Anno Comm/360”.
La modalità di calcolo degli interessi è dunque ben individuata nel contratto, secondo cui essi devono calcolarsi secondo l'anno commerciale, formato (convenzionalmente) da 360 giorni,
equamente ripartito in 12 mesi di giorni 30 ciascuno.
Né si potrebbe sostenere che tale indicazione non sia pienamente valida poiché contenuta solo in un allegato al contratto e non anche al corpo del medesimo, poiché la parte mutuataria, nel sottoscrivere il contratto, accettò la clausola di cui all'art. 16, laddove si legge espressamente
“Si allega sotto la lettera “B” (Allegato B) al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, un documento di sintesi volto a fornire alla parti una chiara evidenza delle più
significative condizioni contrattuali ed economiche”.
Quanto al regime finanziario adottato dalla per il calcolo del piano di rimborso, anch' Pt_1
esso risulta esplicitamente pattuito, nel primo foglio del documento di sintesi, allegato B al contratto di mutuo, laddove si legge espressamente, sotto il capitolo “condizioni economiche del servizio”: Condizioni della prima modalità di ammortamento … . Pt_3 CP_5
Il regime finanziario è dunque individuato nel contratto, secondo cui sarà applicabile la modalità di ammortamento “Francese Puro al Tasso fisso”.
Ed infatti, ciò che rende fallace la conclusione cui perviene il perito, secondo cui nel contratto non sarebbe indicato il “regime finanziario adottato”, nel caso qui dibattuto quello
“composto”, è l'aver ignorato che l'ammortamento alla è basato proprio Per_3
sull'applicazione del regime composto.
Il CTU, infatti, si prodiga di verificare quale sia stata la tipologia di piano di ammortamento e di regime finanziario adottato dalla nel predisporre il piano di rimborso pattuito nel Pt_1
contratto, sebbene tali elementi fossero esplicitamente indicati, come sopra individuati, nel contratto.
Ma sfugge al perito che non esiste un piano di ammortamento alla francese (come pattuito nel contratto in esame) che non integri il regime finanziario composto;
non esiste un piano di ammortamento alla francese calcolabile con un regime finanziario diverso da quello composto, ovvero con quello semplice.
Che il piano di ammortamento pattuito in contratto sia quello “alla francese” non sembra potersene dubitare: lo ammette il perito, lo si trova indicato nel documento di sintesi e nell'intestazione del piano di ammortamento, entrambi allegati e parte integrante e sostanziale del contratto.
Cristallizzato il metodo di ammortamento pattuito ed adottato, dovrà indagarsi se tale metodo sia univocamente calcolabile con il regime finanziario composto o, altrimenti, possa essere calcolato in molteplici modi alternativi (come erroneamente sostenuto dal perito (cfr. pag. 13
della CTU: ”Sul piano matematico – finanziario, accanto alla tipologia di piano – sia esso
alla francese, all'italiana, ecc.- è solo con la scelta del regime finanziario, semplice o
composto, che si individua in modo univoco la legge intertemporale che regola il piano stesso
e, di conseguenza, l'importo della rata costante”).
Ebbene, lo stesso perito, alla pag. 14 della CTU, chiarisce che, nella sostanza, ciò che distingue la formula di calcolo con il regime composto da quello semplice, è dato dal fattore tempo: nel regime composto esso è un ESPONENTE della formula, nel regime semplice è un
FATTORE di (i) Interesse.
Dunque, non esiste Piano di Ammortamento alla altrimenti calcolabile se non nel Per_3
regime finanziario composto, con la precisazione che tale sistema di ammortamento si costruisce mediante la condizione di chiusura iniziale che richiama la valutazione in capitalizzazione composta, ma non usa tale legge per il calcolo delle quote interessi periodali.
La quota interessi di ciascuna rata è stata infatti determinata sulla base della legge dell'interesse semplice, cioè “debito residuo x tasso di interesse annuo x durata”.
Il regime di capitalizzazione applicato dalla Banca è quindi pienamente rispettoso delle disposizioni di cui agli artt. 821 e 1284 c.c. e non nasconde alcuna pratica illegittima.
Dunque, le clausole contrattuali del mutuo oggetto di causa, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sono chiare ed univoche e consentono di determinare il reale regime finanziario di interesse pattuito ed applicabile, nonché il costo complessivo applicato;
non vi è in conclusione alcuna indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola e, per conseguenza,
alcuna violazione dell'art. 117 T.U.B.
Invero, Cass. 27823/2023 ha stabilito che
di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la
somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del
tasso di interesse applicabile a un capitale dato>>.
Nel caso che occupa, secondo l'accertamento tecnico condotto in primo grado, il CTU non ha riscontrato produzione di interessi su interessi;
la maggiore onerosità del finanziamento non è determinata da fenomeno anatocistico, ma dal più lento ammortamento della quota capitale sulla quale maturano interessi.
Nello stesso senso, più recentemente, Cass. 1403/2025 ha inteso dare continuità a tale orientamento: “Si è altresì osservato che non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si
ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il
divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento
patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di
interessi su interessi <
contratto è stato interamente onorato”.
Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati,
tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela,
tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
Occorre allora precisare che, nel caso in esame, a fronte delle deduzioni del fondate CP_2
sull'errato assioma regime finanziario composto – anatocismo, non vi è alcun accertamento in sede di indagine contabile circa il concreto dipanarsi del fenomeno anatocistico. Quanto alle implicazioni relative all'obbligo di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, la circostanza che non venga indicato che il piano di ammortamento è “alla francese” e che lo stesso è calcolato sulla base di un regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, in luogo dell'interesse semplice, non dà vita ad un difetto di trasparenza solo in ragione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, regime necessario per assicurare la costanza della rata in equilibrio finanziario, sebbene ciò implichi – rispetto al mutuo “all'italiana” – un costo ulteriore e maggiore per il cliente.
Né può argomentarsi in senso contrario che la violazione del principio di trasparenza dovrebbe farsi discendere dalla applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 18664
del 2023) laddove ha affermato il principio secondo cui l'art. 117, comma 4, TUB richiede la stipula per iscritto di tutte le condizioni che importano una “maggiore onerosità del finanziamento”.
Va, infatti, ulteriormente rimarcato in proposito che il concetto di maggiore onerosità non può
essere invocato nel caso in esame, in quanto la banca non applica costi ulteriori, ma eroga il prodotto finanziario a rata costante con gli oneri che la modalità di rimborso inevitabilmente comporta.
In conclusione, il contratto di mutuo dedotto in lite risulta: - conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c. in quanto include una chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
- il piano di ammortamento elaborato secondo il sistema alla
“francese” non genera alcun fenomeno anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c.;
l'applicazione della formula matematico – finanziaria dello sconto composto non determina violazione dell'art. 117 TUB.
Per tali ragioni, l'appello principale va accolto e, con esso, la domanda della (non Pt_1
contestata dal né nell'an né nel quantum) volta alla ripetizione della somma di € CP_2 18.760,60 corrisposta alla controparte a mezzo bonifico del 24.08.2022, in esecuzione della sentenza impugnata;
in difetto di espressa domanda, non competono interessi.
L'accoglimento dell'appello principale, implica che la non è tenuta a versare alcunchè Pt_1
al per cui rimane assorbito il primo motivo dell'appello incidentale nel quale, CP_2
asserendo un errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Tribunale, l'impugnante incidentale reclama dalla il pagamento della somma di € 15.044,32 maggiore di quella liquidata Pt_1
dal primo giudice.
Anche il secondo motivo dell' appello incidentale rimane assorbito, attingendo la parte della sentenza in cui sono state liquidate le spese processuali che, atteso l'esito finale del giudizio,
vanno regolamentate ex novo.
Nel terzo ed ultimo motivo di appello incidentale, si impugna la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità pre e contrattuale della Pt_1
Il Tribunale ha dedotto a fondamento della pronuncia reiettiva la circostanza che non fosse stata fornita prova dell'asserita condotta contra ius da parte del E, di vero, Parte_1
già nella sentenza gravata è stata affermata la non usurarietà dei tassi praticati dalla Pt_1
statuizione non fatta oggetto di appello incidentale. Nel presente giudizio, per tutte le ragioni in precedenza rappresentate, si è evidenziato che la non ha eluso i principi in tema di Pt_1
trasparenza bancaria ex art. 117 T.U.B, ragione per la quale anche il terzo motivo di appello rimane assorbito.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, in base al D.M.
n.55/2014 e succ. modif., parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale;
e per il secondo grado in base al D.M. n.147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 18.760,60).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 285/2022 R.G., sull'appello principale proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 1°.09.2022 nei confronti di , avverso la sentenza
[...] Controparte_2
n. 378/2022 del Tribunale civile di LA in composizione monocratica pubblicata il 19.07.2022 a conclusione del giudizio n. 743/2019 R.G., e sull'appello incidentale proposto da CP_2
, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
dichiara la validità della clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo per cui è causa e, conseguentemente, dichiara che nulla è dovuto dall'appellante principale in favore dell'appellante incidentale;
2) Condanna alla restituzione, in favore della Controparte_2 [...]
,, della somma di € 18.760,60; Parte_1
3) Dichiara assorbiti i motivi dell'appello incidentale;
4) Condanna al rimborso, in favore dell'appellante principale, delle Controparte_2
spese processuali del doppio grado di giudizio liquidandole, per il primo grado, in €
3.786,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
e per il secondo grado in
€ 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
120 rate mensili di importo pari ad € 639,45, come da piano di ammortamento allegato al