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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6515/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
COMMISSATI
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. PAOLO REGINATO Controparte_1 C.F._1
Parte convenuta
e con la chiamata in causa di
(C.F. , con l'avv. ANGELANTONIO TESTA CP_2 P.IVA_2
Parte terza chiamata
Oggetto: Deposito .
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 NEL MERITO
Rigettarsi tutte le eccezioni e domande svolte dalle convenute in quanto infondate in fatto e in diritto.
Accertata e dichiarata la riconducibilità del furto indicato in narrativa a fatto e colpa della
, ciò per colposo inadempimento delle Controparte_3 obbligazioni di custodia gravanti a suo carico in conseguenza dell'affidamento ad essa dell'automobile di proprietà dell'attrice, o comunque anche ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., condannare la convenuta a corrispondere all'odierna parte attrice la somma di € 24.600,76, o quella maggiore o minore che riULterà dovuta in corso di causa, a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione e interessi.
Spese e competenza di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste perché vengano ammessi i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) Vero che nel mese di giugno dell'anno 2012, socio ed amministratore di CP_4
accompagnato da e da si Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 rivolgeva alla ditta denominata “Officina-Elettrauto Olivetto Domenico” consegnando la propria autovettura Mercedes ML 320 CDI, targata CZ 296 JW, al fine di installare ULl'auto un kit ad idrogeno;
2) Vero che socio ed amministratore di a causa del CP_4 Parte_1
furto avvenuto presso l'officina dell'odierna convenuta in data 20.06.2012, rimaneva senza un'autovettura destinata allo svolgimento della propria attività;
2 3) Vero che utilizzava l'auto della al fine di gestire i CP_4 Parte_1
contatti con i fornitori, con i tour operators e con i clienti della società e per ogni necessità legata all'attività alberghiera;
4) Vero che l'autovettura veniva ritrovata nel mese di settembre dell'anno 2012 dalla Polizia di Vicenza, sottoposta a sequestro dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza e, successivamente, restituita dall'Autorità nel mese di ottobre dello stesso anno;
5) Vero che le serrature dell'autovettura erano danneggiate ed è stato necessario ordinare il duplicato della chiave e del telecomando di accensione alla Concessionaria Mercedes;
6) Vero che l'autovettura, a seguito della riconsegna, ha manifestato evidenti problemi al cambio automatico;
7) Vero che l'autovettura, a seguito della riconsegna, è stata di fatto inutilizzata;
8) Vero che l'autovettura, a seguiti della riconsegna, è stata per molti mesi ricoverata presso gli spazi della IN RS di San NO (TV);
9) Vero che una volta rientrata in possesso dell'auto si adoperava per Parte_1
metterla in vendita ed affidando la commercializzazione alla IN RS di San
NO (TV);
10) Vero che alcuna proposta d'acquisto veniva ricevuta dalla IN RS di San
NO (TV) o da Parte_1
11) Vero che nel corso dell'anno 2015, l'autovettura messa in vendita da Parte_1
veniva affidata ad ed utilizzata dal per alcune settimane;
Controparte_5 Per_1
12) Vero che nel corso dell'anno 2015 l'unica persona interessata ad un eventuale acquisto era ed il intendeva rendersi conto dello stato dell'auto e dei Controparte_5 Per_1
costi che avrebbe dovuto sostenere per la sistemazione del mezzo del mezzo prima di confermare le proprie intenzioni;
3 13) Vero che nel corso dell'anno 2015, proponeva ad Controparte_5 [...] di acquistare l'autovettura con la formula del “vista e piaciuta” ed offriva un Parte_1 corrispettivo per l'acquisto pari a € 950,00;
14) Vero che accettava la proposta di sia per i Parte_1 Controparte_5 costi di mantenimento dell'auto che in ragione degli interventi di cui necessitava il medesimo mezzo.
15) Vero che il perito di geom. OL, mai avviava il motore dell'autovettura CP_2
Mercedes, modello ML 320 CDI, di proprietà di parcheggiata presso Parte_1
la IN RS di San NO nel corso del periodo- anni 2012-2014.
Si indicano quali testimoni per tutti i capitoli di prova formulati:
, residente a [...]; Controparte_5
, residente a [...]; Testimone_1
, titolare della IN RS di San NO (TV); Testimone_2
, residente a [...]di TE UL NT (VI). Controparte_6
Nell'ipotesi di accoglimento delle istanze di prova orale ex adverso formulate si insiste nuovamente al fine di essere sentiti a prova contraria su esse con i medesimi testi suindicati.
Per parte convenuta ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione respinta,
Nel merito: respingersi per i motivi esposti in narrativa l'avversaria domanda risarcitoria siccome indimostrata oltre che infondata in fatto e in diritto.
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree,
4 previo accertamento e quantificazione del danno provocato dal furto, per l'effetto condannarsi la Compagnia a pagare al convenuto sig. il corrispondente CP_2 Controparte_1
indennizzo assicurativo entro i limiti e nei termini di polizza.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi nella quale si ritenessero non pienamente dimostrate le allegazioni, domande ed eccezioni dell'odierno convenuto, e senza con ciò invertire l'onere probatorio gravante ULla controparte, si chiede di essere ammessi a prova per testimoni ULle circostanze di seguito capitolate:
1) vero che in data 20/6/2012 il sig. l'avv. e il sig. Persona_2 Controparte_5 consegnavano presso l'autofficina del sig. l'autovettura Tes_3 Controparte_1
Mercedes, mod. ML 320CDI, targata CZ296JW chiedendo l'installazione di un “kit idrogeno”;
2) vero che nelle circostanze di cui al capitolo che precede l'autovettura registrava un chilometraggio di 120.000 km;
3) vero che nel tardo pomeriggio del 20/6/2012 il sig. spostava Controparte_1
l'autovettura unicamente all'interno dell'officina per predisporre l'installazione del kit idrogeno;
4) vero che in data 11/10/2012 il perito della Compagnia Persona_3 CP_2 ispezionava l'autovettura Mercedes, mod. ML 320CDI, targata CZ296JW, dissequestrata il giorno 10/10/2012, senza riscontrare “alcun apprezzabile danno degno di nota”;
5) vero che in occasione dell'ispezione del 11/10/2012 l'autovettura Mercedes, mod. ML
320CDI, targata CZ296JW, registrava un chilometraggio di 120.424 km;
6) vero che successivamente all'ispezione del 11/10/2012 nessuna richiesta di quantificazione di danno veniva ricevuta dal sig. sino alla raccomandata del 28/7/2013 Controparte_1
(cfr. doc. 6 che si rammostra al teste).
5 Si indicano a testimoni il sig. di AN TO (VI), il sig. di Tes_3 Testimone_4
TE UL NT (VI) e il perito di CO TO (TV), con riserva di altri Persona_3
indicarne.
Per parte terza chiamata
Contrariis reiectis,
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità passiva di in relazione alle domande avanzate da parte convenuta nei suoi confronti, non CP_2
sussistendo ai sensi della polizza n. 1362863 ex adverso invocata alcuna garanzia assicurativa
R.C. per l'ipotesi di furto;
- nel merito:
- in via principale:
- respingersi le domande avanzate nei confronti di non sussistendo ai sensi della CP_2
polizza n. 1362863 ex adverso invocata alcuna garanzia assicurativa R.C. per l'ipotesi di furto;
- respingersi le domande avanzate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente respingersi le domande avanzate dal sig. , in proprio e Controparte_1
nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale Controparte_3
nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto;
[...] CP_2
- respingersi le domande avanzate da parte convenuta nei confronti di in quanto CP_2
infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in causa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese
CP_ attoree, e/o della domanda di garanzia avanzata da parte convenuta nei confronti di limitarsi la condanna di quest'ultima a corrispondere, se del caso e laddove il fatto per
[...]
6 cui è causa rientri tra le garanzie assicurative sottoscritte e queste ultime e la polizza riULtino operanti ed operative nella fattispecie de qua, a corrispondere all'assicurata le somme che dovessero riULtare dovute e nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa
(anche in considerazione di quanto dovesse essere già stato erogato o fosse erogando all'attrice da altre Compagnie Assicuratrici per i fatti per cui è causa e tenendo conto anche dell'art. 1227, I e II comma, c.p.c.) nei limiti ed ai sensi della polizza invocata (n. CP_2
1362863), con ogni scoperto, esclusione, franchigia, massimale e con detrazione di quanto già erogato;
- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio da , in Memoria ex art. CP_2
183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- in ogni caso:
- spese e compensi di lite rifuse, rimb. forf., IVA e CPA comprese;
- rigettarsi ogni pretesa di rifusione delle spese e compensi di lite avanzata da parte convenuta nei confronti di . CP_2
MOTIVAZIONE
Fatto
Il 20.6.2012 ha affidato l'autovettura Mercedes modello ML 320 CDI, Parte_1
targata CZ 296 JW, ad TE UL NT (VI) per Controparte_7
l'effettuazione di interventi di manutenzione. Durante la notte tra il 20 e il 21 giugno 2012
l'auto, mentre si trovava presso l'officina, è stata prelevata da ignoti penetrati nell'azienda dopo avere forzato l'entrata.
Dopo alcune settimane l'autovettura è stata ritrovata, priva di targa originale, ed è stata sottoposta a sequestro preventivo con provvedimento 16.8.2012 del Pubblico Ministero. Il mezzo è stato dissequestrato e restituito al proprietario nel mese di ottobre 2012. L'8.9.2015 è stato venduto da a terzi, per il prezzo di € 950,00. Parte_1
7 Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 30.11.2022, ha convenuto Parte_1 CP_1
avanti questo Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in
[...] conseguenza del furto, quantificati in € 24.600,76.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato l'avversaria quantificazione del danno e chiamato in garanzia compagnia con la quale aveva stipulato una polizza per il CP_2
rischio di furto.
La terza chiamata costituitasi in causa, ha dedotto di non essere tenuta a CP_2
manlevare parte convenuta ai sensi di polizza in essere per i fatti per cui è causa, non essendo detta polizza attinente ad una assicurazione per responsabilità civile, e di essere semmai tenuta, in presenza dei presupposti, a corrispondere, nei modi e nei limiti previsti dal contratto di assicurazione, l'indennizzo previsto in polizza per i danni oggetto di garanzia. Ha comunque rilevato la mancata prova della asserita responsabilità dell' e Controparte_8
contestato la quantificazione dei danni pretesi.
La causa è stata istruita mediante istruzione testimoniale.
All'udienza del 19.9.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
La causa è stata rimessa in istruttoria per il cambio del giudice assegnatario del ruolo.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
A) Responsabilità contrattuale del convenuto e delle terza chiamata
8 A.1 L'attrice ed il convenuto concordemente deducono che l'autovettura per cui è causa -
Mercedes ML 320 CDI, targata CZ 296 JW - venne lasciata dal proprietario all'autofficina per l'installazione di un dispositivo ad idrogeno. Date le circostanze e la qualifica CP_1
professionale del depositario, non riULtando che vi fossero rapporti personali pregressi tra riparatore e proprietario del mezzo, è lecito presumere che il contratto concluso tra attore e convenuto fosse a titolo oneroso. Il deposito di un mezzo presso un autoriparatore fa insorgere nello stesso l'obbligo custodire il bene. Nel caso in cui il bene in deposito venga sottratto, il depositario è responsabile verso il proprietario salvo che non provi che il fatto sia derivato da causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente che egli deduca di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., apprestando misure destinate ad impedire la sottrazione clandestina (Cass. n. 5736/09, rv. 607006; n.
1355/70, rv. 347081).
Nel presente caso parte convenuta non ha offerto la prova liberatoria circa l'inevitabilità dell'accaduto, unica richiesta per esonerarla dalla responsabilità ex recepto sorta dall'affidamento del mezzo. Essa è quindi tenuta a risarcire i danni che il proprietario del veicolo ha subito in ragione della perdita, pur momentanea, del mezzo.
A.2 aveva stipulato con una polizza a copertura del rischio Controparte_1 CP_2
“furto” in forza della quale la compagnia si è impegnata, in caso di furto perpetrato da un terzo introdottosi nell'azienda forzandone l'accesso, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi. E' quindi infondata la pretesa del convenuto di essere manlevato dalla terza chiamata, non essendo stata rilasciata un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, e tuttavia la domanda svolta può essere qualificata come domanda di indennizzo per il furto subito.
In data 9.5.2013 ha ricevuto da , per il furto del giugno 2012, un Controparte_1 CP_2 indennizzo parziale di € 5.100,00, dal quale sono stati però esclusi espressamente i “danni al veicolo oggetto di furto”, cioè riferibili all'autovettura di (unico Parte_1
9 automezzo rubato). Deve quindi ritenersi che l'indennizzo riguardasse gli altri beni di proprietà di sottratti dai ladri, di cui viene dato atto nella denuncia in atti (in CP_1 particolare attrezzatura dell'officina, 40 batterie e denaro contante).
La domanda di indennizzo svolta dal convenuto è fondata, nella misura in cui abbia ad oggetto danni direttamente derivati dal furto del mezzo per cui è causa.
B) Quantificazione del risarcimento del danno spettante all'attrice
B.1 L'attrice deduce di avere dovuto, immediatamente dopo il furto, procurarsi un mezzo sostitutivo per supplire alla mancanza del veicolo sottratto. Ciò in quanto il veicolo sarebbe indispensabile per l'attività aziendale dell'attrice, consistente nella gestione di un albergo a
Venezia. Per tale motivo, disperando della possibilità (statisticamente infrequente) di recupero del mezzo rubato, essa si sarebbe risolta ad acquistare l'auto usata di cui alla fattura doc. 4, dalla quale riULta che il contratto d'acquisto venne stipulato il 22.6.2012, cioè il giorno successivo alla denuncia del furto.
Su queste basi, chiede di essere risarcita del valore del mezzo perduto Parte_1 alla data del furto (stimato in € 15.300,00), detratto quanto ricavato dalla rivendita a terzi avvenuta nel 2015 (al prezzo di € 950,00), per un totale di € 14.350,00.
La macchina rubata, in realtà, è stata ritrovata già poche settimane dopo il furto e sottoposta a sequestro preventivo penale. E' stata poi dissequestrata e restituita al proprietario il
10.10.2012. Non può dirsi quindi che il furto abbia comportato la perdita definitiva del mezzo da parte dell'attore. La decisione di sostituire il mezzo perso con un'altra macchina, pur dimostrando la necessità della società attrice di disporre di un mezzo per far fronte alle proprie esigenze, non può ripercuotersi ULle controparti, considerato che l'attrice avrebbe potuto agire con maggiore prudenza e, quantomeno nei primissimi tempi successivi al furto, procurarsi l'uso temporaneo di un mezzo, in attesa di verificare l'eventuale recupero dell'auto rubata. In tal modo i danni avrebbero potuto essere minori di quelli che l'attrice deduce nel
10 pretendere di essere risarcita del valore del mezzo rubato, sicché i pregiudizi ulteriori, dovuti alla scelta di acquistare immediatamente una seconda auto, non possono essere addebitati ai responsabili (art. 1227 comma 2 c.c.).
Non sono pertanto risarcibili le spese che l'attrice deduce come danno a titolo di tasse automobilistiche e premi assicurativi inutilmente pagati per gli anni dal 2013 al 2015 (dato che il mezzo in questione era utilizzabile in tale periodo), né le spese sostenute per il passaggio di proprietà dell'auto acquistata il 22.6.2012.
B.2 Nemmeno può ritenersi provato che il furto abbia determinato la drastica diminuzione di valore del veicolo per cui è causa, dal valore prima dell'evento, pari ad € 15.300,00, al prezzo ottenuto in occasione della rivendita a terzi nel 2015, pari ad € 950,00. La prova di un simile danno doveva essere fornita dall'attore, che chiede il risarcimento. Parte_1 deduce che la sua Mercedes ML 320 CDI sarebbe stata ritrovata “in stato di abbandono” e danneggiata. In particolare specifica di avere dovuto provvedere al rifacimento della chiave di accensione e del telecomando di apertura dell'autovettura (con una spesa di € 248,43, come da doc. 14) e di avere rilevato come il cambio automatico necessitasse di essere sostituito integralmente e in tal senso dimette, sub doc. 7, il preventivo di un riparatore per € 5.562,86.
Mentre il danno al blocchetto di accensione è documentalmente provato e configura una logica conseguenza del fatto che i ladri abbiano prelevato l'auto senza usare la chiave presente in officina (e lì rimasta), il rapporto causale tra furto e malfunzionamento del cambio non è stato dimostrato. L'attore non ha provato che i problemi del cambio di cui hanno riferito i testi e IN, con riferimento allo stato del veicolo dopo il suo ritrovamento, CP_5
non fossero presenti anche prima del furto. Nemmeno può dirsi che una simile prova sia ricavabile in via presuntiva, dato il breve periodo in cui l'auto è stata in mano ai terzi che l'avevano rubata e considerato che, confrontando il chilometraggio dell'auto antecedente al furto (che la stessa attrice indica in circa 120.000 km) e quello rilevato dal perito dell'assicurazione nella fotografia dimessa sub doc. 3 (fotografia che non può che essere stata
11 scattata dopo il ritrovamento e che indica in 120.424 i chilometri percorsi), non vi è prova che l'auto sia stata utilizzata per lunghe percorrenze da chi ne ha potuto disporre tra il 20.6.2012 e la data del ritrovamento. Il capitolo di prova testimoniale sub 6 dedotto dall'attrice non è ammissibile in quanto richiede al teste una valutazione circa l'origine del difetto.
Il perito assicurativo geom. ha esaminato l'auto l'11.10.12 presso il Persona_3
concessionario IN RS s.r.l., ove parte attrice l'aveva depositata, e non ha rilevato nessun danno significativo. Il titolare del concessionario, ha dichiarato in Testimone_2
sede testimoniale di avere invitato il perito a fare una prova dell'auto per la verifica del cambio. Il perito OL ha dichiarato di avere riferito a IN che una simile verifica si sarebbe potuta fare solo presso una concessionaria autorizzata Mercedes e di non essere mai stato in seguito informato “che la macchina era presso la Mercedes per fare le verifiche al cambio”.
La pretesa del perito assicurativo a fare esaminare l'auto da una concessionaria della casa produttrice e di essere informato di tale possibilità è ragionevole;
in ogni caso l'attore avrebbe potuto procurarsi la prova del danno e della sua riconducibilità al furto mediante una procedura di istruzione preventiva.
RiULta comunque che l'auto, dopo essere stata ritrovata e restituita al proprietario, potesse viaggiare, tanto che il teste l'ha guidata da Vicenza fino al concessionario IN CP_5
RS di San Vendemmiano e che l'automezzo, nel 2015, pur non essendo stato riparato il cambio, ha superato la revisione periodica.
B.3 Il danno subito da consiste, quindi, nel non avere potuto disporre Parte_1 dell'autovettura dal 21.6.2012 (quando presumibilmente la società attrice avrebbe potuto ritirare la macchina dall'officina , una volta eseguito l'intervento richiesto) alla metà CP_1
di ottobre 2012, quando il mezzo dissequestrato, una volta riparato il blocchetto dell'accensione, è tornato nella disponibilità del proprietario in condizioni che, in mancanza di prova diversa, si devono ritenere assimilabili a quelle precedenti al furto.
12 Si può presumere che l'indisponibilità dell'auto possa avere arrecato un danno ad
[...]
considerando l'oggetto dell'attività di impresa dell'attrice ed il fatto che la Parte_1
stessa abbia deciso di procurarsi un nuovo automezzo già il giorno successivo alla scoperta del furto. La liquidazione del danno, per le ragioni indicate, non può allinearsi ai criteri indicati dall'attrice e va contenuta nell'esborso che la stessa avrebbe, in ipotesi, dovuto affrontare per il noleggio di un'auto simile a quella sottratta. Detto onere può essere equitativamente stimato in € 50,00 al giorno e quindi, per una durata di quattro mesi, in €
6.000,00.
B.4 Va anche riconosciuta all'attore la rifusione delle spese legali, pari ad € 2.600,00, sostenute per ottenere il dissequestro penale dell'auto, come documentate da parte attrice
(docc. 17 e 27) e come confermato in sede testimoniale dall'avv. (il Controparte_5
quale ha dichiarato di avere assistito come professionista l'attore per ottenere il dissequestro).
B.5 Nel complesso all'attore spetta un risarcimento liquidato in € 6.248,43 (6.000+248,43), oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati dal 10.10.2012 al saldo, e in € 2.600,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati dal 13.8.2013 (data della fattura quietanzata dell'avv. al saldo. CP_5
C. Indennizzo dovuto da CP_2
Tutti i danni che è tenuto a risarcire a costituiscono Controparte_1 Parte_1
danni derivanti dal furto delle cose assicurate da e vanno perciò indennizzati CP_2
dalla compagnia.
Non vi è prova che l'auto per cui è causa fosse stata autonomamente assicurata per furto dal proprietario, né è ammissibile l'esplorativa istanza di ordine di esibizione formulata in proposito dalla compagnia.
13 Spese di lite
Atteso il solo parziale accoglimento delle domande dell'attrice avverso la convenuta, va disposta una parziale compensazione delle spese tra le stesse parti, con condanna della convenuta alla rifusione della quota di metà delle spese di difesa dell'attrice.
La terza chiamata soccombe nei confronti della convenuta chiamante e va condannata a rifondere la stessa delle spese del giudizio.
Non è applicabile l'art. 1917 comma terzo c.c., invocato dalla convenuta, non trattando il giudizio di una polizza per responsabilità civile.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 6.248,43, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali maturati ULla somma via via rivalutata annualmente dal 10.10.2012 al saldo, nonché la somma di € 2.600,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali maturati ULla somma via via rivalutata annualmente dal 13.8.2013 al saldo;
2) condanna a pagare a , a titolo di indennizzo, gli CP_2 Controparte_1
importi di cui al capo che precede;
3) condanna , previa parziale compensazione per la quota di un Controparte_1
mezzo, a rifondere a la residua quota delle spese di difesa, Parte_1 liquidate, per l'intero, in € 6.907,55, di cui € 5.777,00 per compensi, € 264,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
14 4) condanna a rifondere a le spese di difesa, liquidate CP_2 Controparte_1 in € 6.880,55, di cui € 5.777,00 per compensi, € 237,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 12 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
COMMISSATI
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. PAOLO REGINATO Controparte_1 C.F._1
Parte convenuta
e con la chiamata in causa di
(C.F. , con l'avv. ANGELANTONIO TESTA CP_2 P.IVA_2
Parte terza chiamata
Oggetto: Deposito .
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 NEL MERITO
Rigettarsi tutte le eccezioni e domande svolte dalle convenute in quanto infondate in fatto e in diritto.
Accertata e dichiarata la riconducibilità del furto indicato in narrativa a fatto e colpa della
, ciò per colposo inadempimento delle Controparte_3 obbligazioni di custodia gravanti a suo carico in conseguenza dell'affidamento ad essa dell'automobile di proprietà dell'attrice, o comunque anche ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., condannare la convenuta a corrispondere all'odierna parte attrice la somma di € 24.600,76, o quella maggiore o minore che riULterà dovuta in corso di causa, a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione e interessi.
Spese e competenza di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste perché vengano ammessi i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) Vero che nel mese di giugno dell'anno 2012, socio ed amministratore di CP_4
accompagnato da e da si Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 rivolgeva alla ditta denominata “Officina-Elettrauto Olivetto Domenico” consegnando la propria autovettura Mercedes ML 320 CDI, targata CZ 296 JW, al fine di installare ULl'auto un kit ad idrogeno;
2) Vero che socio ed amministratore di a causa del CP_4 Parte_1
furto avvenuto presso l'officina dell'odierna convenuta in data 20.06.2012, rimaneva senza un'autovettura destinata allo svolgimento della propria attività;
2 3) Vero che utilizzava l'auto della al fine di gestire i CP_4 Parte_1
contatti con i fornitori, con i tour operators e con i clienti della società e per ogni necessità legata all'attività alberghiera;
4) Vero che l'autovettura veniva ritrovata nel mese di settembre dell'anno 2012 dalla Polizia di Vicenza, sottoposta a sequestro dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza e, successivamente, restituita dall'Autorità nel mese di ottobre dello stesso anno;
5) Vero che le serrature dell'autovettura erano danneggiate ed è stato necessario ordinare il duplicato della chiave e del telecomando di accensione alla Concessionaria Mercedes;
6) Vero che l'autovettura, a seguito della riconsegna, ha manifestato evidenti problemi al cambio automatico;
7) Vero che l'autovettura, a seguito della riconsegna, è stata di fatto inutilizzata;
8) Vero che l'autovettura, a seguiti della riconsegna, è stata per molti mesi ricoverata presso gli spazi della IN RS di San NO (TV);
9) Vero che una volta rientrata in possesso dell'auto si adoperava per Parte_1
metterla in vendita ed affidando la commercializzazione alla IN RS di San
NO (TV);
10) Vero che alcuna proposta d'acquisto veniva ricevuta dalla IN RS di San
NO (TV) o da Parte_1
11) Vero che nel corso dell'anno 2015, l'autovettura messa in vendita da Parte_1
veniva affidata ad ed utilizzata dal per alcune settimane;
Controparte_5 Per_1
12) Vero che nel corso dell'anno 2015 l'unica persona interessata ad un eventuale acquisto era ed il intendeva rendersi conto dello stato dell'auto e dei Controparte_5 Per_1
costi che avrebbe dovuto sostenere per la sistemazione del mezzo del mezzo prima di confermare le proprie intenzioni;
3 13) Vero che nel corso dell'anno 2015, proponeva ad Controparte_5 [...] di acquistare l'autovettura con la formula del “vista e piaciuta” ed offriva un Parte_1 corrispettivo per l'acquisto pari a € 950,00;
14) Vero che accettava la proposta di sia per i Parte_1 Controparte_5 costi di mantenimento dell'auto che in ragione degli interventi di cui necessitava il medesimo mezzo.
15) Vero che il perito di geom. OL, mai avviava il motore dell'autovettura CP_2
Mercedes, modello ML 320 CDI, di proprietà di parcheggiata presso Parte_1
la IN RS di San NO nel corso del periodo- anni 2012-2014.
Si indicano quali testimoni per tutti i capitoli di prova formulati:
, residente a [...]; Controparte_5
, residente a [...]; Testimone_1
, titolare della IN RS di San NO (TV); Testimone_2
, residente a [...]di TE UL NT (VI). Controparte_6
Nell'ipotesi di accoglimento delle istanze di prova orale ex adverso formulate si insiste nuovamente al fine di essere sentiti a prova contraria su esse con i medesimi testi suindicati.
Per parte convenuta ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione respinta,
Nel merito: respingersi per i motivi esposti in narrativa l'avversaria domanda risarcitoria siccome indimostrata oltre che infondata in fatto e in diritto.
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree,
4 previo accertamento e quantificazione del danno provocato dal furto, per l'effetto condannarsi la Compagnia a pagare al convenuto sig. il corrispondente CP_2 Controparte_1
indennizzo assicurativo entro i limiti e nei termini di polizza.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi nella quale si ritenessero non pienamente dimostrate le allegazioni, domande ed eccezioni dell'odierno convenuto, e senza con ciò invertire l'onere probatorio gravante ULla controparte, si chiede di essere ammessi a prova per testimoni ULle circostanze di seguito capitolate:
1) vero che in data 20/6/2012 il sig. l'avv. e il sig. Persona_2 Controparte_5 consegnavano presso l'autofficina del sig. l'autovettura Tes_3 Controparte_1
Mercedes, mod. ML 320CDI, targata CZ296JW chiedendo l'installazione di un “kit idrogeno”;
2) vero che nelle circostanze di cui al capitolo che precede l'autovettura registrava un chilometraggio di 120.000 km;
3) vero che nel tardo pomeriggio del 20/6/2012 il sig. spostava Controparte_1
l'autovettura unicamente all'interno dell'officina per predisporre l'installazione del kit idrogeno;
4) vero che in data 11/10/2012 il perito della Compagnia Persona_3 CP_2 ispezionava l'autovettura Mercedes, mod. ML 320CDI, targata CZ296JW, dissequestrata il giorno 10/10/2012, senza riscontrare “alcun apprezzabile danno degno di nota”;
5) vero che in occasione dell'ispezione del 11/10/2012 l'autovettura Mercedes, mod. ML
320CDI, targata CZ296JW, registrava un chilometraggio di 120.424 km;
6) vero che successivamente all'ispezione del 11/10/2012 nessuna richiesta di quantificazione di danno veniva ricevuta dal sig. sino alla raccomandata del 28/7/2013 Controparte_1
(cfr. doc. 6 che si rammostra al teste).
5 Si indicano a testimoni il sig. di AN TO (VI), il sig. di Tes_3 Testimone_4
TE UL NT (VI) e il perito di CO TO (TV), con riserva di altri Persona_3
indicarne.
Per parte terza chiamata
Contrariis reiectis,
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità passiva di in relazione alle domande avanzate da parte convenuta nei suoi confronti, non CP_2
sussistendo ai sensi della polizza n. 1362863 ex adverso invocata alcuna garanzia assicurativa
R.C. per l'ipotesi di furto;
- nel merito:
- in via principale:
- respingersi le domande avanzate nei confronti di non sussistendo ai sensi della CP_2
polizza n. 1362863 ex adverso invocata alcuna garanzia assicurativa R.C. per l'ipotesi di furto;
- respingersi le domande avanzate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente respingersi le domande avanzate dal sig. , in proprio e Controparte_1
nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale Controparte_3
nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto;
[...] CP_2
- respingersi le domande avanzate da parte convenuta nei confronti di in quanto CP_2
infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in causa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese
CP_ attoree, e/o della domanda di garanzia avanzata da parte convenuta nei confronti di limitarsi la condanna di quest'ultima a corrispondere, se del caso e laddove il fatto per
[...]
6 cui è causa rientri tra le garanzie assicurative sottoscritte e queste ultime e la polizza riULtino operanti ed operative nella fattispecie de qua, a corrispondere all'assicurata le somme che dovessero riULtare dovute e nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa
(anche in considerazione di quanto dovesse essere già stato erogato o fosse erogando all'attrice da altre Compagnie Assicuratrici per i fatti per cui è causa e tenendo conto anche dell'art. 1227, I e II comma, c.p.c.) nei limiti ed ai sensi della polizza invocata (n. CP_2
1362863), con ogni scoperto, esclusione, franchigia, massimale e con detrazione di quanto già erogato;
- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio da , in Memoria ex art. CP_2
183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- in ogni caso:
- spese e compensi di lite rifuse, rimb. forf., IVA e CPA comprese;
- rigettarsi ogni pretesa di rifusione delle spese e compensi di lite avanzata da parte convenuta nei confronti di . CP_2
MOTIVAZIONE
Fatto
Il 20.6.2012 ha affidato l'autovettura Mercedes modello ML 320 CDI, Parte_1
targata CZ 296 JW, ad TE UL NT (VI) per Controparte_7
l'effettuazione di interventi di manutenzione. Durante la notte tra il 20 e il 21 giugno 2012
l'auto, mentre si trovava presso l'officina, è stata prelevata da ignoti penetrati nell'azienda dopo avere forzato l'entrata.
Dopo alcune settimane l'autovettura è stata ritrovata, priva di targa originale, ed è stata sottoposta a sequestro preventivo con provvedimento 16.8.2012 del Pubblico Ministero. Il mezzo è stato dissequestrato e restituito al proprietario nel mese di ottobre 2012. L'8.9.2015 è stato venduto da a terzi, per il prezzo di € 950,00. Parte_1
7 Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 30.11.2022, ha convenuto Parte_1 CP_1
avanti questo Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in
[...] conseguenza del furto, quantificati in € 24.600,76.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato l'avversaria quantificazione del danno e chiamato in garanzia compagnia con la quale aveva stipulato una polizza per il CP_2
rischio di furto.
La terza chiamata costituitasi in causa, ha dedotto di non essere tenuta a CP_2
manlevare parte convenuta ai sensi di polizza in essere per i fatti per cui è causa, non essendo detta polizza attinente ad una assicurazione per responsabilità civile, e di essere semmai tenuta, in presenza dei presupposti, a corrispondere, nei modi e nei limiti previsti dal contratto di assicurazione, l'indennizzo previsto in polizza per i danni oggetto di garanzia. Ha comunque rilevato la mancata prova della asserita responsabilità dell' e Controparte_8
contestato la quantificazione dei danni pretesi.
La causa è stata istruita mediante istruzione testimoniale.
All'udienza del 19.9.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
La causa è stata rimessa in istruttoria per il cambio del giudice assegnatario del ruolo.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
A) Responsabilità contrattuale del convenuto e delle terza chiamata
8 A.1 L'attrice ed il convenuto concordemente deducono che l'autovettura per cui è causa -
Mercedes ML 320 CDI, targata CZ 296 JW - venne lasciata dal proprietario all'autofficina per l'installazione di un dispositivo ad idrogeno. Date le circostanze e la qualifica CP_1
professionale del depositario, non riULtando che vi fossero rapporti personali pregressi tra riparatore e proprietario del mezzo, è lecito presumere che il contratto concluso tra attore e convenuto fosse a titolo oneroso. Il deposito di un mezzo presso un autoriparatore fa insorgere nello stesso l'obbligo custodire il bene. Nel caso in cui il bene in deposito venga sottratto, il depositario è responsabile verso il proprietario salvo che non provi che il fatto sia derivato da causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente che egli deduca di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., apprestando misure destinate ad impedire la sottrazione clandestina (Cass. n. 5736/09, rv. 607006; n.
1355/70, rv. 347081).
Nel presente caso parte convenuta non ha offerto la prova liberatoria circa l'inevitabilità dell'accaduto, unica richiesta per esonerarla dalla responsabilità ex recepto sorta dall'affidamento del mezzo. Essa è quindi tenuta a risarcire i danni che il proprietario del veicolo ha subito in ragione della perdita, pur momentanea, del mezzo.
A.2 aveva stipulato con una polizza a copertura del rischio Controparte_1 CP_2
“furto” in forza della quale la compagnia si è impegnata, in caso di furto perpetrato da un terzo introdottosi nell'azienda forzandone l'accesso, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi. E' quindi infondata la pretesa del convenuto di essere manlevato dalla terza chiamata, non essendo stata rilasciata un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, e tuttavia la domanda svolta può essere qualificata come domanda di indennizzo per il furto subito.
In data 9.5.2013 ha ricevuto da , per il furto del giugno 2012, un Controparte_1 CP_2 indennizzo parziale di € 5.100,00, dal quale sono stati però esclusi espressamente i “danni al veicolo oggetto di furto”, cioè riferibili all'autovettura di (unico Parte_1
9 automezzo rubato). Deve quindi ritenersi che l'indennizzo riguardasse gli altri beni di proprietà di sottratti dai ladri, di cui viene dato atto nella denuncia in atti (in CP_1 particolare attrezzatura dell'officina, 40 batterie e denaro contante).
La domanda di indennizzo svolta dal convenuto è fondata, nella misura in cui abbia ad oggetto danni direttamente derivati dal furto del mezzo per cui è causa.
B) Quantificazione del risarcimento del danno spettante all'attrice
B.1 L'attrice deduce di avere dovuto, immediatamente dopo il furto, procurarsi un mezzo sostitutivo per supplire alla mancanza del veicolo sottratto. Ciò in quanto il veicolo sarebbe indispensabile per l'attività aziendale dell'attrice, consistente nella gestione di un albergo a
Venezia. Per tale motivo, disperando della possibilità (statisticamente infrequente) di recupero del mezzo rubato, essa si sarebbe risolta ad acquistare l'auto usata di cui alla fattura doc. 4, dalla quale riULta che il contratto d'acquisto venne stipulato il 22.6.2012, cioè il giorno successivo alla denuncia del furto.
Su queste basi, chiede di essere risarcita del valore del mezzo perduto Parte_1 alla data del furto (stimato in € 15.300,00), detratto quanto ricavato dalla rivendita a terzi avvenuta nel 2015 (al prezzo di € 950,00), per un totale di € 14.350,00.
La macchina rubata, in realtà, è stata ritrovata già poche settimane dopo il furto e sottoposta a sequestro preventivo penale. E' stata poi dissequestrata e restituita al proprietario il
10.10.2012. Non può dirsi quindi che il furto abbia comportato la perdita definitiva del mezzo da parte dell'attore. La decisione di sostituire il mezzo perso con un'altra macchina, pur dimostrando la necessità della società attrice di disporre di un mezzo per far fronte alle proprie esigenze, non può ripercuotersi ULle controparti, considerato che l'attrice avrebbe potuto agire con maggiore prudenza e, quantomeno nei primissimi tempi successivi al furto, procurarsi l'uso temporaneo di un mezzo, in attesa di verificare l'eventuale recupero dell'auto rubata. In tal modo i danni avrebbero potuto essere minori di quelli che l'attrice deduce nel
10 pretendere di essere risarcita del valore del mezzo rubato, sicché i pregiudizi ulteriori, dovuti alla scelta di acquistare immediatamente una seconda auto, non possono essere addebitati ai responsabili (art. 1227 comma 2 c.c.).
Non sono pertanto risarcibili le spese che l'attrice deduce come danno a titolo di tasse automobilistiche e premi assicurativi inutilmente pagati per gli anni dal 2013 al 2015 (dato che il mezzo in questione era utilizzabile in tale periodo), né le spese sostenute per il passaggio di proprietà dell'auto acquistata il 22.6.2012.
B.2 Nemmeno può ritenersi provato che il furto abbia determinato la drastica diminuzione di valore del veicolo per cui è causa, dal valore prima dell'evento, pari ad € 15.300,00, al prezzo ottenuto in occasione della rivendita a terzi nel 2015, pari ad € 950,00. La prova di un simile danno doveva essere fornita dall'attore, che chiede il risarcimento. Parte_1 deduce che la sua Mercedes ML 320 CDI sarebbe stata ritrovata “in stato di abbandono” e danneggiata. In particolare specifica di avere dovuto provvedere al rifacimento della chiave di accensione e del telecomando di apertura dell'autovettura (con una spesa di € 248,43, come da doc. 14) e di avere rilevato come il cambio automatico necessitasse di essere sostituito integralmente e in tal senso dimette, sub doc. 7, il preventivo di un riparatore per € 5.562,86.
Mentre il danno al blocchetto di accensione è documentalmente provato e configura una logica conseguenza del fatto che i ladri abbiano prelevato l'auto senza usare la chiave presente in officina (e lì rimasta), il rapporto causale tra furto e malfunzionamento del cambio non è stato dimostrato. L'attore non ha provato che i problemi del cambio di cui hanno riferito i testi e IN, con riferimento allo stato del veicolo dopo il suo ritrovamento, CP_5
non fossero presenti anche prima del furto. Nemmeno può dirsi che una simile prova sia ricavabile in via presuntiva, dato il breve periodo in cui l'auto è stata in mano ai terzi che l'avevano rubata e considerato che, confrontando il chilometraggio dell'auto antecedente al furto (che la stessa attrice indica in circa 120.000 km) e quello rilevato dal perito dell'assicurazione nella fotografia dimessa sub doc. 3 (fotografia che non può che essere stata
11 scattata dopo il ritrovamento e che indica in 120.424 i chilometri percorsi), non vi è prova che l'auto sia stata utilizzata per lunghe percorrenze da chi ne ha potuto disporre tra il 20.6.2012 e la data del ritrovamento. Il capitolo di prova testimoniale sub 6 dedotto dall'attrice non è ammissibile in quanto richiede al teste una valutazione circa l'origine del difetto.
Il perito assicurativo geom. ha esaminato l'auto l'11.10.12 presso il Persona_3
concessionario IN RS s.r.l., ove parte attrice l'aveva depositata, e non ha rilevato nessun danno significativo. Il titolare del concessionario, ha dichiarato in Testimone_2
sede testimoniale di avere invitato il perito a fare una prova dell'auto per la verifica del cambio. Il perito OL ha dichiarato di avere riferito a IN che una simile verifica si sarebbe potuta fare solo presso una concessionaria autorizzata Mercedes e di non essere mai stato in seguito informato “che la macchina era presso la Mercedes per fare le verifiche al cambio”.
La pretesa del perito assicurativo a fare esaminare l'auto da una concessionaria della casa produttrice e di essere informato di tale possibilità è ragionevole;
in ogni caso l'attore avrebbe potuto procurarsi la prova del danno e della sua riconducibilità al furto mediante una procedura di istruzione preventiva.
RiULta comunque che l'auto, dopo essere stata ritrovata e restituita al proprietario, potesse viaggiare, tanto che il teste l'ha guidata da Vicenza fino al concessionario IN CP_5
RS di San Vendemmiano e che l'automezzo, nel 2015, pur non essendo stato riparato il cambio, ha superato la revisione periodica.
B.3 Il danno subito da consiste, quindi, nel non avere potuto disporre Parte_1 dell'autovettura dal 21.6.2012 (quando presumibilmente la società attrice avrebbe potuto ritirare la macchina dall'officina , una volta eseguito l'intervento richiesto) alla metà CP_1
di ottobre 2012, quando il mezzo dissequestrato, una volta riparato il blocchetto dell'accensione, è tornato nella disponibilità del proprietario in condizioni che, in mancanza di prova diversa, si devono ritenere assimilabili a quelle precedenti al furto.
12 Si può presumere che l'indisponibilità dell'auto possa avere arrecato un danno ad
[...]
considerando l'oggetto dell'attività di impresa dell'attrice ed il fatto che la Parte_1
stessa abbia deciso di procurarsi un nuovo automezzo già il giorno successivo alla scoperta del furto. La liquidazione del danno, per le ragioni indicate, non può allinearsi ai criteri indicati dall'attrice e va contenuta nell'esborso che la stessa avrebbe, in ipotesi, dovuto affrontare per il noleggio di un'auto simile a quella sottratta. Detto onere può essere equitativamente stimato in € 50,00 al giorno e quindi, per una durata di quattro mesi, in €
6.000,00.
B.4 Va anche riconosciuta all'attore la rifusione delle spese legali, pari ad € 2.600,00, sostenute per ottenere il dissequestro penale dell'auto, come documentate da parte attrice
(docc. 17 e 27) e come confermato in sede testimoniale dall'avv. (il Controparte_5
quale ha dichiarato di avere assistito come professionista l'attore per ottenere il dissequestro).
B.5 Nel complesso all'attore spetta un risarcimento liquidato in € 6.248,43 (6.000+248,43), oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati dal 10.10.2012 al saldo, e in € 2.600,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati dal 13.8.2013 (data della fattura quietanzata dell'avv. al saldo. CP_5
C. Indennizzo dovuto da CP_2
Tutti i danni che è tenuto a risarcire a costituiscono Controparte_1 Parte_1
danni derivanti dal furto delle cose assicurate da e vanno perciò indennizzati CP_2
dalla compagnia.
Non vi è prova che l'auto per cui è causa fosse stata autonomamente assicurata per furto dal proprietario, né è ammissibile l'esplorativa istanza di ordine di esibizione formulata in proposito dalla compagnia.
13 Spese di lite
Atteso il solo parziale accoglimento delle domande dell'attrice avverso la convenuta, va disposta una parziale compensazione delle spese tra le stesse parti, con condanna della convenuta alla rifusione della quota di metà delle spese di difesa dell'attrice.
La terza chiamata soccombe nei confronti della convenuta chiamante e va condannata a rifondere la stessa delle spese del giudizio.
Non è applicabile l'art. 1917 comma terzo c.c., invocato dalla convenuta, non trattando il giudizio di una polizza per responsabilità civile.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 6.248,43, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali maturati ULla somma via via rivalutata annualmente dal 10.10.2012 al saldo, nonché la somma di € 2.600,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali maturati ULla somma via via rivalutata annualmente dal 13.8.2013 al saldo;
2) condanna a pagare a , a titolo di indennizzo, gli CP_2 Controparte_1
importi di cui al capo che precede;
3) condanna , previa parziale compensazione per la quota di un Controparte_1
mezzo, a rifondere a la residua quota delle spese di difesa, Parte_1 liquidate, per l'intero, in € 6.907,55, di cui € 5.777,00 per compensi, € 264,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
14 4) condanna a rifondere a le spese di difesa, liquidate CP_2 Controparte_1 in € 6.880,55, di cui € 5.777,00 per compensi, € 237,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 12 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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