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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3462/24 R.G.A.C., riservata in decisione all' udienza dell'11.6.25, e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Landi, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata alla citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Grottaminarda, alla Piazza XVI Marzo 1978, n. 13.
APPELLANTE
E
, ( , rappresentata e difesa dall' avv. Pasqualino Flammia, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2
procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato pressa lo studio del medesimo difensore in Grottaminarda, alla Via Napoli, n. 3.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 290/24, pubblicata il 29.3.24.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'11.6.25, da intendersi qui integralmente riportato. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.11.24, ha proposto appello avverso la sentenza n. 290 Parte_1
del 29.3.24, con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento per danni non patrimoniali ex artt. 2043 e 2049
CC da lui avanzata nei confronti di . Controparte_1
L' attore in primo grado ha dedotto di essere stato vittima dal mese di agosto 2021 di minacce, e successivamente il 16.8.21, a seguito di una violenta aggressione da parte di e Controparte_1 CP_2
, di aver riportato lesioni personali diagnosticate dal P.O. Sant' Ottone Frangipane di Ariano Irpino;
[...]
nell' occasione aveva provveduto a sporgere denuncia-querela presso i Carabinieri della Stazione di
Grottaminarda.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea, poiché “priva di supporto probatorio”.
ha proposto appello denunciando: Parte_1
• errata ricostruzione dei fatti: il giudice non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie (rinvio a giudizio e dichiarazione testimoniale);
• omessa pronuncia sulla domanda di “accertare e dichiarare .responsabile Controparte_3
dell'aggressione perpetrata ai danni dell' attore per i motivi esposti in narrativa”
Si è costituita ed ha chiesto in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
Cont per essere l'impugnazione stata proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 ; nel merito ha concluso il rigetto del gravame poiché infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza dell'11.6.25 la causa è stata riservata in decisione.
Con La preliminare eccezione sollevata dalla sulla tardività dall'impugnazione ex art. 327 CPC è fondata.
Invero ai sensi dell'art. 327 CPC (come modificato dall' art. 46, comma 17, della legge n. 69/09, con effetto,
ex art. 58, comma 1, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009), il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dal giorno in cui la sentenza è pubblicata a norma dell'art. 133
CPC, vale a dire dal giorno in cui la sentenza è depositata nella cancelleria del giudice che l'ha emessa, a prescindere dalla sua notificazione.
La Suprema Corte ha ribadito che per i termini mensili o annuali - fra i quali è compreso quello di decadenza di cui si discute, decorrente dalla pubblicazione, in difetto di notificazione della sentenza impugnata - si osserva quanto stabilito dagli artt. 155 c. 2 CPC e 2963 c. 4 CC , e cioè il sistema di computo non «ex numero» bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
(cfr. Cass. n. 4165/24).
Pertanto, in applicazione dei principi indicati, nella fattispecie, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 29.3.24, la notifica dell'atto di citazione in appello avrebbe dovuto essere effettuata, a pena di decadenza dell'impugnazione, entro e non oltre il 30 ottobre 2024 (considerando la sospensione feriale); dagli atti di causa emerge, invece, che tale notifica è stata inoltrata a mezzo pec, all' avvocato costituito in primo grado solo in data 15.11.24.
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Essendo la decisione fondata su ragioni di rito che prescindono dall'esame del merito, le spese di lite possono essere compensate.
Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'appellante e dell'appellata, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà all'esito del deposito della documentazione relativa alla situazione reddituale aggiornata delle parti, come da protocollo.
Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 209/24 del 29.3.24 del Giudice di Pace di Ariano Irpino, ogni contraria CP_1
ed istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il proposto appello;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Benevento, 13.6.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci