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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6797 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
27/06/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. Parte_2
), difesi dall'Avv. RICCIO BIAGIO (c.f. ) P.IVA_2 C.F._1
APPELLANTI
E
Parte_2
(c.f. ) difesa dagli avv.ti Biagio Riccio (C.F. ), P.IVA_2 C.F._1
Armando Di Nosse (C.F. ) e Salvatore Di Nosse (C.F. CodiceFiscale_2
); CodiceFiscale_3
INTERVENUTA
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_3 difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f.
; C.F._4
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6429/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 22/04/2020.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellante: “Si rinuncia espressamente a tutti i capi della sentenza relativi alla prescrizione, alla decadenza dell'esercizio del potere della pubblica amministrazione. Si chiede che il Collegio voglia 1. accertare l'insussistenza e l'infondatezza, per le ragioni addotte in narrativa, del provvedimento di revoca e, per l'effetto, 2. condannare il MISE, per tutte le ragioni spiegate nella ricostruzione del fatto e per le quali il giusdicente di prime cure non ha dato, respingendo la domanda, adeguata motivazione, al pagamento della rata ancora dovuta pari al 10% del residuo, che ammonta ad € 3.135.325,00, oltre interessi.
3. Condannare, altresì, il MISE a ristorare il danno occorso alla società in misura pari agli investimenti Parte_1 realizzati sull'opificio industriale, per € 15.000.000,00, sulla base del mutuo contratto con il Monte dei Paschi di Siena.
4. Condannare il MISE a corrispondere alla appellante la somma di € 8.500.000,00, necessaria per avviare lo stabilimento. Condannare il
MISE a risarcire il danno per la perdita di chance, da valutarsi in relazione alla produttività di un investimento pari ad oltre 24 milioni di euro, importo esborsato dalla società per quello revocato dal Mise.
6. Rigettare la domanda Parte_1
riconvenzionale nella somma portata dalla cartella esattoriale e considerare che nelle more il Mise si sia insinuato nel fallimento dell'esponente.
7. Con condanna di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto avvocato il quale dichiara di averne fatto anticipo.”.
Conclusioni dell'appellato: “Voglia la Corte di Appello rigettare l'appello, in quanto inammissibile ed infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione anche sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma ha respinto le domande dell'odierna appellante, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Si rimanda all'integrale lettura del provvedimento impugnato qui sinteticamente ricordando che l'appellante aveva domandato che fosse accertata l'inesistenza delle condizioni e dei presupposti per la revoca del contributo erogatole ex legge 488/92 per la realizzazione di un impianto in grado di estrarre dalla biomassa e dai rifiuti solidi urbani, acido etilico e materiali derivati per un importo di euro 32.092.657,63, con condanna del medesimo convenuto a corrispondere il saldo di quanto non ancora r.g. n. 2 erogato, pari ad euro 3.135.635,00, oltre interessi. Chiedeva altresì la condanna del al risarcimento del danno conseguente al blocco dei finanziamenti, CP_1 quantificato in euro 400.000,00 annui a decorrere dalla notifica dell'atto di revoca
(04.06.2015). In via gradata chiedeva che l'amministrazione fosse dichiarata decaduta da ogni azione e/o eccezione, essendo decorso il termine per denunciare i vizi dell'opera e prescritto ogni diritto della p.a. Chiedeva, in ogni caso che, in applicazione dell'art. 1227 c.c., fossero dichiarati non dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria sull'importo richiesto in restituzione, oltre alla condanna al risarcimento del danno provocato all'impresa per investimenti successivi al 2004, spese e per perdita di chance.
A motivo del rigetto il tribunale ha escluso che la revoca delle agevolazioni fosse attinta dai rilievi mossi dall'attrice.
ha proposto appello al quale ha resistito Parte_1
il . Controparte_1
è Parte_2
intervenuta quale cessionaria dei diritti relativi al presente contezioso.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 27/06/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'impugnazione contiene due motivi, di seguito esaminati anche alla luce delle difese dell'appellato.
Va esaminata, prima di ogni diversa questione, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, eccezione alla quale l'appellante non ha replicato nelle memorie conclusionali.
Nella comparsa di costituzione il ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per tardività in quanto notificato l'11 dicembre 2020, ovvero dopo la decorrenza del termine di sei mesi (più 30 gg. di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 22 aprile 2020). La sentenza impugnata
è quindi passata in giudicato il 23 novembre 2020 per mancata impugnazione nei termini di legge.
Premesso che la notifica dell'appello risale al 10.12.2020 (si veda la ricevuta di consegna della relativa PEC), l'eccezione è infondata perché, tenuto conto della sospensione feriale e di quella straordinaria collegata alla pandemia, il termine dell'art. 327 cpc scadeva il 14 dicembre 2020.
Degli ulteriori profili di inammissibilità dell'appello prospettati dal CP_1
merita specifico scrutinio soltanto quello che evidenzia la contraddittorietà tra le r.g. n. 3 conclusioni ed i motivi di appello.
“Si rinuncia espressamente a tutti i capi della sentenza relativi alla prescrizione, alla decadenza dell'esercizio del potere della pubblica amministrazione.”
Così, espressamente, l'appellante nelle conclusioni dell'atto di citazione ove, col primo motivo di appello, aveva tuttavia messo in discussione proprio i limiti temporali dell'esercizio del potere di revoca per violazione dell'art. 21 quinquies e nonies della l.
n. 241 del 1990.
Il motivo è inammissibile per il giudicato formatosi sulla tempestività dell'esercizio del potere pubblicistico.
Il tribunale aveva infatti affrontato il tema: alla pag. 4 (ove dava conto dell'eccezione dell'attrice in questi termini “- che il tempo trascorso dall'erogazione del contributo assumeva rilevanza sia in termini di decadenza dell'azione intrapresa dall'Amministrazione, sia in termini di prescrizione alla luce del reg. UE n. 2988/95 del
Consiglio del 18 dicembre 1995.”) ed alla pagina 19 ( “Nessun termine di decadenza è quindi previsto dalla legge per la revoca della agevolazione. Parte attrice ha eccepito la prescrizione del diritto, l'eccezione è infondata. Ritiene il Tribunale che il termine di prescrizione applicabile nella specie sia quello ordinario decennale e non quello quadriennale ex art. 3 del reg. CE n. 2988 del 18.12.1995. Invero quest'ultima disposizione prevede, al paragrafo 3, che gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare termini più lunghi e nella specie, posto che nell'ordinamento italiano lo strumento che consente il recupero dei pagamenti che si rivelino privi di giustificazione
è l'actio indebiti, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, questo è anche il termine di prescrizione da applicare nel caso in esame. Giova al riguardo richiamare sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n.23603/2017) secondo cui “in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della
“causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione”. . Nel caso di specie il dies a quo deve essere individuato, quanto meno, al momento della trasmissione al della relazione CP_1
sullo stato finale del programma di investimento (18.20.2007), di talché non risulta maturato il termine decennale di prescrizione.”).
r.g. n. 4 Il primo motivo di appello che denuncia “Violazione e falsa applicazione dell'art.
21 quinquies e nonies della L. 241/1990. Inosservanza del termine ragionevole per
l'annullamento o la revoca dell'atto amministrativo.” si pone in aperta contraddizione con l'opzione di rinunciare ad aggredire i relativi capi della sentenza ed è pertanto inammissibile.
Il secondo motivo di gravame denuncia “Inappropriata valutazione da parte del giudice di prime cure del materiale processuale. Mancanza di motivazione giustificatrice della revoca. Inadeguatezza a valutare gli atti processuali soprattutto quelli che dimostrano il fatto pacifico della costruzione dello stabilimento e della realizzazione dell'investimento industriale. La dinamica elidente del factum principis, se si volesse indicare un indice di colpevolezza a carico della società e per Parte_1
esso ai suoi amministratori del tempo.”.
Con tale motivo è dedotta l'assenza di colpa o dolo nell'operato della Parte_1 dal momento che l'affidamento, con legge, alle Regioni della raccolta dei rifiuti solidi urbani realizzava l'ipotesi del factum principis e quindi la società era stata costretta a mantenere l'investimento espungendo dalla sua attività quella della raccolta dei detti rifiuti.
Il motivo è inammissibile ex art. 345 cpc perché introduce un tema nuovo, mai sottoposto all'attenzione del primo giudice e comunque infondato nel merito meritando condivisione la giurisprudenza, citata dal , secondo cui “l'art. 1256 del codice CP_1
civile, ed il relativo principio per cui il debitore è esonerato da responsabilità nel caso di impossibilità sopravvenuta e non imputabile della prestazione contrattuale (ad impossibilità nemo tenetur), pur implicando l'esclusione della responsabilità del debitore per l'inadempimento (quindi, del suo eventuale obbligo risarcitorio, non prevede affatto che, in un contratto a prestazioni corrispettive, la controparte rimanga tenuta al proprio adempimento. Al contrario, la sopravvenienza di un fatto non imputabile a nessuna delle parti contraenti, che renda impossibile l'esecuzione di una delle prestazioni, libera l'altra parte dall'obbligo di esecuzione anche della prestazione rimasta possibile, proprio in ragione del rapporto di corrispettività fra le prestazioni.
Pertanto, anche ove risultasse provata l'impossibilità non imputabile di realizzazione del progetto e di raggiungimento del prefissato obiettivo occupazionale;
questa non giustificherebbe il mantenimento del contributo, strumentale al perseguimento
r.g. n. 5 dell'obiettivo pubblicistico, tanto più che il contributo costituisce un aiuto di stato 18 erogabile solo a determinate condizioni connesse al perseguimento di obiettivi pubblicistici, il cui mancato soddisfacimento renderebbe illegittima l'erogazione stessa dell'aiuto. Nel caso di specie, dunque, risulta irrilevante, alla stregua di quanto sopra, ogni verifica in ordine all'effettiva non imputabilità della mancata attuazione del progetto previsto nel contratto d'area, risultando comunque giustificata la revoca del contributo in ragione del mancato conseguimento dell'obiettivo occupazionale previsto” (così Tar Lazio, sez. III ter, 19/11/2012 n. 9541).
L'appello è conseguentemente, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo tenuto conto del valore delle domande.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido, al rimborso, in favore del
[...] Parte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1
che si liquidano in euro 50.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 24/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6