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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IE
Causa R.G. 1255 /2023 Oggi 7 aprile 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Corrado Macchi, noto all'Ufficio per la parte attrice e l'Avv. Gabriella Sabatini, nota all'Ufficio, per la parte convenuta. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,35 alle ore 13,41 per recarsi a IE per le votazioni per il Consiglio
Giudiziario e per cause R.G.282/13, 2248/22 e 2848/21) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo
1 svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,39).
Alle ore 20,04 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 20,05
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1255 /2023 R.G.A.C., Oggetto: Vendita di cose mobili
promossa da:
quale titolare dell'omonima ditta individuale, con Parte_1
sede in Segrate (MI), rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Macchi e
Veronica Balestrieri ed elettivamente domiciliato presso e nel loro in Milano, Via
Mario Pagano nr. 41, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
2 ATTORE OPPONENTE
contro
con sede in Monteriggioni (SI), in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella
Sabatini ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Masaccio 49
Firenze, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 383/2023 ritualmente notificato
, nella sua qualità, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di IE, ogni contraria istanza respinta e disattesa, così GIUDICARE In via preliminare Accertare e dichiarare che sussistono i motivi ed i presupposti nonché il principio di prova scritta e documentale a sostegno delle tesi e delle argomentazioni di e, conseguentemente, negare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr. Pt_1
383/2023 (R.g. 913/23) sussistendo i presupposti dell'art. 1460 c.c. a fronte della contestazione di inadempimento sollevata. Nel merito: Accertare e dichiarare che la fornitura di merce effettuata da
di cui alla fattura nr V1-004770 in data 17/06/2022 e' parzialmente Controparte_1
affetta da vizi e difetti che la rendono inidonea alla lavorazione e, pertanto, dichiarare risolto il contratto di fornitura nella parte che riguarda il materiale contestato e, conseguentemente, accertare che la somma di € 21.000+iva (riferito al materiale in giacenza) non è dovuta In ogni caso, Revocare il decreto opposto nr. 383/023 (R.G. 913/2023) emesso dal Tribunale di IE Accertare la legittimità della contestazione ex art. 1460 c.c. effettuata da e la conseguente legittimità della Pt_1
sospensione dei pagamenti residui dovuti all'opposta. In via riconvenzionale e di merito: Accertata e dichiarata la presenza di vizi e difetti nella fornitura di cui alla fattura nr V1-004770, e quantificata
3 la stessa nella somma di € 21000+iva come in narrativa ovvero nel diverso importo che risulterà in corso di causa, condannare (C.F./P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Monteriggioni (SI), loc. Castellina Scalo, via Chiantigiana nr. 10, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di €21000+iva . ovvero del diverso importo che verrà ritenuto anche in via equitativa e, in subordine, ordinare e disporre la compensazione, totale o parziale dei relativi crediti. Dare atto, sin
d'ora, della disponibilità di alla immediata restituzione del materiale difettoso in deposito, con Pt_1
emissione di relativa nota di credito da parte dell'opposta..”.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” affinchè l'Ecc.mo
Tribunale adito voglia in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui all'art. 648 cod.proc.civ.; nel merito in
via principale, respingere la proposta opposizione perché inconsistente, infondata,
pretestuosa e proposta con intento meramente dilatorio, conseguentemente
confermando in toto il decreto opposto, con contestuale rigetto della domanda
riconvenzionale proposta perchè infondata in fatto ed in diritto e comunque non
provata; nel merito in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento anche
parziale della proposta opposizione, condannare la ditta Parte_1
al pagamento in favore della della somma che Controparte_1
risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, da porre in compensazione
con quanto la società opposta fosse condannata a corrispondere alla ditta
opponente in forza del denegato e non creduto accoglimento, anche parziale, della
domanda riconvenzionale svolta;
in ogni caso, con vittoria di competenze legali e
spese del giudizio monitorio e della fase di cognizione.”.
4 Concessa la provvisoria esecutività al D.I. opposto, come motivato all'udienza del 10.10.2023, la causa è stata quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione ex art. 281sexies c.pc.,
assegnando termine per il deposito di eventuali note convcesse anche ai fini della discussione. Seguiva rinvio per motivi dell'Ufficio
All'udienza del 7 aprile 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Nell'introdurre l'opposizione a D.I. 383/2023, emesso in via monitoria per la richiesta avanzata di pagamento del saldo fattura 6261/22, la parte attrice opponente ha lamentato che la fornitura effettuata di cui alla fattura 1), nr V1-004770
integralmente pagata, è risultata viziata. In particolare ha evidenziato di aver richiesto alla convenuta la fornitura di nr 20 tonnellate di lamiera ELO DC04
1530X3000 X 0.8, destinata a rifornire un cliente terzo. Detta fornitura è stata regolarmente consegnata dalla convenuta e regolarmente consegnata dall'opponente al cliente terzo, il quale, però, ha contestato la qualità del prodotto fornito, e tale contestazione è stata immediatamente “girata” dall'attore alla convenuta, poiché,
però tale fornitura era stata già integralmente pagata parte attrice ha sospeso i pagamenti della fattura per cui è causa. Ha, infatti lamentato l'inidoneità del prodotto fornito di cui alla prima fattura 1), nr V1-004770 ad essere utilizzato per la produzione cui era destinato, evidenziando come detta fornitura fosse affetta da vizi legati al rivestimento della stessa. In particolare, ha lamentato una zincatura non omogenea delle lastre con contestuale inidoneità all'uso cui era destinata, dato che si
5 rompeva durante la lavorazione arrivando a contestare espressamente, già nella fase anteriore al giudizio, che il difetto era rappresentato da una disomogeneità nella parte galvanica, la quale aveva la presenza di assottigliamenti che in fase di stampaggio, creavano delle cricche causandone la rottura, da qui l'eccezione di inadempimento.
Non solo, ma poiché la parte attrice si è vista costretta a ritirare la merce dai clienti finali ha in via riconvenzionale avanzato richiesta risarcitoria, lamentando un danno per complessivi € 21.000 oltre iva, come meglio specificato in atti, insistendo per la revoca del D.I. opposto.
Si è costituita , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando le avverse difese, eccependo la pretestuosità
dell'opposizione rilevando un errore nell'ordine ricevuto dall'attrice evidenziando che la lamiera Elo DC04 1530 x 3000 x0,8, indicata nell'ordine del 24 Maggio 2022
di parte attrice è un materiale che non esiste dato che la dicitura corretta non è "ELO
DC04” ma "DC04+ZE", come peraltro certificato, Ha, poi rilevato che la norma
EN10152:2017 prevede espressamente che il rivestimento di zinco possa variare sulla superficie del materiale purchè si mantenga all'interno di un certo "range";
ecco, dunque, che è la stessa normativa in materia che prevede che il rivestimento possa non essere omogeneo, purchè rientrante entro certi limiti, contestando,
pertanto gli assunti avversari in ordine alla inidoneità all'uso. In ordine alla domanda riconvenzionale svolta ha rilevato come non cvi fosse prova che il materiale asseritamente ritirato dall'opponente, presso il terzo fruitore finale, fosse effettivamente quello originariamente fornito dall'opposta, contestando la quantificazione del danno effettuata ex adverso e la carenza probatoria con riferimento al danno subito, evidenziando come risulta provato l'asserito obbligato ritiro della merce ed il conseguente mancato guadagno, non risulta provato il danno
6 di immagine. Ha, quindi, insistito per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale svolta.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla idoneità o meno del prodotto per cui è causa alla lavorazione cui
era demandato
L'espletata istruttoria ha dimostrato l'infondatezza dell'opposizione per le seguenti motivazioni.
Già nella CTP depositata dalla parte attrice in allegato alla citazione si legge che non è sicuramente provato che l non uniformità della zincatura fosse il solo e certo motivo della rottura della lamiera nella fase di lavorazione.
Si legge, infatti in detta consulenza di parte “….provino fornito è conforme
con lo standard EN 10152:2017 DC04, la zincatura però presenta anomalie sullo
spessore tra la zona rotta e la zona non rotta che potrebbero aver causato l'inizio
della formazione di cricche che portano alla rottura dell'item durante le operazioni
di stampa.” (v. doc. 10 pag. 6 e 7, allegato alla citazione).
La mera lettura di detto documento lascia evincere senza ombra di dubbio che il materiale fornito è ed era conforme allo standard EN 10152:2017 DC04.
A questo punto va rilevato come anche l'espletata CTU abbia confermato che il materiale fornito era del tutto idoneo alla lavorazione cui era destinato e conforme a quanto previsto dalle norme di riferimento.
In particolare il CTU afferma ed accerta “….Con la collaborazione degli intervenuti è stata individuato la merce oggetto della vertenza “DC04+ZE” (di
dimensioni 3000x1530x0.8) corrispondente a quanto riportato nel d.d.t. 6965 del
14/06/2022 depositato agli atti e riportati…. Sono stati tagliati taglio di 6 campioni
7 (dimensioni 400mmx400mm) di materiale dalle lastre “DC04+ZE” oggetto della
vertenza.
Queste sono state segnate con pennarello rosso come lastre “KO”.
2. Sono stati tagliati 6 campioni (dimensioni 400mmx400mm) di materiale del lotto di materiale (DC04+ZE 2.5/2.5 A) relativi a materiale fornito a “ ” Pt_1
da “Ancelor Mittal CLN” (d.d.t n. 1546198 del 28/09/2019).
Queste sono state segnate con pennarello rosso come lastre “OK”.
3. Le 12 lastre appena menzionate sono state prelevate e portate dagli
intervenuti presso la ditta “Erba Angelo srl” (utilizzatore finale) in Strada Padana
Superiore n.1 a Cassina de Pecchi, la stessa ditta a cui la fornito il Pt_1
materiale…. Le analisi di laboratorio (in allegato) hanno confermato che il
materiale prelevato e poi sottoposti al test di imbutitura tenuti il giorno del
sopralluogo, è riconducibile alla fornitura oggetto della contestazione….. la lamiera
appartenente al gruppo “DC04+ZE” (vedi fig.6.2) viene considerata adatta alla
lavorazione di imbutitura profonda…… Il materiale oggetto della contestazione
(denominato “KO”) designato come: DC04+ZE .../... ... (“KO”) al momento dell'ordine (n. 109 del 24-05-2022 – produttore NK Steel Europe -) era
privo delle informazioni necessarie per la definizione dello stato di rivestimento di zinco “Zn” ed era privo della lettera che identifica la qualità della superficie. Stante
queste indicazioni, il fornitore ( ) era tenuto a fornire un Controparte_1
materiale con caratteristiche di copertura che potevano variare in un ampio range
di valori. Come si vede in figura 6.3 (colonna “Coating Designation”), la normativa
prevede valori di copertura di Zn che possono variare da 2,5 micron a 10 micron…….. L'unica contestazione che viene mossa da parte ricorrente è quella relativa allo spessore di zinco (7,5μm) che non risulta conforme alla DC04+ZE
8 75/75 dal momento che vengono contestati valori di ricoprimento non uniformi ed inferiori ai valori di riferimento. C'è da osservare che comunque tali valori superano i 2,5 μm, (valore di ricoprimento della lamiera “OK”). Inoltre, non essendo stato specificato al momento dell'ordine, tale aspetto non sembrava essere
considerato importante per la lavorazione…. Parte resistente ( CP_1
) ha fornito in fase di ordine, lastre di materiale denominato “DC04+ZE”
[...]
in linea con quanto formalmente richiesto e poi ordinato da parte ricorrente
( ). Come dimostrano le analisi di laboratorio già presenti agli atti, il Pt_1
materiale risulta conforme a quanto prescrive la normativa EN 10152 che regola
questa tipologia di prodotti. Si può concludere che i vizi che si sono palesati
durante la lavorazione di del “DC04+ZE” (“KO”) sono da ricercarsi Parte_2
nel processo industriale che sta a valle della fornitura, il quale era stato messo a
punto per il materiale “DC04+ZE 25/25 A” (“OK”).
Per il suddetto processo, non si è tenuto conto delle mutate caratteristiche
meccaniche del nuovo materiale (“DC04+ZE”) che dal punto di vista normativo
era conforme e compatibile con quel tipo di lavorazione.” (v. CTU in atti)
Peraltro, sono infondate le contestazioni sollevate anche nelle note conclusive alla CTU dalla parte attrice, dovendosi rilevare che nelle note alle osservazioni dei
CTP, depositate in allegato alla CTU, l'Ing. (confondendosi) indica come Per_1
osservazioni effettuate dal CTP di parte convenuta anche quelle effettuate dal CTP di parte attrice e su queste precisa espressamente “….l' Ing. incentra la CP_2
propria analisi, riguardo la non conformità del materiale “KO”, a partire dallo spessore del rivestimento di Zinco, focalizzando l'attenzione esclusivamente su tale
aspetto come se fosse il fattore fondamentale per decidere, l'idoneità della merce consegnata dalla parte convenuta alla lavorazione effettuata.”.
9 Lo scrivente ritiene che lo spessore del rivestimento di zinco applicato sulle
facce delle lamiere, influenzi in maniera marginale la riuscita del processo di
deformazione meccanica (imbutitura).
Per scendere un po' più nel dettaglio,è noto che il rivestimento di Zn viene
applicato sulle superfici delle lamiere alla stregua di uno strato di vernice, dunque
solo per proteggere il materiale dagli attacchi chimici di ossidazione. In parole
povere, serve ad evitare la formazione di ruggine durante il periodo di stoccaggio
che, in una logica industriale, non è determinabile a priori, e non tanto per
modificarne le caratteristiche meccaniche di lavorabilità e di deformabilità. Anche
da un punto di vista puramente meccanico, uno spessore di pochi micron di Zinco
(equivalenti in questo caso a 0,0075 mm), non può alterare o influire sul
comportamento meccanico di una lamiera di acciaio di spessore di 0,8mm…… Al
punto 3 delle osservazioni il Ctp fa riferimento al certificato che CP_1
prodotto al momento della consegna del materiale. Tale certificato è
[...]
della tipologia “2.22 “ e come tale garantisce il rispetto delle caratteristiche in
riferimento ad un lotto generico dello stesso prodotto ma non di quel lotto specifico
Per avere garanzie sullo specifico lotto occorre fare riferimento al “certificato
3.13” (allegato nella relazione) che non menziona neanche lo spessore del
rivestimento della lamiera…… il materiale “KO”, da un punto di vista meccanico e
chimico e micrografico, possedesse caratteristiche conformi ed adatte alla
lavorazione per imbutitura.
Sono le stesse analisi che parte attrice porta agli atti che lo dimostrano.
Anche da un punto di vista microscopico, lo stesso laboratorio ribadisce che a
livello cristallino, le dimensioni dei grani, sono conformi così come il livello di
inclusione degli ossidi.
10 Per cui, sia il certificato 3.1 (vedi Fig.1), che i risultati dei test prodotti dal
laboratorio TOPRO LAB, certificano la conformità del materiale alle prove
meccaniche,chimiche e micrografiche.. La contestazione che il laboratorio TOPRO
LAB solleva,a cui fa riferimento il Ctp, riguardano la non uniformità dello strato di
Zinco sul materiale “KO” (che lo scrivente ribadisce non influire sulle
caratteristiche meccaniche) e la irregolarità delle superfici del materiale di base
(acciaio) che risulterebbero “ruvide ed irregolari”. Ma questa irregolarità, che
viene contestata in talune zone, si concretizza in frazioni di micron che, come già
esposto, poco possono influenzare le caratteristiche della lamiera in acciaio…..
Questo fa emergere che lo stato della superfici esterne possono influire sulla
lavorazione solo in termini di parametri di settaggio dei macchinari che eseguono
la lavorazione, ma non possono stravolgerne il comportamento strutturale che è
appannaggio del materiale di base che è costituito dall'acciaio della lamiera…. “
(v. osservazioni ai CTP allegate alla CTU).
Le motivazioni dedotte dal CTU, oltretutto squisitamente tecniche, sono del tutto esaustive e congrue e vengono poste a fondamento della decisione.
All'esito della CTU, quindi, e sulla base della documentazione versata in atti dalla stessa attrice emerge che il materiale fornito era perfettamente conforme ed idoneo all'uso, che l'incertezza sullo spessore di zinco è da addebitarsi ad una carente indicazione da parte dell'attrice al momento dell'ordine e che la rottura della lamiera in fase di lavorazione è da addebitarsi ad un errato settaggio della macchina in sede di lavorazione da parte del destinatario finale.
L'opposizione, pertanto, è infondata e deve essere disattesa e respinta con piena ed integrale conferma del D.I. 383/2023, che va dichiarato definitivamente
11 esecutivo, e contestuale condanna dell'attrice al pagamento delle somme tutte ivi ingiunte.
Sulla domanda riconvenzionale
Il rigetto dell'opposizione assorbe anche la domanda riconvenzionale,
comunque, ad abundantiam si rileva come a fronte delle specifiche contestazioni della parte convenuta la parte opponente non abbia dato alcuna prova in ordine all'effettivo ritiro della marce, al costo sostenuto per detto ritiro, ed al lamentato danno da immagine subito asseritamente, con ciò solo non fornendo la rigorosa prova in ordine all'an, senza la quale non può sussistere alcun danno rendendo non provata la domanda.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività
processuale effettivamente espletata, quindi, in complessivi €. 6.327,00 di cui €.
5.077,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti (spese
CTP), oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Le spese di CTU come liquidate durante il giudizio vengono definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente con obbligo di rifondere alla controparte quanto dalla stessa pagato in corso di causa a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto,
per le motivazioni suesposte, e per l'effetto conferma integralmente il D.I.
383/23 emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara definitivamente
12 esecutivo, e conseguentemente condanna parte attrice al pagamento delle somme tutte ivi ingiunte;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 6.327,00 di cui €. 5.077,00 per onorari ex
D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti (spese CTP), oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice lle spese di CYU, come liquidate durante la causa con obbligo di rifondere alla controparte quanto dalla stessa pagato in corso di giudizio a tale titolo;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 7 aprile 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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