Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2004, n. 14198
CASS
Sentenza 28 luglio 2004

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La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso, da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera pubblica, all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata, contiene una condizione mista che, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, obbliga la parte pubblica a osservare il principio di regolarità dell'azione amministrativa il quale viene ad integrare, se del caso, i canoni contrattuali di correttezza e buona fede (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva escluso la possibilità di qualsiasi controllo sul comportamento del Comune, che - nella pendenza della condizione - non aveva neppure richiesto il finanziamento dell'opera oggetto del contratto di lavoro autonomo con il professionista, e ha affermato che la P.A. può ben mutare le sue valutazioni ma essa assume ogni conseguente responsabilità per tale cambiamento di posizione nei confronti di coloro che, avendo fatto affidamento su quello, sono perciò portatori di posizioni soggettive tutelabili).

Il contratto d'opera professionale, condizionato all'erogazione del finanziamento da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, si sottrae all'applicazione della previsione di cui all'art. 23 DL n. 66 del 1989 (convertito nella legge n. 144), che impone il divieto di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, perché esso è, per sua definizione, un contratto la cui efficacia è subordinata all'erogazione effettiva del finanziamento pubblico.

Il contratto sottoposto a condizione mista è soggetto alla Disciplina dell'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza.

In tema di contratto condizionato, l'omissione di un'attività intanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico. La sussistenza di un siffatto obbligo deve affermarsi anche per il non casuale della condizione mista. Ciò in quanto, gli obblighi di correttezza e buona fede, che hanno la funzione di salvaguardare l'interesse della controparte alla prestazione dovuta e all'utilità che la stessa assicura, impongono una serie di , che assumono la consistenza di integrativi di tali principi generali, e sono individuabili mediante un giudizio applicativo di norme elastiche e soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2004, n. 14198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14198
Data del deposito : 28 luglio 2004

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