TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5845/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
NO DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 5845/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(MO) il 13 maggio 1976;
e
, C.F. , nato a [...] C.F._2
Novellara (RE) il 29 dicembre 1971; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elena Carpi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggiolo (RE), Piazzale Lidio Artioli n. 9/B
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) affido della figlia minorenne ad entrambi i genitori, secondo Per_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento abitativo prevalente presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, come tali qualificandosi di straordinaria amministrazione, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della ragazza. In caso di disaccordo, sarà competente il Tribunale a decidere ai sensi degli artt. 316 e 337 ter c.c. e seguenti, su istanza delle parti. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e/o permanenza. Entrambi i genitori avranno facoltà, per il tempo in cui la figlia è minorenne - ove lo ritengano opportuno - di trasferire altrove la propria residenza, purché ciò non limiti il diritto di visita dell'altro genitore. In caso di trasferimento della residenza, gli stessi saranno tenuti a darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso.
B) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1 minore come e quando lo desidera compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa nonchè con i propri impegni di lavoro. In particolare, egli avrà facoltà di vedere e tenere con sé Per_1 due fine settimana alternati al mese, dal venerdì alle ore 13.00 all'uscita di scuola, sino alla domenica sera alle ore 19.00, sempre compatibilmente con i desideri della ragazza;
il padre potrà altresì tenere presso di sé la figlia anche un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola e con pernottamento, riaccompagnandola il mattino seguente ai mezzi per
2 di 7 la scuola, o presso la residenza materna qualora giorno festivo e/o non scolastico. I genitori potranno, comunque, compatibilmente con i propri impegni e con le esigenze e necessità della minore, apportare modifiche al presente calendario sempre con congruo preavviso di almeno 24 ore da comunicare all'altro genitore. I genitori, a tal proposito, si impegnano a comunicare tra di loro pacificamente e a rispettare ed ascoltare anche le esigenze della figlia minore, al fine di farle conservare un buon rapporto ed un dialogo con entrambi.
C) la figlia minore potrà trascorrere le vacanze estive e quelle invernali separatamente con i propri genitori in eguale misura. In particolare, durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, con onere di comunicare all'altro genitore il periodo che si intende utilizzare insieme a lei entro il 31.05 di ciascun anno, ciò indipendentemente dal fatto che le vacanze vengano o meno trascorse in località di villeggiatura. I genitori si impegnano a mantenere invariate per quanto possibile le tradizioni di famiglia in punto al periodo di Natale, capodanno e Pasqua. Pertanto durante le festività Natalizie Per_1 trascorrerà il giorno della Vigilia con il padre e il Natale con la madre, alternati un anno con l'uno e un anno con l'altro, il giorno di Santo
NO e l'IA, così come Ultimo dell'Anno e Capodanno, viceversa l'anno successivo;
in alternativa, dal 2026, sette giorni consecutivi con l'uno la settimana di Natale sino al 30 dicembre e dall'ultimo dell'anno fino all'IA con l'altro, sempre ad anni alterni e compatibilmente con le preferenze e le esigenze della ragazza.
Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori potranno trascorrere il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con la figlia, ovvero anche 3 giorni consecutivi, sempre ad anni alterni e sempre compatibilmente alle preferenze ed esigenze di . Durante i Per_1 periodi di vacanza ovvero in caso di allontanamenti dai luoghi di residenza abituali unitamente alla figlia, i genitori si impegnano ad
3 di 7 essere comunque reperibili telefonicamente o almeno a mezzo messaggi da parte dell'altro genitore.
D) Il sig. si impegna entro il giorno 10 (dieci) di Controparte_1 ciascun mese con decorrenza dal mese di gennaio 2026, a corrispondere tramite bonifico bancario alla signora Parte_1
a titolo di contributo ordinario al mantenimento per la figlia
[...] minore la somma di Euro 400,00; detto importo poi sarà Per_1 aggiornato secondo gli indici ISTAT con decorrenza da gennaio 2027.
I genitori convengono che l'abbigliamento della figlia sia escluso Per_1 dal contributo ordinario e ne sia condiviso il costo tra loro al 50%, come spesa straordinaria.
E) Il sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 di ciascun mese, il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia minore così come previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia in materia di Diritto di
Famiglia del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e comunque allegato al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte dei sigg.ri e (Doc. 9). Parte_1 CP_1
Secondo le stesse modalità e tempistiche saranno rimborsate dalla signora al sig. le spese straordinarie per la figlia da Parte_1 CP_1 questi sostenute in proprio, previamente concordate o meno come da
Protocollo.
F) I sigg.ri e espressamente riconoscono che Parte_1 CP_1
l'Assegno Unico per i figli minori sarà di spettanza al 100% della sig.ra le detrazioni fiscali per i figli a carico Parte_1 spetteranno invece ad entrambi i coniugi in egual misura.
G) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i Controparte_1 sopracitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la ragazza continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
4 di 7 H) La casa familiare rimane assegnata al padre sig. CP_1
, che ivi rimarrà a vivere con quanto la arreda e completa,
[...] ad esclusione dei beni espressamente pattuiti con la signora giusto separato accordo sottoscritto dalle parti;
Parte_1
I) genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e con ciascun ramo familiare genitoriale;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, in particolare alla presenza della figlia. I genitori si impegnano ad introdurre loro futuri eventuali nuovi partner alla frequentazione con la figlia con la massima gradualità e nel rispetto della sensibilità della stessa, allorquando la relazione sia caratterizzata da stabilità e a non iniziare nuove convivenze prima di un anno dalla cessazione della presente. Si impegnano altresì ad un comportamento rispettoso per frequentazioni ed abitudini di vita, come esempio per la figlia;
L) I genitori si danno il reciproco consenso per l'espatrio, anche per l'ottenimento ed il rinnovo dei reciproci documenti, validi anche per l'espatrio, nonché della figlia minore.
M) I signori e dichiarano che Parte_1 Controparte_1 per quanto riguarda gli altri aspetti economici/patrimoniali nonché su beni mobili in comune hanno già provveduto in separata sede.
N) Le spese della presente procedura sono a carico delle parti in egual misura.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 1° dicembre 2025,
e , già conviventi more uxorio, Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento
5 di 7 della loro figlia (nata il [...]), nonché per gli ulteriori Per_1 profili economici attinenti al mantenimento della stessa.
Con provvedimento in data 2 dicembre 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 5 dicembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
6 di 7 [le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO RA
IL PRESIDENTE
NO AZ
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
NO DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 5845/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(MO) il 13 maggio 1976;
e
, C.F. , nato a [...] C.F._2
Novellara (RE) il 29 dicembre 1971; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elena Carpi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggiolo (RE), Piazzale Lidio Artioli n. 9/B
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) affido della figlia minorenne ad entrambi i genitori, secondo Per_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento abitativo prevalente presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, come tali qualificandosi di straordinaria amministrazione, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della ragazza. In caso di disaccordo, sarà competente il Tribunale a decidere ai sensi degli artt. 316 e 337 ter c.c. e seguenti, su istanza delle parti. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e/o permanenza. Entrambi i genitori avranno facoltà, per il tempo in cui la figlia è minorenne - ove lo ritengano opportuno - di trasferire altrove la propria residenza, purché ciò non limiti il diritto di visita dell'altro genitore. In caso di trasferimento della residenza, gli stessi saranno tenuti a darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso.
B) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1 minore come e quando lo desidera compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa nonchè con i propri impegni di lavoro. In particolare, egli avrà facoltà di vedere e tenere con sé Per_1 due fine settimana alternati al mese, dal venerdì alle ore 13.00 all'uscita di scuola, sino alla domenica sera alle ore 19.00, sempre compatibilmente con i desideri della ragazza;
il padre potrà altresì tenere presso di sé la figlia anche un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola e con pernottamento, riaccompagnandola il mattino seguente ai mezzi per
2 di 7 la scuola, o presso la residenza materna qualora giorno festivo e/o non scolastico. I genitori potranno, comunque, compatibilmente con i propri impegni e con le esigenze e necessità della minore, apportare modifiche al presente calendario sempre con congruo preavviso di almeno 24 ore da comunicare all'altro genitore. I genitori, a tal proposito, si impegnano a comunicare tra di loro pacificamente e a rispettare ed ascoltare anche le esigenze della figlia minore, al fine di farle conservare un buon rapporto ed un dialogo con entrambi.
C) la figlia minore potrà trascorrere le vacanze estive e quelle invernali separatamente con i propri genitori in eguale misura. In particolare, durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, con onere di comunicare all'altro genitore il periodo che si intende utilizzare insieme a lei entro il 31.05 di ciascun anno, ciò indipendentemente dal fatto che le vacanze vengano o meno trascorse in località di villeggiatura. I genitori si impegnano a mantenere invariate per quanto possibile le tradizioni di famiglia in punto al periodo di Natale, capodanno e Pasqua. Pertanto durante le festività Natalizie Per_1 trascorrerà il giorno della Vigilia con il padre e il Natale con la madre, alternati un anno con l'uno e un anno con l'altro, il giorno di Santo
NO e l'IA, così come Ultimo dell'Anno e Capodanno, viceversa l'anno successivo;
in alternativa, dal 2026, sette giorni consecutivi con l'uno la settimana di Natale sino al 30 dicembre e dall'ultimo dell'anno fino all'IA con l'altro, sempre ad anni alterni e compatibilmente con le preferenze e le esigenze della ragazza.
Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori potranno trascorrere il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con la figlia, ovvero anche 3 giorni consecutivi, sempre ad anni alterni e sempre compatibilmente alle preferenze ed esigenze di . Durante i Per_1 periodi di vacanza ovvero in caso di allontanamenti dai luoghi di residenza abituali unitamente alla figlia, i genitori si impegnano ad
3 di 7 essere comunque reperibili telefonicamente o almeno a mezzo messaggi da parte dell'altro genitore.
D) Il sig. si impegna entro il giorno 10 (dieci) di Controparte_1 ciascun mese con decorrenza dal mese di gennaio 2026, a corrispondere tramite bonifico bancario alla signora Parte_1
a titolo di contributo ordinario al mantenimento per la figlia
[...] minore la somma di Euro 400,00; detto importo poi sarà Per_1 aggiornato secondo gli indici ISTAT con decorrenza da gennaio 2027.
I genitori convengono che l'abbigliamento della figlia sia escluso Per_1 dal contributo ordinario e ne sia condiviso il costo tra loro al 50%, come spesa straordinaria.
E) Il sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 di ciascun mese, il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia minore così come previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia in materia di Diritto di
Famiglia del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e comunque allegato al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte dei sigg.ri e (Doc. 9). Parte_1 CP_1
Secondo le stesse modalità e tempistiche saranno rimborsate dalla signora al sig. le spese straordinarie per la figlia da Parte_1 CP_1 questi sostenute in proprio, previamente concordate o meno come da
Protocollo.
F) I sigg.ri e espressamente riconoscono che Parte_1 CP_1
l'Assegno Unico per i figli minori sarà di spettanza al 100% della sig.ra le detrazioni fiscali per i figli a carico Parte_1 spetteranno invece ad entrambi i coniugi in egual misura.
G) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i Controparte_1 sopracitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la ragazza continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
4 di 7 H) La casa familiare rimane assegnata al padre sig. CP_1
, che ivi rimarrà a vivere con quanto la arreda e completa,
[...] ad esclusione dei beni espressamente pattuiti con la signora giusto separato accordo sottoscritto dalle parti;
Parte_1
I) genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e con ciascun ramo familiare genitoriale;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, in particolare alla presenza della figlia. I genitori si impegnano ad introdurre loro futuri eventuali nuovi partner alla frequentazione con la figlia con la massima gradualità e nel rispetto della sensibilità della stessa, allorquando la relazione sia caratterizzata da stabilità e a non iniziare nuove convivenze prima di un anno dalla cessazione della presente. Si impegnano altresì ad un comportamento rispettoso per frequentazioni ed abitudini di vita, come esempio per la figlia;
L) I genitori si danno il reciproco consenso per l'espatrio, anche per l'ottenimento ed il rinnovo dei reciproci documenti, validi anche per l'espatrio, nonché della figlia minore.
M) I signori e dichiarano che Parte_1 Controparte_1 per quanto riguarda gli altri aspetti economici/patrimoniali nonché su beni mobili in comune hanno già provveduto in separata sede.
N) Le spese della presente procedura sono a carico delle parti in egual misura.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 1° dicembre 2025,
e , già conviventi more uxorio, Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento
5 di 7 della loro figlia (nata il [...]), nonché per gli ulteriori Per_1 profili economici attinenti al mantenimento della stessa.
Con provvedimento in data 2 dicembre 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 5 dicembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
6 di 7 [le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO RA
IL PRESIDENTE
NO AZ
7 di 7