Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/06/2025, n. 11077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11077 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03966/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3966 del 2025, proposto da
IO AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Melillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
“ Napoli Obiettivo Valore ” S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 04.02.2025, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con atto di gravame ritualmente proposto, parte ricorrente avversava il diniego tacitamente opposto da “ Napoli Obiettivo Valore ” s.r.l. all’istanza del 4 febbraio 2025 con cui egli aveva chiesto l’accesso alla copia delle ingiunzioni nn. 20240002139480094774939 del 11.11.2024, 20240002140610091234353 del 11.11.2024 e 20240002158170117692242 del 09.11.2024;
- medio tempore , con messaggio di posta elettronica certificata inviato il 13 maggio 2025, la società evocata in giudizio forniva riscontro all’istanza in questione consegnando copia dei documenti richiesti;
- parte ricorrente instava, quindi, per la cessazione della materia del contendere (dichiarando soddisfatta la propria pretesa) e, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite;
- alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Ritenuto che :
- stante l’intervenuta soddisfazione dell’interesse vantato dal ricorrente, per effetto di un’attività amministrativa posta in essere autonomamente dall’amministrazione intimata (ossia, non conseguente ad un decisum giudiziale), ancorché posteriore all’instaurazione del presente giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- quanto alle spese di lite, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO