Sentenza 3 aprile 1957
Massime • 1
Ove il genitore affidi ad un terzo il proprio figlio minore(nella specie, tredicenne) per ragioni di lavoro, deve ritenersi che al terzo, indipendentemente dai diritti ed obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro, si trasferisca il potere-dovere, proprio della patria potestà, di educare il minore stesso e di renderlo idoneo alla vita di relazioni col mondo esterno. Questo Obbligo, imposto al genitore dal legislatore con la disciplina di ordine pubblico del diritto di famiglia, in quanto si trasferisce dal genitore al terzo con contratto, all'atto dello affidamento, determina a carico di quest'ultimo una responsabilità di natura contrattuale, anche per quanto attiene a fatti del minore, da cui sia derivato pregiudizio alla sua incolumità
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/1957, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1957 |
Testo completo
Ove il genitore affidi ad un terzo il proprio figlio minore(nella specie, tredicenne) per ragioni di lavoro, deve ritenersi che al terzo, indipendentemente dai diritti ed obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro, si trasferisca il potere-dovere, proprio della patria potestà, di educare il minore stesso e di renderlo idoneo alla vita di relazioni col mondo esterno. Questo Obbligo, imposto al genitore dal legislatore con la disciplina di ordine pubblico del diritto di famiglia, in quanto si trasferisce dal genitore al terzo con contratto, all'atto dello affidamento, determina a carico di quest'ultimo una responsabilità di natura contrattuale, anche per quanto attiene a fatti del minore, da cui sia derivato pregiudizio alla sua incolumità