Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 32937/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Francesco Crisafulli, nella causa in epigrafe proposta da
, rapp. e dif. dall'avv. DI LAURO ROBERTO Parte_1
parte ricorrente
contro contumace, Controparte_1
parte resistente
udita la discussione,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nella qualità di erede di , con P.E.C. del 12/10/2022, Parte_1 Persona_1
ha chiesto alla compagnia assicuratrice di comunicargli i dati di tutti i rapporti Controparte_1
intercorsi tra l'istituto finanziario e il de cujus.
La società ha risposto fornendo al richiedente i dati relativi ad una polizza vita indicandone il numero, il nome del prodotto, l'importo dei premi versati, le date di decorrenza e scadenza e lo stato attuale. Si è però rifiutata, invocando il diritto alla protezione dei dati personali, di comunicare l'identità del beneficiario.
Il ha quindi agito in giudizio chiedendo di: Pt_1
«
1. accertare il diritto di accesso ai dati personali esercitato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento
UE 2016/679, dal ricorrente Sig. e, per l'effetto, 2. ingiungere al titolare del Parte_2
trattamento e istituto assicurativo contraente in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., la comunicazione in forma intellegibile delle generalità del/dei beneficiario/i della polizza vita
n. 50007713930, contratta dal de cuius e liquidata a terzi alla morte del dante Persona_2
causa del ricorrente;
3. ingiungere, altresì, al titolare del trattamento e istituto assicurativo contraente in persona del legale rappresentante p.t., la comunicazione in forma Controparte_1
intellegibile dei dati relativi al capitale assicurato e liquidato, nonché della data di esecuzione del versamento.»
Il Garante per la protezione dei dati personali, debitamente notiziato, non ha formulato osservazioni.
All'udienza del giorno 13/01/2025, la causa è stata decisa come da dispositivo a verbale.
A fronte della rinuncia agli atti del giudizio (non di una dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere), dichiarata nell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 08/11/2024, deve dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 C.P.C.
La disposizione prevede, all'ultimo comma che «il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro». Deve quindi respingersi la richiesta, formulata in udienza, di liquidazione di spese a carico della società resistente ed a favore del essendo invece Pt_1
quest'ultimo, in quanto rinunciante, ad essere potenzialmente soggetto all'obbligo legale di rimborsare le spese sostenute dall'avversario.
Ma, nella specie, la società resistente non si è costituita e non ha sostenuto oneri, sicché non deve farsi luogo ad alcuna liquidazione di spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 13/01/2025.
Il giudice
Francesco Crisafulli
Sentenza n° 32937/2023 r.g. p. 2 di 2