Art. 15.
I primi tre commi dell'art. 20 sono sostituiti dai seguenti:
"Le "Casse" devono destinare almeno la meta' degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purche' in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sara' destinato per la meta' alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la meta' rimanente potra' essere eventualmente su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualita'.
La riserva straordinaria puo' essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.
Le "Casse" debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all'art. 17, lettera b), valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituiti sotto forma di societa' cooperativa a responsabilita' illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata.
I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli Enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente".
I primi tre commi dell'art. 20 sono sostituiti dai seguenti:
"Le "Casse" devono destinare almeno la meta' degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purche' in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sara' destinato per la meta' alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la meta' rimanente potra' essere eventualmente su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualita'.
La riserva straordinaria puo' essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.
Le "Casse" debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all'art. 17, lettera b), valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituiti sotto forma di societa' cooperativa a responsabilita' illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata.
I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli Enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente".