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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 250 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BERGAMASCHI MARIA TERESA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BERGAMASCHI MARIA TERESA, giusta CP_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 3.07.2010 in Loano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio CP_1
del Comune di Loano al numero 6, parte II, serie A, anno 2010, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Loano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
2. affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori con collocazione prevalente degli stessi presso l'ex casa coniugale sita in Loano (SV) Via
Damiano Chiesa n. 3; 3. disporre che il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori, Parte_1
e versando alla RA , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 CP_1
mese, l'assegno mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente
secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
4. disporre che il signor provvederà al pagamento del 70% delle spese straordinarie Parte_1
sostenute per i figli minori, così come indicate nel protocollo del Tribunale di Savona, purché
previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, rimanendo a carico della RA
il pagamento del 30% delle suddette spese straordinarie;
CP_1
5. dare atto che l'assegno unico relativo ai figli e spetterà al genitore collocatario Per_1 Per_2
RA ; CP_1
6. disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé i figli e due Parte_1 Per_1 Per_2
giorni (due notti) alla settimana, infrasettimanali, preferibilmente consecutivi. La scelta di tali giorni
verrà effettuata in totale elasticità congiuntamente dai genitori. In tali giorni il signor Parte_1
terrà, altresì, con sé il cane LÙ atteso il forte legame creatosi con il suddetto animale domestico;
7. disporre che il signor terrà, inoltre, con sé i figli e per n° 2 Parte_1 Per_1 Per_2
weekend (venerdì sera e sabato sera) al mese. La scelta di tali weekend verrà effettuata in totale
elasticità congiuntamente dai genitori;
8. disporre che i genitori concorderanno tra loro, di volta in volta, come verranno trascorse le
festività natalizie e quelle pasquali;
9. disporre che il signor trascorrerà con i figli e n° 2 periodi di Parte_1 Per_1 Per_2
vacanza all'anno. La scelta di tali periodi di vacanza verrà effettuata in totale elasticità
congiuntamente dai genitori;
10. disporre che qualora per esigenze dei figli minori ovvero di entrambi i genitori il signor
[...]
non potrà trascorrere con i figli i periodi di tempo e/o le vacanze previsti dal presente Pt_1
accordo, allo stesso dovrà essere sempre consentito recuperarli, compatibilmente con le esigenze dei
figli minori e di entrambi i genitori;
11. dare atto che le spese legali del presente giudizio di divorzio sono ripartite ugualmente tra le
parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo