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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7878/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Val Della Torre il Parte_1 Parte_2
16/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Val Della Torre (atto n. 6 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 22/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 2 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Val Della Torre di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il Signor si impegna a reperire una nuova residenza entro l'emissione Pt_1 dell'omologa di separazione.
DÀ ATTO che la casa coniugale, sita in Val Della Torre alla via Buffa n. 7, censita al N.C.U.F. del
Comune di Val della Torre al Foglio n. 29, mappale n. 295, sub. 1-2-3, oltre area pertinenziale censita al
N.C.U.T. al foglio 29 mappale 290, acquistata con mutuo ipotecario da entrambi i coniugi rimarrà̀ nella disponibilità̀ della Signora Pt_2
DÀ ATTO che la Signora si impegna a eliminare il Sig. come cointestatario del mutuo Pt_2 Pt_1 ipotecario tratto sull'Istituto di Credito Unicredit di Alpignano rimanendo l'unica intestataria obbligata al pagamento delle rate di mutuo.
DÀ ATTO che i Signori e entro il mese di giugno 2024 provvederanno a rogitare atto Pt_1 Pt_2 notarile con il quale il Sig. si impegna a cedere alla Signora il 50% della proprietà̀ Pt_1 Pt_2 dell'immobile sito in Val Della Torre alla via Buffa n. 7 al medesimo intestata.
DÀ ATTO che la Signora si impegna a restituire al Signor l'importo di € 25.000,00 Pt_2 Pt_1
(Euro Venticinquemila/00) a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione dell'immobile sito in Val della Torre alla via Buffa n. 7.
DÀ ATTO che la restituzione di dette somme avverrà̀ con le seguenti modalità̀: € 10.000,00 (Euro Diecimila/00) già restituiti;
€ 7.500,00 (Euro Settemilacinquecento) entro il 31 dicembre 2024 ed €
7.500,00 (Euro Settemilacinquecento) entro il 31 marzo 2025.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7878/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Val Della Torre il Parte_1 Parte_2
16/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Val Della Torre (atto n. 6 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 22/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 2 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Val Della Torre di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il Signor si impegna a reperire una nuova residenza entro l'emissione Pt_1 dell'omologa di separazione.
DÀ ATTO che la casa coniugale, sita in Val Della Torre alla via Buffa n. 7, censita al N.C.U.F. del
Comune di Val della Torre al Foglio n. 29, mappale n. 295, sub. 1-2-3, oltre area pertinenziale censita al
N.C.U.T. al foglio 29 mappale 290, acquistata con mutuo ipotecario da entrambi i coniugi rimarrà̀ nella disponibilità̀ della Signora Pt_2
DÀ ATTO che la Signora si impegna a eliminare il Sig. come cointestatario del mutuo Pt_2 Pt_1 ipotecario tratto sull'Istituto di Credito Unicredit di Alpignano rimanendo l'unica intestataria obbligata al pagamento delle rate di mutuo.
DÀ ATTO che i Signori e entro il mese di giugno 2024 provvederanno a rogitare atto Pt_1 Pt_2 notarile con il quale il Sig. si impegna a cedere alla Signora il 50% della proprietà̀ Pt_1 Pt_2 dell'immobile sito in Val Della Torre alla via Buffa n. 7 al medesimo intestata.
DÀ ATTO che la Signora si impegna a restituire al Signor l'importo di € 25.000,00 Pt_2 Pt_1
(Euro Venticinquemila/00) a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione dell'immobile sito in Val della Torre alla via Buffa n. 7.
DÀ ATTO che la restituzione di dette somme avverrà̀ con le seguenti modalità̀: € 10.000,00 (Euro Diecimila/00) già restituiti;
€ 7.500,00 (Euro Settemilacinquecento) entro il 31 dicembre 2024 ed €
7.500,00 (Euro Settemilacinquecento) entro il 31 marzo 2025.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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