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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da per il tramite della procuratrice speciale Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta, giusta procura in atti. Parte_2
CREDITRICE ISTANTE contro
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
n.42
DEBITORE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 19.9.2024 la nella qualità di cessionaria in blocco di crediti della Parte_1
a sua volta cessionaria di crediti originariamente vantati dalla CP_2 Controparte_3
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di C.F.
[...] Controparte_1
) in ragione del mancato pagamento di un credito dell'importo di € 60.062,16, alla C.F._1
data del 23.12.2019, portato da saldo debitore di c/c intestato al debitore, già ammesso allo stato passivo fallimentare dello stesso, dichiarato fallito in veste di socio accomandatario della società “AF di
CH TO & C. s.n.c.”. compariva all'udienza dell'11.11.2024 per riconoscere la ricorrenza del credito e dedurre Controparte_1
di essere pensionato, affetto da patologia oncologica ed impossibilitato ad estinguere il debito;
chiedeva un differimento dell'udienza al fine di richiedere la nomina di un OCC onde far emergere la propria impossidenza patrimoniale;
stante la rimessione del creditore istante alle determinazioni del GD, la comparizione veniva rinviata all'udienza del 14.1.2025, con assegnazione di un termine alla parte ricorrente per l'allegazione della procura speciale conferita da alla Parte_1 Controparte_4
[...] Acquisita la procura di cui sopra, sulla insistenza dell'istante per l'apertura della liquidazione controllata del debitore, all'esito della udienza del 14.1.2025, alla quale non prendeva parte il debitore, il procedimento unitario è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata a carico di Controparte_1
ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.270 CCII.
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che risulta risiedere a Pescia e, quindi, Controparte_1
nel circondario dello stesso.
II. Quanto al profilo soggettivo, il resistente, già dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile della AF Di CH TO & C. s.n.c. non ha inteso chiedere l'esdebitazione nel termine di un anno dalla chiusura del fallimento, dichiarata con decreto del 3.8.2020; attualmente è pensionato, e come tale, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII, in quanto l'ammontare del debito scaduto e non pagato nei confronti della sola creditrice istante supera l'ammontare di € 50/mila.
III. Risulta del pari evincibile dal carteggio processuale la ricorrenza di una situazione di sovraindebitamento tenuto conto:
1. del mancato pagamento del debito verso la ricorrente, ammontante a oltre € 60/mila alla data del
23.12.2019, credito non contestato dal debitore;
2. della situazione debitoria nei confronti dell' fondata su cartelle di Controparte_5
pagamento ed avvisi di accertamento notificati a decorrere dal 2005, complessivamente pari a €
11.594,67, quale desumibile dalla nota informativa acquisita d'ufficio agli atti del procedimento;
3. del conseguimento nell'anno 2023 di un reddito lordo da pensione pari a € 21.993,53, evidentemente insufficiente a consentire il regolare soddisfacimento delle suddette pendenze debitorie.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente
IV. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e del trattamento pensionistico di cui beneficia nei Controparte_1
limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare ai soci per il mantenimento proprio e delle loro rispettive famiglie non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII.
La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato
2 dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, al giudice dell'esecuzione (o della cautela), ove appositamente compulsato, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista indicato in dispositivo, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014 e residente nel circondario del tribunale, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213
CCI (richiamato dall'art. 275 CCII).
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Controparte_1
), residente in [...]. C.F._1
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e liquidatore il dott. che farà pervenire Parte_3
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Ordina al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili, termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese.
Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Pistoia il 14/01/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da per il tramite della procuratrice speciale Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta, giusta procura in atti. Parte_2
CREDITRICE ISTANTE contro
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
n.42
DEBITORE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 19.9.2024 la nella qualità di cessionaria in blocco di crediti della Parte_1
a sua volta cessionaria di crediti originariamente vantati dalla CP_2 Controparte_3
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di C.F.
[...] Controparte_1
) in ragione del mancato pagamento di un credito dell'importo di € 60.062,16, alla C.F._1
data del 23.12.2019, portato da saldo debitore di c/c intestato al debitore, già ammesso allo stato passivo fallimentare dello stesso, dichiarato fallito in veste di socio accomandatario della società “AF di
CH TO & C. s.n.c.”. compariva all'udienza dell'11.11.2024 per riconoscere la ricorrenza del credito e dedurre Controparte_1
di essere pensionato, affetto da patologia oncologica ed impossibilitato ad estinguere il debito;
chiedeva un differimento dell'udienza al fine di richiedere la nomina di un OCC onde far emergere la propria impossidenza patrimoniale;
stante la rimessione del creditore istante alle determinazioni del GD, la comparizione veniva rinviata all'udienza del 14.1.2025, con assegnazione di un termine alla parte ricorrente per l'allegazione della procura speciale conferita da alla Parte_1 Controparte_4
[...] Acquisita la procura di cui sopra, sulla insistenza dell'istante per l'apertura della liquidazione controllata del debitore, all'esito della udienza del 14.1.2025, alla quale non prendeva parte il debitore, il procedimento unitario è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata a carico di Controparte_1
ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.270 CCII.
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che risulta risiedere a Pescia e, quindi, Controparte_1
nel circondario dello stesso.
II. Quanto al profilo soggettivo, il resistente, già dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile della AF Di CH TO & C. s.n.c. non ha inteso chiedere l'esdebitazione nel termine di un anno dalla chiusura del fallimento, dichiarata con decreto del 3.8.2020; attualmente è pensionato, e come tale, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII, in quanto l'ammontare del debito scaduto e non pagato nei confronti della sola creditrice istante supera l'ammontare di € 50/mila.
III. Risulta del pari evincibile dal carteggio processuale la ricorrenza di una situazione di sovraindebitamento tenuto conto:
1. del mancato pagamento del debito verso la ricorrente, ammontante a oltre € 60/mila alla data del
23.12.2019, credito non contestato dal debitore;
2. della situazione debitoria nei confronti dell' fondata su cartelle di Controparte_5
pagamento ed avvisi di accertamento notificati a decorrere dal 2005, complessivamente pari a €
11.594,67, quale desumibile dalla nota informativa acquisita d'ufficio agli atti del procedimento;
3. del conseguimento nell'anno 2023 di un reddito lordo da pensione pari a € 21.993,53, evidentemente insufficiente a consentire il regolare soddisfacimento delle suddette pendenze debitorie.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente
IV. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e del trattamento pensionistico di cui beneficia nei Controparte_1
limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare ai soci per il mantenimento proprio e delle loro rispettive famiglie non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII.
La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato
2 dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, al giudice dell'esecuzione (o della cautela), ove appositamente compulsato, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista indicato in dispositivo, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014 e residente nel circondario del tribunale, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213
CCI (richiamato dall'art. 275 CCII).
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Controparte_1
), residente in [...]. C.F._1
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e liquidatore il dott. che farà pervenire Parte_3
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Ordina al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili, termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese.
Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Pistoia il 14/01/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
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