Articolo 327 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 326Articolo 306
Versione
31 dicembre 2019
Art. 327. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.
2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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