Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 327. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.
2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
Giurisprudenza • 63
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 26/06/2025, n. 518Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 26 giugno 2025 innanzi alla Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. nel giudizio iscritto al n. 179/2023 R.G.A.C., promosso da Parte_1 (c.f. CodiceFiscale_1 ), in proprio e n.q. di procuratore generale di CP_1 , CP_2 Controparte_3 , CP_4 [...] , Controparte_5 e Controparte_6 , elettiv.te domiciliato in Via G. Medici 8, Milazzo (ME), presso lo studio dell'Avv. Antonia La Cava che lo rappresenta e difende per …Leggi di più...
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- usucapione·
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- integrazione del contraddittorio·
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- art. 331 c.p.c.·
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