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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 410/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 nel presente giudizio, dagli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Lorenzo Venini e Miriam Fagnani, elettivamente domiciliato a Milano, via Uberti n. 6, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. VA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 18.07.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 19.07.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento della moglie e delle CP_1 figlie residenti all'estero nel nucleo familiare ai fini dell'ANF, nonché il proprio diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare (ANF) computando nel proprio nucleo familiare la moglie e le figlie residenti all'estero, fuori dal territorio comunitario (in Sri Lanka), per il periodo dal 08.08.2018 al
28.02.2022, e per sentir condannare l' al pagamento, in suo favore, della somma Controparte_2 di € 20.079,02. A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino dello Sri Lanka e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2012, da ultimo presso Persona_1
- di avere una moglie e due figlie, attualmente residenti in [...];
- che, in data 22.09.2022, presentava domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ai fini del riconoscimento del trattamento ANF, dei suddetti familiari residenti all'estero;
- che, in tale data, era residente a [...], motivo per cui indirizzava l'istanza alla sede di Milano CP_1
Centro; nelle more del procedimento, si trasferiva a Piacenza;
- che, in data 28.11.2022, la domanda di autorizzazione era respinta con la seguente motivazione: “lo stato civile del richiedente non è stato registrato e risulta dichiarata errata residenza a Milano”;
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto dell'istanza di autorizzazione e di aver contestualmente avanzato istanza di riesame, allegando: il certificato consolare di dipendenza economica, rilasciato dal Consolato Generale dello Sri Lanka a Milano e datato 11.02.2020, attestante che tutti i famigliari ivi indicati erano da lui mantenuti economicamente;
l'estratto dell'atto di matrimonio;
gli estratti di atti di nascita di entrambe le figlie;
- che, per gli anni oggetto di causa, la moglie e le figlie non disponevano in Sri Lanka (né altrove) di alcun reddito o proprietà e, non godevano, né in Sri Lanka, né altrove, di alcun trattamento analogo agli
ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento;
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e dai connessi ammortizzatori sociali, come risultante dalle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni uniche, dalla attestazione ISEE e dall'estratto conto previdenziale.
1.1) L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 28.10.2024, rappresentando che: CP_1
sulla pretesa di accoglimento della domanda di autorizzazione, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo la stessa stata accolta dalla sede territorialmente competente;
in CP_1 ordine alle domande di pagamento diretto dell'ANF presentate (per periodo dal 08.08.2018 al
2/7 30.06.2021), era maturata la decadenza annuale in danno del ricorrente ex art. 47 del D.P.R. n.
639/1970; in ordine alla pretesa relativa al periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022, la domanda giudiziale era improponibile in quanto non era stata presentata la previa, imprescindibile, domanda di amministrativa di pagamento dell'ANF. Deduceva, nel merito, che il ricorso era infondato in quanto sfornito di prova circa la carenza di redditi dei familiari prodotti all'estero.
1.2) In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 20.03.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2) Il ricorso è fondato.
Vi è, in primo luogo, da ritenere che, a seguito dell'avvenuto inserimento, da parte dell' , della CP_1 moglie e delle figlie del ricorrente, residenti all'estero, nel suo nucleo familiare ai fini dell'ANF, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tale domanda.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile in merito alla domanda de qua.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la
3/7 situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di autorizzazione all'inserimento della moglie e delle figlie residenti all'esterno nel nucleo familiare ai fini dell'ANF.
2.1) Deve, poi, essere esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dall'
[...]
con riguardo alle domande di pagamento presentate e relative al periodo dal 08.08.2018 CP_2
al 30.06.2021.
A norma dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, “Per le controversie in materia di trattenimento pensionistico l'azione giudiziaria può esser proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui all'art.
24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Va, nella specie, considerato che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della L. n. 88/1989 e ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del
D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 e che tale termine decorre, in base a quanto disposto dal
2 comma dell'art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento
4/7 del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto, Cass., sez. lav., n. 12073/2003).
Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente aveva presentato, in data 09.11.2020, tali domande di pagamento senza la previa imprescindibile domanda di autorizzazione all'inserimento nel nucleo familiare;
tali domande erano state, quindi, rigettate in data
04.12.2020 e mai impugnate, motivo per cui l' sostiene l'intervenuta decadenza. CP_2
Invero, il ricorrente ha successivamente proposto, in data 22.09.2022, istanza di autorizzazione per l'inclusione nel nucleo familiare, ai fini ANF, della moglie e dei due figli minori a decorrere dal
08.08.2018, in un primo tempo rigettata con provvedimento datato 28.11.2022, il quale è stato impugnato con il ricorso amministrativo e con il successivo, tempestivo, ricorso giudiziale introduttivo del presente giudizio (e successivamente accolta in corso di causa). La decorrenza della richiesta e dell'accoglimento dell'autorizzazione sono espressamente indicati, quindi non vi è dubbio che, da tale data, il ricorrente è autorizzato all'inserimento dei familiari nel nucleo.
Giova preliminarmente considerare che la procedura per il computo dei familiari residenti CP_1 all'estero prevede, sia per gli italiani, che per gli stranieri (nei casi di paesi convenzionati) che il pagamento sia preceduto da una richiesta di autorizzazione. Domanda di autorizzazione (che è, quindi, obbligatoria) e domanda di pagamento costituiscono, quindi, scansioni procedimentali di un unico procedimento volto a ottenere l'inserimento dei familiari residente all'estero nel nucleo.
Nel caso di specie, in un primo tempo il ricorrente aveva erroneamente “invertito” le scansioni procedimentali e proposto domanda di pagamento in carenza del presupposto fondamentale della autorizzazione. Il primo diniego è stato, pertanto, la conseguenza dell'accertata improponibilità della domanda di pagamento per mancanza della previa autorizzazione, ossia per carenza di un presupposto di fatto. Laddove tale presupposto di fatto è venuto successivamente in essere, deve ritenersi possibile riaprire il procedimento, senza computare i termini di decadenza con effetto dalla prima domanda.
Invero, le due domande non sono, quindi, identiche: la prima è carente di un presupposto di fatto;
la seconda è condizionata dal venire in essere di tale presupposto e dalla conseguente riapertura del procedimento. Tale tesi è stata sostenuta da una recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano
(sent. n. 1043/2024 del 12.12.2024), la quale ha riconosciuto che i termini di decadenza giudiziale decorrevano dalla presentazione di una seconda domanda proposta sulla base di presupposti diversi e sorti in data successiva alla presentazione della prima domanda, rigettata dall' e non impugnata. CP_2
5/7 Deve, quindi, che la domanda di autorizzazione possa essere proposta (per la prima volta) anche dopo che una irregolare domanda di pagamento è stata rigetta per assenza della domanda stessa e senza che ciò consenta di computare i termini di decadenza con effetto dalla prima domanda.
2.2) Anche l'ulteriore eccezione sollevata da parte resistente, relativa all'improponibilità della domanda di cui al ricorso per carenza della previa domanda amministrativa di pagamento con riguardo al periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022, deve ritenersi infondata.
Infatti, nel lungo periodo intercorso tra la domanda di autorizzazione e la intervenuta autorizzazione, il ricorrente non poteva, alla luce di quanto detto, proporre domanda di pagamento;
pretendere che il richiedente attivi una domanda di pagamento dopo che l' ha dichiarato che lo stesso non è CP_1
autorizzato a proporla è una pretesa di per sé irrazionale e imporrebbe (al richiedente, ma alla stessa amministrazione) un inutile aggravio procedimentale;
aggravio, tra l'altro, incoerente con la stessa finalità del procedimento amministrativo, che è quella di consentire all'amministrazione il previo esame sulla sussistenza del diritto vantato.
2.3) Quanto alla composizione del nucleo familiare del ricorrente e alla prova dell'assenza di reddito in capo a sua moglie ed alle sue figlie, vi è da rilevare che il nucleo familiare ha ottenuto, in corso di causa, l'autorizzazione, per cui ogni eccezione in merito deve considerarsi superata.
2.4) Dal diritto del ricorrente a essere autorizzato all'inserimento di moglie e figlie residenti in [...]
Lanka nel nucleo familiare per il computo degli ANF discende il diritto dello stesso a ricevere il pagamento degli ANF maturati. L' va, quindi, condannato a versare al ricorrente l'importo di CP_1 complessivi € 20.079,02 (oltre interessi legali).
Il suddetto importo si ricava dall'estratto conto previdenziale e dai redditi riportati nei modelli 730, da cui è ricavabile il reddito di lavoro, anno per anno, di . Parte_1
Considerando i componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto dal ricorrente anno per anno, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto indicato a pagina 7 del ricorso introduttivo. In assenza di una specifica contestazione dei conteggi di parte, e verificatane la correttezza, il Giudice non può che prenderli a riferimento.
3) Al ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla refusione delle spese di lite da parte di , CP_1 soccombente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria. Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di autorizzazione all'inserimento della moglie e delle figlie residenti all'esterno nel nucleo familiare ai fini dell'ANF;
6/7
2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente (c.f. Parte_1
a percepire l'Assegno Nucleo Familiare (ANF) per il periodo dal C.F._1
08.08.2018 al 28.02.2022 con riferimento all'intero nucleo familiare indicato in ricorso e, per l'effetto,
3. condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente nella CP_1 misura di € 20.079,02, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
4. condanna a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € 1.865,00, CP_1
oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si comunichi.
Piacenza, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 410/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 nel presente giudizio, dagli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Lorenzo Venini e Miriam Fagnani, elettivamente domiciliato a Milano, via Uberti n. 6, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. VA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 18.07.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 19.07.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento della moglie e delle CP_1 figlie residenti all'estero nel nucleo familiare ai fini dell'ANF, nonché il proprio diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare (ANF) computando nel proprio nucleo familiare la moglie e le figlie residenti all'estero, fuori dal territorio comunitario (in Sri Lanka), per il periodo dal 08.08.2018 al
28.02.2022, e per sentir condannare l' al pagamento, in suo favore, della somma Controparte_2 di € 20.079,02. A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino dello Sri Lanka e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2012, da ultimo presso Persona_1
- di avere una moglie e due figlie, attualmente residenti in [...];
- che, in data 22.09.2022, presentava domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ai fini del riconoscimento del trattamento ANF, dei suddetti familiari residenti all'estero;
- che, in tale data, era residente a [...], motivo per cui indirizzava l'istanza alla sede di Milano CP_1
Centro; nelle more del procedimento, si trasferiva a Piacenza;
- che, in data 28.11.2022, la domanda di autorizzazione era respinta con la seguente motivazione: “lo stato civile del richiedente non è stato registrato e risulta dichiarata errata residenza a Milano”;
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto dell'istanza di autorizzazione e di aver contestualmente avanzato istanza di riesame, allegando: il certificato consolare di dipendenza economica, rilasciato dal Consolato Generale dello Sri Lanka a Milano e datato 11.02.2020, attestante che tutti i famigliari ivi indicati erano da lui mantenuti economicamente;
l'estratto dell'atto di matrimonio;
gli estratti di atti di nascita di entrambe le figlie;
- che, per gli anni oggetto di causa, la moglie e le figlie non disponevano in Sri Lanka (né altrove) di alcun reddito o proprietà e, non godevano, né in Sri Lanka, né altrove, di alcun trattamento analogo agli
ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento;
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e dai connessi ammortizzatori sociali, come risultante dalle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni uniche, dalla attestazione ISEE e dall'estratto conto previdenziale.
1.1) L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 28.10.2024, rappresentando che: CP_1
sulla pretesa di accoglimento della domanda di autorizzazione, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo la stessa stata accolta dalla sede territorialmente competente;
in CP_1 ordine alle domande di pagamento diretto dell'ANF presentate (per periodo dal 08.08.2018 al
2/7 30.06.2021), era maturata la decadenza annuale in danno del ricorrente ex art. 47 del D.P.R. n.
639/1970; in ordine alla pretesa relativa al periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022, la domanda giudiziale era improponibile in quanto non era stata presentata la previa, imprescindibile, domanda di amministrativa di pagamento dell'ANF. Deduceva, nel merito, che il ricorso era infondato in quanto sfornito di prova circa la carenza di redditi dei familiari prodotti all'estero.
1.2) In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 20.03.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2) Il ricorso è fondato.
Vi è, in primo luogo, da ritenere che, a seguito dell'avvenuto inserimento, da parte dell' , della CP_1 moglie e delle figlie del ricorrente, residenti all'estero, nel suo nucleo familiare ai fini dell'ANF, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tale domanda.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile in merito alla domanda de qua.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la
3/7 situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di autorizzazione all'inserimento della moglie e delle figlie residenti all'esterno nel nucleo familiare ai fini dell'ANF.
2.1) Deve, poi, essere esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dall'
[...]
con riguardo alle domande di pagamento presentate e relative al periodo dal 08.08.2018 CP_2
al 30.06.2021.
A norma dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, “Per le controversie in materia di trattenimento pensionistico l'azione giudiziaria può esser proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui all'art.
24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Va, nella specie, considerato che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della L. n. 88/1989 e ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del
D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 e che tale termine decorre, in base a quanto disposto dal
2 comma dell'art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento
4/7 del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto, Cass., sez. lav., n. 12073/2003).
Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente aveva presentato, in data 09.11.2020, tali domande di pagamento senza la previa imprescindibile domanda di autorizzazione all'inserimento nel nucleo familiare;
tali domande erano state, quindi, rigettate in data
04.12.2020 e mai impugnate, motivo per cui l' sostiene l'intervenuta decadenza. CP_2
Invero, il ricorrente ha successivamente proposto, in data 22.09.2022, istanza di autorizzazione per l'inclusione nel nucleo familiare, ai fini ANF, della moglie e dei due figli minori a decorrere dal
08.08.2018, in un primo tempo rigettata con provvedimento datato 28.11.2022, il quale è stato impugnato con il ricorso amministrativo e con il successivo, tempestivo, ricorso giudiziale introduttivo del presente giudizio (e successivamente accolta in corso di causa). La decorrenza della richiesta e dell'accoglimento dell'autorizzazione sono espressamente indicati, quindi non vi è dubbio che, da tale data, il ricorrente è autorizzato all'inserimento dei familiari nel nucleo.
Giova preliminarmente considerare che la procedura per il computo dei familiari residenti CP_1 all'estero prevede, sia per gli italiani, che per gli stranieri (nei casi di paesi convenzionati) che il pagamento sia preceduto da una richiesta di autorizzazione. Domanda di autorizzazione (che è, quindi, obbligatoria) e domanda di pagamento costituiscono, quindi, scansioni procedimentali di un unico procedimento volto a ottenere l'inserimento dei familiari residente all'estero nel nucleo.
Nel caso di specie, in un primo tempo il ricorrente aveva erroneamente “invertito” le scansioni procedimentali e proposto domanda di pagamento in carenza del presupposto fondamentale della autorizzazione. Il primo diniego è stato, pertanto, la conseguenza dell'accertata improponibilità della domanda di pagamento per mancanza della previa autorizzazione, ossia per carenza di un presupposto di fatto. Laddove tale presupposto di fatto è venuto successivamente in essere, deve ritenersi possibile riaprire il procedimento, senza computare i termini di decadenza con effetto dalla prima domanda.
Invero, le due domande non sono, quindi, identiche: la prima è carente di un presupposto di fatto;
la seconda è condizionata dal venire in essere di tale presupposto e dalla conseguente riapertura del procedimento. Tale tesi è stata sostenuta da una recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano
(sent. n. 1043/2024 del 12.12.2024), la quale ha riconosciuto che i termini di decadenza giudiziale decorrevano dalla presentazione di una seconda domanda proposta sulla base di presupposti diversi e sorti in data successiva alla presentazione della prima domanda, rigettata dall' e non impugnata. CP_2
5/7 Deve, quindi, che la domanda di autorizzazione possa essere proposta (per la prima volta) anche dopo che una irregolare domanda di pagamento è stata rigetta per assenza della domanda stessa e senza che ciò consenta di computare i termini di decadenza con effetto dalla prima domanda.
2.2) Anche l'ulteriore eccezione sollevata da parte resistente, relativa all'improponibilità della domanda di cui al ricorso per carenza della previa domanda amministrativa di pagamento con riguardo al periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022, deve ritenersi infondata.
Infatti, nel lungo periodo intercorso tra la domanda di autorizzazione e la intervenuta autorizzazione, il ricorrente non poteva, alla luce di quanto detto, proporre domanda di pagamento;
pretendere che il richiedente attivi una domanda di pagamento dopo che l' ha dichiarato che lo stesso non è CP_1
autorizzato a proporla è una pretesa di per sé irrazionale e imporrebbe (al richiedente, ma alla stessa amministrazione) un inutile aggravio procedimentale;
aggravio, tra l'altro, incoerente con la stessa finalità del procedimento amministrativo, che è quella di consentire all'amministrazione il previo esame sulla sussistenza del diritto vantato.
2.3) Quanto alla composizione del nucleo familiare del ricorrente e alla prova dell'assenza di reddito in capo a sua moglie ed alle sue figlie, vi è da rilevare che il nucleo familiare ha ottenuto, in corso di causa, l'autorizzazione, per cui ogni eccezione in merito deve considerarsi superata.
2.4) Dal diritto del ricorrente a essere autorizzato all'inserimento di moglie e figlie residenti in [...]
Lanka nel nucleo familiare per il computo degli ANF discende il diritto dello stesso a ricevere il pagamento degli ANF maturati. L' va, quindi, condannato a versare al ricorrente l'importo di CP_1 complessivi € 20.079,02 (oltre interessi legali).
Il suddetto importo si ricava dall'estratto conto previdenziale e dai redditi riportati nei modelli 730, da cui è ricavabile il reddito di lavoro, anno per anno, di . Parte_1
Considerando i componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto dal ricorrente anno per anno, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto indicato a pagina 7 del ricorso introduttivo. In assenza di una specifica contestazione dei conteggi di parte, e verificatane la correttezza, il Giudice non può che prenderli a riferimento.
3) Al ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla refusione delle spese di lite da parte di , CP_1 soccombente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria. Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di autorizzazione all'inserimento della moglie e delle figlie residenti all'esterno nel nucleo familiare ai fini dell'ANF;
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2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente (c.f. Parte_1
a percepire l'Assegno Nucleo Familiare (ANF) per il periodo dal C.F._1
08.08.2018 al 28.02.2022 con riferimento all'intero nucleo familiare indicato in ricorso e, per l'effetto,
3. condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente nella CP_1 misura di € 20.079,02, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
4. condanna a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € 1.865,00, CP_1
oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si comunichi.
Piacenza, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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