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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione del Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento dell'udienza del 28.01.2025, tenutasi tramite trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 591/2021 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...] di Lamezia Terme (CZ), c.f. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Maria Gambino, c.f.
, con studio in Lamezia Terme alla via Enrico Toti C.F._2
n.18, ed ivi elettivamente domiciliato, come da procura in atti.
RICORRENTE
Contro
con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Controparte_1
Via G. Gronchi P.I. in persona degli amministratori giudiziari, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tuccio, c.f.
ed elettivamente domiciliata in Montepaone (Cz) C.F._3 alla Via Cavour snc presso lo studio del difensore, come da procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di licenziamento per giusta causa e pagamento delle differenze retributive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 1°.06.2021, premetteva di aver Parte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal
1 06.02.2020, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e con qualifica di impiegato contabile di concetto, II livello professionale.
Aggiungeva poi che, con riferimento alle ferie estive dell'anno 2020, il sig.
dirigente della società resistente, ricevute le direttive e Persona_1
l'approvazione dall'amministratore , comunicava al Controparte_2 Pt_1 che, per due settimane dal 17.08.202 al 21.08.2020 e dal 24.08.2020 al
28.08.2020, sarebbe stato collocato in ferie.
Il piano ferie del ricorrente era organizzato unitamente ai turni feriali degli altri dipendenti con inizio dal 13.07.2020 e veniva trasmesso anche via mail a tutti i destinatari (v. comunicazione mail all. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Il , quindi, sarebbe dovuto rimanere assente dal lavoro dal 17 agosto Pt_1
(lunedì) al 28 agosto (venerdì), atteso che il sabato 22 non era in turno e la domenica 23 era libero.
In data 19.08.2020, il ricorrente riceveva comunicazione con cui gli veniva contestata l'assenza ingiustificata dal lavoro, che riscontrava con pec del
21.08.2020, nella quale rappresentava di essere assente per ferie.
Successivamente, interrompeva le ferie e rimaneva assente per malattia dal
24.08.2020 al 25.11.2020.
Ciò nonostante, in data 12.09.2020, la società gli inoltrava una contestazione disciplinare per l'assenza ingiustificata dal 17 al 22 agosto 2020
e, con comunicazione del 29.10.2020, pervenuta il 30.10.2020, gli veniva intimato il “licenziamento per giusta causa senza preavviso per assenza ingiustificata per oltre 3 giorni nell'anno solare”.
L'azienda, quindi, non tenendo conto dello stato di malattia già comunicato dal ricorrente, provvedeva a far decorrere il licenziamento dal 30.10.2020.
Parte ricorrente, deduceva, pertanto, l'illegittimità del licenziamento in quanto privo di giusta causa, nonché, per violazione del criterio di proporzionalità, non avendo il sig. posto in essere condotte punibili Pt_1 con la più grave sanzione disciplinare del recesso senza preavviso.
Chiedeva, quindi, dichiarare che il rapporto di lavoro si era risolto in data
26.11.2020, essendo il licenziamento sospeso per il periodo di malattia e, in ogni caso, accertarsi la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento dei danni
2 subìti nella misura di sei mensilità, commisurate all' ultima retribuzione globale di fatto maturata.
Chiedeva, inoltre, il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, nonché delle differenze retributive relative alle mensilità di luglio/agosto
2020, all'indennità di malattia, ferie, permessi, festività, 13^ e 14^ mensilità, trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, la soc. Controparte_1 contestava la fondatezza della domanda, eccependo che parte ricorrente non aveva allegato, né provato, di avere richiesto le ferie all'unico soggetto legittimato ovvero all'amministratore della società né di Controparte_2 averle concordate con lo stesso nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali;
che il , dipendente della società era privo del potere Persona_1 di autorizzare le ferie e, in ogni caso, con comunicazione ricevuta il giorno
8.8.2020 era stato sospeso dal servizio per indebite ingerenze nella gestione sociale;
infine, il piano ferie non risultava inviato all'amministratore
[...]
ma trasmesso da tale D'AM IS dal dominio CP_2
“ipermercatoduemari.it”, soggetto giuridico diverso dalla società resistente.
Deduceva, infine, quanto alla comunicazione dello stato di malattia del che, per giurisprudenza consolidata, la malattia non impedisce Pt_1
l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto a fronte della riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto di lavoro.
Parte convenuta chiedeva, pertanto il rigetto della domanda con riferimento all'impugnato licenziamento e al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, dichiarando tuttavia la propria disponibilità al pagamento immediato della somma di € 12.095,67, a titolo di differenze retributive per le causali indicate in ricorso.
3. Con ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 20.10.2022, il Tribunale rilevato che
“nella comparsa di costituzione ed all'udienza del 14.10.2021 la
[...] aveva dichiarato la propria disponibilità al Controparte_1 pagamento immediato della complessiva somma di € 12.095,67, a titolo di
3 quattordicesima mensilità, retribuzione per il mese di luglio 2020
(comprensiva del rimborso 730 e dell'indennità di malattia), retribuzione per il mese di agosto 2020 (comprensiva del rimborso 730 e dell'indennità di malattia), retribuzione per il mese di settembre 2020 (comprensiva del rimborso 730 e dell'indennità di malattia) e retribuzione per il mese di ottobre 2020 (comprensiva di rimborso 730, indennità di malattia, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e TFR), al netto delle ritenute fiscali e previdenziali” ordinava alla ,in Controparte_1 amministrazione giudiziaria il pagamento, in favore di , della Parte_1 complessiva somma di € 12.095,67.
Con la medesima ordinanza, veniva, quindi, ammessa la prova per testi formulata da parte ricorrente mentre venivano rigettate le richieste istruttorie della resistente, la quale, chiedendo rinvio per la discussione della causa, vi aveva implicitamente rinunciato.
4. Espletata la istruttoria testimoniale e ammessa CTU contabile che veniva depositata in data 10.7.2024, a seguito dell'udienza del 28.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Pacifica appare l'applicabilità nel caso di specie della disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 23/2015, trattandosi di lavoratore assunto in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Risulta, inoltre, pacifico e documentato che, alla data del licenziamento, la società convenuta non raggiungeva il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 della L. n. 300/1970, sicché la tutela in astratto operante è quella stabilita dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015.
6. Passando ad esaminare i motivi di impugnazione del recesso, deve rilevarsi che la prospettazione attorea, risulta fondata.
In particolare, parte ricorrente ha affermato che, al momento della contestazione della assenza ingiustificata quale motivo di licenziamento disciplinare, stava legittimamente fruendo delle ferie, in quanto, secondo la prassi costantemente seguita in azienda, le stesse venivano concordate tra i lavoratori e successivamente comunicate all'amministratore, che nel caso di specie le aveva ratificate e comunque non le aveva revocate.
4 Nel caso di specie, l'amministratore (che non possedeva Controparte_2 una casella di posta elettronica) era stato regolarmente avvisato verbalmente dal e, pertanto, l'assenza per ferie del era pienamente Parte_2 Pt_1 giustificata.
Secondo la prospettazione della società convenuta, invece, il
[...]
non aveva autorizzato le ferie del e disconosceva la CP_2 Pt_1 comunicazione mail prodotta dal ricorrente e trasmessa dalla D'AM
IS.
7. Orbene, l'assunto di parte resistente, sotto il profilo probatorio, è rimasto sfornito di adeguato riscontro, sia sul piano documentale che su quello testimoniale, avendo peraltro la società convenuta rinunciato implicitamente alla prova per testi.
Parte ricorrente ha, invece, offerto come prova della insussistenza della giusta causa di licenziamento la copia di una comunicazione e-mail datata
1.7.2020 (v.all. 2 produzione documentale parte ricorrente).
Tale comunicazione proviene dall'indirizzo ed è indirizzata a vari lavoratori Email_1 nonché al ed anche all'indirizzo del ricorrente Parte_2
(avente il medesimo dominio), con Email_2 la stessa viene trasmesso il piano ferie relativo all'anno 2020 con allegata una tabella dalla quale si evince che il ricorrente poteva usufruire delle ferie dal
17.8.2020 al 21.8.2020 e dal 24.8.2020 al 28.8.2020.
Parte convenuta ha contestato al la assenza ingiustificata dal 17 Pt_1 agosto 2020 al 22 agosto 2020 disconoscendo tale comunicazione ed affermando che le ferie dovevano essere richieste ed autorizzate dal
[...]
. CP_2
L'assunto di parte convenuta non può essere condiviso, in quanto, contraddetto dalle risultanze della istruttoria testimoniale.
8. Ed infatti i testi e escussi all'udienza del Persona_1 Testimone_1
14.3.202, hanno riferito entrambi che le ferie non erano programmate dal ma i lavoratori si mettevano d'accordo tra loro, Controparte_2 predisponendo un piano ferie che poi veniva sottoposto in cartaceo al CP_2 che non aveva un indirizzo di posta elettronica o PEC, circostanza
5 quest'ultima non contestata dalla parte resistente che si è limitata a negare di aver autorizzato le ferie.
Nello specifico, ha dichiarato: Persona_1
“Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...], residente In Persona_1
Lamezia Terme, Via Pietro Nenni n.
1. ADR Sono stato il Direttore ammnistrativo della dal 2019 al Parte_3
14.9.2020. La Società è in amministrazione giudiziaria dal febbraio 2022.
ADR Conosco il ricorrente in quanto è stato dipendente della Soc., Confermo il cap. 1, precisando che il ricorrente anche in precedenza si era occupato delle soc. del gruppo e per tale motivo lo conosco da circa 30 anni. CP_2
ADR confermo il cap. 2), il cap. 3), il cap. 4) ADR confermo il cap. 5) e 6) Al riguardo, preciso che in quel periodo, a causa del COVID, lavoravamo dal lunedi al venerdi e il sabato solo in caso di necessità soltanto la mattina dalle
8.00 alle 12.30 ed eravamo in cassa integrazione COVID. ADR Non confermo il cap. 7, in quanto, le ferie non erano programmate dal , Controparte_2 ma i lavoratori si mettevano d'accordo tra loro. Una impiegata, tale D'AM
IS, mandava poi una comunicazione per iscritto al Pt_4 sottoscritto - che poi LA girava all'amministratore - successivamente alla pianificazione delle ferie effettuata in base alle esigenze dei lavoratori.
Preciso che l' azienda non chiudeva durante l'estate e, pertanto, l'esigenza era quella di coprire tutti i turni. All'epoca vi erano circa n. 30 dipendenti in tutto il gruppo e per tale motivo le ferie erano pianificate previo accordo tra loro. Preciso, altresì, che sia il sottoscritto quale direttore amministrativo, sia il legale rappresentante, , ci limitavamo a ratificare Controparte_2
l'accordo tra i lavoratori. Questa procedura veniva seguita in quanto
l'amministratore non aveva una mail. ADR Non confermo Controparte_2 Testi il cap. 8 Confermo il cap. 9 precisando che il personale amministrativo sia durante le ferie che durante l'anno era intercambiabile nel senso che i dipendenti amministrativi lavoravano per tutte le Società del gruppo e per i tutti i settori produttivi. Si trattava della gestione di n. 20 supermercati per cui ciascuno di loro poteva occuparsi di più settori e più aspetti gestionali di ciascuna unità produttiva. ADR Con riferimento al cap. 10) preciso che il piano ferie veniva comunicato al personale a mezzo informativa diretta e, in particolare, dalla D'AM che ne dava informazione ai dipendenti. ADR
6 Non confermo il cap. 11 e il cap. 12 , in quanto, come sopra detto, i lavoratori predisponevano il piano ferie e il sottoscritto e l'amministratore lo approvavano soltanto. Al il piano ferie è stato comunicato, come Pt_1 avveniva ogni anno, dalla d'AM IS. Anche in quella occasione al
la comunicazione è stata fatta dalla D'AM. ADR Confermo con Pt_1 riferimento al capo 13, che il era a conoscenza del piano Controparte_2 ferie di tutti i lavoratori ivi compreso il ricorrente, in quanto, lo aveva approvato. Preciso che non vi era un atto formale di approvazione, ma le comunicazioni avvenivano verbalmente.
Si dà atto che viene mostrato al teste l'allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente e al riguardo precisa:
ADR Si tratta di una mail da me ricevuta ( e inviata dalla Parte_2
D'AMICO, che annullava un precedente piano ferie, per come indicato in oggetto ADR con riferimento al capo 14 posso presumere che il abbia Pt_1 preso le ferie nel periodo programmato, ma avendolo salutato il giorno 7 agosto non so se di fatto era presente o meno in ufficio. ADR con riferimento al capo 15 non posso confermare la circostanza in quanto non ero in ufficio in data 22.8.2020”.
La teste confermava le dichiarazione del e Testimone_1 Parte_2 dichiarava:
“Sono e mi chiamo , nata a [...] il [...], Testimone_1 residente In Lamezia Terme, Via Coschi n. 92. ADR Sono dipendente di società del Gruppo PERRI dal 2003. Conosco il ricorrente in quanto è stato dipendente della Soc. e siamo stati colleghi di lavoro. ADR Confermo il cap. Testi Testi 1 confermo il cap. 2), il cap. 3), il cap. 4) confermo il cap. 5) e 6)
Al riguardo, preciso che in quel periodo, a causa del COVID, lavoravamo dal lunedi al venerdi e il sabato solo in caso di necessità soltanto la mattina dalle 8.30 alle 12.30 ed eravamo in cassa integrazione COVID. ADR Non confermo il cap. 7, in quanto, le ferie dal 2003 non erano programmate dal
, ma i lavoratori si mettevano d'accordo tra loro, in Controparte_2 autonomia. Io mi avvicendavo con il . Una impiegata, tale D'AM Pt_1
IS, mandava poi una comunicazione per iscritto al Pt_4 Pt_2 che poi la girava all'amministratore -
[...] Controparte_2 successivamente alla pianificazione delle ferie effettuata in base alle esigenze
7 dei lavoratori. Preciso che l' azienda non chiudeva durante l'estate e, pertanto, l'esigenza era quella di coprire tutti i turni. Confermo che
l'amministratore non aveva una mail/PEC aziendale. ADR Controparte_2
Non confermo il cap. 8 in quanto non erano i responsabili a stabilire il piano ferie, ma lo approvavano soltanto. ADR Confermo il cap. 9 precisando che il personale amministrativo che turnava durante le ferie si occupava di tutte le attività esistenti. ADR Con riferimento al cap. 10) non ricordo esattamente come veniva comunicata l'approvazione del piano ferie, credo avvenisse verbalmente, non ricordo di aver visto comunicazione scritte. La D'AM ci confermava solo l'inoltro della mail, se non ricordo male. ADR Non posso confermare i cap. 11) e 12) perché non a conoscenza delle circostanze ivi rappresentate. ADR Con riferimento al capo 13), confermo che il
[...]
era a conoscenza del piano ferie di tutti i lavoratori ivi compreso CP_2 quello del ricorrente, in quanto, lo aveva approvato. ADR con riferimento al capo 14) non posso confermare la circostanza perché sono stata in ferie fino al 16 agosto 2020 e poi non sono rientrata perché in malattia quantomeno per tutto il mese di agosto. ADR con riferimento al capo 15) non posso confermare la circostanza in quanto non ero in ufficio in data 22.8.2020.
Si dà atto che viene mostrato alla teste l'allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente in relazione alla quale dichiara:
ADR Si tratta del piano ferie dell'anno 2020 che riconosco”.
9. Orbene dalle concordi dichiarazioni testimoniali dei testi escussi, emerge effettivamente che le ferie estive venivano concordate dai lavoratori che si avvicendavano tra loro durante il periodo feriale;
al il piano Parte_5 ferie veniva comunicato per le vie brevi non possedendo una casella di posta elettronica.
La società resistente si è limitata a disconoscere il piano ferie prodotto dalla parte ricorrente senza tuttavia fornire una versione alternativa (o un diverso piano ferie) tenuto conto che trattandosi di periodo estivo i lavoratori avrebbero dovuto comunque godere di un periodo feriale, né ha provato di aver revocato le ferie precedentemente concordate tra i lavoratori.
In ogni caso, il ricorrente ha prodotto ulteriore mail datata 17.8.2020 (primo giorno di ferie) e indirizzata a , con la Email_3
8 quale comunicava di essere in ferie, con ciò adottando un comportamento improntato a normale diligenza.
Medesima comunicazione inviava poi il ricorrente all'amministratore
[...]
il 17.9.2020 a riscontro della contestazione disciplinare ricevuta CP_2 con raccomandata del 12.9.2020.
Ne consegue che l'assenza del appare giustificata e il fatto, per come Pt_1 contestato nella comunicazione di licenziamento, privo di rilievo disciplinare.
10. Sul punto, si rileva che il licenziamento per giusta causa può essere disposto dal datore di lavoro qualora il lavoratore ponga in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti così gravi da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La nozione di giusta causa è contemplata dall'art. 2119 c.c., il quale prevede che le parti possano recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di preavviso qualora si verifichi, appunto, una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro (Cass. 24/7/03, n. 11516), al quale non può pertanto essere imposto l'utilizzo del lavoratore in un'altra posizione (Cass. 19/1/1989, n.
244).
La giusta causa, pertanto, rappresenta un motivo di licenziamento in casi particolarmente gravi: è stata ritenuta ravvisabile dalla giurisprudenza ad esempio, nei casi di insubordinazione verso i superiori;
furto di beni aziendali durante l'esercizio delle sue mansioni, di diffamazione dell'azienda e dei prodotti della stessa;
minacce nei confronti del datore di lavoro o di colleghi, di danneggiamento di beni aziendali, di falsa malattia e falso infortunio, di violazione del patto di non concorrenza, di uso scorretto dei permessi per ex legge n. 104/92.
Inoltre nella Legge n. 183/2010 il legislatore ha sancito che, nel valutare le motivazioni del licenziamento, il giudice sia vincolato alle tipizzazioni della giusta causa o del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi o nei contratti individuali certificati.
9 Orbene, nel caso di specie, dalla risultanze di causa non è emerso che il ricorrente abbia adottato un comportamento grave e lesivo del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, avendo concordato il proprio periodo di ferie con gli altri lavoratori e confidando della ratifica da parte dell'amministratore della società, che non aveva revocato il piano ferie.
Ne consegue che il licenziamento per giusta causa irrogato al Pt_1
, con effetto dal 30.10.2020, risulta illegittimo con conseguente
[...] interruzione del rapporto di lavoro con la società convenuta a far data dal
26.11.2020, che coincide con il termine del periodo di malattia, ciò in quanto attesa la documentazione medica in atti, l'assenza fino a tale data deve ritenersi fornita di adeguata giustificazione.
Stante l'inapplicabilità dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015 per mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori, la tutela che può essere accordata al ricorrente è quella indennitaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1 (nella versione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018) e 9 del D. Lgs. citato, trattandosi del regime più favorevole in presenza di plurimi vizi del licenziamento.
Deve essere, quindi, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del
26.11.2020, con condanna della soc. al Controparte_1 pagamento, in favore di , di un'indennità non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale che si ritiene equo liquidare nella misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata al momento del licenziamento, delle dimensioni aziendali e del comportamento della parte resistente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo.
Attesa la illegittimità del licenziamento per giusta causa, la società convenuta va altresì condannata al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso nella misura pari ad € 2.373,56, per come calcolato dalla Ctu in atti.
11. Con riferimento alle differenze retributive il Ctu ha correttamente risposto ai quesiti posti dal Tribunale, tenuto conto parametri indicati nel quesito ovvero: rapporto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di impiegato contabile II livello;
contratto collettivo applicato al rapporto CCNL per i
10 dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi;
importi risultanti dai prospetti paga allegati al fascicolo di parte ricorrente e di parte resistente.
Le risultanze della consulenza in atti appaiono, pertanto, logicamente motivate e dalle stesse non si ritiene di doversi discostare.
Il CTU ha, quindi, stabilito che al ricorrente spetta la somma complessiva di
€ 24.941,41 euro (comprensiva di €12.095,67 già oggetto di ordinanza di somme non contestate ex art. 423 c.p.c. e della indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione calcolati fino alla data del
16.2.2023).
La società convenuta non ha formulato contestazioni sui calcoli effettuati dal
CTU, mentre le osservazioni della parte ricorrente sono state confutate dal consulente che, nel confermare le proprie conclusioni, ha affermato che
“rispetto all'elaborato dell'avvocato nella quale si richiede una somma di euro 21.109,70 dalla valutazione peritale del CTU la somma da liquidare a favore del lavoratore e' di euro 21.152,91 quindi con una piccola differenza
a favore del lavoratore”.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in ragione del valore della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato a con effetto dal 30.10.2020; Parte_1
- dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del 26.11.2020, condannando la società convenuta al pagamento, in favore di , di una Parte_1 indennità di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo;
11 - condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive pari a complessivi € 24.941,41, per come calcolate dalla CTU in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, la società al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 17.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione del Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento dell'udienza del 28.01.2025, tenutasi tramite trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 591/2021 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...] di Lamezia Terme (CZ), c.f. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Maria Gambino, c.f.
, con studio in Lamezia Terme alla via Enrico Toti C.F._2
n.18, ed ivi elettivamente domiciliato, come da procura in atti.
RICORRENTE
Contro
con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Controparte_1
Via G. Gronchi P.I. in persona degli amministratori giudiziari, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tuccio, c.f.
ed elettivamente domiciliata in Montepaone (Cz) C.F._3 alla Via Cavour snc presso lo studio del difensore, come da procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di licenziamento per giusta causa e pagamento delle differenze retributive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 1°.06.2021, premetteva di aver Parte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal
1 06.02.2020, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e con qualifica di impiegato contabile di concetto, II livello professionale.
Aggiungeva poi che, con riferimento alle ferie estive dell'anno 2020, il sig.
dirigente della società resistente, ricevute le direttive e Persona_1
l'approvazione dall'amministratore , comunicava al Controparte_2 Pt_1 che, per due settimane dal 17.08.202 al 21.08.2020 e dal 24.08.2020 al
28.08.2020, sarebbe stato collocato in ferie.
Il piano ferie del ricorrente era organizzato unitamente ai turni feriali degli altri dipendenti con inizio dal 13.07.2020 e veniva trasmesso anche via mail a tutti i destinatari (v. comunicazione mail all. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Il , quindi, sarebbe dovuto rimanere assente dal lavoro dal 17 agosto Pt_1
(lunedì) al 28 agosto (venerdì), atteso che il sabato 22 non era in turno e la domenica 23 era libero.
In data 19.08.2020, il ricorrente riceveva comunicazione con cui gli veniva contestata l'assenza ingiustificata dal lavoro, che riscontrava con pec del
21.08.2020, nella quale rappresentava di essere assente per ferie.
Successivamente, interrompeva le ferie e rimaneva assente per malattia dal
24.08.2020 al 25.11.2020.
Ciò nonostante, in data 12.09.2020, la società gli inoltrava una contestazione disciplinare per l'assenza ingiustificata dal 17 al 22 agosto 2020
e, con comunicazione del 29.10.2020, pervenuta il 30.10.2020, gli veniva intimato il “licenziamento per giusta causa senza preavviso per assenza ingiustificata per oltre 3 giorni nell'anno solare”.
L'azienda, quindi, non tenendo conto dello stato di malattia già comunicato dal ricorrente, provvedeva a far decorrere il licenziamento dal 30.10.2020.
Parte ricorrente, deduceva, pertanto, l'illegittimità del licenziamento in quanto privo di giusta causa, nonché, per violazione del criterio di proporzionalità, non avendo il sig. posto in essere condotte punibili Pt_1 con la più grave sanzione disciplinare del recesso senza preavviso.
Chiedeva, quindi, dichiarare che il rapporto di lavoro si era risolto in data
26.11.2020, essendo il licenziamento sospeso per il periodo di malattia e, in ogni caso, accertarsi la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento dei danni
2 subìti nella misura di sei mensilità, commisurate all' ultima retribuzione globale di fatto maturata.
Chiedeva, inoltre, il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, nonché delle differenze retributive relative alle mensilità di luglio/agosto
2020, all'indennità di malattia, ferie, permessi, festività, 13^ e 14^ mensilità, trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, la soc. Controparte_1 contestava la fondatezza della domanda, eccependo che parte ricorrente non aveva allegato, né provato, di avere richiesto le ferie all'unico soggetto legittimato ovvero all'amministratore della società né di Controparte_2 averle concordate con lo stesso nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali;
che il , dipendente della società era privo del potere Persona_1 di autorizzare le ferie e, in ogni caso, con comunicazione ricevuta il giorno
8.8.2020 era stato sospeso dal servizio per indebite ingerenze nella gestione sociale;
infine, il piano ferie non risultava inviato all'amministratore
[...]
ma trasmesso da tale D'AM IS dal dominio CP_2
“ipermercatoduemari.it”, soggetto giuridico diverso dalla società resistente.
Deduceva, infine, quanto alla comunicazione dello stato di malattia del che, per giurisprudenza consolidata, la malattia non impedisce Pt_1
l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto a fronte della riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto di lavoro.
Parte convenuta chiedeva, pertanto il rigetto della domanda con riferimento all'impugnato licenziamento e al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, dichiarando tuttavia la propria disponibilità al pagamento immediato della somma di € 12.095,67, a titolo di differenze retributive per le causali indicate in ricorso.
3. Con ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 20.10.2022, il Tribunale rilevato che
“nella comparsa di costituzione ed all'udienza del 14.10.2021 la
[...] aveva dichiarato la propria disponibilità al Controparte_1 pagamento immediato della complessiva somma di € 12.095,67, a titolo di
3 quattordicesima mensilità, retribuzione per il mese di luglio 2020
(comprensiva del rimborso 730 e dell'indennità di malattia), retribuzione per il mese di agosto 2020 (comprensiva del rimborso 730 e dell'indennità di malattia), retribuzione per il mese di settembre 2020 (comprensiva del rimborso 730 e dell'indennità di malattia) e retribuzione per il mese di ottobre 2020 (comprensiva di rimborso 730, indennità di malattia, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e TFR), al netto delle ritenute fiscali e previdenziali” ordinava alla ,in Controparte_1 amministrazione giudiziaria il pagamento, in favore di , della Parte_1 complessiva somma di € 12.095,67.
Con la medesima ordinanza, veniva, quindi, ammessa la prova per testi formulata da parte ricorrente mentre venivano rigettate le richieste istruttorie della resistente, la quale, chiedendo rinvio per la discussione della causa, vi aveva implicitamente rinunciato.
4. Espletata la istruttoria testimoniale e ammessa CTU contabile che veniva depositata in data 10.7.2024, a seguito dell'udienza del 28.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Pacifica appare l'applicabilità nel caso di specie della disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 23/2015, trattandosi di lavoratore assunto in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Risulta, inoltre, pacifico e documentato che, alla data del licenziamento, la società convenuta non raggiungeva il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 della L. n. 300/1970, sicché la tutela in astratto operante è quella stabilita dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015.
6. Passando ad esaminare i motivi di impugnazione del recesso, deve rilevarsi che la prospettazione attorea, risulta fondata.
In particolare, parte ricorrente ha affermato che, al momento della contestazione della assenza ingiustificata quale motivo di licenziamento disciplinare, stava legittimamente fruendo delle ferie, in quanto, secondo la prassi costantemente seguita in azienda, le stesse venivano concordate tra i lavoratori e successivamente comunicate all'amministratore, che nel caso di specie le aveva ratificate e comunque non le aveva revocate.
4 Nel caso di specie, l'amministratore (che non possedeva Controparte_2 una casella di posta elettronica) era stato regolarmente avvisato verbalmente dal e, pertanto, l'assenza per ferie del era pienamente Parte_2 Pt_1 giustificata.
Secondo la prospettazione della società convenuta, invece, il
[...]
non aveva autorizzato le ferie del e disconosceva la CP_2 Pt_1 comunicazione mail prodotta dal ricorrente e trasmessa dalla D'AM
IS.
7. Orbene, l'assunto di parte resistente, sotto il profilo probatorio, è rimasto sfornito di adeguato riscontro, sia sul piano documentale che su quello testimoniale, avendo peraltro la società convenuta rinunciato implicitamente alla prova per testi.
Parte ricorrente ha, invece, offerto come prova della insussistenza della giusta causa di licenziamento la copia di una comunicazione e-mail datata
1.7.2020 (v.all. 2 produzione documentale parte ricorrente).
Tale comunicazione proviene dall'indirizzo ed è indirizzata a vari lavoratori Email_1 nonché al ed anche all'indirizzo del ricorrente Parte_2
(avente il medesimo dominio), con Email_2 la stessa viene trasmesso il piano ferie relativo all'anno 2020 con allegata una tabella dalla quale si evince che il ricorrente poteva usufruire delle ferie dal
17.8.2020 al 21.8.2020 e dal 24.8.2020 al 28.8.2020.
Parte convenuta ha contestato al la assenza ingiustificata dal 17 Pt_1 agosto 2020 al 22 agosto 2020 disconoscendo tale comunicazione ed affermando che le ferie dovevano essere richieste ed autorizzate dal
[...]
. CP_2
L'assunto di parte convenuta non può essere condiviso, in quanto, contraddetto dalle risultanze della istruttoria testimoniale.
8. Ed infatti i testi e escussi all'udienza del Persona_1 Testimone_1
14.3.202, hanno riferito entrambi che le ferie non erano programmate dal ma i lavoratori si mettevano d'accordo tra loro, Controparte_2 predisponendo un piano ferie che poi veniva sottoposto in cartaceo al CP_2 che non aveva un indirizzo di posta elettronica o PEC, circostanza
5 quest'ultima non contestata dalla parte resistente che si è limitata a negare di aver autorizzato le ferie.
Nello specifico, ha dichiarato: Persona_1
“Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...], residente In Persona_1
Lamezia Terme, Via Pietro Nenni n.
1. ADR Sono stato il Direttore ammnistrativo della dal 2019 al Parte_3
14.9.2020. La Società è in amministrazione giudiziaria dal febbraio 2022.
ADR Conosco il ricorrente in quanto è stato dipendente della Soc., Confermo il cap. 1, precisando che il ricorrente anche in precedenza si era occupato delle soc. del gruppo e per tale motivo lo conosco da circa 30 anni. CP_2
ADR confermo il cap. 2), il cap. 3), il cap. 4) ADR confermo il cap. 5) e 6) Al riguardo, preciso che in quel periodo, a causa del COVID, lavoravamo dal lunedi al venerdi e il sabato solo in caso di necessità soltanto la mattina dalle
8.00 alle 12.30 ed eravamo in cassa integrazione COVID. ADR Non confermo il cap. 7, in quanto, le ferie non erano programmate dal , Controparte_2 ma i lavoratori si mettevano d'accordo tra loro. Una impiegata, tale D'AM
IS, mandava poi una comunicazione per iscritto al Pt_4 sottoscritto - che poi LA girava all'amministratore - successivamente alla pianificazione delle ferie effettuata in base alle esigenze dei lavoratori.
Preciso che l' azienda non chiudeva durante l'estate e, pertanto, l'esigenza era quella di coprire tutti i turni. All'epoca vi erano circa n. 30 dipendenti in tutto il gruppo e per tale motivo le ferie erano pianificate previo accordo tra loro. Preciso, altresì, che sia il sottoscritto quale direttore amministrativo, sia il legale rappresentante, , ci limitavamo a ratificare Controparte_2
l'accordo tra i lavoratori. Questa procedura veniva seguita in quanto
l'amministratore non aveva una mail. ADR Non confermo Controparte_2 Testi il cap. 8 Confermo il cap. 9 precisando che il personale amministrativo sia durante le ferie che durante l'anno era intercambiabile nel senso che i dipendenti amministrativi lavoravano per tutte le Società del gruppo e per i tutti i settori produttivi. Si trattava della gestione di n. 20 supermercati per cui ciascuno di loro poteva occuparsi di più settori e più aspetti gestionali di ciascuna unità produttiva. ADR Con riferimento al cap. 10) preciso che il piano ferie veniva comunicato al personale a mezzo informativa diretta e, in particolare, dalla D'AM che ne dava informazione ai dipendenti. ADR
6 Non confermo il cap. 11 e il cap. 12 , in quanto, come sopra detto, i lavoratori predisponevano il piano ferie e il sottoscritto e l'amministratore lo approvavano soltanto. Al il piano ferie è stato comunicato, come Pt_1 avveniva ogni anno, dalla d'AM IS. Anche in quella occasione al
la comunicazione è stata fatta dalla D'AM. ADR Confermo con Pt_1 riferimento al capo 13, che il era a conoscenza del piano Controparte_2 ferie di tutti i lavoratori ivi compreso il ricorrente, in quanto, lo aveva approvato. Preciso che non vi era un atto formale di approvazione, ma le comunicazioni avvenivano verbalmente.
Si dà atto che viene mostrato al teste l'allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente e al riguardo precisa:
ADR Si tratta di una mail da me ricevuta ( e inviata dalla Parte_2
D'AMICO, che annullava un precedente piano ferie, per come indicato in oggetto ADR con riferimento al capo 14 posso presumere che il abbia Pt_1 preso le ferie nel periodo programmato, ma avendolo salutato il giorno 7 agosto non so se di fatto era presente o meno in ufficio. ADR con riferimento al capo 15 non posso confermare la circostanza in quanto non ero in ufficio in data 22.8.2020”.
La teste confermava le dichiarazione del e Testimone_1 Parte_2 dichiarava:
“Sono e mi chiamo , nata a [...] il [...], Testimone_1 residente In Lamezia Terme, Via Coschi n. 92. ADR Sono dipendente di società del Gruppo PERRI dal 2003. Conosco il ricorrente in quanto è stato dipendente della Soc. e siamo stati colleghi di lavoro. ADR Confermo il cap. Testi Testi 1 confermo il cap. 2), il cap. 3), il cap. 4) confermo il cap. 5) e 6)
Al riguardo, preciso che in quel periodo, a causa del COVID, lavoravamo dal lunedi al venerdi e il sabato solo in caso di necessità soltanto la mattina dalle 8.30 alle 12.30 ed eravamo in cassa integrazione COVID. ADR Non confermo il cap. 7, in quanto, le ferie dal 2003 non erano programmate dal
, ma i lavoratori si mettevano d'accordo tra loro, in Controparte_2 autonomia. Io mi avvicendavo con il . Una impiegata, tale D'AM Pt_1
IS, mandava poi una comunicazione per iscritto al Pt_4 Pt_2 che poi la girava all'amministratore -
[...] Controparte_2 successivamente alla pianificazione delle ferie effettuata in base alle esigenze
7 dei lavoratori. Preciso che l' azienda non chiudeva durante l'estate e, pertanto, l'esigenza era quella di coprire tutti i turni. Confermo che
l'amministratore non aveva una mail/PEC aziendale. ADR Controparte_2
Non confermo il cap. 8 in quanto non erano i responsabili a stabilire il piano ferie, ma lo approvavano soltanto. ADR Confermo il cap. 9 precisando che il personale amministrativo che turnava durante le ferie si occupava di tutte le attività esistenti. ADR Con riferimento al cap. 10) non ricordo esattamente come veniva comunicata l'approvazione del piano ferie, credo avvenisse verbalmente, non ricordo di aver visto comunicazione scritte. La D'AM ci confermava solo l'inoltro della mail, se non ricordo male. ADR Non posso confermare i cap. 11) e 12) perché non a conoscenza delle circostanze ivi rappresentate. ADR Con riferimento al capo 13), confermo che il
[...]
era a conoscenza del piano ferie di tutti i lavoratori ivi compreso CP_2 quello del ricorrente, in quanto, lo aveva approvato. ADR con riferimento al capo 14) non posso confermare la circostanza perché sono stata in ferie fino al 16 agosto 2020 e poi non sono rientrata perché in malattia quantomeno per tutto il mese di agosto. ADR con riferimento al capo 15) non posso confermare la circostanza in quanto non ero in ufficio in data 22.8.2020.
Si dà atto che viene mostrato alla teste l'allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente in relazione alla quale dichiara:
ADR Si tratta del piano ferie dell'anno 2020 che riconosco”.
9. Orbene dalle concordi dichiarazioni testimoniali dei testi escussi, emerge effettivamente che le ferie estive venivano concordate dai lavoratori che si avvicendavano tra loro durante il periodo feriale;
al il piano Parte_5 ferie veniva comunicato per le vie brevi non possedendo una casella di posta elettronica.
La società resistente si è limitata a disconoscere il piano ferie prodotto dalla parte ricorrente senza tuttavia fornire una versione alternativa (o un diverso piano ferie) tenuto conto che trattandosi di periodo estivo i lavoratori avrebbero dovuto comunque godere di un periodo feriale, né ha provato di aver revocato le ferie precedentemente concordate tra i lavoratori.
In ogni caso, il ricorrente ha prodotto ulteriore mail datata 17.8.2020 (primo giorno di ferie) e indirizzata a , con la Email_3
8 quale comunicava di essere in ferie, con ciò adottando un comportamento improntato a normale diligenza.
Medesima comunicazione inviava poi il ricorrente all'amministratore
[...]
il 17.9.2020 a riscontro della contestazione disciplinare ricevuta CP_2 con raccomandata del 12.9.2020.
Ne consegue che l'assenza del appare giustificata e il fatto, per come Pt_1 contestato nella comunicazione di licenziamento, privo di rilievo disciplinare.
10. Sul punto, si rileva che il licenziamento per giusta causa può essere disposto dal datore di lavoro qualora il lavoratore ponga in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti così gravi da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La nozione di giusta causa è contemplata dall'art. 2119 c.c., il quale prevede che le parti possano recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di preavviso qualora si verifichi, appunto, una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro (Cass. 24/7/03, n. 11516), al quale non può pertanto essere imposto l'utilizzo del lavoratore in un'altra posizione (Cass. 19/1/1989, n.
244).
La giusta causa, pertanto, rappresenta un motivo di licenziamento in casi particolarmente gravi: è stata ritenuta ravvisabile dalla giurisprudenza ad esempio, nei casi di insubordinazione verso i superiori;
furto di beni aziendali durante l'esercizio delle sue mansioni, di diffamazione dell'azienda e dei prodotti della stessa;
minacce nei confronti del datore di lavoro o di colleghi, di danneggiamento di beni aziendali, di falsa malattia e falso infortunio, di violazione del patto di non concorrenza, di uso scorretto dei permessi per ex legge n. 104/92.
Inoltre nella Legge n. 183/2010 il legislatore ha sancito che, nel valutare le motivazioni del licenziamento, il giudice sia vincolato alle tipizzazioni della giusta causa o del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi o nei contratti individuali certificati.
9 Orbene, nel caso di specie, dalla risultanze di causa non è emerso che il ricorrente abbia adottato un comportamento grave e lesivo del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, avendo concordato il proprio periodo di ferie con gli altri lavoratori e confidando della ratifica da parte dell'amministratore della società, che non aveva revocato il piano ferie.
Ne consegue che il licenziamento per giusta causa irrogato al Pt_1
, con effetto dal 30.10.2020, risulta illegittimo con conseguente
[...] interruzione del rapporto di lavoro con la società convenuta a far data dal
26.11.2020, che coincide con il termine del periodo di malattia, ciò in quanto attesa la documentazione medica in atti, l'assenza fino a tale data deve ritenersi fornita di adeguata giustificazione.
Stante l'inapplicabilità dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015 per mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori, la tutela che può essere accordata al ricorrente è quella indennitaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1 (nella versione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018) e 9 del D. Lgs. citato, trattandosi del regime più favorevole in presenza di plurimi vizi del licenziamento.
Deve essere, quindi, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del
26.11.2020, con condanna della soc. al Controparte_1 pagamento, in favore di , di un'indennità non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale che si ritiene equo liquidare nella misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata al momento del licenziamento, delle dimensioni aziendali e del comportamento della parte resistente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo.
Attesa la illegittimità del licenziamento per giusta causa, la società convenuta va altresì condannata al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso nella misura pari ad € 2.373,56, per come calcolato dalla Ctu in atti.
11. Con riferimento alle differenze retributive il Ctu ha correttamente risposto ai quesiti posti dal Tribunale, tenuto conto parametri indicati nel quesito ovvero: rapporto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di impiegato contabile II livello;
contratto collettivo applicato al rapporto CCNL per i
10 dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi;
importi risultanti dai prospetti paga allegati al fascicolo di parte ricorrente e di parte resistente.
Le risultanze della consulenza in atti appaiono, pertanto, logicamente motivate e dalle stesse non si ritiene di doversi discostare.
Il CTU ha, quindi, stabilito che al ricorrente spetta la somma complessiva di
€ 24.941,41 euro (comprensiva di €12.095,67 già oggetto di ordinanza di somme non contestate ex art. 423 c.p.c. e della indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione calcolati fino alla data del
16.2.2023).
La società convenuta non ha formulato contestazioni sui calcoli effettuati dal
CTU, mentre le osservazioni della parte ricorrente sono state confutate dal consulente che, nel confermare le proprie conclusioni, ha affermato che
“rispetto all'elaborato dell'avvocato nella quale si richiede una somma di euro 21.109,70 dalla valutazione peritale del CTU la somma da liquidare a favore del lavoratore e' di euro 21.152,91 quindi con una piccola differenza
a favore del lavoratore”.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in ragione del valore della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato a con effetto dal 30.10.2020; Parte_1
- dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del 26.11.2020, condannando la società convenuta al pagamento, in favore di , di una Parte_1 indennità di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo;
11 - condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive pari a complessivi € 24.941,41, per come calcolate dalla CTU in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, la società al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 17.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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