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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2771/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dagli Avv.ti
Laura Poggi e Michele Misino, con elezione di domicilio presso il loro studio
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Riccardo Caniato, con elezione di domicilio presso il suo studio
CONVENUTO avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
1 Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione avversaria, così provvedere:
Nel merito:
1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del sig. quale conducente e Controparte_1
proprietario dell'autovettura Jeep Cherokee targata ER574XK nella causazione del sinistro occorso e di tutti i danni per cui è giudizio, e per l'effetto,
2) condannarsi in solido tra loro il sig. quale conducente e proprietario Controparte_1
dell'autovettura Jeep Cherokee targata ER574XK ed in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, quale compagnia assicurativa del veicolo di parte convenuta, al pagamento agli attori delle seguenti somme, computate già al netto degli acconti corrisposti:
a favore di Parte_1
a) € 661.000,00 a titolo di saldo del risarcimento del danno non patrimoniale (danno alla salute, danno esistenziale e danno morale), oltre rivalutazione ed interessi legali, dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno biologico e non patrimoniale per invalidità permanente;
b) € 48.656,74 oltre ad interessi dalla data della richiesta al saldo o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per spese mediche, assistenziali, riabilitative sostenute, danni materiali subiti nel sinistro, spese legali relativi alla fase stragiudiziale, dimostrate e quantificate in sede di citazione mediante deposito della relativa documentazione, oltre le spese sostenute nel corso del presente giudizio di cui ai documenti prodotti sub 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84;
c) € 23.150,00 per perdita della capacità reddituale già subita alla data del 30.11.2020;
d) € 248.438,52 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore somma ritenuta di giustizia, alla luce della prevedibile progressione lavorativa e reddituale che
2 aveva avanti a sé prima del sinistro, a titolo di risarcimento di danno per lucro Pt_1
cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica e conseguente capacità di guadagno;
e) € 118.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di danno patrimoniale futuro per necessità di assistenza generica in ambito domestico, come quantificato nella narrativa che precede;
a favore di Parte_3
a) la somma di € 250.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia come esposto e quantificato nella narrativa che precede, per lesione del rapporto parentale con il figlio (danno morale e Pt_1
travolgimento della vita famigliare);
b) la somma di € 39.631,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno biologico;
c) la somma di € 15.666,18 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno patrimoniale diretto calcolato alla data del 31.12.2020;
a favore di Parte_2
a) la somma di € 250.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno parentale (danno morale e totale sconvolgimento della vita), per lesione della relazione parentale con il figlio;
Pt_1
b) la somma di € 54.080,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno biologico;
c) la somma di € 25.726,07 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno patrimoniale diretto, calcolato alla data del 31.12.2020;
3 d) le ulteriori spese sostenute nel corso del presente giudizio, di cui ai documenti prodotti sub
86 e 88.
a favore di (fratello di Parte_4 Parte_1
- la somma di € 85.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno parentale, come esposto e quantificato nella narrativa che precede, per lesione della relazione parentale con il fratello
; Pt_1
- la somma di € 1.310,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno patrimoniale diretto, come esposto nella narrativa che precede;
In ogni caso: con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative alla CTU, compensi di avvocato,
IVA e CPA integralmente rifusi;
Alla luce di quanto indicato dalla giurisprudenza (Cassazione, sezioni Unite, 12.449/2024, si chiede per tutti gli attori che il giudice specifichi che gli interessi legali, maturati successivamente alla domanda giudiziale, vadano determinati in conformità a quanto disposto dall'art. 1284, quarto comma;
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, onde evitare decadenze in un eventuale giudizio di gravame:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non ammesse;
- si insiste affinché venga disposta CTU contabile per la quantificazione del danno patrimoniale conseguente alla compromissione della capacità lavorativa specifica, accertata in sede di CTU.
Per la convenuta : CP_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
4 Nel merito in via principale
Accertare che il Sig. ha concorso alla causazione dell'evento per cui è causa, Parte_1
e, di conseguenza
Accertare che le somme corrisposte dalla Compagnia agli attori sono CP_2
integralmente satisfattorie delle avverse pretese, e per l'effetto
Respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
In via subordinata
Quantificare il danno subito dagli attori escludendo ogni voce non consequenziale al sinistro o non provata, detratte le somme già liquidate e trattenute a titolo di acconto, detratte le somme eventualmente percepite da INPS.
Spese di lite compensate tra le parti.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, onde evitare decadenze in un eventuale giudizio di gravame, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non ammesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande formulate da e dai suoi Parte_1
congiunti , e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4
confronti di e di al fine di sentirli condannare in solido tra loro Controparte_1 CP_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del grave sinistro stradale occorso al primo in data 02.04.2018 in località Pesina di Caprino Veronese, allorchè, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore la Strada provinciale 8 direzione Caprino V.se, entrava in collisione con l'autovettura Jeep Cherokee condotta dal convenuto.
Ritualmente citato, è rimasto contumace , mentre si è costituita Controparte_1 CP_2
resistendo alle avverse pretese, eccependo il concorso nella causazione del sinistro
[...]
5 dell'attore, il quale, in ipotesi, avrebbe avuto il faro del ciclomotore spento ed avrebbe tenuto una velocità non adeguata, e ritenendo satisfattive le somme già liquidate in sede stragiudiziale, pari a € 372.974,00 in favore di e a € 480,00 in favore della Parte_1
madre.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale e, previa riassegnazione a questo giudice, mediante l'assunzione delle prove orali, viene ora in decisione.
Le domande degli attori sono fondate nei limiti di seguito indicati.
La ricostruzione della cinematica del sinistro trova riscontro innanzitutto nella relazione redatta dai Carabinieri della Stazione di di San Pietro in Cariano giunti sul posto, dalla quale emerge che, alle ore 20.00 circa del 02.04.2018, “in condizioni di visibilità sufficiente e illuminazione stradale assente”, , alla guida dell'autoveicolo Jeep, Controparte_1
proveniente da Via San Rocco, giunto all'intersezione con la SP8, ometteva di fermarsi e dare precedenza al ciclomotore condotto da , proveniente alla sua destra sulla Parte_1
SP8 con direzione Caprino V.se, il quale non riusciva ad evitare l'impatto sulla parte posteriore lato destro dell'autoveicolo, che durante l'attraversamento dell'intersezione aveva impegnato la sua corsia di marcia. Dal rapporto si evince anche che l'autoveicolo era già stato rimosso dalla posizione statica finale assunta all'esito dell'impatto, che, inoltre, al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata degli pneumatici dei veicoli coinvolti, ma solo tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici del motociclo per una lunghezza di mt 1,80 (v. fotografie nn. 3 e 5 allegate alla relazione dei Carabinieri) e che, infine, al conducente dell'autoveicolo veniva contestata l'infrazione all'art. 145, comma 10, d. lgs. n. 285/1992, per aver omesso di fermarsi all'intersezione e dare la precedenza, come disposto dal segnale di
ST posto all'intersezione.
Al rapporto sono poi allegate le sommarie informazioni rese dal sig. , il quale CP_1
dichiarava di essersi fermato “per un secondo” allo ST e di aver accertato che nessun
6 sopraggiungeva alla sua sinistra e di aver notato che alla sua destra v'era solo un'autovettura in lontananza.
In sede giudiziale è stato sentito, oltre all'App.to , il quale ha riportato che Controparte_4
l'intervento era stato segnalato alla C.O. alle 20.10, che 35 minuti dopo, allorchè giunto sul posto, la strada era “sufficientemente visibile” e il ciclomotore aveva il faro ed il motore spenti
(“è vero, il faro era spento, ha subito l'impatto ed era spento, il motore non era acceso”), il teste che ha dichiarato di essere arrivato sui luoghi dopo il sinistro (“penso Testimone_1
di essere stato il secondo o il terzo ad arrivare”), all'incirca alle 19.30 secondo quanto dal medesimo riferito in sede di sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, che i
Carabinieri erano arrivati tre quarti d'ora dopo e che, al suo arrivo, la strada non era ancora buia e, precisamente, “si vedeva bene, la strada non era buia”.
Sono state altresì assunte le seguenti dichiarazioni della teste , la quale si Testimone_2
trovava a bordo della Jeep condotta dal convenuto, suo compagno: “ero di fianco al sig.
, ci siamo fermati allo stop e non abbiamo visto il motorino, non l'abbiamo proprio CP_1
visto, quindi siamo partiti per la Provinciale;
ho controllato anche io, ma entrambi non
l'abbiamo visto, era l'ora del tramonto”.
Orbene, premesso che neppure ha insistito per l'ammissione della CTU dinamico- CP_2
ricostruttiva dopo l'espletamento delle prove orali, malgrado la decisione sul punto fosse stata espressamente riservata all'esito dell'istruttore orale (cfr. verbale di udienza del
28.11.2023), sulla base degli elementi acquisiti si ritiene provata l'imputabilità della causazione del sinistro alla responsabilità esclusiva del convenuto contumace.
Giova sul punto richiamare principi consolidati nella giurisprudenza in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, in base ai quali “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a
7 verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”, per cui “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza” (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 33483 del 19/12/2024; Sez. 3, n. 7479 del
20/3/2020; Sez. 3, n. 124 del 08/01/2016).
Nella specie, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze sopra richiamate, si ritiene provato il comportamento colposo del convenuto, il quale, percorrendo la via San
Rocco, giunto all'intersezione con la Strada provinciale, intendendo attraversare tale strada per immettersi nella frontistante via Montesei, procedeva senza dare la precedenza al ciclomotore condotto dal sig. contravvenendo al preciso disposto dell'art. 145, Parte_1
comma 2, d. lgs. n. 285/1992, il quale gli imponeva di arrestare la propria marcia al segnale di
ST e di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
ha insistito per il riconoscimento di una responsabilità concorsuale dell'attore, CP_2
assumendo, per un verso, che il faro della Vespa non fosse azionato durante la marcia, per dimenticanza o per un malfunzionamento, in quanto appariva spento nelle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri e, per altro verso, che il ciclomotore non stesse viaggiando ad una velocità rispettosa dei limiti previsti nel tratto stradale interessato dall'occorso o comunque non ridotta adeguatamente, nell'approssimarsi dell'intersezione, in modo idoneo ad arrestare la corsa tempestivamente ed evitare l'impatto.
Sennonchè, per disattendere l'ipotesi che il sinistro sia in qualche misura riconducibile ad un mancato utilizzo del faro da parte del motociclista è sufficiente osservare che costituisce mera congettura l'affermazione che il faro, prima dell'impatto, fosse spento (ovvio risultando che lo spegnimento del faro in posizione di quiete del motociclo fosse associato allo spegnimento del motore, entrambi riportati dall'operante) e che, in ogni caso, quand'anche con faro spento, il
8 mezzo, di colore giallo acceso, sarebbe stato visibile, dato che al momento dell'incidente le condizioni d'illuminazione ambientale erano ancora buone (““si vedeva bene, la strada non era buia”, secondo il teste sopraggiunto nell'immediato), ed anzi anche 45 minuti Tes_1
dopo la strada era “sufficientemente visibile”, come confermato dall'App. Sc. Farano e dai dati trasmessi dall'Osservatorio Monte Baldo, secondo cui il crepuscolo quel giorno aveva avuto inizio solo alle 20.16 (doc. 69 attoreo).
Sotto il secondo profilo, i rilievi della convenuta sono smentiti sia dalla cilindrata del motociclo condotto dall'attore, trattandosi di una Vespa 50 (v. libretto di circolazione, doc. 68 attoreo), la cui velocità massima è notoriamente contenuta entro il limite di 45 Km/h, sia dalle dichiarazioni rese dal sig. ai Carabinieri, in base alle quali egli “Giunto in prossimità CP_1
dell'intersezione rallentavo, mi fermavo allo ST per un secondo, accertando dapprima alla mia sinistra che non sopraggiungeva alcun veicolo, poi alla mia destra, notando solo un autoveicolo in lontananza, pertanto ripartivo (…); sono sicuro di non aver notato l'arrivo del ciclomotore prima e durante la fase di attraversamento della strada da me effettuata, fino alla collisione”.
Da tali dichiarazioni, invero, emerge non solo che il sig. non ha proprio visto il CP_1
ciclomotore sopraggiungere, malgrado il mezzo, data la velocità contenuta per quella cilindrata, rientrasse sicuramente nel suo campo visivo, ma anche che, fermandosi al segnale di ST (come riportato pure dalla teste , ha tenuto una condotta tale da lasciar Tes_2
confidare il sig. nel rispetto del proprio diritto di precedenza, per poi invece Parte_1
immettersi sulla strada provinciale quando il ciclomotore, ormai a distanza troppo breve, si trovava impossibilitato ad un tempestivo arresto della propria marcia.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta di guida osservata dal convenuto abbia costituito la causa esclusiva ed assorbente dell'evento lesivo, senza che in altro senso possa imputarsi al conducente del veicolo antagonista di non aver usato la massima prudenza in corrispondenza
9 dell'intersezione, tale prudenza non risultando esigibile allorchè lo stesso veicolo gravato dell'obbligo di dare la precedenza, fermandosi allo ST, lasci intendere che non si porrà come turbativa.
Le lesioni riportate da ed il nesso di causalità tra le stesse l'evento Parte_1
dannoso sono comprovati dalle risultanze della CTU medico-legale, avendo il Collegio dei CTU
– le cui conclusioni, tratte all'esito dei più opportuni approfondimenti, esenti da vizio logico, nonché fondate su adeguato riscontro delle osservazioni dei CTP delle diverse parti, possono essere tranquillamente condivise – ricondotto all'evento de quo “un grave trauma cranio- encefalico con danno assonale diffuso, frattura del tetto orbitario sinistro, frattura scomposta delle ossa nasali, frattura della spina nasale del mascellare (le fratture tutte non trattate ed evolute naturalmente verso il consolidamento), emoseno mascellare sin (regredito), ematoma intra orbitario sinistro con esoftalmo (regrediti), con quadro neurologico caratterizzato da emiparesi brachio-crurale sinistra (pressochè totalmente regredita), deficit III n.c. di sinistra
(regredita), alterazione dello stato di coscienza (GCS 3 all'ingresso, risoltosi); lussazione della mandibola (trattata con mentoniera e attualmente con byte), trauma al ginocchio dx con frattura del condilo femorale mediale (trattato con immobilizzazione con doccia in flessione per 4 settimane)”.
In relazione a tali lesioni i CTU hanno innanzitutto quantificato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 116 ed un ulteriore periodo di inabilità parziale al 75% di giorni
180 giorni (dopo i quali le menomazioni si sono stabilizzate e quindi condivisibilmente non sono state ritenute dai CTU meritevoli di ulteriore valutazione sotto il profilo dell'inabilità parziale).
Gli esiti menomativi della complessiva integrità psico-fisica dell'attore - così descritti nell'elaborato peritale: “gli esiti permanenti del grave trauma cranio-encefalico con emiparesi sinistra, danno assonale diffuso con prolungato stato di coma, sono rappresentati
10 principalmente da un importante disturbo cognitivo polisettoriale, con deficit mnesici, attentivi, di pianificazione ed esecutivi, tono dell'umore deflesso, affettività ridotta, il tutto coerente con una disfunzione frontale psico-organica con sindrome disesecutiva;
sotto il profilo motorio, residua ad oggi una lieve emiparesi sinistra, associata ad uno sfumato disturbo dell'equilibrio, con instabilità e tendenza alla latero pulsione (…); sono inoltre presenti gli esiti della lussazione della mandibola con residua instabilità articolare che ha determinato episodi di lussazione e che ha trovato un reale beneficio nell'uso di un byte di stabilizzazione nonché gli esiti, funzionalmente irrilevanti, della frattura del condilo femorale mediale al ginocchio destro;
in ultimo esitano una cicatrice infossata e adesa da tracheostomia nonché gli esiti cicatriziali da PEG e PIC – sono stati stimati dal Collegio dei CTU in percentuale pari al 50-
55 %, avuto riguardo al grado grave della sindrome frontale riportata dal periziando, connotata da sintomi motori (un moderato rallentamento ideo-motorio e dell'eloquio, la marcia appare sfumatamente paretica sinistra, su base lievemente allargata con sfumate note atassiche, la stazione eretta è possibile su base ristretta e sull'arto inferiore destro, a sinistra si apprezza instabilità con tendenza alla lateropulsione) e sintomi neuro psichici (difficoltà mnesiche, lieve tendenza alla distraibilità, tendenza alla perseverazione, difficoltà a carico delle funzioni esecutive, difficoltà nell'uso di strategie esplorative adeguate), oltre che agli ulteriori postumi sopra enumerati (lesione della mandibola ed esiti cicatriziali della tracheostomia).
Procedendo dunque alla liquidazione del danno non patrimoniale spettante a Parte_1
, all'epoca di anni 23, tenuto conto della quantificazione dei giorni di ITT e del valore
[...]
massimo indicato dal Collegio dei CTU per il danno biologico, si stima equo liquidare, in applicazione delle tabelle di Milano del 2024, per l'inabilità temporanea la somma di €
28.865,00, e per l'invalidità permanente la somma di € 583.056,00, di cui € 388.704,00 quale danno biologico e € 194.352,00 quale componente del danno non patrimoniale relativa alla
11 sofferenza soggettiva, presumibile a fronte della gravità delle lesioni e dei disagi che il giovane dovrà patire per il grado di invalidità riportato, nonché confermato dagli esiti degli accertamenti della dott.ssa che ha descritto lo stato d'afflizione psichica, la scarsa Per_1
progettualità e la perdita di fiducia nel futuro sofferti dal giovane.
Ricorrono i presupposti per riconoscere un aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione, che si stima congruo quantificare nel 20%, pervenendosi ad un importo di €
660.796,80, in considerazione delle eccezionali ripercussioni negative indotte dall'evento lesivo sulla vita individuale e sociale del giovane, il quale prima dell'incidente aveva già maturato l'indipendenza dai genitori, aveva una fidanzata e coltivava interessi come la musica, suonando la chitarra in un gruppo con amici, la produzione di birra artigianale e l'informatica, mantenendo uno stile di vita, che si è poi profondamente trasformato, come si evince sia dalla relazione neurologica del dott. (“si può affermare che l'incidente ha Per_2
radicalmente cambiato la qualità di vita del paziente. Infatti prima dell'incidente Pt_1
viveva da solo, mantenendosi con il suo lavoro, aveva l'hobby della musica, suonava la chitarra con un gruppo di amici;
trascorreva molto tempo al computer, di cui era esperto conoscitore;
usciva spesso in compagnia;
aveva un rapporto affettivo stabile con la fidanzata con la quale progettava una vita insieme. (…) Dopo l'incidente , a causa delle sequele Pt_1
del trauma cranico commotivo con danno assonale diffuso, non è più stato in grado di riprendere la vita di prima. La sua qualità di vita è significativamente peggiorata, non riuscendo più a svolgere le mansioni lavorative precedenti (…). Attualmente egli necessita di supervisione continuativa anche in ambiente lavorativo. La fidanzata lo ha lasciato;
ha perduto molti amici;
sta spesso da solo. (…) gli esiti motori del traumatismo cranio-encefalico, con residua lieve emiparesi sinistra, costituiscono una limitazione ed una difficoltà di coordinamento motorio nell'esecuzione di attività fisica e nello svolgimento di attività sportiva, anche solamente a livello amatoriale”), sia dalla relazione della dott.ssa (“ha Per_1
12 messo in atto condotte di tipo evitante, come ad esempio: ha smesso di preparare la pasta della pizza e non produce più birra artigianalmente (sostiene di essere ancora in grado di suonare la chitarra come prima dell'incidente ma che la lettura dello spartito gli richieda un impegno cognitivo importante che in realtà spesso non è in grado di reggere) (…). Purtroppo si rileva una scarsa empatia in MA, egli fatica nel mettersi nei panni degli altri, nell'autoregolare il proprio comportamento e i propri stati emotivi. Dai colloqui, infatti, si evidenzia la ridotta capacità in MA di provare e modulare le emozioni con importanti ripercussioni sulla sfera comportamentale con aspetti di disinibizione e ricorso molto frequente al turpiloquio senza prestare al contesto in cui in quel momento si trova (…)”).
Dall'ammontare complessivo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari a € 689.660,80 (€ 660.796,80 + € 28.865,00) vanno detratti gli acconti già versati da CP_2
a più riprese (nel gennaio 2019 € 20.000,00, nel luglio 2019 € 50.000,00 e nel gennaio
[...]
2020 € 302.974,00).
In particolare, dall'importo predetto di € 689.660,80, che, devalutato al giorno del sinistro, è pari a € 580.034,31, vanno detratti gli acconti ricevuti, i quali, singolarmente devalutati sempre al giorno del sinistro, sono pari a complessivi € 369.379,75, pervenendosi ad un importo ancora dovuto al danneggiato di € 210.654,56. Spettando la rivalutazione e gli interessi legali, la somma di € 210.654,56 va rivalutata, anno per anno, a partire dalla data del sinistro, secondo gli indici Istat di riferimento, e, su ciascun importo annuale, vanno applicati gli interessi compensativi nella misura legale sino alla data di pubblicazione della sentenza (v.
Cass., Sez. Un., n. 1712/1995).
Il Collegio dei CTU ha poi ritenuto giustificabili sulla base di idonee prescrizioni specialistiche, oltre che necessarie per il carattere delle lesioni subite e la complessità della cura e delle riabilitazioni occorrenti per il recupero del danneggiato, spese mediche per un importo complessivo di € 20.035,09, nonché congrui gli oneri relativi alla perizia di parte del medico
13 legale per € 6.100,00 (doc. 40), che, sommati al primo importo, conducono all'importo di €
26.135,09, che va riconosciuto in uno a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a partire dai singoli esborsi.
Alcun ulteriore importo va liquidato per spese mediche sostenute dopo il deposito della CTU, che le parti avevano concordemente richiesto al precedente giudice istruttore di disporre già in prima udienza per avere una base per un accordo conciliativo, non trattandosi di spese ritenute giustificabili dal Collegio dei CTU, il quale al proposito ha osservato: “Sostenere il diritto al riconoscimento delle spese relative ai colloqui con lo psicologo successivi al 21 dicembre 2020 ed alle sedute di fisioterapia/chinesiologia, queste ultime al fine anche di migliorare la coordinazione e postura, si contraddice con la riconosciuta stabilizzazione della condizione clinica, elemento cardine per il riconoscimento del danno biologico permanente, in assenza di elementi forniti che possano sostenere che le condizioni del soggetto potrebbero peggiorare, e solo questo, in assenza dei colloqui psicologici o delle terapie fisiche;
se ciò non fosse, il fatto che continui tali incontri (peraltro non certificati per tempo e durata né per necessità) deriva solo dalla sua volontà ma non può essere interpretato arbitrariamente come una necessità; tra l'altro, e questo vale anche per le sedute di fisioterapia/chinesiologia, affermare che ciò potrebbe migliorare le condizioni del soggetto rispetto allo stato attuale contraddice non solo la condizione cardine della stabilizzazione ma implicherebbe, con un miglioramento prevedibile, l'impossibilità di valutare in maniera corretta il danno permanente attuale, essendo, infatti, migliorabile”. I medesimi rilievi valgono per escludere la rifusione delle spese per l'intervento di lipofilling documentate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., avendo i CTU valutato gli esiti della tracheotomia così come apparenti all'epoca della visita eseguita ai fini della quantificazione della percentuale dell'invalidità permanente, senza prevedere spese future che avrebbero potuto condurre ad un miglioramento della condizione estetica del periziando e contraddire la quantificazione
14 predetta. Quanto alle verruche, non v'è prova della loro riconducibilità causale all'evento lesivo di cui è causa.
Venendo ai danni al veicolo, allo zaino, al casco, ai vestiti ed al cellulare, posto che il danno materiale al mezzo è già stato risarcito da e non risulta adeguatamente dimostrata la CP_5
debenza di un residuo alla luce di un sommario preventivo, peraltro privo di sottoscrizione
(doc. 48 e 49 attorei), considerato che viceversa le richieste per l'abbigliamento, il casco ed il cellulare sono quantificate in misura congrua, alla luce dei documenti prodotti in atti (doc. 57
e 58 attorei) si stima congruo quantificare, già all'attualità, l'importo di € 977,78.
Trattandosi di danno emergente, spetta anche il rimborso delle spese dell'attività di assistenza legale relative alla fase stragiudiziale della gestione del sinistro (v. Cass., Sez. 3, Ord.
n. 24481 del 04/11/2020), la cui utilità non può essere denegata, avendo condotto alla liquidazione degli acconti sopra enumerati, il cui ammontare costituisce il parametro di riferimento per l'applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 147 /2022, conducendo alla liquidazione della somma di € 7.930,88, compresi anticipazioni ed accessori.
ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla Parte_1
perdita della capacità lavorativa specifica e della capacità di guadagno.
Sussiste tale tipo di danno quando, a causa delle menomazioni riportate, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro.
In specie le risultanze processuali, complessivamente valutate, dimostrano la sussistenza di un danno da lucro cessante derivato all'attore dal sinistro, che va liquidato in maniera conforme alla regola dell'integralità ex art. 1223 c.c.
Sussiste innanzitutto la perdita della capacità lavorativa specifica, confermata dall'analisi neuropsicologica e dalla valutazione neurologica compiute dai CTU, che nell'elaborato hanno confermato come si sia venuta a delineare, in conseguenza delle lesioni subite, una condizione di incapacità (perdita totale) a svolgere mansioni analoghe a quella in cui l'attore
15 era occupato al momento dell'incidente, per il disturbo cognitivo polisettoriale che presenta e la conseguente compromissione delle “funzioni esecutive”, che comportano una “grave limitazione nelle funzioni di programmazione e di esecuzione dei compiti lavorativi oltre che di organizzazione della propria vita”.
Sempre in base alla CTU, sia pur con le difficoltà che la condizione neuropsichica comporta, in capo al danneggiato residua tuttora la capacità di svolgere “attività semplici, ripetitive, che non necessitino pertanto di quegli aspetti cognitivi organizzativi e decisionali compromessi dal danno cerebrale subito”, rimanendo “in base a quanto delineato anche nell'analisi psicologica effettuata e anche delle precedenti indicazioni specialistiche, un ambito lavorativo, da meglio definirsi nel caso concreto, ove la ripetitività e la mancanza di una richiesta dell'esercizio proprio di quelle funzioni perse possa permettere al sig. comunque di svolgere una Parte_1
attività lavorativa remunerata”, usufruendo anche dell'attuale e futura garanzia di collocamento lavorativo in quota invalidi. Infatti, la Commissione invalidi ha accertato una riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 61% per disabilità di carattere intellettivo/neurologico che permette il collocamento mirato ex lege n. 68/1999
(doc. 105 attoreo).
Dalla documentazione acquisita risulta che all'epoca del sinistro svolgeva Parte_1
l'attività di apprendista impiegato tecnico presso la ditta Aircomp s.r.l., con mansioni di addetto alla logistica di magazzino, per 40 ore settimanali, con inquadramento nel 4° livello, in virtù di contratto sottoscritto il 17.03.2016, della durata di 54 mesi (doc. 43 e 67 attorei), trovandosi nel 5° semestre di inquadramento retributivo corrispondente all'85% della retribuzione stabilita dal CCNL Artigiani Metalmeccanici.
Seppur senza produrre le buste paga l'attore ha allegato che, per effetto dell'incidente occorso, essendo rimasto ricoverato in ospedale per 116 giorni, ha usufruito di congedo per malattia fino al mese di ottobre 2018, per poi entrare, dal mese di novembre 2018, in
16 aspettativa non retribuita, fino al 20.07.2019, quando ha superato il periodo di comporto ed il contratto si è risolto, come confermato dal CU in atti (v. CU 2020, doc. 44 attoreo).
Il contratto prevedeva, alla scadenza del 18.09.2019 e previo giudizio di idoneità, il conseguimento della qualifica di impiegato tecnico al 4^ livello;
prima di ciò, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con le previste scadenze retributive semestrali, via via crescenti.
Dai CU 2019 e 2020 si desume che dall'aprile 2018 al luglio 2019 il sig. al netto di Parte_1
trattenute IRPEF e addizionali, ha percepito redditi pari a circa € 7.210,00 (ovvero € 6.000,00
(€ 9.134,41- € 3200,00 relativi ai primi tre mesi nel 2018 + € 1.276,98 per redditi del luglio
2019, in relazione al tentativo di reinserimento nell'azienda), a fronte di circa € 19.285,00
(così correttamente indicati dall'attore, cfr. redditi crescenti riconosciuti nel contratto e tabella dei minimi retributivi di cui al CCNL Metalmeccanici Artigiani, doc. 71) che, in 15 mesi, gli sarebbero spettati qualora non fosse avvenuto l'incidente (v. CU 2019 e 2020, nonché relazione del consulente del lavoro, doc. 44 e 70 attorei), con un mancato guadagno quantificabile in € 12.075,00.
Successivamente, in data 29.08.2019, l'attore, attraverso il collocamento mirato, ha stipulato un contratto a tempo determinato part-time di 21 ore settimanali, per svolgere le mansioni di manutentore meccanico, con il trattamento previsto per il 5° livello dal CCNL
Terziario/Commercio, con una retribuzione mensile di € 796,24 lordi calcolata su 14 mensilità, anziché solo su 13 mensilità come nel precedente, contratto prorogato due volte, fino al
31.08.2020 (v. contratte, proroghe e relazione del consulente, doc. 70, 72, 73 e 74).
In data 13.10.2020 è stato poi assunto con contratto di apprendistato a tempo ridotto a 24 ore settimanali, sempre dalla ditta , ai fini dell'acquisizione della qualifica di 4° livello CP_6
di tecnico manutentore, con inquadramento in un primo periodo al 6° livello e in un secondo periodo al 5° livello, con una retribuzione mensile di € 848,00 lordi (v. doc. 45).
17 Relativamente ai diversi contratti con sono state prodotte unicamente una busta CP_6
paga per il 2020 e le buste paga relative all'anno 2021, oltre ad alcune pagine del CU 2022, dalle quali neppure si ricava il dato relativo ai redditi percepiti. In ogni caso, dalle buste paga relative al 2021 si evince che nel gennaio 2021 l'attore percepiva € 848,00 mensili netti e nel novembre 2021 € 910,00 mensili netti, oltre 13ma e 14ma mensilità (doc. 75 e 91).
Individuato sulla base dei documenti da ultimo richiamati un parametro intermedio di €
1.060,00 mensili per i contratti part-time intercorsi con (tenuto conto delle due CP_6
mensilità aggiuntive previste dal CCNL Terziario/commercio), posto a raffronto tale parametro con il reddito mensile di € 1.390,00 che l'attore avrebbe ricevuto da Aircomp ove il contratto fosse proseguito (cfr. tabella dei minimi retributivi previsti dal CCNL Metalmeccanici Artigiani
2019, doc. 71 attoreo), il minor guadagno per il periodo dal settembre 2019 alla data della presente liquidazione risulta quantificabile in complessivi € 21.450,00 (€ 330,00 x 5 anni e 5 mesi).
Il danno già verificatosi al momento della presente pronuncia per la contrazione della capacità di guadagno, in conclusione, va liquidato nel complessivo importo di € 33.525,00 (€ 12.075,00
+ € 21.450,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a partire dalla data della domanda giudiziale, quale data intermedia.
Quanto al danno futuro, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima, e, in quanto pregiudizio futuro, deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (v. Cass., Sez. 3, n. 10499 del 28/04/2017; Sez. 3, n.
2003 del 23/09/2014; Sez. 3, n. 25634 del 14/11/2013).
18 Nel caso, sulla base dei medesimi elementi sopra evidenziati non può dubitarsi che la capacità di guadagno del sig. si sia ridotta anche nella sua proiezione futura. Parte_1
Al riguardo, si ritiene che la quota di reddito perduto in prospettiva futura non possa essere ancorata al reddito ritratto dal contratto di apprendistato in essere all'epoca del sinistro, dovendo presumersi che, stante il buon andamento del lavoro che stava prestando presso la
Aircomp, di cui hanno riferito concordemente l'amministratore unico, , CP_7
amministratore unico di Aircomp, ed il responsabile amministrativo addetto al personale della stessa società, , l'attore, dapprima, alla scadenza del contratto, avrebbe CP_8
conseguito la qualifica di impiegato tecnico e, poi, nel corso della sua vita lavorativa, avrebbe beneficiato di una progressione di carriera, dato che qualsiasi reddito da lavoro è destinato a crescere col tempo per effetto del maturare dell'anzianità, secondo l'id quod plerumque accidit, usufruendo del conseguente aumento salariale, quantificabile in un importo mensile di € 2.000,00, corrispondente al minimo retributivo previsto per il 1^ livello dal CCNL
Metalmeccanici Artigiani ora vigente, nonché corrispondente alla retribuzione che lo stesso legale rappresentante della suindicata società ha dichiarato di voler in futuro riconoscere al giovane (cfr. dichiarazioni teste “prima aveva fatto degli stages durante la scuola da Tes_3
noi, poi lo avevamo selezionato per l'apprendistato nel 2016 tra i vari stagisti perché era risultato il più adatto e il più brillante per la nostra posizione, avevamo bisogno per la digitalizzazione del magazzino e la creazione dell'ufficio tecnico;
è vero, l'apprendistato era finalizzato a quel ruolo, con quello stipendio indicato nel capitolo (n.d.r. almeno € 2.000,00); il ragazzo aveva fatto dei corsi, aveva acquisito la capacità di disegnare in 3 dimensioni, avevamo dotato l'azienda di magazzini automatici e lui aveva la gestione di tutti i softwares e dell'interfaccia con il nostro sistema gestionale aziendale;
nel passaggio tra il 2017 e il 2018 ci siamo spostati di sede, io e lui abbiamo gestito insieme tutto lo spostamento, la logistica, la predisposizione informatica degli uffici, dei magazzini informatici, era una persona che aveva
19 dimostrato una grande capacità anche organizzativa;
ad oggi abbiamo 32 dipendenti”; cfr. altresì dichiarazioni teste l'avevo assunto io perché lo avevo già testato in uno CP_8 Pt_1
stage estivo precedente all'assunzione; noi avevamo investito molto su di lui, soprattutto perché a cavallo tra il 2017 e il 2018 avevamo acquistato un grande capannone e trasferito
l'azienda e lui si era occupato di tutta la gestione della logistica e della programmazione della nuova unità quanto alla gestione del magazzino e alla creazione dell'ufficio tecnico, che prima non avevamo;
l'azienda era in forte crescita, il nuovo capannone che avevamo acquistato era di 5000 mq, il precedente era di soli 500 mq;
lui era, sarebbe stato, il primo tassello dell'ufficio tecnico”).
Scomputato dal reddito di € 26.000,00 (€ 2.000,00 x 13), che, per quanto innanzi osservato,
l'attore avrebbe presumibilmente conseguito proseguendo la sua attività lavorativa di impiegato tecnico nel settore della logistica, il reddito di circa € 19.500,00 (€ 1.500,00 x 13) che invece presumibilmente percepirà in futuro, potendo anche usufruire del collocamento in quota invalidi, reddito così individuato avendo riguardo allo stipendio medio che notoriamente un tecnico manutentore può guadagnare (cfr. tabelle dei minimi retributivi previsti dal CCNL Terziario/commercio per il 5^ livello), il danno patrimoniale futuro va calcolato applicando alla perdita reddituale che ne consegue di € 6.500,00 il coefficiente di capitalizzazione ricavabile dalle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2024.
Assumendo un'età pensionabile di 67 anni, utilizzato il coefficiente moltiplicativo di 31,34 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 30 anni compiuti all'attualità, cui mancano 37 anni alla pensione, si ottiene la somma di € 203.710,00, che va riconosciuta al sig. Parte_1
Alcunché può essere riconosciuto invece per la ridotta capacità di provvedere alle incombenze domestiche, non essendovi prova del lamentato danno patrimoniale.
20 Non è stato chiesto, invero, al CTU uno specifico accertamento in ordine all'entità della riduzione della capacità di provvedere alle incombenze domestiche, né sono stati prodotti documenti di spesa comprovanti il ricorso, dopo il sinistro, all'aiuto di terzi per tale specifica finalità (ovvero per provvedere alle incombenze predette presso l'abitazione in cui il sig.
ad un certo punto, era pacificamente rientrato). Parte_1
Devono ora essere esaminate le domande risarcitorie formulate dagli altri attori, volte ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti per effetto delle conseguenze patite dal congiunto.
Nulla va liquidato per i danni biologici di natura psichica lamentati dai genitori di Parte_1
, avendo la CTU accertato che “non sussiste attualmente un 'processo patogeno
[...]
autonomo degenerato in un trauma fisico-psichico permanente', non si può, pertanto, affermare che l'incidente del figlio sia stato causa di un danno biologico di natura Pt_1
psichica” per i genitori. Tali conclusioni, cui i CTU sono pervenuti dopo l'espletamento di approfonditi test diagnostici, vengono senz'altro recepite, considerati anche i condivisibili rilievi svolti dal CTU specialista in psichiatria a riscontro delle osservazioni dei CTP, alle pagg.
162-163 dell'elaborato, da intendersi qui richiamati.
Ricorrono viceversa i presupposti per la liquidazione in favore di entrambi i genitori e del fratello minore di un risarcimento da lesione del rapporto parentale, non potendo seriamente dubitarsi che l'evento dannoso abbia procurato loro una situazione di dolore, sofferenza, ansia per le condizioni e per le prospettive future di e si sia tradotto in uno Pt_1
sconvolgimento delle loro abitudini, essendosi trovati a dover misurare la loro vita personale e familiare con la necessità del ragazzo, il quale, malgrado i notevoli progressi compiuti in virtù del percorso riabilitativo condotto con il costante impegno dei congiunti nei primi tre anni dopo l'incidente, non è riuscito a recuperare una piena autonomia (cfr. consulenza neurologica del CTU dott. “il paziente non ha recuperato una piena autonomia e Per_2
21 necessita di continua stimolazione ed indirizzo (…) Gli importanti deficit rilevati a carico delle funzioni esecutive costituiscono una grave limitazione nelle funzioni di programmazione e di esecuzione dei compiti lavorativi e dell'organizzazione della propria vita , con ripercussioni in ambito familiare ed affettivo. perciò non risulta autonomo nella risoluzione di compiti Pt_1
complessi, con difficoltà a riconoscere gli errori e ad autocorreggersi. (…) non ha più Pt_1
recuperato una completa autonomia, anche a causa del rallentamento ideo-motorio, con necessità di stimolazione continua e di costante supervisione. E' pur vero che il deficit neurologico focale residuo non costituisce carattere di grave handicap motorio, ma assume tuttavia un significativo impatto sulle attività quotidiane. (…) Il paziente non riesce più a svolgere mansioni complesse, a risolvere problemi, ha perduto gran parte della propria autonomia decisionale, con significative ripercussioni sulla vita familiare, sociale, affettiva e lavorativa. Si può quindi tranquillamente affermare che dal punto di vista cognitivo Pt_1
presenti attualmente una regressione globale con marcata limitazione della capacità di autogestione”).
Il danno non patrimoniale in questione, nelle due componenti morale e esistenziale, liquidato in modo equitativo, con applicazione dei parametri previsti dalle Tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma 2023 per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso del congiunto di vittima di lesioni (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 13540 del 17/05/2023), ammonta per ciascuno dei genitori a € 97.828,00 ( ) e per il fratello a € 57.320,00 ( ), oltre C.F._6 C.F._7
interessi legali calcolati a partire dal sinistro sulle somme previamente devalutate a tale data e via via rivalutate di anno in anno, fino alla data della presente sentenza.
Venendo ai danni patrimoniali richiesti, la CTU ha ritenuto giustificate le spese sostenute dalla sig.ra er procurarsi assistenza psicologica, documentate per un ammontare di € Parte_2
1.190,00, da cui vanno detratti € 480,00 che già , in data 20.08.2019, ha CP_2
provveduto a rimborsarle (doc. 50 e 51), rimanendo dovuti € 710,00, oltre rivalutazione
22 monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dai singoli esborsi successivi a quelli già rifusi.
Avendo usufruito di ferie, permessi, oltre ad un lungo periodo di congedo straordinario, assistere il figlio, sia nel periodo del ricovero che nella successiva fase di riabilitazione, la sig.ra ha poi documentato una perdita retributiva subita per il periodo aprile 2018- Parte_2
luglio 2019 pari ad € 11.521,14 (nello specifico, da aprile 2018 al luglio 2018, durante il ricovero ospedaliero, 38,50 giorni di ferie, con perdita retributiva pari ad € 2.570,26, dall'agosto 2018 al febbraio 2019 congedo straordinario, con una perdita retributiva pari ad €
7.222,88, nei mesi di da marzo a luglio 2019 144 ore tra permessi, ferie o recupero di lavoro straordinario per accompagnare il figlio a Negrar nello svolgimento di attività riabilitative, con un'ulteriore perdita retributiva pari ad € 1.728,00, doc. 34, 50 e 51).
È altresì documentata la perdita retributiva patita dal sig. dalla lettera del Parte_3
direttore delle risorse umane della società Lincoln Electric, che attesta per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018 un totale di 227 ore di ferie, per le quali va liquidato l'importo - calcolato su retribuzione lorda era ad € 23,38/ora - pari ad € 5.307,26 (doc. 54).
Le spese di trasferta sostenute dai genitori negli anni 2018, 2019 e 2020 necessariamente vanno liquidate equitativamente sulla base dei dati riportati nei diari redatti dai medesimi attori e, tenuto conto della mancanza di una dettagliata nota esplicativa, che dia conto delle modalità di computo dei km percorsi, della mancanza di riscontri circa la necessità delle trasferta di entrambi i genitori nel periodo della riabilitazione, dell'inserimento di voci di cui non è menzione negli atti difensivi (es. scuola di canto), si ritiene congruo quantificare un importo complessivo a carico dei convenuti di € 14.000,00, con imputazione della quota del
50%, pari ad € 7.000,00, a ciascuno dei due attori.
23 Sulle somme liquidate come sopra liquidate ai genitori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a partire dalla data della domanda giudiziale.
Non v'è prova degli esborsi sostenuti dalla sig.ra per la collaboratrice domestica Parte_2
per il periodo settembre 2018-giugno 2019, né spetta ad alcuno dei genitori il rimborso delle spese sostenute per le due perizie di parte, dato che l'istruttoria compiuta non ha confermato l'ipotesi di un danno biologico a loro residuato.
Infine, non v'è prova di un'offerta di lavoro o stage che il sig. non abbia Parte_4
accettato nell'estate 2018, né risulta dimostrato il nesso tra l'astensione del medesimo da qualsivoglia attività lavorativa, anche part-time, e l'evento lesivo sofferto dal fratello.
Ogni altra domanda degli attori s'intenda respinta, in mancanza della prova del pregiudizio lamentato.
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, compensate tra le parti per la quota di
1/3, vengono liquidate in favore degli attori nella quota di 2/3 come in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 147/2022.
Le spese di CTU, come già liquidate, sono definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che il sinistro stradale si è verificato per responsabilità esclusiva del convenuto
; Controparte_1
2. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, già detratti gli acconti versati in sede stragiudiziale da , la somma di € 210.654,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali CP_2
calcolati a partire dalla data del sinistro come indicato in parte motiva;
24 3. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale relativo a spese mediche, di perizia e indumenti/altro, la somma di € 27.112,87, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a partire dai singoli esborsi, nonché l'ulteriore somma di € 7.930,88, a titolo di rifusione di spese legali stragiudiziali, oltre interessi legali a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale per la compromissione della capacità di guadagno già verificatosi fino alla data della presente sentenza, la somma di € 33.525,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla data della domanda giudiziale;
5. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale futuro relativo alla compromissione della capacità di guadagno, la somma di € 203.710,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 97.828,00, oltre interessi legali calcolati a partire dalla data del sinistro come indicato in parte motiva;
7. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_3
risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 12.307,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulle somme via via rivalutate a partire dalla data della domanda giudiziale;
8. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a Parte_2
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 97.828,00, oltre interessi legali calcolati a partire dalla data del sinistro come indicato in parte motiva;
9. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a Parte_2
25 titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 19.231,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulle somme via via rivalutate a partire dalla data della domanda giudiziale;
10. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 57.320,00, oltre interessi legali calcolati a partire dalla data del sinistro come indicato in parte motiva;
11. rigetta ogni altra domanda degli attori;
12. dichiara compensate le spese di lite per la quota di 1/3 e condanna le parti convenute, in solido, a rifondere agli attori la residua quota di 2/3, che liquida in € 19.462,00 per compenso e € 1.142,00 per spese, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
13. pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti convenute.
Verona, 17 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2771/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dagli Avv.ti
Laura Poggi e Michele Misino, con elezione di domicilio presso il loro studio
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Riccardo Caniato, con elezione di domicilio presso il suo studio
CONVENUTO avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
1 Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione avversaria, così provvedere:
Nel merito:
1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del sig. quale conducente e Controparte_1
proprietario dell'autovettura Jeep Cherokee targata ER574XK nella causazione del sinistro occorso e di tutti i danni per cui è giudizio, e per l'effetto,
2) condannarsi in solido tra loro il sig. quale conducente e proprietario Controparte_1
dell'autovettura Jeep Cherokee targata ER574XK ed in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, quale compagnia assicurativa del veicolo di parte convenuta, al pagamento agli attori delle seguenti somme, computate già al netto degli acconti corrisposti:
a favore di Parte_1
a) € 661.000,00 a titolo di saldo del risarcimento del danno non patrimoniale (danno alla salute, danno esistenziale e danno morale), oltre rivalutazione ed interessi legali, dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno biologico e non patrimoniale per invalidità permanente;
b) € 48.656,74 oltre ad interessi dalla data della richiesta al saldo o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per spese mediche, assistenziali, riabilitative sostenute, danni materiali subiti nel sinistro, spese legali relativi alla fase stragiudiziale, dimostrate e quantificate in sede di citazione mediante deposito della relativa documentazione, oltre le spese sostenute nel corso del presente giudizio di cui ai documenti prodotti sub 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84;
c) € 23.150,00 per perdita della capacità reddituale già subita alla data del 30.11.2020;
d) € 248.438,52 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore somma ritenuta di giustizia, alla luce della prevedibile progressione lavorativa e reddituale che
2 aveva avanti a sé prima del sinistro, a titolo di risarcimento di danno per lucro Pt_1
cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica e conseguente capacità di guadagno;
e) € 118.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di danno patrimoniale futuro per necessità di assistenza generica in ambito domestico, come quantificato nella narrativa che precede;
a favore di Parte_3
a) la somma di € 250.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia come esposto e quantificato nella narrativa che precede, per lesione del rapporto parentale con il figlio (danno morale e Pt_1
travolgimento della vita famigliare);
b) la somma di € 39.631,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno biologico;
c) la somma di € 15.666,18 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno patrimoniale diretto calcolato alla data del 31.12.2020;
a favore di Parte_2
a) la somma di € 250.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno parentale (danno morale e totale sconvolgimento della vita), per lesione della relazione parentale con il figlio;
Pt_1
b) la somma di € 54.080,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno biologico;
c) la somma di € 25.726,07 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno patrimoniale diretto, calcolato alla data del 31.12.2020;
3 d) le ulteriori spese sostenute nel corso del presente giudizio, di cui ai documenti prodotti sub
86 e 88.
a favore di (fratello di Parte_4 Parte_1
- la somma di € 85.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno parentale, come esposto e quantificato nella narrativa che precede, per lesione della relazione parentale con il fratello
; Pt_1
- la somma di € 1.310,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta al saldo, o la diversa e maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno patrimoniale diretto, come esposto nella narrativa che precede;
In ogni caso: con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative alla CTU, compensi di avvocato,
IVA e CPA integralmente rifusi;
Alla luce di quanto indicato dalla giurisprudenza (Cassazione, sezioni Unite, 12.449/2024, si chiede per tutti gli attori che il giudice specifichi che gli interessi legali, maturati successivamente alla domanda giudiziale, vadano determinati in conformità a quanto disposto dall'art. 1284, quarto comma;
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, onde evitare decadenze in un eventuale giudizio di gravame:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non ammesse;
- si insiste affinché venga disposta CTU contabile per la quantificazione del danno patrimoniale conseguente alla compromissione della capacità lavorativa specifica, accertata in sede di CTU.
Per la convenuta : CP_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
4 Nel merito in via principale
Accertare che il Sig. ha concorso alla causazione dell'evento per cui è causa, Parte_1
e, di conseguenza
Accertare che le somme corrisposte dalla Compagnia agli attori sono CP_2
integralmente satisfattorie delle avverse pretese, e per l'effetto
Respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
In via subordinata
Quantificare il danno subito dagli attori escludendo ogni voce non consequenziale al sinistro o non provata, detratte le somme già liquidate e trattenute a titolo di acconto, detratte le somme eventualmente percepite da INPS.
Spese di lite compensate tra le parti.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, onde evitare decadenze in un eventuale giudizio di gravame, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non ammesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande formulate da e dai suoi Parte_1
congiunti , e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4
confronti di e di al fine di sentirli condannare in solido tra loro Controparte_1 CP_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del grave sinistro stradale occorso al primo in data 02.04.2018 in località Pesina di Caprino Veronese, allorchè, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore la Strada provinciale 8 direzione Caprino V.se, entrava in collisione con l'autovettura Jeep Cherokee condotta dal convenuto.
Ritualmente citato, è rimasto contumace , mentre si è costituita Controparte_1 CP_2
resistendo alle avverse pretese, eccependo il concorso nella causazione del sinistro
[...]
5 dell'attore, il quale, in ipotesi, avrebbe avuto il faro del ciclomotore spento ed avrebbe tenuto una velocità non adeguata, e ritenendo satisfattive le somme già liquidate in sede stragiudiziale, pari a € 372.974,00 in favore di e a € 480,00 in favore della Parte_1
madre.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale e, previa riassegnazione a questo giudice, mediante l'assunzione delle prove orali, viene ora in decisione.
Le domande degli attori sono fondate nei limiti di seguito indicati.
La ricostruzione della cinematica del sinistro trova riscontro innanzitutto nella relazione redatta dai Carabinieri della Stazione di di San Pietro in Cariano giunti sul posto, dalla quale emerge che, alle ore 20.00 circa del 02.04.2018, “in condizioni di visibilità sufficiente e illuminazione stradale assente”, , alla guida dell'autoveicolo Jeep, Controparte_1
proveniente da Via San Rocco, giunto all'intersezione con la SP8, ometteva di fermarsi e dare precedenza al ciclomotore condotto da , proveniente alla sua destra sulla Parte_1
SP8 con direzione Caprino V.se, il quale non riusciva ad evitare l'impatto sulla parte posteriore lato destro dell'autoveicolo, che durante l'attraversamento dell'intersezione aveva impegnato la sua corsia di marcia. Dal rapporto si evince anche che l'autoveicolo era già stato rimosso dalla posizione statica finale assunta all'esito dell'impatto, che, inoltre, al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata degli pneumatici dei veicoli coinvolti, ma solo tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici del motociclo per una lunghezza di mt 1,80 (v. fotografie nn. 3 e 5 allegate alla relazione dei Carabinieri) e che, infine, al conducente dell'autoveicolo veniva contestata l'infrazione all'art. 145, comma 10, d. lgs. n. 285/1992, per aver omesso di fermarsi all'intersezione e dare la precedenza, come disposto dal segnale di
ST posto all'intersezione.
Al rapporto sono poi allegate le sommarie informazioni rese dal sig. , il quale CP_1
dichiarava di essersi fermato “per un secondo” allo ST e di aver accertato che nessun
6 sopraggiungeva alla sua sinistra e di aver notato che alla sua destra v'era solo un'autovettura in lontananza.
In sede giudiziale è stato sentito, oltre all'App.to , il quale ha riportato che Controparte_4
l'intervento era stato segnalato alla C.O. alle 20.10, che 35 minuti dopo, allorchè giunto sul posto, la strada era “sufficientemente visibile” e il ciclomotore aveva il faro ed il motore spenti
(“è vero, il faro era spento, ha subito l'impatto ed era spento, il motore non era acceso”), il teste che ha dichiarato di essere arrivato sui luoghi dopo il sinistro (“penso Testimone_1
di essere stato il secondo o il terzo ad arrivare”), all'incirca alle 19.30 secondo quanto dal medesimo riferito in sede di sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, che i
Carabinieri erano arrivati tre quarti d'ora dopo e che, al suo arrivo, la strada non era ancora buia e, precisamente, “si vedeva bene, la strada non era buia”.
Sono state altresì assunte le seguenti dichiarazioni della teste , la quale si Testimone_2
trovava a bordo della Jeep condotta dal convenuto, suo compagno: “ero di fianco al sig.
, ci siamo fermati allo stop e non abbiamo visto il motorino, non l'abbiamo proprio CP_1
visto, quindi siamo partiti per la Provinciale;
ho controllato anche io, ma entrambi non
l'abbiamo visto, era l'ora del tramonto”.
Orbene, premesso che neppure ha insistito per l'ammissione della CTU dinamico- CP_2
ricostruttiva dopo l'espletamento delle prove orali, malgrado la decisione sul punto fosse stata espressamente riservata all'esito dell'istruttore orale (cfr. verbale di udienza del
28.11.2023), sulla base degli elementi acquisiti si ritiene provata l'imputabilità della causazione del sinistro alla responsabilità esclusiva del convenuto contumace.
Giova sul punto richiamare principi consolidati nella giurisprudenza in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, in base ai quali “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a
7 verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”, per cui “anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza” (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 33483 del 19/12/2024; Sez. 3, n. 7479 del
20/3/2020; Sez. 3, n. 124 del 08/01/2016).
Nella specie, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze sopra richiamate, si ritiene provato il comportamento colposo del convenuto, il quale, percorrendo la via San
Rocco, giunto all'intersezione con la Strada provinciale, intendendo attraversare tale strada per immettersi nella frontistante via Montesei, procedeva senza dare la precedenza al ciclomotore condotto dal sig. contravvenendo al preciso disposto dell'art. 145, Parte_1
comma 2, d. lgs. n. 285/1992, il quale gli imponeva di arrestare la propria marcia al segnale di
ST e di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
ha insistito per il riconoscimento di una responsabilità concorsuale dell'attore, CP_2
assumendo, per un verso, che il faro della Vespa non fosse azionato durante la marcia, per dimenticanza o per un malfunzionamento, in quanto appariva spento nelle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri e, per altro verso, che il ciclomotore non stesse viaggiando ad una velocità rispettosa dei limiti previsti nel tratto stradale interessato dall'occorso o comunque non ridotta adeguatamente, nell'approssimarsi dell'intersezione, in modo idoneo ad arrestare la corsa tempestivamente ed evitare l'impatto.
Sennonchè, per disattendere l'ipotesi che il sinistro sia in qualche misura riconducibile ad un mancato utilizzo del faro da parte del motociclista è sufficiente osservare che costituisce mera congettura l'affermazione che il faro, prima dell'impatto, fosse spento (ovvio risultando che lo spegnimento del faro in posizione di quiete del motociclo fosse associato allo spegnimento del motore, entrambi riportati dall'operante) e che, in ogni caso, quand'anche con faro spento, il
8 mezzo, di colore giallo acceso, sarebbe stato visibile, dato che al momento dell'incidente le condizioni d'illuminazione ambientale erano ancora buone (““si vedeva bene, la strada non era buia”, secondo il teste sopraggiunto nell'immediato), ed anzi anche 45 minuti Tes_1
dopo la strada era “sufficientemente visibile”, come confermato dall'App. Sc. Farano e dai dati trasmessi dall'Osservatorio Monte Baldo, secondo cui il crepuscolo quel giorno aveva avuto inizio solo alle 20.16 (doc. 69 attoreo).
Sotto il secondo profilo, i rilievi della convenuta sono smentiti sia dalla cilindrata del motociclo condotto dall'attore, trattandosi di una Vespa 50 (v. libretto di circolazione, doc. 68 attoreo), la cui velocità massima è notoriamente contenuta entro il limite di 45 Km/h, sia dalle dichiarazioni rese dal sig. ai Carabinieri, in base alle quali egli “Giunto in prossimità CP_1
dell'intersezione rallentavo, mi fermavo allo ST per un secondo, accertando dapprima alla mia sinistra che non sopraggiungeva alcun veicolo, poi alla mia destra, notando solo un autoveicolo in lontananza, pertanto ripartivo (…); sono sicuro di non aver notato l'arrivo del ciclomotore prima e durante la fase di attraversamento della strada da me effettuata, fino alla collisione”.
Da tali dichiarazioni, invero, emerge non solo che il sig. non ha proprio visto il CP_1
ciclomotore sopraggiungere, malgrado il mezzo, data la velocità contenuta per quella cilindrata, rientrasse sicuramente nel suo campo visivo, ma anche che, fermandosi al segnale di ST (come riportato pure dalla teste , ha tenuto una condotta tale da lasciar Tes_2
confidare il sig. nel rispetto del proprio diritto di precedenza, per poi invece Parte_1
immettersi sulla strada provinciale quando il ciclomotore, ormai a distanza troppo breve, si trovava impossibilitato ad un tempestivo arresto della propria marcia.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta di guida osservata dal convenuto abbia costituito la causa esclusiva ed assorbente dell'evento lesivo, senza che in altro senso possa imputarsi al conducente del veicolo antagonista di non aver usato la massima prudenza in corrispondenza
9 dell'intersezione, tale prudenza non risultando esigibile allorchè lo stesso veicolo gravato dell'obbligo di dare la precedenza, fermandosi allo ST, lasci intendere che non si porrà come turbativa.
Le lesioni riportate da ed il nesso di causalità tra le stesse l'evento Parte_1
dannoso sono comprovati dalle risultanze della CTU medico-legale, avendo il Collegio dei CTU
– le cui conclusioni, tratte all'esito dei più opportuni approfondimenti, esenti da vizio logico, nonché fondate su adeguato riscontro delle osservazioni dei CTP delle diverse parti, possono essere tranquillamente condivise – ricondotto all'evento de quo “un grave trauma cranio- encefalico con danno assonale diffuso, frattura del tetto orbitario sinistro, frattura scomposta delle ossa nasali, frattura della spina nasale del mascellare (le fratture tutte non trattate ed evolute naturalmente verso il consolidamento), emoseno mascellare sin (regredito), ematoma intra orbitario sinistro con esoftalmo (regrediti), con quadro neurologico caratterizzato da emiparesi brachio-crurale sinistra (pressochè totalmente regredita), deficit III n.c. di sinistra
(regredita), alterazione dello stato di coscienza (GCS 3 all'ingresso, risoltosi); lussazione della mandibola (trattata con mentoniera e attualmente con byte), trauma al ginocchio dx con frattura del condilo femorale mediale (trattato con immobilizzazione con doccia in flessione per 4 settimane)”.
In relazione a tali lesioni i CTU hanno innanzitutto quantificato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 116 ed un ulteriore periodo di inabilità parziale al 75% di giorni
180 giorni (dopo i quali le menomazioni si sono stabilizzate e quindi condivisibilmente non sono state ritenute dai CTU meritevoli di ulteriore valutazione sotto il profilo dell'inabilità parziale).
Gli esiti menomativi della complessiva integrità psico-fisica dell'attore - così descritti nell'elaborato peritale: “gli esiti permanenti del grave trauma cranio-encefalico con emiparesi sinistra, danno assonale diffuso con prolungato stato di coma, sono rappresentati
10 principalmente da un importante disturbo cognitivo polisettoriale, con deficit mnesici, attentivi, di pianificazione ed esecutivi, tono dell'umore deflesso, affettività ridotta, il tutto coerente con una disfunzione frontale psico-organica con sindrome disesecutiva;
sotto il profilo motorio, residua ad oggi una lieve emiparesi sinistra, associata ad uno sfumato disturbo dell'equilibrio, con instabilità e tendenza alla latero pulsione (…); sono inoltre presenti gli esiti della lussazione della mandibola con residua instabilità articolare che ha determinato episodi di lussazione e che ha trovato un reale beneficio nell'uso di un byte di stabilizzazione nonché gli esiti, funzionalmente irrilevanti, della frattura del condilo femorale mediale al ginocchio destro;
in ultimo esitano una cicatrice infossata e adesa da tracheostomia nonché gli esiti cicatriziali da PEG e PIC – sono stati stimati dal Collegio dei CTU in percentuale pari al 50-
55 %, avuto riguardo al grado grave della sindrome frontale riportata dal periziando, connotata da sintomi motori (un moderato rallentamento ideo-motorio e dell'eloquio, la marcia appare sfumatamente paretica sinistra, su base lievemente allargata con sfumate note atassiche, la stazione eretta è possibile su base ristretta e sull'arto inferiore destro, a sinistra si apprezza instabilità con tendenza alla lateropulsione) e sintomi neuro psichici (difficoltà mnesiche, lieve tendenza alla distraibilità, tendenza alla perseverazione, difficoltà a carico delle funzioni esecutive, difficoltà nell'uso di strategie esplorative adeguate), oltre che agli ulteriori postumi sopra enumerati (lesione della mandibola ed esiti cicatriziali della tracheostomia).
Procedendo dunque alla liquidazione del danno non patrimoniale spettante a Parte_1
, all'epoca di anni 23, tenuto conto della quantificazione dei giorni di ITT e del valore
[...]
massimo indicato dal Collegio dei CTU per il danno biologico, si stima equo liquidare, in applicazione delle tabelle di Milano del 2024, per l'inabilità temporanea la somma di €
28.865,00, e per l'invalidità permanente la somma di € 583.056,00, di cui € 388.704,00 quale danno biologico e € 194.352,00 quale componente del danno non patrimoniale relativa alla
11 sofferenza soggettiva, presumibile a fronte della gravità delle lesioni e dei disagi che il giovane dovrà patire per il grado di invalidità riportato, nonché confermato dagli esiti degli accertamenti della dott.ssa che ha descritto lo stato d'afflizione psichica, la scarsa Per_1
progettualità e la perdita di fiducia nel futuro sofferti dal giovane.
Ricorrono i presupposti per riconoscere un aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione, che si stima congruo quantificare nel 20%, pervenendosi ad un importo di €
660.796,80, in considerazione delle eccezionali ripercussioni negative indotte dall'evento lesivo sulla vita individuale e sociale del giovane, il quale prima dell'incidente aveva già maturato l'indipendenza dai genitori, aveva una fidanzata e coltivava interessi come la musica, suonando la chitarra in un gruppo con amici, la produzione di birra artigianale e l'informatica, mantenendo uno stile di vita, che si è poi profondamente trasformato, come si evince sia dalla relazione neurologica del dott. (“si può affermare che l'incidente ha Per_2
radicalmente cambiato la qualità di vita del paziente. Infatti prima dell'incidente Pt_1
viveva da solo, mantenendosi con il suo lavoro, aveva l'hobby della musica, suonava la chitarra con un gruppo di amici;
trascorreva molto tempo al computer, di cui era esperto conoscitore;
usciva spesso in compagnia;
aveva un rapporto affettivo stabile con la fidanzata con la quale progettava una vita insieme. (…) Dopo l'incidente , a causa delle sequele Pt_1
del trauma cranico commotivo con danno assonale diffuso, non è più stato in grado di riprendere la vita di prima. La sua qualità di vita è significativamente peggiorata, non riuscendo più a svolgere le mansioni lavorative precedenti (…). Attualmente egli necessita di supervisione continuativa anche in ambiente lavorativo. La fidanzata lo ha lasciato;
ha perduto molti amici;
sta spesso da solo. (…) gli esiti motori del traumatismo cranio-encefalico, con residua lieve emiparesi sinistra, costituiscono una limitazione ed una difficoltà di coordinamento motorio nell'esecuzione di attività fisica e nello svolgimento di attività sportiva, anche solamente a livello amatoriale”), sia dalla relazione della dott.ssa (“ha Per_1
12 messo in atto condotte di tipo evitante, come ad esempio: ha smesso di preparare la pasta della pizza e non produce più birra artigianalmente (sostiene di essere ancora in grado di suonare la chitarra come prima dell'incidente ma che la lettura dello spartito gli richieda un impegno cognitivo importante che in realtà spesso non è in grado di reggere) (…). Purtroppo si rileva una scarsa empatia in MA, egli fatica nel mettersi nei panni degli altri, nell'autoregolare il proprio comportamento e i propri stati emotivi. Dai colloqui, infatti, si evidenzia la ridotta capacità in MA di provare e modulare le emozioni con importanti ripercussioni sulla sfera comportamentale con aspetti di disinibizione e ricorso molto frequente al turpiloquio senza prestare al contesto in cui in quel momento si trova (…)”).
Dall'ammontare complessivo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari a € 689.660,80 (€ 660.796,80 + € 28.865,00) vanno detratti gli acconti già versati da CP_2
a più riprese (nel gennaio 2019 € 20.000,00, nel luglio 2019 € 50.000,00 e nel gennaio
[...]
2020 € 302.974,00).
In particolare, dall'importo predetto di € 689.660,80, che, devalutato al giorno del sinistro, è pari a € 580.034,31, vanno detratti gli acconti ricevuti, i quali, singolarmente devalutati sempre al giorno del sinistro, sono pari a complessivi € 369.379,75, pervenendosi ad un importo ancora dovuto al danneggiato di € 210.654,56. Spettando la rivalutazione e gli interessi legali, la somma di € 210.654,56 va rivalutata, anno per anno, a partire dalla data del sinistro, secondo gli indici Istat di riferimento, e, su ciascun importo annuale, vanno applicati gli interessi compensativi nella misura legale sino alla data di pubblicazione della sentenza (v.
Cass., Sez. Un., n. 1712/1995).
Il Collegio dei CTU ha poi ritenuto giustificabili sulla base di idonee prescrizioni specialistiche, oltre che necessarie per il carattere delle lesioni subite e la complessità della cura e delle riabilitazioni occorrenti per il recupero del danneggiato, spese mediche per un importo complessivo di € 20.035,09, nonché congrui gli oneri relativi alla perizia di parte del medico
13 legale per € 6.100,00 (doc. 40), che, sommati al primo importo, conducono all'importo di €
26.135,09, che va riconosciuto in uno a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a partire dai singoli esborsi.
Alcun ulteriore importo va liquidato per spese mediche sostenute dopo il deposito della CTU, che le parti avevano concordemente richiesto al precedente giudice istruttore di disporre già in prima udienza per avere una base per un accordo conciliativo, non trattandosi di spese ritenute giustificabili dal Collegio dei CTU, il quale al proposito ha osservato: “Sostenere il diritto al riconoscimento delle spese relative ai colloqui con lo psicologo successivi al 21 dicembre 2020 ed alle sedute di fisioterapia/chinesiologia, queste ultime al fine anche di migliorare la coordinazione e postura, si contraddice con la riconosciuta stabilizzazione della condizione clinica, elemento cardine per il riconoscimento del danno biologico permanente, in assenza di elementi forniti che possano sostenere che le condizioni del soggetto potrebbero peggiorare, e solo questo, in assenza dei colloqui psicologici o delle terapie fisiche;
se ciò non fosse, il fatto che continui tali incontri (peraltro non certificati per tempo e durata né per necessità) deriva solo dalla sua volontà ma non può essere interpretato arbitrariamente come una necessità; tra l'altro, e questo vale anche per le sedute di fisioterapia/chinesiologia, affermare che ciò potrebbe migliorare le condizioni del soggetto rispetto allo stato attuale contraddice non solo la condizione cardine della stabilizzazione ma implicherebbe, con un miglioramento prevedibile, l'impossibilità di valutare in maniera corretta il danno permanente attuale, essendo, infatti, migliorabile”. I medesimi rilievi valgono per escludere la rifusione delle spese per l'intervento di lipofilling documentate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., avendo i CTU valutato gli esiti della tracheotomia così come apparenti all'epoca della visita eseguita ai fini della quantificazione della percentuale dell'invalidità permanente, senza prevedere spese future che avrebbero potuto condurre ad un miglioramento della condizione estetica del periziando e contraddire la quantificazione
14 predetta. Quanto alle verruche, non v'è prova della loro riconducibilità causale all'evento lesivo di cui è causa.
Venendo ai danni al veicolo, allo zaino, al casco, ai vestiti ed al cellulare, posto che il danno materiale al mezzo è già stato risarcito da e non risulta adeguatamente dimostrata la CP_5
debenza di un residuo alla luce di un sommario preventivo, peraltro privo di sottoscrizione
(doc. 48 e 49 attorei), considerato che viceversa le richieste per l'abbigliamento, il casco ed il cellulare sono quantificate in misura congrua, alla luce dei documenti prodotti in atti (doc. 57
e 58 attorei) si stima congruo quantificare, già all'attualità, l'importo di € 977,78.
Trattandosi di danno emergente, spetta anche il rimborso delle spese dell'attività di assistenza legale relative alla fase stragiudiziale della gestione del sinistro (v. Cass., Sez. 3, Ord.
n. 24481 del 04/11/2020), la cui utilità non può essere denegata, avendo condotto alla liquidazione degli acconti sopra enumerati, il cui ammontare costituisce il parametro di riferimento per l'applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 147 /2022, conducendo alla liquidazione della somma di € 7.930,88, compresi anticipazioni ed accessori.
ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla Parte_1
perdita della capacità lavorativa specifica e della capacità di guadagno.
Sussiste tale tipo di danno quando, a causa delle menomazioni riportate, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro.
In specie le risultanze processuali, complessivamente valutate, dimostrano la sussistenza di un danno da lucro cessante derivato all'attore dal sinistro, che va liquidato in maniera conforme alla regola dell'integralità ex art. 1223 c.c.
Sussiste innanzitutto la perdita della capacità lavorativa specifica, confermata dall'analisi neuropsicologica e dalla valutazione neurologica compiute dai CTU, che nell'elaborato hanno confermato come si sia venuta a delineare, in conseguenza delle lesioni subite, una condizione di incapacità (perdita totale) a svolgere mansioni analoghe a quella in cui l'attore
15 era occupato al momento dell'incidente, per il disturbo cognitivo polisettoriale che presenta e la conseguente compromissione delle “funzioni esecutive”, che comportano una “grave limitazione nelle funzioni di programmazione e di esecuzione dei compiti lavorativi oltre che di organizzazione della propria vita”.
Sempre in base alla CTU, sia pur con le difficoltà che la condizione neuropsichica comporta, in capo al danneggiato residua tuttora la capacità di svolgere “attività semplici, ripetitive, che non necessitino pertanto di quegli aspetti cognitivi organizzativi e decisionali compromessi dal danno cerebrale subito”, rimanendo “in base a quanto delineato anche nell'analisi psicologica effettuata e anche delle precedenti indicazioni specialistiche, un ambito lavorativo, da meglio definirsi nel caso concreto, ove la ripetitività e la mancanza di una richiesta dell'esercizio proprio di quelle funzioni perse possa permettere al sig. comunque di svolgere una Parte_1
attività lavorativa remunerata”, usufruendo anche dell'attuale e futura garanzia di collocamento lavorativo in quota invalidi. Infatti, la Commissione invalidi ha accertato una riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 61% per disabilità di carattere intellettivo/neurologico che permette il collocamento mirato ex lege n. 68/1999
(doc. 105 attoreo).
Dalla documentazione acquisita risulta che all'epoca del sinistro svolgeva Parte_1
l'attività di apprendista impiegato tecnico presso la ditta Aircomp s.r.l., con mansioni di addetto alla logistica di magazzino, per 40 ore settimanali, con inquadramento nel 4° livello, in virtù di contratto sottoscritto il 17.03.2016, della durata di 54 mesi (doc. 43 e 67 attorei), trovandosi nel 5° semestre di inquadramento retributivo corrispondente all'85% della retribuzione stabilita dal CCNL Artigiani Metalmeccanici.
Seppur senza produrre le buste paga l'attore ha allegato che, per effetto dell'incidente occorso, essendo rimasto ricoverato in ospedale per 116 giorni, ha usufruito di congedo per malattia fino al mese di ottobre 2018, per poi entrare, dal mese di novembre 2018, in
16 aspettativa non retribuita, fino al 20.07.2019, quando ha superato il periodo di comporto ed il contratto si è risolto, come confermato dal CU in atti (v. CU 2020, doc. 44 attoreo).
Il contratto prevedeva, alla scadenza del 18.09.2019 e previo giudizio di idoneità, il conseguimento della qualifica di impiegato tecnico al 4^ livello;
prima di ciò, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con le previste scadenze retributive semestrali, via via crescenti.
Dai CU 2019 e 2020 si desume che dall'aprile 2018 al luglio 2019 il sig. al netto di Parte_1
trattenute IRPEF e addizionali, ha percepito redditi pari a circa € 7.210,00 (ovvero € 6.000,00
(€ 9.134,41- € 3200,00 relativi ai primi tre mesi nel 2018 + € 1.276,98 per redditi del luglio
2019, in relazione al tentativo di reinserimento nell'azienda), a fronte di circa € 19.285,00
(così correttamente indicati dall'attore, cfr. redditi crescenti riconosciuti nel contratto e tabella dei minimi retributivi di cui al CCNL Metalmeccanici Artigiani, doc. 71) che, in 15 mesi, gli sarebbero spettati qualora non fosse avvenuto l'incidente (v. CU 2019 e 2020, nonché relazione del consulente del lavoro, doc. 44 e 70 attorei), con un mancato guadagno quantificabile in € 12.075,00.
Successivamente, in data 29.08.2019, l'attore, attraverso il collocamento mirato, ha stipulato un contratto a tempo determinato part-time di 21 ore settimanali, per svolgere le mansioni di manutentore meccanico, con il trattamento previsto per il 5° livello dal CCNL
Terziario/Commercio, con una retribuzione mensile di € 796,24 lordi calcolata su 14 mensilità, anziché solo su 13 mensilità come nel precedente, contratto prorogato due volte, fino al
31.08.2020 (v. contratte, proroghe e relazione del consulente, doc. 70, 72, 73 e 74).
In data 13.10.2020 è stato poi assunto con contratto di apprendistato a tempo ridotto a 24 ore settimanali, sempre dalla ditta , ai fini dell'acquisizione della qualifica di 4° livello CP_6
di tecnico manutentore, con inquadramento in un primo periodo al 6° livello e in un secondo periodo al 5° livello, con una retribuzione mensile di € 848,00 lordi (v. doc. 45).
17 Relativamente ai diversi contratti con sono state prodotte unicamente una busta CP_6
paga per il 2020 e le buste paga relative all'anno 2021, oltre ad alcune pagine del CU 2022, dalle quali neppure si ricava il dato relativo ai redditi percepiti. In ogni caso, dalle buste paga relative al 2021 si evince che nel gennaio 2021 l'attore percepiva € 848,00 mensili netti e nel novembre 2021 € 910,00 mensili netti, oltre 13ma e 14ma mensilità (doc. 75 e 91).
Individuato sulla base dei documenti da ultimo richiamati un parametro intermedio di €
1.060,00 mensili per i contratti part-time intercorsi con (tenuto conto delle due CP_6
mensilità aggiuntive previste dal CCNL Terziario/commercio), posto a raffronto tale parametro con il reddito mensile di € 1.390,00 che l'attore avrebbe ricevuto da Aircomp ove il contratto fosse proseguito (cfr. tabella dei minimi retributivi previsti dal CCNL Metalmeccanici Artigiani
2019, doc. 71 attoreo), il minor guadagno per il periodo dal settembre 2019 alla data della presente liquidazione risulta quantificabile in complessivi € 21.450,00 (€ 330,00 x 5 anni e 5 mesi).
Il danno già verificatosi al momento della presente pronuncia per la contrazione della capacità di guadagno, in conclusione, va liquidato nel complessivo importo di € 33.525,00 (€ 12.075,00
+ € 21.450,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a partire dalla data della domanda giudiziale, quale data intermedia.
Quanto al danno futuro, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima, e, in quanto pregiudizio futuro, deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (v. Cass., Sez. 3, n. 10499 del 28/04/2017; Sez. 3, n.
2003 del 23/09/2014; Sez. 3, n. 25634 del 14/11/2013).
18 Nel caso, sulla base dei medesimi elementi sopra evidenziati non può dubitarsi che la capacità di guadagno del sig. si sia ridotta anche nella sua proiezione futura. Parte_1
Al riguardo, si ritiene che la quota di reddito perduto in prospettiva futura non possa essere ancorata al reddito ritratto dal contratto di apprendistato in essere all'epoca del sinistro, dovendo presumersi che, stante il buon andamento del lavoro che stava prestando presso la
Aircomp, di cui hanno riferito concordemente l'amministratore unico, , CP_7
amministratore unico di Aircomp, ed il responsabile amministrativo addetto al personale della stessa società, , l'attore, dapprima, alla scadenza del contratto, avrebbe CP_8
conseguito la qualifica di impiegato tecnico e, poi, nel corso della sua vita lavorativa, avrebbe beneficiato di una progressione di carriera, dato che qualsiasi reddito da lavoro è destinato a crescere col tempo per effetto del maturare dell'anzianità, secondo l'id quod plerumque accidit, usufruendo del conseguente aumento salariale, quantificabile in un importo mensile di € 2.000,00, corrispondente al minimo retributivo previsto per il 1^ livello dal CCNL
Metalmeccanici Artigiani ora vigente, nonché corrispondente alla retribuzione che lo stesso legale rappresentante della suindicata società ha dichiarato di voler in futuro riconoscere al giovane (cfr. dichiarazioni teste “prima aveva fatto degli stages durante la scuola da Tes_3
noi, poi lo avevamo selezionato per l'apprendistato nel 2016 tra i vari stagisti perché era risultato il più adatto e il più brillante per la nostra posizione, avevamo bisogno per la digitalizzazione del magazzino e la creazione dell'ufficio tecnico;
è vero, l'apprendistato era finalizzato a quel ruolo, con quello stipendio indicato nel capitolo (n.d.r. almeno € 2.000,00); il ragazzo aveva fatto dei corsi, aveva acquisito la capacità di disegnare in 3 dimensioni, avevamo dotato l'azienda di magazzini automatici e lui aveva la gestione di tutti i softwares e dell'interfaccia con il nostro sistema gestionale aziendale;
nel passaggio tra il 2017 e il 2018 ci siamo spostati di sede, io e lui abbiamo gestito insieme tutto lo spostamento, la logistica, la predisposizione informatica degli uffici, dei magazzini informatici, era una persona che aveva
19 dimostrato una grande capacità anche organizzativa;
ad oggi abbiamo 32 dipendenti”; cfr. altresì dichiarazioni teste l'avevo assunto io perché lo avevo già testato in uno CP_8 Pt_1
stage estivo precedente all'assunzione; noi avevamo investito molto su di lui, soprattutto perché a cavallo tra il 2017 e il 2018 avevamo acquistato un grande capannone e trasferito
l'azienda e lui si era occupato di tutta la gestione della logistica e della programmazione della nuova unità quanto alla gestione del magazzino e alla creazione dell'ufficio tecnico, che prima non avevamo;
l'azienda era in forte crescita, il nuovo capannone che avevamo acquistato era di 5000 mq, il precedente era di soli 500 mq;
lui era, sarebbe stato, il primo tassello dell'ufficio tecnico”).
Scomputato dal reddito di € 26.000,00 (€ 2.000,00 x 13), che, per quanto innanzi osservato,
l'attore avrebbe presumibilmente conseguito proseguendo la sua attività lavorativa di impiegato tecnico nel settore della logistica, il reddito di circa € 19.500,00 (€ 1.500,00 x 13) che invece presumibilmente percepirà in futuro, potendo anche usufruire del collocamento in quota invalidi, reddito così individuato avendo riguardo allo stipendio medio che notoriamente un tecnico manutentore può guadagnare (cfr. tabelle dei minimi retributivi previsti dal CCNL Terziario/commercio per il 5^ livello), il danno patrimoniale futuro va calcolato applicando alla perdita reddituale che ne consegue di € 6.500,00 il coefficiente di capitalizzazione ricavabile dalle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2024.
Assumendo un'età pensionabile di 67 anni, utilizzato il coefficiente moltiplicativo di 31,34 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 30 anni compiuti all'attualità, cui mancano 37 anni alla pensione, si ottiene la somma di € 203.710,00, che va riconosciuta al sig. Parte_1
Alcunché può essere riconosciuto invece per la ridotta capacità di provvedere alle incombenze domestiche, non essendovi prova del lamentato danno patrimoniale.
20 Non è stato chiesto, invero, al CTU uno specifico accertamento in ordine all'entità della riduzione della capacità di provvedere alle incombenze domestiche, né sono stati prodotti documenti di spesa comprovanti il ricorso, dopo il sinistro, all'aiuto di terzi per tale specifica finalità (ovvero per provvedere alle incombenze predette presso l'abitazione in cui il sig.
ad un certo punto, era pacificamente rientrato). Parte_1
Devono ora essere esaminate le domande risarcitorie formulate dagli altri attori, volte ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti per effetto delle conseguenze patite dal congiunto.
Nulla va liquidato per i danni biologici di natura psichica lamentati dai genitori di Parte_1
, avendo la CTU accertato che “non sussiste attualmente un 'processo patogeno
[...]
autonomo degenerato in un trauma fisico-psichico permanente', non si può, pertanto, affermare che l'incidente del figlio sia stato causa di un danno biologico di natura Pt_1
psichica” per i genitori. Tali conclusioni, cui i CTU sono pervenuti dopo l'espletamento di approfonditi test diagnostici, vengono senz'altro recepite, considerati anche i condivisibili rilievi svolti dal CTU specialista in psichiatria a riscontro delle osservazioni dei CTP, alle pagg.
162-163 dell'elaborato, da intendersi qui richiamati.
Ricorrono viceversa i presupposti per la liquidazione in favore di entrambi i genitori e del fratello minore di un risarcimento da lesione del rapporto parentale, non potendo seriamente dubitarsi che l'evento dannoso abbia procurato loro una situazione di dolore, sofferenza, ansia per le condizioni e per le prospettive future di e si sia tradotto in uno Pt_1
sconvolgimento delle loro abitudini, essendosi trovati a dover misurare la loro vita personale e familiare con la necessità del ragazzo, il quale, malgrado i notevoli progressi compiuti in virtù del percorso riabilitativo condotto con il costante impegno dei congiunti nei primi tre anni dopo l'incidente, non è riuscito a recuperare una piena autonomia (cfr. consulenza neurologica del CTU dott. “il paziente non ha recuperato una piena autonomia e Per_2
21 necessita di continua stimolazione ed indirizzo (…) Gli importanti deficit rilevati a carico delle funzioni esecutive costituiscono una grave limitazione nelle funzioni di programmazione e di esecuzione dei compiti lavorativi e dell'organizzazione della propria vita , con ripercussioni in ambito familiare ed affettivo. perciò non risulta autonomo nella risoluzione di compiti Pt_1
complessi, con difficoltà a riconoscere gli errori e ad autocorreggersi. (…) non ha più Pt_1
recuperato una completa autonomia, anche a causa del rallentamento ideo-motorio, con necessità di stimolazione continua e di costante supervisione. E' pur vero che il deficit neurologico focale residuo non costituisce carattere di grave handicap motorio, ma assume tuttavia un significativo impatto sulle attività quotidiane. (…) Il paziente non riesce più a svolgere mansioni complesse, a risolvere problemi, ha perduto gran parte della propria autonomia decisionale, con significative ripercussioni sulla vita familiare, sociale, affettiva e lavorativa. Si può quindi tranquillamente affermare che dal punto di vista cognitivo Pt_1
presenti attualmente una regressione globale con marcata limitazione della capacità di autogestione”).
Il danno non patrimoniale in questione, nelle due componenti morale e esistenziale, liquidato in modo equitativo, con applicazione dei parametri previsti dalle Tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma 2023 per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso del congiunto di vittima di lesioni (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 13540 del 17/05/2023), ammonta per ciascuno dei genitori a € 97.828,00 ( ) e per il fratello a € 57.320,00 ( ), oltre C.F._6 C.F._7
interessi legali calcolati a partire dal sinistro sulle somme previamente devalutate a tale data e via via rivalutate di anno in anno, fino alla data della presente sentenza.
Venendo ai danni patrimoniali richiesti, la CTU ha ritenuto giustificate le spese sostenute dalla sig.ra er procurarsi assistenza psicologica, documentate per un ammontare di € Parte_2
1.190,00, da cui vanno detratti € 480,00 che già , in data 20.08.2019, ha CP_2
provveduto a rimborsarle (doc. 50 e 51), rimanendo dovuti € 710,00, oltre rivalutazione
22 monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dai singoli esborsi successivi a quelli già rifusi.
Avendo usufruito di ferie, permessi, oltre ad un lungo periodo di congedo straordinario, assistere il figlio, sia nel periodo del ricovero che nella successiva fase di riabilitazione, la sig.ra ha poi documentato una perdita retributiva subita per il periodo aprile 2018- Parte_2
luglio 2019 pari ad € 11.521,14 (nello specifico, da aprile 2018 al luglio 2018, durante il ricovero ospedaliero, 38,50 giorni di ferie, con perdita retributiva pari ad € 2.570,26, dall'agosto 2018 al febbraio 2019 congedo straordinario, con una perdita retributiva pari ad €
7.222,88, nei mesi di da marzo a luglio 2019 144 ore tra permessi, ferie o recupero di lavoro straordinario per accompagnare il figlio a Negrar nello svolgimento di attività riabilitative, con un'ulteriore perdita retributiva pari ad € 1.728,00, doc. 34, 50 e 51).
È altresì documentata la perdita retributiva patita dal sig. dalla lettera del Parte_3
direttore delle risorse umane della società Lincoln Electric, che attesta per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018 un totale di 227 ore di ferie, per le quali va liquidato l'importo - calcolato su retribuzione lorda era ad € 23,38/ora - pari ad € 5.307,26 (doc. 54).
Le spese di trasferta sostenute dai genitori negli anni 2018, 2019 e 2020 necessariamente vanno liquidate equitativamente sulla base dei dati riportati nei diari redatti dai medesimi attori e, tenuto conto della mancanza di una dettagliata nota esplicativa, che dia conto delle modalità di computo dei km percorsi, della mancanza di riscontri circa la necessità delle trasferta di entrambi i genitori nel periodo della riabilitazione, dell'inserimento di voci di cui non è menzione negli atti difensivi (es. scuola di canto), si ritiene congruo quantificare un importo complessivo a carico dei convenuti di € 14.000,00, con imputazione della quota del
50%, pari ad € 7.000,00, a ciascuno dei due attori.
23 Sulle somme liquidate come sopra liquidate ai genitori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a partire dalla data della domanda giudiziale.
Non v'è prova degli esborsi sostenuti dalla sig.ra per la collaboratrice domestica Parte_2
per il periodo settembre 2018-giugno 2019, né spetta ad alcuno dei genitori il rimborso delle spese sostenute per le due perizie di parte, dato che l'istruttoria compiuta non ha confermato l'ipotesi di un danno biologico a loro residuato.
Infine, non v'è prova di un'offerta di lavoro o stage che il sig. non abbia Parte_4
accettato nell'estate 2018, né risulta dimostrato il nesso tra l'astensione del medesimo da qualsivoglia attività lavorativa, anche part-time, e l'evento lesivo sofferto dal fratello.
Ogni altra domanda degli attori s'intenda respinta, in mancanza della prova del pregiudizio lamentato.
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, compensate tra le parti per la quota di
1/3, vengono liquidate in favore degli attori nella quota di 2/3 come in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 147/2022.
Le spese di CTU, come già liquidate, sono definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che il sinistro stradale si è verificato per responsabilità esclusiva del convenuto
; Controparte_1
2. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, già detratti gli acconti versati in sede stragiudiziale da , la somma di € 210.654,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali CP_2
calcolati a partire dalla data del sinistro come indicato in parte motiva;
24 3. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale relativo a spese mediche, di perizia e indumenti/altro, la somma di € 27.112,87, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a partire dai singoli esborsi, nonché l'ulteriore somma di € 7.930,88, a titolo di rifusione di spese legali stragiudiziali, oltre interessi legali a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale per la compromissione della capacità di guadagno già verificatosi fino alla data della presente sentenza, la somma di € 33.525,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla data della domanda giudiziale;
5. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale futuro relativo alla compromissione della capacità di guadagno, la somma di € 203.710,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 97.828,00, oltre interessi legali calcolati a partire dalla data del sinistro come indicato in parte motiva;
7. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_3
risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 12.307,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulle somme via via rivalutate a partire dalla data della domanda giudiziale;
8. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a Parte_2
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 97.828,00, oltre interessi legali calcolati a partire dalla data del sinistro come indicato in parte motiva;
9. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a Parte_2
25 titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 19.231,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulle somme via via rivalutate a partire dalla data della domanda giudiziale;
10. condanna le parti convenute, in solido, a pagare in favore di , a titolo di Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 57.320,00, oltre interessi legali calcolati a partire dalla data del sinistro come indicato in parte motiva;
11. rigetta ogni altra domanda degli attori;
12. dichiara compensate le spese di lite per la quota di 1/3 e condanna le parti convenute, in solido, a rifondere agli attori la residua quota di 2/3, che liquida in € 19.462,00 per compenso e € 1.142,00 per spese, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
13. pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti convenute.
Verona, 17 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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