TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1440/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Via Dante Alighieri Pal. Master a Vibo Valentia, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che Email_1
lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Triolo
Ettore e Grandizio Valeria (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2
difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/09/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento dell'assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 1, della L. 222/1984, con decorrenza dalla data amministrativa, presentata il 13.06.2018.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e Dichiarare che il ricorrente Sig. , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, sempre Parte_1
a causa delle predette minorazioni congenite o acquisite, abbia subito la riduzione permanente della sua capacità di lavoro in maniera superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle sue attitudini sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
B) Condannare
l' in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
legale rappresentante, alla corresponsione in favore del ricorrente, Sig. Parte_1 dell'assegno d'invalidità ordinario a far data dalla domanda amministrativa con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde;
”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1
pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui all'art. 13 della L. 118/71, come risultante dall'espletata CTU.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
5. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente << che la capacità lavorativa della Sig. , in occupazioni confacenti alle sue attitudini di Parte_1
carpentiere, è ridotta a meno di 1/3 del normale, con decorrenza dal 11 Luglio 2024, data della presente visita.>>.
6. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
7. Alla luce di quanto sopra, deve essere riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per come emerso dalla CTU espletata e quindi a far data dalla data della visita medico legale dell'11 luglio
2024.
8. Le spese di lite sono compensate in misura integrale in considerazione del riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario da data successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa quanto a quella di introduzione del presente giudizio.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1
requisito sanitario necessario per percepire l'assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 1, della
L. 222/1984, con decorrenza dall'11 luglio 2024;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Via Dante Alighieri Pal. Master a Vibo Valentia, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che Email_1
lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Triolo
Ettore e Grandizio Valeria (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2
difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/09/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento dell'assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 1, della L. 222/1984, con decorrenza dalla data amministrativa, presentata il 13.06.2018.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e Dichiarare che il ricorrente Sig. , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, sempre Parte_1
a causa delle predette minorazioni congenite o acquisite, abbia subito la riduzione permanente della sua capacità di lavoro in maniera superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle sue attitudini sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
B) Condannare
l' in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
legale rappresentante, alla corresponsione in favore del ricorrente, Sig. Parte_1 dell'assegno d'invalidità ordinario a far data dalla domanda amministrativa con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde;
”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1
pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui all'art. 13 della L. 118/71, come risultante dall'espletata CTU.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
5. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente << che la capacità lavorativa della Sig. , in occupazioni confacenti alle sue attitudini di Parte_1
carpentiere, è ridotta a meno di 1/3 del normale, con decorrenza dal 11 Luglio 2024, data della presente visita.>>.
6. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
7. Alla luce di quanto sopra, deve essere riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per come emerso dalla CTU espletata e quindi a far data dalla data della visita medico legale dell'11 luglio
2024.
8. Le spese di lite sono compensate in misura integrale in considerazione del riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario da data successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa quanto a quella di introduzione del presente giudizio.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1
requisito sanitario necessario per percepire l'assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 1, della
L. 222/1984, con decorrenza dall'11 luglio 2024;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani