TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1809/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MASCIANÀ MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Piave n. 3, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ADORNATO DARIO COSIMO e LAGANÀ
ANGELA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via D. Romeo n. 15; resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.5.2023 la parte istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 25.5.2022 presentava domanda per CP_1
l'attribuzione della pensione di reversibilità di cui era titolare il padre R_
(pensione IO 60016141), in quanto figlia superstite in situazione di
[...] CP_1
inabilità e che l rigettava la domanda in quanto la stessa non veniva CP_1
riconosciuta inabile alla data della morte del genitore.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si è esaurito con esito negativo e che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla prestazione richiesta, la parte istante ne ha chiesto l'accertamento in giudizio, così concludendo “1) RITENERE e
DICHIARARE che la ricorrente, alla data del decesso del padre (15.5.2022) era inabile al 100% e nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
2) RITENERE E DICHIARARE, pertanto, che la ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile della pensione INPS IO
60016141 intestata al padre con decorrenza dalla data di Persona_1
decesso dello stesso (15.5.2022); 3) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità della pensione
INPS IO 60016141 di cui era titolare il padre della ricorrente con decorrenza dalla data di decesso dello stesso (15.5.2022), il tutto nei modi e nei termini di legge e con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente l'inammissibilità della CP_1
domanda, ove non risultasse provata la presentazione dell'istanza amministrativa,
l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi del D.L.
19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438; l'improcedibilità della domanda, ove non fosse provato l'esaurimento dell'iter amministrativo prescritto, ex art. 443 c.p.c., e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto. Disposta CTU medico legale, ad esito dell'udienza di discussione dell'8.1.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
**********
In via preliminare il ricorso è senz'altro ammissibile in quanto è presente in atti la domanda amministrativa avanzata nei confronti dell'ente. Allo stesso tempo il ricorso risulta procedibile, essendo stato esperito, come da allegato al ricorso (all. 3), il ricorso amministrativo, rigettato dall' . CP_1
Da ultimo, risulta anche osservato il termine di decadenza annuale introdotto dall'art.4 del D.L. n. 384/92, convertito in L. N. 438/92 per le controversie - tra cui rientra anche quella in esame - in materia di prestazioni di cui all'art. 24 della L. N.
88/89, essendo stato introdotto il giudizio in data 23.5.2023, a fronte del rigetto del ricorso amministrativo da parte dell' , intervenuto in data 6.10.2022. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso
è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Nel caso in esame, dalla lettura dello stato di famiglia, allegato in atti, si evince sia lo status di figlio del ricorrente rispetto al dante causa titolare di pensione, cat. IO CP_1
60016141, sia la convivenza tra gli stessi presso la medesima abitazione.
Quanto alla sussistenza della vivenza a carico, l' non ha contestato la CP_1
circostanza dedotta in ricorso circa la mancanza di qualsivoglia reddito personale.
Circostanza peraltro suffragata dagli atti di causa, essendo stata la ricorrente riconosciuta in data 18.11.2021 invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art. 2 e 12 Legge 118/1971.
In particolare, sebbene l' in sede di reiezione amministrativa abbia negato la CP_1
sussistenza del solo requisito dell'inabilità al momento del decesso del dante causa ed in sede giudiziaria abbia genericamente contestato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi la domanda, parte ricorrente ha dedotto e provato di trovarsi nelle condizioni di cui alla delibera n. 478 del 31.10.2000 secondo cui ai fini della CP_1
valutazione del reddito dell'inabile occupato per la statuizione della vivenza a carico
è necessario utilizzare “il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.” In presenza di prova e di non contestazione specifica sul punto da parte della resistente il requisito non può che ritenersi soddisfatto.
Ciò posto va verificata la sussistenza del requisito sanitario.
L'inabilità a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di riversibilità non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre però che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa. Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
Pertanto, al fine di verificare la inabilità della ricorrente, si è disposta C.T.U. medica onde stabilire la sussistenza del requisito sanitario.
Il C.T.U. ha valutato la patologia da cui è affetta la ricorrente, ossia carcinoma mammario, spiegando che tale patologia comporta la moltiplicazione incontrollata delle cellule che, trasformandosi in cellule maligne, hanno la capacità di invadere i tessuti linfonodali circostanti e gli altri organi del corpo e pertanto, ha concluso affermando che “la sig. affetta dalle patologie di seguito Parte_1
riportate:
- COD (9325) CARCINOMA MAMMARIO TRATTATO
CHIRURGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE….100%
- COD 2205/06 DEPRESSIONE REATTIVA….30%”.
Da quanto sopra consegue dunque che la ricorrente, a causa delle patologie riscontrate, debba essere considerata soggetto invalido con assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa pari al 100% con decorrenza dal
25.5.2022, ossia dalla data della domanda amministrativa volta ad ottenere la pensione di reversibilità.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
In assenza di contestazioni specifiche al riguardo la domanda non può che essere accolta.
In ordine alla decorrenza, come già evidenziato, essa decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 25.5.2022, avendo l'istante, a partire da tale data, documentato l'esistenza di tutti i requisiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e sono liquidate con separato CP_1
decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del Dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità sulla pensione
INPS Cat. IO 60016141, a decorrere dal 22.5.2022; b) condanna l' al pagamento dei ratei maturati della pensione di reversibilità dal CP_1
22.5.2022 oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali, Iva e
CPA, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
d) pone definitivamente a carico dell , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
le spese di CTU, liquidate come da decreto emesso in pari data.
Locri, 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1809/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MASCIANÀ MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Piave n. 3, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ADORNATO DARIO COSIMO e LAGANÀ
ANGELA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via D. Romeo n. 15; resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.5.2023 la parte istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 25.5.2022 presentava domanda per CP_1
l'attribuzione della pensione di reversibilità di cui era titolare il padre R_
(pensione IO 60016141), in quanto figlia superstite in situazione di
[...] CP_1
inabilità e che l rigettava la domanda in quanto la stessa non veniva CP_1
riconosciuta inabile alla data della morte del genitore.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si è esaurito con esito negativo e che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla prestazione richiesta, la parte istante ne ha chiesto l'accertamento in giudizio, così concludendo “1) RITENERE e
DICHIARARE che la ricorrente, alla data del decesso del padre (15.5.2022) era inabile al 100% e nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
2) RITENERE E DICHIARARE, pertanto, che la ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile della pensione INPS IO
60016141 intestata al padre con decorrenza dalla data di Persona_1
decesso dello stesso (15.5.2022); 3) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità della pensione
INPS IO 60016141 di cui era titolare il padre della ricorrente con decorrenza dalla data di decesso dello stesso (15.5.2022), il tutto nei modi e nei termini di legge e con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente l'inammissibilità della CP_1
domanda, ove non risultasse provata la presentazione dell'istanza amministrativa,
l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi del D.L.
19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438; l'improcedibilità della domanda, ove non fosse provato l'esaurimento dell'iter amministrativo prescritto, ex art. 443 c.p.c., e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto. Disposta CTU medico legale, ad esito dell'udienza di discussione dell'8.1.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
**********
In via preliminare il ricorso è senz'altro ammissibile in quanto è presente in atti la domanda amministrativa avanzata nei confronti dell'ente. Allo stesso tempo il ricorso risulta procedibile, essendo stato esperito, come da allegato al ricorso (all. 3), il ricorso amministrativo, rigettato dall' . CP_1
Da ultimo, risulta anche osservato il termine di decadenza annuale introdotto dall'art.4 del D.L. n. 384/92, convertito in L. N. 438/92 per le controversie - tra cui rientra anche quella in esame - in materia di prestazioni di cui all'art. 24 della L. N.
88/89, essendo stato introdotto il giudizio in data 23.5.2023, a fronte del rigetto del ricorso amministrativo da parte dell' , intervenuto in data 6.10.2022. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso
è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Nel caso in esame, dalla lettura dello stato di famiglia, allegato in atti, si evince sia lo status di figlio del ricorrente rispetto al dante causa titolare di pensione, cat. IO CP_1
60016141, sia la convivenza tra gli stessi presso la medesima abitazione.
Quanto alla sussistenza della vivenza a carico, l' non ha contestato la CP_1
circostanza dedotta in ricorso circa la mancanza di qualsivoglia reddito personale.
Circostanza peraltro suffragata dagli atti di causa, essendo stata la ricorrente riconosciuta in data 18.11.2021 invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art. 2 e 12 Legge 118/1971.
In particolare, sebbene l' in sede di reiezione amministrativa abbia negato la CP_1
sussistenza del solo requisito dell'inabilità al momento del decesso del dante causa ed in sede giudiziaria abbia genericamente contestato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi la domanda, parte ricorrente ha dedotto e provato di trovarsi nelle condizioni di cui alla delibera n. 478 del 31.10.2000 secondo cui ai fini della CP_1
valutazione del reddito dell'inabile occupato per la statuizione della vivenza a carico
è necessario utilizzare “il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.” In presenza di prova e di non contestazione specifica sul punto da parte della resistente il requisito non può che ritenersi soddisfatto.
Ciò posto va verificata la sussistenza del requisito sanitario.
L'inabilità a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di riversibilità non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre però che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa. Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
Pertanto, al fine di verificare la inabilità della ricorrente, si è disposta C.T.U. medica onde stabilire la sussistenza del requisito sanitario.
Il C.T.U. ha valutato la patologia da cui è affetta la ricorrente, ossia carcinoma mammario, spiegando che tale patologia comporta la moltiplicazione incontrollata delle cellule che, trasformandosi in cellule maligne, hanno la capacità di invadere i tessuti linfonodali circostanti e gli altri organi del corpo e pertanto, ha concluso affermando che “la sig. affetta dalle patologie di seguito Parte_1
riportate:
- COD (9325) CARCINOMA MAMMARIO TRATTATO
CHIRURGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE….100%
- COD 2205/06 DEPRESSIONE REATTIVA….30%”.
Da quanto sopra consegue dunque che la ricorrente, a causa delle patologie riscontrate, debba essere considerata soggetto invalido con assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa pari al 100% con decorrenza dal
25.5.2022, ossia dalla data della domanda amministrativa volta ad ottenere la pensione di reversibilità.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
In assenza di contestazioni specifiche al riguardo la domanda non può che essere accolta.
In ordine alla decorrenza, come già evidenziato, essa decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 25.5.2022, avendo l'istante, a partire da tale data, documentato l'esistenza di tutti i requisiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e sono liquidate con separato CP_1
decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del Dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità sulla pensione
INPS Cat. IO 60016141, a decorrere dal 22.5.2022; b) condanna l' al pagamento dei ratei maturati della pensione di reversibilità dal CP_1
22.5.2022 oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali, Iva e
CPA, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
d) pone definitivamente a carico dell , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
le spese di CTU, liquidate come da decreto emesso in pari data.
Locri, 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi