Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
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Sentenza n. Reg.Gen. n.170/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 170/2020 R.G.A.C.C., di appello avverso la sentenza non definitiva n. 503/16 pubblicata il 29.12 2016 e la sentenza definitiva n. 101/19 pubblicata il 21.03.2019 entrambe emesse del Tribunale di Larino in composizione collegiale a conclusione del giudizio n. 100037/2007 R.G.A.C.C, avente ad oggetto: “azione di riduzione di donazione per lesione di legittima e scioglimento della comunione ereditaria”,
vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliato in Campomarino, Parte_1 CodiceFiscale_1
v. Molise n. 17/A, v. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Carlo che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello.
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-APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE-
e
, c.f. , elettivamente domiciliato in Termoli, Controparte_1 CodiceFiscale_2
v. Einaudi n. 6 presso lo studio degli avv. ti Angela Cianfagna Bracone e Giacomo
Cianfagna Bracone che, congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione in appello contenente appello incidentale.
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
e e CP_2 Controparte_3
-APPELLATI CONTUMACI -
e e Controparte_4 Controparte_5
-APPELLATI non costituiti -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, come disposto con decreto del 26.09.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 24.10.2024, assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO
Con citazione notificata il 15.01.2007, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Larino la sorella , perché fosse disposta la riduzione per lesione P_
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di legittima della donazione di cui all'atto pubblico del 25.01.1997, con il quale
[...]
, padre dei contendenti, deceduto a breve distanza di tempo, aveva donato a Per_1
la piena proprietà di un appezzamento di terreno in Campomarino, nonché la P_
nuda proprietà, per la quota di 5/15 di un immobile con annesso garage, pure sito in
Campomarino, e perché fosse pronunciato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti sui beni relitti dalla madre , deceduta nel 1984. Persona_2
La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo che l'impugnata donazione doveva considerarsi di natura remuneratoria, riconducibile ad un contratto oneroso di mantenimento, e come tale non poteva considerarsi oggetto di collazione e passibile di riduzione per lesa legittima.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di , si costituivano i suoi eredi, P_
(marito), e , figli. Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
In fase istruttoria venivano ammessi ed assunti l'interrogatorio formale delle parti e prove testimoniali, nonchè espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza non definiva n. 503/2016, il Tribunale di Larino respingeva la domanda di riduzione e disponeva ulteriore istruttoria per la decisione sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Espletata la CTU, il Tribunale, con la sentenza definitiva n. 101/2019 dichiarava lo scioglimento della comunione sui beni relitti da , tra , da Persona_2 Parte_1
un lato, e , , , dall'altro, Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
e disponeva l'assegnazione agli stessi dei beni ereditari secondo le modalità di cui al
Progetto 1 della relazione del consulente geom. , ovverossia l'assegnazione Per_3
all'attore del garage, ed ai convenuti dell'abitazione e giardino, con un conguaglio a favore del;
inoltre, il Tribunale poneva a carico della massa e, per l'effetto, di ogni Pt_1
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partecipante alla divisione, in proporzione alle rispettive quote, le spese relative al giudizio di divisione, che liquidava nella seguente misura: con riferimento alla posizione dell'attore,
la somma di € 5.00,00 per compenso oltre accessori;
con riferimento alla posizione dei convenuti la somma di € 6.450,00 per compenso oltre accessori.
Con citazione notificata il 25.06.2020 per l'udienza del 18.12.2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi all'intestata Corte di Appello, , Controparte_1 [...]
, , e , per sentire CP_4 Controparte_5 CP_2 Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso,
disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento del presente gravame,
riformare la impugnata sentenza parziale n. 503/2016 , emessa in data 29.12.2016 e
depositata il 29.12.2016 dal Tribunale di Larino, nella causa civile n. 10037/2007 R.G.,
nonché la sentenza n. 101/2019 Sent., emessa in data 14.02.2019 e depositata il
21.03.2019 dal Tribunale di Larino, nella causa civile n. 10037/2007 R.G., e così
giudicare: - IN VIA PRELIMINARE: sospendere, ex art. 283 c.p.c., l'esecuzione della
sentenza impugnata, ricorrendo nel caso di specie i gravi motivi, giusta istanza di
sospensione in calce al presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: 1.
Accertare e dichiarare l'inefficacia delle donazioni disposte dal de cuius Persona_1
perché pregiudizievoli delle ragioni del legittimario e/o comunque per Parte_1
l'inosservanza del modus da parte della donataria e, per l'effetto, procedere alla riduzione
delle stesse al fine di reintegrare la quota di legittima spettante all'attore;
2. Condannare
i convenuti, nella qualità di eredi della Sig. , alla restituzione/rilascio, in P_
favore del Sig. , della porzione degli immobili corrispondenti alla quota di Parte_1
legittima spettante sui rispettivi assi ereditari o, nel caso in cui non sia possibile ottenere
la quota in natura, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della
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somma di denaro pari al valore delle suddette porzioni di immobili;
3. Condannare i
convenuti al pagamento dei frutti percetti e percipiendi e degli interessi maturati sulla
quota degli immobili spettanti all'attore dall'apertura della successione, rispettivamente
della madre e del padre dell'attore, e sino al rilascio;
4. Con conseguente vittoria di spese
e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
Con comparsa del 13.11.2020 si è costituito l'appellato , chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame avversario e proponendo appello incidentale, per la rideterminazione
“… caso mai compensandole a zero delle spese attribuibili alla massa come definite in
sentenza n. 101/2019 e per i motivi descritti in narrativa, con vittoria di compenso di
giudizio”.
Con ordinanza del 29.03.2023, è stata dichiarata la contumacia degli appellati CP_2
e , e dichiarata inammissibile la richiesta di inibitoria.
[...] Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia degli appellati e che, nonostante la ritualità Controparte_4 Controparte_5
e tempestività della notifica dell'atto di citazione in appello, non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in premessa, in via istruttoria, si richiama e condivide la citata ordinanza del
29.03.2023 con la quale sono state anche rigettate le richieste dell'appellante principale di ammissione di mezzi istruttori e di rinnovazione della CTU.
Nel merito, il primo motivo di appello, è così rubricato: “FONDATEZZA DELLA AZIONE
DI RIDUZIONE DEL SIG. LORITO DONATO. LESIONE DI LEGITTIMA. DONAZIONE
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MODALE ED OBBLIGO DI COLLAZIONE E/O RIDUZIONE. INOSSERVANZA DEL
MODUS”.
Esso attinge la parte motiva della sentenza non definitiva, nella quale il primo giudice afferma che: ”In diritto occorre ricordare che il cosiddetto contratto di mantenimento –
come quello di
caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle
prestazioni sulla base di dati omogenei – quali la capitalizzazione della rendita reale del
bene capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute
nel complesso dal vitaliziante - secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese
sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado ed
ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed
alle esigenze assistenziali del vitaliziato”. Si legge, ancora, che ”In tale contratto l'alea si
correla ad un duplice fattore di incertezza: la durata della vita del vitaliziato e la
variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno e salute del
vitaliziato stesso…”. Il Tribunale prosegue poi affermando che “E' indubbio che tali
principi possono essere applicati al contratto di donazione de quo, che può essere
qualificato come contratto a prestazioni corrispettive in quanto, tenuto conto delle assai
precarie condizioni del donante al momento della donazione, l'onere posto a carico della
beneficiaria, in assenza di altre persone disposte a dare ausilio alla stessa, era di notevole
entità, tale da configurare a tutti gli effetti una vera e propria controprestazione”.
Dunque, dai dati oggettivi riferiti al momento della conclusione della donazione modale,
il Tribunale, correttamente, ha qualificato quel negozio come contratto a prestazioni corrispettive.
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Invero, da un lato emergono le precarie condizioni di salute del genitore della donataria,
dall'altro l'assunzione di quegli obblighi nei confronti del genitore, scaturenti dal negozio,
che vanno a configurare una controprestazione.
D'altra parte, era specifico onere probatorio dell'attore, non assolto, dimostrare la ragionevole previsione e prevedibilita del decesso del donante in tempi imminenti.
Così come l'attore non ha allegato, documentandole, le eventuali patologie di cui era affetto il genitore che avrebbero pronosticato a breve un esito fatale per quello.
Peraltro il Tribunale, altrettanto condivisibilmente, sottolinea come la morte di
[...]
possa essere attribuita, non potendosi escluderla, in mancanza di altri elementi Per_1
di valutazione, anche ad una morbilità sopravvenuta, improvvisa ed imprevedibile.
D'altronde, anche dal punto di vista della , la stessa non poteva assumere una Persona_4
previsione dell'aspettativa di vita del genitore;
pertanto quell'onere che la stessa andava ad assumere si connotava di una forte valenza di aleatorietà, che la temporanea degenza del genitore in ospedale non andava a restringere.
Infine, la circostanza che in quell'atto dispositivo il riservasse a sé Persona_1
l'usufrutto sui beni che attribuiva alla figlia, è indice sintomatico da non sottovalutare: il donante non poneva nelle sue previsioni una fine improvvisa.
Nell'atto dispositivo per Notar del 25.01.1997, emergono in maniera chiara ed Per_5
inequivoca le caratteristiche proprie, non già dell'atto di donazione, seppur modale, bensì
del contratto di mantenimento a titolo oneroso.
Di seguito, si trascrive il passaggio in parola: ”Viene posto a carico della donataria, P_
, che accetta, l'onere di prestare ai donanti, e tutta
[...] Persona_1 CP_7
l'assistenza di cui gli stessi possano aver bisogno, fino alla fine dei loro giorni, per una
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vita dignitosa e confortevole, prescindendo dalle condizioni economiche di essa obbligata
e dalle condizioni di bisogno degli assistendi”.
Quanto al significato che esprime la clausola testè evidenziata, questa depone per una interpretazione per la quale quell'atto andava ad esprimere un rapporto di tipo contrattuale aleatorio: in termini sia di durata che di prestazioni da erogarsi da parte della in Pt_1
relazione al valore economico di quanto andava a conseguire.
E che l'aleatorietà fosse fatta esplicita ed inequivoca tra le parti è data dalla locuzione secondo la quale le parti avrebbero prescisso “… dalle condizioni economiche di essa
obbligata e delle condizioni di bisogno degli assistendi …”, per realizzare quel fine economico – sociale che i contrenti si erano prefissi ponendo in essere quel contratto.
E' palese nel caso di specie come le parti abbiano derogato alla nozione codicistica della donazione, quantunque modale, come atto di liberalità volto all'arricchimento di un'altra parte: infatti, l'adempimento di quella obbligazione si svincola dalla previsione del secondo comma dell'art. 793 c.c., per il quale l'adempimento del modus si lega al valore del donato.
Nella fattispecie all'esame, la previsione tra le parti di prescindere, per l'adempimento dell'onere, dalle (future) condizioni economiche dell'obbligato, rende quell'onere
“incerto” nella sua estensione economica e temporale e, quindi, negozio a prestazioni corrispettive, caratterizzato dall'alea di cui la si faceva carico, negozio non P_
passibile di collazione e/o di azione di riduzione per lesione della legittima, ragion per cui correttamente il Tribunale ha disatteso la domanda di riduzione.
Sempre nel primo motivo di appello, l'appellante principale lamenta il mancato assolvimento dell'onere modale che gravava sulle donazioni di cui la convenuta era beneficiaria.
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Al contrario, parte convenuta, attraverso le prove testimoniali rese da , Controparte_3
, (al momento della Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
deposizione non ancora parte del giudizio), ha dato la prova positiva del pieno adempimento dell'impegno che aveva assunto. Non solo: le deposizioni testimoniali hanno attestato anche che il padre ed il fratello dell'attore, anche precedentemente all'atto dispositivo, erano stati esclusivamente assisiti dalla e dal coniuge della stessa P_
, e che a tal fine si era anche onerata dei necessari esporsi. P_
Alla luce delle emergenze testimoniali testè citate, è evidente che nessun rimprovero può
essere mosso alla donataria, ammessa e non concessa la natura di donazione modale, in relazione all'obbligo che si era assunta nei confronti del genitore.
Quindi il primo motivo di appello si palesa destituito di fondamento.
Il secondo, “FONDATEZZA DELLA AZIONE DI RIDUZIONE DEL SIG. LORITO
DONATO.LESIONE DI LEGITTIMA. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA”, è affidato alle medesime, erronee argomentazioni sulle quali poggia il primo, per cui, come il primo,
si palesa parimenti privo di pregio.
Nel terzo motivo di appello, “ERRATA STIMA DEGLI IMMOBILI. ERRATA STIMA
DELLE SPESE DA PORRE A CARICO DELLA MASSA EREDITARIA. RINNOVAZIONE
CTU”, il assume che “Le sentenze impugnate appaiono infondate ed illogiche Pt_1
anche perchè fondate su n. 2 relazioni peritali evidentemente errate”.
Al riguardo si evidenzia che la sentenza parziale ha ritenuto la “ …inidoneità della
consulenza tecnica in atti” (n.d.r. quella redatta dal geom. ), siccome “incentrata Per_6
sull'ipotetico accoglimento della domanda di riduzione”, e, per tale motivo, il Tribunale
ha disposto l'espletamento di nuova consulenza che, “alla luce della pronuncia di rigetto
della domanda di riduzione, predisponga un progetto di divisione del residuo asse
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ereditario…”, consulenza poi redatta dal geom. , sulla base della quale la sentenza Per_3
definitiva ha dichiarato lo scioglimento della comunione sui beni relitti da Persona_2
, e disposto l'assegnazione ai condividenti dei beni ereditari, secondo le modalità
[...]
(caldeggiate dallo stesso attore/appellante) di cui al Progetto 1 della relazione della consulenza, ovverossia l'attribuzione all'attore del garage, ed ai convenuti dell'abitazione e giardino con un conguaglio a favore del . Consulenza, quella del , che non Pt_1 Per_3
si palesa affatto errata, ragione per la quale nella già menzionata ordinanza del 29.03.2023
è stata respinta la richiesta dell'appellante di rinnovazione della CTU.
Nel quarto ed ultimo motivo di appello, “FONDATEZZA DELLA AZIONE DI
RIDUZIONE DEL SIG. LORITO DONATO. LESIONE DI LEGITTIMA. SCIOGLIMENTO
DELLA COMUNIONE. ”, l'impugnante deduce che Parte_2
“occorre necessariamente conferire incarico peritale per la redazione di un nuovo
progetto divisionale che tenga conto, per l'appunto, del nuovo assetto immobiliare e delle
quote dei condividenti”, basandosi sull'erroneo presupposto della fondatezza dell'azione di riduzione che, invece, per le motivazioni già illustrate, va rigettata, come giustamente statuito dal primo giudice.
Per queste ragioni, l'appello principale va respinto.
L'appello incidentale investe la sentenza definitiva, nella quale in cui il Tribunale ha posto a carico della massa e, per l'effetto, di ogni partecipante alla divisione, in proporzione alle rispettive quote, le spese relative al giudizio di divisione, liquidate, con riferimento alla posizione dell'attore, nella somma di € 5.00,00 per compenso oltre accessori;
e con riferimento alla posizione dei convenuti la somma di € 6.450,00 per compenso, oltre accessori.
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Sul punto, il assume che ”Le somme, attribuibili alle posizioni Controparte_1
dell'uno e degli altri condividenti e relative alle spese da porsi a carico della massa in
ragione delle rispettive quote, appaiono ingiustificate e non motivate nella sentenza n.
101/2019. Senza dire che nessuna delle parti in causa ebbe a determinarle e a richiederle.
Sicchè sul punto la sentenza va riformata espungendone il relativo capo”.
Orbene, in disparte che, a prescindere da qualsivoglia richiesta delle parti in causa, il giudicante ètenuto alla liquidazione delle spese processuali, va evidenziata la inammissibilità dell'appello incidentale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – rilevabile anche d'ufficio -.
Infatti, attenendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, devesi rilevare che, alla parte volitiva, l'impugnante non ha affiancato la necessaria parte argomentativa,
ovverossia l'esplicitazione delle specifiche ragioni volte ad incrinare il fondamento logico
– giuridico della decisione di primo grado.
Per tali motivi l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali del grado vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con citazione notificata il
25.06.2020 da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, e , avverso la sentenza Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
non definitiva n. 503/16 pubblicata il 29.12 2016 e la sentenza definitiva n. 101/19
pubblicata il 21.03.2019, entrambe emesse del Tribunale di Larino in composizione collegiale a conclusione del giudizio n. 100037/2007 R.G.A.C.C., e sull'appello
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incidentale promosso da , ogni contraria domanda o eccezione Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) Dà atto dell'integrale rigetto dell'appello principale e della inammissibilità
dell'appello incidentale ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1 –
quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso
del 3.04.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico
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