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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1637 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
Tribunale di Lagonegro dell'anno 2014, vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Camillo Celebrano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Polla (Sa) al corso Vittorio Emanuele n. 47
ATTRICE
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Sa), residente a[...], rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa dall'avv. Cesare Bifano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassano (Sa), alla via Ponte Silla n. 31
CONVENUTO
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Sala Consilina (Sa), alla via Sant'Andrea Ischia n. 11, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo dall'avv. Gelsomina De Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Quattro Querce
CONVENUTA NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso in virtù di delibera della G.M. n. 163 del
26.09.2016, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Erminio Cioffi
Squitieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa), alla piazza
Umberto I n. 3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA - CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._3
4.05.1953 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con istanza di riassunzione dall'avv. Vincenzo
Vita, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Carlo
Pisacane n. 1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
(C.F. , nato a [...] il [...] e CP_5 C.F._4
ivi residente a[...], rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con istanza di riassunzione dall'avv. Vincenzo Vita, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Carlo Pisacane
n. 1,
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_6 C.F._5
9.06.1961 e residente in sala Consilina (Sa) alla via Provinciale del Corticato s.n.c.,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: distanze tra edifici.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione del 12.10.2014, regolarmente notificato, , citava innanzi Parte_1 al Tribunale di Lagonegro per l'udienza del 25.02.2015, e la Controparte_1 [...]
ed esponeva di essere proprietaria di un fabbricato per civile abitazione con Controparte_2
annesso retrostante terreno, sito in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Maria della Misericordia, censiti catastalmente al foglio 10, rispettivamente alla particella 664 sub 1 - 2 e particella
937, pervenuti in virtù di successione ereditaria e successivo atto di divisione per notar dott.
del 16.02.1988; che tali immobili confinavano per un lato con il terreno Persona_1
originariamente identificato al foglio 10, particella 936 e sul quale, mediante accorpamento a quello individuato alla particella n. 592, veniva realizzato un complesso immobiliare da parte della . GRA. , in virtù di permesso a Pt_2 Controparte_7 costruire n. 105 dell'8.08.2006 rilasciato dal Comune di Sala Consilina;
che sulla particella n.
932, appartenente al dante causa dell'attrice, a ridosso dell'attuale proprietà, esisteva una strada in terra battuta dell'ampiezza di circa tre metri e mezzo la quale serviva per accedere al terreno retrostante, nonché per consentire alla titolare di un Parte_3
impianto di distribuzione di gas per autotrazione, il rifornimento del proprio serbatoio;
che per la realizzazione del complesso immobiliare, ricadente in zona “B2” del Comune di Sala
Consilina, nonché in zona sismica, la società costruttrice provvedeva a innalzare l'originario piano di campagna con materiale di riporto, stravolgendo lo stato originario dei luoghi in quanto i fondi erano in leggero declivio e sottoposti di diversi metri rispetto alla contigua stradale;
che un'intera ala di tale complesso immobiliare, composta da seminterrato, piano terra, primo, secondo e terzo piano confinante direttamente con il fabbricato di proprietà dell'attrice, già posto sul confine, veniva edificato in violazione delle norme sulle distanze, in particolare dell'art. 11 delle norme di attuazione, nonché dell'art. 35 del regolamento edilizio del PRG del Comune di Sala Consilina e, in ogni caso, del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui alla L. 2 febbraio 1974 n. 64 e D.M.
16 gennaio 1996; che tale corpo di fabbrica veniva ubicato a una distanza inferiore a cinque metri dall'immobile della mentre la parte seminterrata fuoriusciva dal terreno per Pt_1 un'altezza non superiore al metro in relazione alla quota di definitiva sistemazione del lotto, costituita dalla realizzazione della rampa di accesso alla parte retrostante l'intero complesso, anziché rispetto a quello di campagna;
che i locali facenti parte del corpo di fabbrica e ubicati in violazione delle distanze, venivano trasferiti in proprietà dalla detta società a CP_1
e alla
[...] Controparte_2
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare che i locali di proprietà di
(in catasto al fol. 10 part. 1367 sub 53 cat C/2, classe 2, 72 mq, piano Controparte_1
S1; sub 35, categoria C/1, classe 5, mq 59 piano T) e della (in Controparte_2
catasto al fol. 10 particella 1367 sub 36, categoria C/1, classe 7, 61 mq. Paino T;
sub 37, categoria C/1, classe 7, 53 mq paino T;
sub 54 categoria C/2 classe 11, 72 mq, piano S1; sub
55 categoria C/2, classe 11, 62 mq piano S1), sono in violazione della normativa sulle distanze e delle norme sismiche e quindi lesive del diritto di proprietà dell'attrice ed in ogni caso in suo pregiudizio e, per l'effetto, condannare i convenuti e Controparte_1 [...]
– in persona del suo legale rapp. P.t.- all'eliminazione della parte difforme, Controparte_2
ripristinando lo status quo ante e/o al pagamento in favore dell'attrice di quella somma che sarà determinata in corso di causa titolo di risarcimento dei danni subiti e, in ogni caso, vinte le spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa, depositata il
30.01.2015, si costituiva , il quale deduceva l'insussistenza dei fatti posti Controparte_1
a fondamento della domanda in quanto l'edificazione del fabbricato era avvenuta nel pieno rispetto delle norme urbanistiche e del permesso a costruire rilasciato dal Comune di Sala
Consilina; che, con atto di compravendita del 21.04.2011, per notar dott.ssa Persona_2
rep. n. 1106 racc. n. 786, aveva acquistato i locali dall' GRA.
[...] Pt_2
e al prezzo di euro 144.000,00 comprensivo di Controparte_7 CP_7 iva;
che all'art. 6 dell'atto di vendita denominato “Dichiarazioni urbanistiche” l'alienante dichiarava che in data 29 marzo 2011 il dirigente dell'Area Tecnica aveva rilasciato l'attestato con il quale certificava che il corpo di fabbrica posto al lato nord del complesso edilizio Pt_2
RA. , prospiciente alla proprietà in
[...] Controparte_7 Pt_1
termini di altezza massima, di distacco dai confini e dai fabbricati, risultava nei limiti assentiti e di cui all'articolo 11 delle NTA del vigente PRG e, per tale effetto, risultava conforme alle vigenti norme urbanistiche;
che in ogni caso la società venditrice garantiva l'acquirente da eventuale evizione del bene acquistato ex art. 1483 c.c. ovvero dall'evizione parziale ex art. 1484 c.c. e, pertanto, chiedeva di chiamare in causa GRA. di Pt_2 Controparte_7
e . CP_7 CP_7
Tanto premesso, previa richiesta di chiamare in causa l' RA. Pt_2 [...]
in persona dei soci amministratori e Controparte_7 CP_5 CP_4
insisteva per il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto
[...]
e nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di condannare la GRA. Pt_2
in persona dei soci amministratori Controparte_7 CP_5
e quale alienante degli immobili, al risarcimento di tutti i danni
[...] Controparte_4
causati, con vittoria di spese compensi di lite, come per legge con attribuzione in favore al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione con chiamata di terzo in causa, depositata il 04.02.2015, si costituiva la in persona del legale rappresentante pro-tempore, la Controparte_2
quale, in via preliminare, eccepiva la litispendenza e la connessione con il giudizio pendente innanzi all'ex Tribunale di Sala Consilina iscritto al n. 76/2011 R.G. avente la medesima e identica questione, promossa da nei confronti della società costruttrice . Parte_1 Pt_2
GRA. ; la nullità dell'atto di citazione per Controparte_7 indeterminatezza e genericità dei fatti, delle circostanze e dell'oggetto posti a fondamento della domanda. Nel merito, contestava la domanda attrice e deduceva che in virtù dell'atto notarile del 5.05.2011 acquistava dalla . GRA. Pt_2 Controparte_7 le unità immobiliari oggetto di causa alla quale pervenivano a seguito dell'atto di
[...]
scissione della società mediante trasferimento e assegnazione parziale del patrimonio stipulato in data 28.12.2012; che la GRA. Pt_2 Controparte_7 CP_7 garantiva l'acquirente per l'eventuale evizione, anche parziale, delle unità immobiliari cedute e ciò anche perché le aveva costruite;
che alcuna violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati e alcuna violazione della normativa antisismica era intervenuta in quanto i lavori avvenivano nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche, oltreché della normativa antisismica e in conformità al permesso a costruire n. 105 rilasciato in data 8.08.2006 dal
Comune di Sala Consilina;
che il 29.03.2011 il dirigente dell'area tecnica del Controparte_3
rilasciava attestato con il quale certificava che il complesso edilizio . GRA.
[...] Pt_2
, prospiciente alla proprietà in termini di Controparte_7 Pt_1
altezza massima, di distacco dai confini e dai fabbricati, risultava contenuto nei limiti assentiti di cui all'articolo 11 delle NTA del vigente PRG e per tale effetto, risultava conforme alle vigenti norme urbanistiche;
che, quindi, chiedeva di chiamare in causa la . GRA. Pt_2
quali danti causa, in Controparte_8 Controparte_9
virtù delle garanzie di legge prestate in favore della Controparte_2
Tanto premesso, previo accoglimento delle eccezioni di litispendenza, connessione, e nullità dell'atto di citazione, chiedeva di chiamare in causa GRA. Pt_2 Controparte_7
nonché in persona del legale rappresentante pro-
[...] Controparte_9
tempore e insisteva per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
inoltre, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva di condannare all'adempimento ed esecuzione dell'obbligo di fare, nonché al pagamento e risarcimento di eventuali somme, i terzi chiamati in causa, RA. Pt_2 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro-tempore e in persona
[...] Controparte_9 del legale rappresentante pro-tempore, manlevando e tenendo indenne la Controparte_2
da ogni e qualsivoglia, pregiudizio, responsabilità e risarcimento. Il tutto con vittoria di
[...]
spese e competenze difensive del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa depositata l'1.09.2015, si costituiva l' . e la quale, in via CP_10 Controparte_7 CP_7 CP_7
preliminare, eccepiva la litispendenza e la connessione con il giudizio pendente innanzi all'ex
Tribunale di Sala Consilina iscritto al n. 76/2011 R.G. avente la medesima e identica questione, promossa da nei confronti della società costruttrice . GRA. Parte_1 Pt_2 e Nel merito deduceva l'infondatezza della Controparte_7 CP_7 domanda per l'insussistenza delle violazioni lamentate dall'attrice, sia in ordine alla presunta violazione delle distanze tra i fabbricati, sia in ordine alla violazione della normativa antisismica;
che le opere venivano realizzate in conformità al permesso a costruire n. 105 rilasciato l'8.08.2006 dal Comune di Sala Consilina e nella piena osservanza del regolamento edilizio del PRG e delle relative norme di attuazione;
che nel giudizio iscritto al n. 76/2011
R.G., innanzi all'ex Tribunale di Sala Consilina, l' , con Controparte_11
atto prot. n. 4219/2011 del 29.03.2011, attestava che il corpo di fabbrica realizzato dalla Pt_2
GRA. , prospiciente alla proprietà
[...] Controparte_7 Pt_1 risultava contenuto nei limiti assentiti dal permesso a costruire di cui all'articolo 11 delle
NTA del vigente PRG e per tale effetto, risultava conforme alle vigenti norme urbanistiche;
che parimenti non vi era stata alcuna violazione della normativa per le costruzioni in zona sismica in quanto il muro veniva realizzato in maniera adeguata e secondo i criteri normativi previsti per le costruzioni in zona sismica;
che non veniva realizzata la variazione dello stato di campagna innalzando con materiale di riporto il terreno esistente;
che tanto meno poteva attribuirsi a tale muro l'impedimento del passaggio per l'esercizio della servitù giammai esistita, in quanto parte attrice godeva di altro diritto di passaggio dall'altro lato del fabbricato;
che non vi era alcuna violazione delle distanze nella rampa per l'accesso ai piani interrati del fabbricato, anch'essa regolarmente assentita e autorizzata dal comune di Sala
Consilina. Chiedeva, dunque, di chiamare in causa , il quale aveva venduto Controparte_6
alla GRA. il terreno censito al foglio 10, Pt_2 Controparte_7
particella 936, con il relativo permesso a costruire n. 105/2006, nonché il Comune di Sala
Consilina per violazione e lesione del principio di buon affidamento in cui era incorso a seguito dell'autorizzazione amministrativa.
Su tali premesse insisteva per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti e in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di condannare all'adempimento ed esecuzione dell'obbligo di fare ed eliminazione delle eventuali parti difformi del fabbricato che dovessero eventualmente essere imposti, nonché al risarcimento dei danni subiti dall' . GRA. Pt_2 Controparte_7
per la perdita, anche parziale, del cespite immobiliare, i chiamati in causa, e il Controparte_6
, quali unici tenuti a rispondere e a garantire di tutto quanto CP_3 Controparte_3 richiesto da , da e dalla e a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
tenerne manlevata ed indenne la stessa GRA. Pt_2 Controparte_7
in via ancora più subordinata in caso di accoglimento della domanda attorea e dei
[...] chiamanti in causa, condannare i terzi chiamati in causa, nonché il Controparte_6 [...]
, all'adempimento ed esecuzione dell'obbligo di fare ed eliminazione delle CP_3
eventuali parti difformi del fabbricato che dovessero eventualmente essere imposti, nonché al
ParteParte riconoscimento, pagamento, risarcimento e rimborso all' RA. Controparte_7
di tutti i danni a qualunque titolo e ragione dalla stessa subiti e di tutto
[...]
ciò che essa dovesse essere tenuta a fare, eliminare perché in difformità, pagare, indennizzare e risarcire alle altre parti del giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze difensive del presente giudizio.
Con ordinanza del 9.09.2015 (dep. il 22.09.2015), veniva rigettata la richiesta di chiamata del terzo in causa formulata dall' . GRA. nei Pt_2 Controparte_7
confronti di e del . Controparte_6 Controparte_3
Con successiva ordinanza del 13.01.2016 (dep. il 22.01.2016), veniva autorizzata la chiamata in causa di e del . Controparte_6 CP_3 Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.10.2016 si costituiva il
[...]
il quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi CP_3 dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, poiché la domanda principale, avente a oggetto diritti reali, andava preceduta dall'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
nel merito, deduceva che il permesso a costruire n. 105 del 2006, essendo un'autorizzazione amministrativa tra il Comune e il richiedente, non si estendeva ai rapporti tra i privati e veniva rilasciato “fatti salvi i diritti dei terzi” e le prescrizioni ivi contenute riguardavano i rapporti tra l'amministrazione e i privati costruttori;
che anche sotto il profilo risarcitorio ex art. 2043
c.c. la domanda di manleva era infondata in quanto era necessario accertare che la condotta della pubblica amministrazione, fosse di tipo dolosa o colposa e cioè posta allo scopo di danneggiare il titolare dell'autorizzazione o che era il frutto della negligenza, imperizia e imprudenza del comune;
che, altresì, non sussisteva alcun affidamento incolpevole del titolare dell'atto abilitativo poiché il progetto era stato predisposto dal soggetto che si riteneva danneggiato;
infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta per il decorso del termine quinquennale essendo l'atto amministrativo rilasciato l'8 agosto 2006.
Su tali premesse chiedeva, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
ancora, in via pregiudiziale dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di cui all'art. 2043 c.c.; nel merito insisteva per il rigetto delle domande formulate nei confronti del in quanto infondate CP_3
in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario. All'udienza del 10.11.2016 veniva assegnato termine fine al 15.12.2016 per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 26.07.2017 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con ordinanza resa il 21.12.2023, all'esito della riserva assunta all'udienza del 12.12.2023, a seguito della dichiarazione di cancellazione dal registro delle imprese dell' . GRA. Pt_2
, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. Controparte_7
Con ricorso per riassunzione depositato il 18.03.2024, riassumeva il Controparte_1 giudizio nei confronti dei soci dell' . GRA. e Pt_2 Controparte_7 CP_5 CP_4
[...]
Con comparsa di costituzione, con istanza di riassunzione depositata il 26.04.2024, si costituiva il quale si riportava alle difese di cui alla comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa dell' . Pt_2 Controparte_12
e, previa richiesta di chiamare in causa a garanzia e
[...] Controparte_6
il al fine di vedersi anch'egli sollevato, garantito, manlevato, Controparte_3
rimborsato e risarcito da ogni eventuale onere, danno e pregiudizio estendendo, altresì, ai detti chiamati in causa tutte le domande svolte nei confronti dello stesso instava Controparte_4
per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e della domanda introduttiva per le ragioni già esposte negli atti, eccezioni, domande e richieste di causa della . GRA. Pt_2
e . In via subordinata, in caso di accoglimento anche Controparte_7 CP_7
parziale della domanda attorea e delle domande di garanzia, manleva e risarcimento, proposte nei suoi confronti, chiedeva di condannare all'adempimento ed esecuzione dell'obbligo di fare ed eliminazione delle eventuali parti difformi del fabbricato, nonché al risarcimento, i chiamati in causa, , e il ciascuno per quanto di sua Controparte_6 Controparte_3
spettanza, quali unici tenuti a rispondere e garantire di quanto richiesto da , da Parte_1
e dalla il tutto con vittoria di spese e Controparte_1 Controparte_2 competenze difensive del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta con istanza di riassunzione depositata il 2.09.2024 si costituiva , il quale pure si riportava alle difese di cui alla comparsa di CP_5 costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa dell' . GRA. Pt_2 Controparte_7
e, previa chiamata in causa a garanzia di e del
[...] Controparte_6 [...]
, al fine di vedersi anch'egli sollevato, garantito, manlevato, rimborsato e Controparte_3
risarcito da ogni eventuale onere, danno e pregiudizio estendendo, altresì, ai detti chiamati in causa tutte le domande svolte nei suoi confronti, chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e della domanda introduttiva per le ragioni già esposte negli atti, eccezioni, domande e richieste di causa della RA. e . Pt_2 Controparte_7 CP_7
In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea e delle domande di garanzia, manleva e risarcimento, proposte nei suoi confronti, chiedeva di condannare all'adempimento ed esecuzione dell'obbligo di fare ed eliminazione delle eventuali parti difformi del fabbricato, nonché al risarcimento, i chiamati in causa, CP_6
, e il , ciascuno per quanto di sua spettanza, quali unici tenuti
[...] Controparte_3
a rispondere e garantire di quanto richiesto da , da , dalla Parte_1 Controparte_1
il tutto con vittoria di spese e competenze difensive del presente Controparte_2
giudizio.
Il a seguito della riassunzione di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, si costituiva mediante comparsa di costituzione depositata, rispettivamente il
[...]
24.09.2024 e il 20.11.2024 ed eccepiva in via preliminare la tardività della riassunzione ex art. 305 c.p.c. in quanto posta in essere con ricorso depositato il 26.04.2024 e quindi oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. decorrente dalla data di dichiarazione dell'udienza dell'evento interruttivo (udienza del 12.12.2023). Per tutto il resto si riportava alle deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e insisteva per l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di cui all'art. 2043 c.c.; nel merito, di respingere le domande formulate nei confronti del in quanto infondate in fatto e CP_3
diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa veniva istruita con prove documentali, testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 25.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale benché evocato Controparte_6
in giudizio dalla RA. non si è costituito Pt_2 Controparte_7
in giudizio.
3. Ancora in via preliminare va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con riferimento alle cause in cui era parte l' . GRA. poi Pt_2 Controparte_7
cancellata dal registro delle imprese (cfr verbale di udienza del 12.12.2023), e quindi, segnatamente alle domande proposte nei suoi confronti da nonché alle Controparte_1
domande proposte dalla suddetta società nei confronti del e di CP_3 Controparte_3
. Controparte_6 E' pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comporta l'automatica interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notifica ed il conseguente termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, l'adozione del provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (che dunque ha natura meramente ricognitiva), pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr. Cass. civile n. 15004 del 29.05.2024; Cass. civile n. 27788 del 22.
09.2022,). Dichiarata l'interruzione, la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che incida sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 cpc, la successiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”, sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta, in ragione di un'erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, ovvero sia del tutto mancata, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo.
Ebbene, nel caso di specie, all'udienza del 12.12.2023, il procuratore costituito dell' . Pt_2
GRA. ha dichiarato la cancellazione della società Controparte_7
assistita dal registro delle imprese avvenuta il 28.03.2019, come risultante anche dalla visura camerale (all. n. 1 prod. AL. DE. GRA. e nota di Controparte_7 CP_7
deposito del 6.06.2023). ha depositato il ricorso in riassunzione in data Controparte_1
18.03.2024 e quindi oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. che, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, decorre dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo (cfr verbale di udienza del 12.12.2023) e non dalla successiva pronuncia del giudice (provvedimento del 21.12.2023). L'estinzione è stata ritualmente eccepita dal e comunque è questione rilevabile d'ufficio che, in quanto di Controparte_3
esclusiva rilevanza processuale, come tale inidonea a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. vanno sottoposte alle parti (cfr. Cass. n.
6218/2019).
Va quindi dichiarata l'estinzione parziale del giudizio limitatamente alle domande proposte da nei confronti dei convenuti in riassunzione e Controparte_1 Controparte_4 CP_5 nonché di quelle da quest'ultimi proposte nei confronti del
[...] Controparte_3
e di . Controparte_6
L'effetto estintivo non si estende al giudizio principale promosso da nei Parte_1 confronti di e della venendo in rilievo un Controparte_1 Controparte_2
litisconsorzio facoltativo. Come chiarito dalla Suprema Corte e Sezioni Unite, a partire dal
2007, «nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, comma 2, cod.proc. civ., per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all'art. 305 cod.proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall'evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo>>
(Cass., Sez. U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007).
4. Sempre in via preliminare vanno disattese le eccezioni di litispendenza e di connessione sollevate dalla con riferimento al giudizio iscritto al n. r.g. 76/2011 Controparte_2 dell'accorpato Tribunale di Sala Consilina promosso dall'attrice nei confronti Parte_1 dell' . GRA. e . Pt_2 Controparte_7 CP_7
Secondo il consolidato principio giurisprudenziale “Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.”
(Cassazione civile n. 10183 del 17.04.2023).
Nel caso di specie, entrambi i procedimenti risultavano pendenti all'epoca della richiesta innanzi al medesimo ufficio giudiziario e pendevano in diverse fasi processuali. Il giudizio iscritto al n. r.g. 76/2011 R.G. del soppresso Tribunale di Sala Consilina, accorpato a quello di Lagonegro, si è concluso con sentenza n. 60/2021 pubblicata il 19.07.2021 e, come dedotto correttamente dalla difesa di parte attrice con la memoria n.1 ex art. 183 comma VI c.p.c., ha avuto ad oggetto la domanda promossa da nei confronti dell' . Parte_1 Pt_2 [...]
di e con riferimento a locali diversi rispetto a quelli del Controparte_12 CP_7 CP_7
presente procedimento instaurato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
Parimenti, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione atteso che l'atto introduttivo contiene comunque tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti, nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Del resto, la Corte di Cassazione, sia con riguardo alla causa petendi sia al petitum, ha affermato che la loro individuazione può essere desunta attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva e in base ad una valutazione del contenuto sostanziale delle pretese in esso contenute, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (cfr. ex multis Cass.
n. 18783/2009; Cass. n. 5743/2008). Inoltre, la S.C. ha affermato che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art.
163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n. 11751/2013).
5. Passando al merito, l'attrice ha adito il Tribunale al fine di accertare che i locali di proprietà di e della da quest'ultimi acquistati dalla ditta Controparte_1 CP_2 Controparte_2
costruttrice . GRA. e , sono stati realizzati in Pt_2 Controparte_7 CP_7 violazione della normativa sulle distanze e segnatamente dell'art. 11 delle norme tecniche di attuazione e dell'art. 35 del regolamento edilizio del PRG del Comune di Sala Consilina e in ogni caso del D.M. 2 aprile 1969 n. 1444 e delle norme tecniche per le costruzioni sismiche di cui al D.M. del 16.01.1996.
A sostegno della propria domanda l'attrice, proprietaria di un fabbricato per civile abitazione con annesso retrostante terreno, sito in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Maria della
Misericordia, censiti catastalmente al foglio 10, rispettivamente alla particella 664 sub 1 - 2 e particella 937, ha esposto che sul terreno confinante con il proprio fabbricato, originariamente identificato al foglio 10, particella 936 e particella n. 592, veniva realizzato dall' . Pt_2
e un complesso immobiliare;
che sulla Controparte_12 CP_7 confinante particella n. 932, appartenente al dante causa dell'attrice, a ridosso dell'attuale proprietà, esisteva una strada in terra battuta dell'ampiezza di circa tre metri e mezzo che serviva per accedere al terreno retrostante, nonché per consentire alla Parte_3
titolare di un impianto di distribuzione di gas per autotrazione, il rifornimento del proprio
[...]
serbatoio; che per la realizzazione del complesso immobiliare, ricadente in zona “B2” del
Comune di Sala Consilina, nonché in zona sismica, la società costruttrice aveva provveduto ad innalzare l'originario piano di campagna con materiale di riporto, stravolgendo lo stato originario dei luoghi in quanto i fondi erano in leggero declivio e sottoposti di diversi metri rispetto alla contigua stradale;
che un'intera ala di tale complesso immobiliare, composta da seminterrato, piano terra, primo, secondo e terzo piano confinante direttamente con il fabbricato di proprietà dell'attrice, già posto sul confine, veniva edificato in violazione delle norme sulle distanze, in particolare dell'art. 11 delle norme tecniche di attuazione e dell'art. 35 del regolamento edilizio del PRG del Comune di Sala Consilina e, in ogni caso, del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui alla L. 2 febbraio 1974 n. 64 e D.M. 16 gennaio 1996; che tale corpo di fabbrica veniva ubicato a una distanza inferiore a cinque metri dall'immobile della mentre la parte seminterrata Pt_1 fuoriusciva dal terreno per un'altezza non superiore al metro in relazione alla quota di definitiva sistemazione del lotto, costituita dalla realizzazione della rampa di accesso alla parte retrostante l'intero complesso, anziché rispetto a quello di campagna.
Ebbene il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice sia parzialmente fondata sulla scorta di quanto accertato dal CTU ing. essendo state condotte le indagini con Persona_3
corretti criteri logici e tecnici ed essendo le conclusioni pienamente conformi alle risultanze documentali in atti. Innanzitutto, in relazione al contenuto dell'art. 6 (“dichiarazioni urbanistiche”) dell'atto di compravendita del 21 aprile 2011 per Notar rep. n. 1106 racc. n. 786 Persona_2
richiamato da , il Tribunale rileva che si tratta di una mera dichiarazione Controparte_1
del venditore che certamente non è idonea di per sé a garantire il rispetto della normativa in materia di distanze contestata nel presente giudizio dall'attrice.
Tanto precisato l'attrice si duole, innanzitutto, che il complesso immobiliare composto da seminterrato, piano terra, primo, secondo e terzo piano realizzato dall' . Pt_2 [...]
e e di proprietà dei convenuti sarebbe stato ubicato Controparte_12 CP_7 ad una distanza inferiore a cinque metri dall'immobile di sua proprietà in violazione alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Sala Consilina.
L'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Sala Consilina prevede per il distacco dai confini un mimo assoluto di mt 5,00 (lett. e) e per il distacco dai fabbricati un minimo assoluto di mt 10,00 (lett. f). Inoltre, la norma prevede che qualora sul lotto limitrofo esista costruzione in data antecedente al P.R.G., in difformità alla distanza dal confine come stabilito dal presente regolamento, il costruendo fabbricato deve rispettare solo la distanza dal confine. Qualora la detta costruzione antecedente al P.R.G. sorge a confine con parete cieca, la nuova costruzione deve sorgere in aderenza, fermo restando le precedenti norme riferentisi agli indici, all'altezza, etc. (cfr. pag. 24 e pagg. 18 e 19 c.t.u. dep. il
29.06.2023).
Nel caso di specie, la costruzione di è antecedente all'entrata in vigore del Piano Parte_1
Regolatore e quindi la nuova costruzione deve rispettare solo le distanze dal confine.
L'ausiliario nominato dal giudice, nella perizia depositata il 29.06.2023, in base ad attento esame della documentazione in atti, dopo aver ispezionato i luoghi di causa, ha proceduto a misurare le distanze rilevanti ai fini delle risposte ai quesiti conferitogli individuando due tipi di misure “il primo allineato sul muro perimetrale dell'edificio dell'attrice, di1, di2, dt2; il secondo allineato sul muro perimetrale dei fabbricati dei convenuti dt1” i cui valori sono i seguenti: di1= 3,67m; di2= 4,49m; dt1= 5,83; dt2= 6,86” (pagg. 13-14 c.t.u.).
Come meglio precisato dal c.t.u., in risposta al quesito n. 3, la distanza della parte emergente del piano seminterrato, prospiciente il fabbricato preesistente, è inferiore a cinque metri concludendo: “le due distanze della parete al Piano Interrato di1 e di2 sono effettivamente inferiori” (pag. 24 c.t.u.).
Ne consegue che essendo la distanza del piano interrato di1 3,67m e la distanza del piano interrato di2 4,49m - entrambe inferiori a cinque metri – non risulta rispettata la distanza prescritta dall'art. 11 delle norme tecniche d'attuazione del PRG. Sul punto occorre precisare che non è possibile ritenere la costruzione legittima in forza di quanto prescritto dall'art. 35 del regolamento edilizio del PRG ai sensi del quale il distacco tra i confini deve intendersi “la distanza minima tra la proiezione del fabbricato e la linea di confine del lotto, ad esclusione di cornicioni, scale scoperte, balconi ed aggetti minori o uguali a 1,50 mt. e dei corpi di fabbrica interrati o emergenti dal piano di campagna di non oltre mt. 1,00”.
Ed invero l'art. 873 c.c. prevede che i regolamenti locali possono stabilire una distanza nelle costruzioni maggiore rispetto a quella stabilita dalla stessa norma (non minore di tre metri).
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato che in tema di distanze legali esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata (cfr Cass. n. 23189 del 17/12/2012, n.
144 del 08/01/2016, n. 23843 del 02/10/2018). I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873
c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.
Secondo tale giurisprudenza, ove non siano diversamente interpretabili, norme di tal fatta, debbono essere disapplicate per contrasto con la norma primaria.
Nel caso di specie, il regolamento edilizio del PRG del Comune di Sala Consilina non si è limitato a integrare con distanze maggiori la norma di cui all'art. 873 c.c. ma ha fornito una nuova e diversa nozione di costruzione. Ne consegue che l'art. 35 reg. edilizio cit. in parte qua va disapplicato come già valutato da questo Tribunale nella richiamata sentenza n. 60/2021 che si è pronunciata in merito alle medesime doglianze con riferimento ad altri locali siti nei luoghi di causa.
Disapplicato l'art. 35 per quanto di ragione e dovendo essere rispettata, nel caso di specie, per i motivi già esposti, unicamente la distanza dai confini prescritta dall'art. 11 cit, deve concludersi che la parte dell'edificio denominata come Piano Interrato è una costruzione illegittima in quanto posta a distanza inferiore a cinque metri dal confine (cfr. pag. 25 ctu).
Da ultimo giova precisare che le contestazioni alla c.t.u. sollevate dalla difesa di CP_1
con le note difensive depositate il 9.11.2023 in merito all'acquisizione da parte
[...]
dell'ausiliario del giudice di documentazione non prodotta in giudizio dalle parti senza il relativo consenso, sono tardive in quanto non sollevate con la prima difesa successiva al deposito del c.t.u. (dep. il 29.06.2023) (cfr. Cass. S.U. n 3086/2022: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”). Le note scritte depositate da il 28.09.2023 ai sensi dell'art. 127 Controparte_1
ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.10.2023 non contengono tuttavia nessun riferimento a tali contestazioni che sono state sollevate in giudizio solo successivamente.
L'eccezione è quindi inammissibile.
L'eccezione è comunque infondata in quanti i fatti che il CTU, nella relazione definitiva depositata il 29.06.2023, ha dichiarato di aver conosciuto solo in seguito all'acquisizione, nel corso delle operazioni peritali, di alcune fotografie erano invero già desumibili, a parere di questo Tribunale, dalle fotografie ritualmente prodotte in giudizio dall'attrice con la memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c..
Ad ogni modo il Tribunale rileva che le contestazioni del non sono dirimenti in CP_1
quanto la decisione del Tribunale si basa unicamente sul dato tecnico della misurazione effettuata dall'ausiliario del giudice che non è stato oggetto di revisione da parte del CTU a seguito delle osservazioni trasmesse delle parti e dell'acquisizione di ulteriori documenti nel corso delle operazioni peritali. Del resto, il Tribunale osserva che una volta disapplicato l'art. 35 del regolamento edilizio cit. la problematica interpretativa rispetto a quale fosse il piano di campagna (rilevante per il computo dell'altezza ai fini della qualifica come costruzione o no) non si pone.
Va quindi accolta in parte qua la domanda di riduzione in pristino proposta da e Parte_1 per l'effetto e la vanno condannati ad arretrare Controparte_1 Controparte_2 la parte di edificio di rispettiva proprietà definita piano interrato nella perizia a cura dell'ing. depositata il 29.06.2023 a 5 m. dalla costruzione attorea, costituente anche Persona_3 confine, ai sensi dell'art. 11 NTA, in luogo delle attuali distanze inferiori (che il CTU nelle foto a pag. 12, 13 e 14 della sua relazione rappresenta graficamente e indica essere 3,67 m. per poi divenire 4,49 m). Va emessa dunque condanna all'arretramento di tale porzione del complesso immobiliare a 5 m. dal confine.
6. Per quanto attiene la dedotta violazione del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, rispetto alla quale il CTU, anche nella relazione trasmessa alle parti, aveva prospettato due possibili risposte al quesito, fondate su diverse interpretazioni della norma, il Tribunale osserva che l'art. 9 co. 1
n. 2 del D.M. n. 1444 del 2.04.1968, nell'individuare le distanze minime tra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee, stabilisce che per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A – riguardanti i centri storici – è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Il presupposto per l'applicazione della norma richiamata è quindi senz'altro rappresentato dalla presenza di pareti finestrate. Tale fatto costitutivo della domanda non è stato tuttavia ritualmente allegato in giudizio dall'attrice nel rispetto delle preclusioni assertive ai sensi del codice di rito nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie (memoria ex art
183 co VI n. 1) c.p.c.). Ed invero, l'art. 9 D.M. cit. non stabilisce in assoluto l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine. Come affermato dalla Corte di Cassazione “la inesistenza di un obbligo di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine (con conseguente inapplicabilità del principio della prevenzione), ove non espressamente (o implicitamente) prevista negli strumenti urbanistici locali, è desumibile dallo stesso art. 9 n. 2 del d.m. 2 aprile 1968. Se, infatti, tale disposizione impone una determinata distanza solo tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (con conseguente obbligo di rispetto di una distanza minima dal confine, in applicazione del principio di prevenzione), ciò significa a contrarlo che ove non vengano realizzate pareti finestrate tale obbligo non sussiste e trova piena applicazione il principio di prevenzione” (Cass. n. 3340/2002; di recente Cass. Ord. n.
4848/2019). Ne consegue che non avendo l'attrice ritualmente allegato in giudizio la presenza di pareti finestrate e risultando pertanto la domanda in parte qua assolutamente generica in quanto non supportata dal minimo compendio di allegazione necessario ai fini della sua disamina non sussistono elementi per passare ad esaminare la dedotta violazione.
Appare opportuno precisare che la mancata rituale allegazione in merito alla sussistenza di quegli elementi di fatto che rendono applicabile la previsione di cui all'art. 9 co. 1 n. 2 del
D.M. cit. sulla distanza minima tra fabbricati e segnatamente la presenza di pareti finestrate non può essere superata dalla consulenza tecnica d'ufficio trattandosi di un fatto principale che era onere dell'attrice introdurre in giudizio, nel rispetto delle preclusioni stabilite dal codice di rito. Il mancato rispetto di tale onere rende sul punto esplorativa la consulenza tecnica d'ufficio in quanto volta a superare evidenti lacune delle allegazioni dell'attrice. Né è possibile a tal fine fare riferimento ad eventuali documenti prodotti in giudizio dalla parte dal momento che, come noto, la funzione probatoria delle prove documentali presuppone che i fatti che s'intendono dimostrare siano stati introdotti nel processo nei termini e nelle forme di rito.
Va quindi rigettata la domanda di parte attrice con riferimento alla violazione del D.M. n.
1444/1968. 7. Parimenti è da dirsi con riferimento alla dedotta violazione della normativa antisismica di cui al D.M. 16 gennaio 1996. Sul punto il Tribunale osserva che il CTU nella relazione peritale nella versione trasmessa alle parti per le relative osservazioni, allegata alla relazione definitiva depositata il 29.06.2023, previa rappresentazione grafica della sezione sulla stradina con le misure della larghezza e dell'altezza dell'estradosso del solaio di copertura, rispetto alla rampa di accesso ai parcheggi, aveva fornito la seguente risposta: “L'altezza di 4,45m rappresenta il valore H definito al punto C2 del D.M. 16 gennaio 1996 ovvero la massima differenza di livello fra il piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale. La larghezza 6,12m è la L definita al punto C3: la minima distanza tra il contorno dell'edificio e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata. Dovendo essere
H al massimo pari a L nella formula seguente 3 < L <= 11 H = L L = 6,12m; H = 4,45m essendo 4,45m < 6,12m (ma anche < dt1 paria a 5,83m). La norma è rispettata” (pag. 24 risposta quesito n. 3 prima delle osservazioni delle parti allegata alla ctu).
L'ausiliario del giudice aveva quindi, in maniera del tutto condivisibile, ritenuto insussistente la dedotta violazione della normativa sulle distanze salvo poi modificare, nella relazione definitiva, depositata il 29.06.2023, le proprie conclusioni ma con esclusivo riferimento alla
“rampa” presente in prossimità dei luoghi per cui è causa che tuttavia, pacificamente, come riconosciuto anche dall'attrice nei propri scritti difensivi conclusionali, non è oggetto del presente giudizio, in quanto già oggetto del richiamato giudizio iscritto al n. r.g. 76/2011 ex
Trib. Sala Consilina definito con la sentenza n. 60/2021 del Trib. di Lagonegro.
La domanda deve quindi ritenersi infondata con riferimento alla dedotta violazione nella normativa antisismica in materia di distanze.
8. La domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice è generica in quanto non supportata dall'esposizione dei relativi fatti costitutivi. Ad ogni l'attrice non ha fornito prova, nemmeno in via presuntiva dei danni patiti (cfr. Cass. n. 17758/2024 che evidenzia come a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 33645/2022 non possa trovare accoglimento nel nostro ordinamento la ricostruzione del danno in questione quale danno in re ipsa).
9. Per quanto riguarda le spese di lite il Tribunale ritiene che sussista un'ipotesi di soccombenza reciproca in considerazione del parziale accoglimento della domanda di parte attrice e del rigetto della domanda di risarcimento danni dalla stessa proposta nonché gravi ed eccezionali ragioni in virtù del tipo di pronuncia adottata nei confronti di alcune delle parti e, più in generale, del complesso rapporto processuale delineatosi che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese della c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di e della in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro-tempore, in base al principio di soccombenza con riferimento alla domanda di riduzione in pristino promossa dall'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_6
2) dichiara l'estinzione parziale del processo limitatamente al rapporto tra CP_1
e e nonché a quello tra quest'ultimi e il
[...] Controparte_4 CP_5
e ; Controparte_3 Controparte_6
3) in accoglimento parziale della domanda di , condanna Parte_1 CP_1
e la in persona del l.r.p.t., ad arretrare a m. 5 dal
[...] Controparte_2 confine, coincidente con la faccia del fabbricato dell'attrice, la porzione dei fabbricati di rispettiva proprietà denominata piano interrato nella perizia a cura dell'ing.
[...]
depositata il 29.06.2023, in luogo delle attuali distanze inferiori rappresentate Per_3
come di1 e d2 alle pagine 12,13,14 della richiamata perizia;
4) rigetta per il resto la domanda di riduzione in pristino;
5) rigetta la domanda di risarcimento dell'attrice;
6) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
7) pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, a carico di e della Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Lagonegro in data 2.04.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale