CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
MORFINI CHIARA, TO
DI PAOLA SERGIO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2152/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Circolo Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.so V. Emanuele Ii 113 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C.so V. Emanuele Ii 113 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1734 MU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1144/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Circolo Ricorrente_1, in persona del Presidente pro-tempore, con ricorso presentato nei confronti del Comune di Bari, impugnava l'avviso di accertamento n. 1734 del 20.12.2023, notificato in data 27.12.2023, relativo all'Imposta Municipale Unica - MU - sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2018.
Sosteneva parte ricorrente di aver effettuato versamenti MU per il periodo di imposta 2018, per complessivi
€ 12.641,00, mentre con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Bari accertava e richiedeva il pagamento della maggiore MU per lo stesso periodo di imposta pari a € 9.920,00, oltre sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente rappresentava che il Circolo della Associazione_1, Associazione_2 dilettantistica costituita nel 1929, ente senza scopo di lucro con personalità giuridica riconosciuta dalla ON UG , svolgeva la sua attività sia presso la sede sociale di Indirizzo_1 concessa in uso dal IO dello Stato (provvedimento n. 16166/2009), sia presso l'altra sede nel porto di Luogo_1 composta da area coperta (cat. D/3) e area scoperta destinata a deposito e parcheggio (cat. D/8), anch'esse in concessione.
L'avviso impugnato richiedeva un ulteriore importo di € 9.920,00 per tutte le unità , secondo i seguenti importi:
Sede Indirizzo_1 – Indirizzo_1 → € 4.013,50 Sede coperta – Luogo_1 → € 13.268,35 Deposito scoperto – Luogo_1 → € 5.279,38 In data 26.02.2024 il Circolo presentava istanza di accertamento con adesione ex art. 6 d.lgs. 218/1997, rappresentando l'utilizzo associativo non lucrativo degli immobili, la presenza di limitate aree adibite a bar/ ristorante ed il riconoscimento, per la sede Indirizzo_1, delle riduzioni MU per immobile storico e uso promiscuo;
lamentava la ricorrente che l'Ufficio non aveva convocato l'associazione rigettando l'istanza, senza fornire adeguata motivazione.
Premesso che la maggiore imposta richiesta in relazione alla sede Indirizzo_1 non era oggetto di contestazione nel presente ricorso, parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa avanzata dall'Ufficio in relazione alle altre unità.
Sosteneva che l'art. 91-bis d.l. 1/2012 ha introdotto, a partire dal 2013:
l'esenzione MU per attività svolte con modalità non commerciali;
la tassazione proporzionale degli immobili a utilizzazione mista (parte istituzionale esente;
parte commerciale imponibile).
L'Amministrazione comunale aveva applicato tale disciplina per la sede Indirizzo_1 negli anni 2016–2017, riconoscendo la ripartizione fra aree istituzionali e commerciali (52% / 48%).; secondo parte ricorrente anche alla sede del Luogo_1, avente identiche caratteristiche soggettive e funzionali , doveva applicarsi tale trattamento fiscale.
A tal fine produceva perizia giurata che distingueva in modo dettagliato le aree istituzionali (81,86%) da quelle commerciali (18,14%); aggiungeva che tale suddivisione era peraltro coerente con i contratti di comodato per la gestione di bar e ristorante e con il regolamento comunale (art. 12, lett. g).
Sosteneva che in sede di mediazione per gli anni precedenti, lo stesso Comune aveva riconosciuto l'utilizzo misto dell'immobile, confermando la natura commerciale di specifici ambienti;
peraltro la superficie complessiva rilevata dal Circolo (mq 1533,19) risultava superiore a quella stimata dalla Polizia Locale nel
2012 (mq 1047,50), cosi confermandone l'attendibilità.
Concludeva chiedendo di annullare parzialmente l'avviso di accertamento n. 1734/2023 per violazione degli artt. 3 e 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, dell'art. 91-bis d.l. 1/2012 e dell'art. 59, comma 1, lett. c) d.lgs. 446/1997, riconoscendo l'utilizzazione mista degli spazi della sede del Luogo_1 e rideterminare l'imposta dovuta applicando la percentuale di imponibilità del 18,14% anche agli immobili del Luogo_1.
Con tempestiva memoria si costituiva l'Ente impositore esponendo il complesso delle attività compiute e la legittimità dell'avviso impugnato, chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso e comunque di rigettarlo nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta fondata l'eccezione avanzata dal Comune circa l'inammissibilità del ricorso.
L'Ente Impositore, infatti, provvedeva a notificare al Circolo della Ricorrente_1 l'avviso di accertamento relativo all'MU 2018 in data 27.12.24; solo in data 26 febbraio 2024, ultimo giorno utile per proporre ricorso, l'associazione ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione che veniva rigettata.
Il ricorso, notificato soltanto il 27 maggio 2024, è stato proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, spirato il 26 febbraio 2024; infatti , come dedotto da parte resistente, l'istanza di accertamento con adesione non determina sospensione del termine, trattandosi di fattispecie, mero insufficiente versamento, per la quale l'adesione è espressamente esclusa dal Regolamento comunale, poiché applicabile alle sole aree edificabili.
Nonostante tale assorbente eccezione, va precisato, in maniera sintetica e ad abundantiam, che il ricorso risulta infondato anche nel merito:
Infatti, la Soprintendenza, con nota del 21 dicembre 2020, ha escluso qualsiasi vincolo storico o culturale sugli immobili del Luogo_1 ed il Comune non ha mai riconosciuto le doglianze avanzate dal Circolo, avendo sempre resistito in giudizio;
infatti , anche la comunicazione del 21 ottobre 2020 richiamata dalla contribuente nel suo ricorso, attribuendole così una valenza che tale atto non possiede, era una semplice proposta di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, priva di effetti accertativi.
Tra le stesse parti e sugli stessi immobili sono, invece, intervenute numerose sentenze definitive (CTR UG
1140/2018; CTP Bari 1535/2020; CGT Bari 670/2024), tutte confermative della debenza del tributo e dell'assenza dei presupposti per l'esenzione MU;
sussistendo identità di parti, oggetto e questioni giuridiche, non vi sono elementi per discostarsene .
Va comunque osservato che gli immobili, oggetto di accertamento, sono concessi in parte a soggetti terzi che vi esercitano attività di bar e ristorazione;
pertanto deve ritenersi la natura commerciale di tale attività , svolta da soggetti diversi dalla ricorrente e che coinvolge anche utenti non soci.
Ciò esclude sia il requisito oggettivo sia quello soggettivo necessari all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992, come confermato da costante giurisprudenza.
L'esenzione per utilizzo “misto”, prevista dall'art. 91-bis D.L. 1/2012, presuppone che le attività commerciali e istituzionali siano svolte dal medesimo soggetto utilizzatore, condizione assente nel caso di specie.
Le dichiarazioni della contribuente non sono supportate da alcuna prova adeguata e risultano difformi dai rilievi della Polizia Locale, cristallizzati in verbale avente fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., mai impugnato con querela di falso;
è di palmare evidenza che la perizia di parte non ha valore probatorio e non
è idonea a superare gli accertamenti contenuti nel verbale della Polizia Locale;
infine appare singolare che anche le dichiarazioni ENC rese dal Circolo nel 2014, mai aggiornate, indicano l'immobile in oggetto come totalmente imponibile, in evidente contrasto con le odierne pretese di esenzione.
Dunque anche in relazione a tale accertamento deve ritenersi la piena legittimità dell'operato dell'Ente
Impositore, fondato sull'effettivo possesso degli immobili e sul parziale omesso versamento dell'imposta dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il Circolo ricorrente al pasgamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di Bari, liquidate in euro 1.500,00 millecinquecento oltre onero accessori, se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
MORFINI CHIARA, TO
DI PAOLA SERGIO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2152/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Circolo Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.so V. Emanuele Ii 113 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C.so V. Emanuele Ii 113 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1734 MU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1144/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Circolo Ricorrente_1, in persona del Presidente pro-tempore, con ricorso presentato nei confronti del Comune di Bari, impugnava l'avviso di accertamento n. 1734 del 20.12.2023, notificato in data 27.12.2023, relativo all'Imposta Municipale Unica - MU - sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2018.
Sosteneva parte ricorrente di aver effettuato versamenti MU per il periodo di imposta 2018, per complessivi
€ 12.641,00, mentre con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Bari accertava e richiedeva il pagamento della maggiore MU per lo stesso periodo di imposta pari a € 9.920,00, oltre sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente rappresentava che il Circolo della Associazione_1, Associazione_2 dilettantistica costituita nel 1929, ente senza scopo di lucro con personalità giuridica riconosciuta dalla ON UG , svolgeva la sua attività sia presso la sede sociale di Indirizzo_1 concessa in uso dal IO dello Stato (provvedimento n. 16166/2009), sia presso l'altra sede nel porto di Luogo_1 composta da area coperta (cat. D/3) e area scoperta destinata a deposito e parcheggio (cat. D/8), anch'esse in concessione.
L'avviso impugnato richiedeva un ulteriore importo di € 9.920,00 per tutte le unità , secondo i seguenti importi:
Sede Indirizzo_1 – Indirizzo_1 → € 4.013,50 Sede coperta – Luogo_1 → € 13.268,35 Deposito scoperto – Luogo_1 → € 5.279,38 In data 26.02.2024 il Circolo presentava istanza di accertamento con adesione ex art. 6 d.lgs. 218/1997, rappresentando l'utilizzo associativo non lucrativo degli immobili, la presenza di limitate aree adibite a bar/ ristorante ed il riconoscimento, per la sede Indirizzo_1, delle riduzioni MU per immobile storico e uso promiscuo;
lamentava la ricorrente che l'Ufficio non aveva convocato l'associazione rigettando l'istanza, senza fornire adeguata motivazione.
Premesso che la maggiore imposta richiesta in relazione alla sede Indirizzo_1 non era oggetto di contestazione nel presente ricorso, parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa avanzata dall'Ufficio in relazione alle altre unità.
Sosteneva che l'art. 91-bis d.l. 1/2012 ha introdotto, a partire dal 2013:
l'esenzione MU per attività svolte con modalità non commerciali;
la tassazione proporzionale degli immobili a utilizzazione mista (parte istituzionale esente;
parte commerciale imponibile).
L'Amministrazione comunale aveva applicato tale disciplina per la sede Indirizzo_1 negli anni 2016–2017, riconoscendo la ripartizione fra aree istituzionali e commerciali (52% / 48%).; secondo parte ricorrente anche alla sede del Luogo_1, avente identiche caratteristiche soggettive e funzionali , doveva applicarsi tale trattamento fiscale.
A tal fine produceva perizia giurata che distingueva in modo dettagliato le aree istituzionali (81,86%) da quelle commerciali (18,14%); aggiungeva che tale suddivisione era peraltro coerente con i contratti di comodato per la gestione di bar e ristorante e con il regolamento comunale (art. 12, lett. g).
Sosteneva che in sede di mediazione per gli anni precedenti, lo stesso Comune aveva riconosciuto l'utilizzo misto dell'immobile, confermando la natura commerciale di specifici ambienti;
peraltro la superficie complessiva rilevata dal Circolo (mq 1533,19) risultava superiore a quella stimata dalla Polizia Locale nel
2012 (mq 1047,50), cosi confermandone l'attendibilità.
Concludeva chiedendo di annullare parzialmente l'avviso di accertamento n. 1734/2023 per violazione degli artt. 3 e 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, dell'art. 91-bis d.l. 1/2012 e dell'art. 59, comma 1, lett. c) d.lgs. 446/1997, riconoscendo l'utilizzazione mista degli spazi della sede del Luogo_1 e rideterminare l'imposta dovuta applicando la percentuale di imponibilità del 18,14% anche agli immobili del Luogo_1.
Con tempestiva memoria si costituiva l'Ente impositore esponendo il complesso delle attività compiute e la legittimità dell'avviso impugnato, chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso e comunque di rigettarlo nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta fondata l'eccezione avanzata dal Comune circa l'inammissibilità del ricorso.
L'Ente Impositore, infatti, provvedeva a notificare al Circolo della Ricorrente_1 l'avviso di accertamento relativo all'MU 2018 in data 27.12.24; solo in data 26 febbraio 2024, ultimo giorno utile per proporre ricorso, l'associazione ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione che veniva rigettata.
Il ricorso, notificato soltanto il 27 maggio 2024, è stato proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, spirato il 26 febbraio 2024; infatti , come dedotto da parte resistente, l'istanza di accertamento con adesione non determina sospensione del termine, trattandosi di fattispecie, mero insufficiente versamento, per la quale l'adesione è espressamente esclusa dal Regolamento comunale, poiché applicabile alle sole aree edificabili.
Nonostante tale assorbente eccezione, va precisato, in maniera sintetica e ad abundantiam, che il ricorso risulta infondato anche nel merito:
Infatti, la Soprintendenza, con nota del 21 dicembre 2020, ha escluso qualsiasi vincolo storico o culturale sugli immobili del Luogo_1 ed il Comune non ha mai riconosciuto le doglianze avanzate dal Circolo, avendo sempre resistito in giudizio;
infatti , anche la comunicazione del 21 ottobre 2020 richiamata dalla contribuente nel suo ricorso, attribuendole così una valenza che tale atto non possiede, era una semplice proposta di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, priva di effetti accertativi.
Tra le stesse parti e sugli stessi immobili sono, invece, intervenute numerose sentenze definitive (CTR UG
1140/2018; CTP Bari 1535/2020; CGT Bari 670/2024), tutte confermative della debenza del tributo e dell'assenza dei presupposti per l'esenzione MU;
sussistendo identità di parti, oggetto e questioni giuridiche, non vi sono elementi per discostarsene .
Va comunque osservato che gli immobili, oggetto di accertamento, sono concessi in parte a soggetti terzi che vi esercitano attività di bar e ristorazione;
pertanto deve ritenersi la natura commerciale di tale attività , svolta da soggetti diversi dalla ricorrente e che coinvolge anche utenti non soci.
Ciò esclude sia il requisito oggettivo sia quello soggettivo necessari all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992, come confermato da costante giurisprudenza.
L'esenzione per utilizzo “misto”, prevista dall'art. 91-bis D.L. 1/2012, presuppone che le attività commerciali e istituzionali siano svolte dal medesimo soggetto utilizzatore, condizione assente nel caso di specie.
Le dichiarazioni della contribuente non sono supportate da alcuna prova adeguata e risultano difformi dai rilievi della Polizia Locale, cristallizzati in verbale avente fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., mai impugnato con querela di falso;
è di palmare evidenza che la perizia di parte non ha valore probatorio e non
è idonea a superare gli accertamenti contenuti nel verbale della Polizia Locale;
infine appare singolare che anche le dichiarazioni ENC rese dal Circolo nel 2014, mai aggiornate, indicano l'immobile in oggetto come totalmente imponibile, in evidente contrasto con le odierne pretese di esenzione.
Dunque anche in relazione a tale accertamento deve ritenersi la piena legittimità dell'operato dell'Ente
Impositore, fondato sull'effettivo possesso degli immobili e sul parziale omesso versamento dell'imposta dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il Circolo ricorrente al pasgamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di Bari, liquidate in euro 1.500,00 millecinquecento oltre onero accessori, se dovuti.