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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/11/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario AT AN, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 25 novembre 2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 1915/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 per ATPO n. 492/2023 R.G. Lavoro dall'avv. Antonella Spiccciariello presso lo studio della quale in Cerignola (FG) Via Cairoli 8/10, è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione/assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo con riferimento all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile mentre aveva riconosciuto in capo alla ricorrente una condizione invalidante pari al 77% con decorrenza differita rispetto alla proposizione della domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico. Chiedeva all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare, in accogliento del presente ricorso, che lo stato patologico della Sig.ra
è tale da determinare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e/o della pensione di inabilità, a far data dalla domanda amministrativa (7/07/2022), ovvero da una data successiva e senza obbligo di revisione;
- per l'effetto, riconoscere mediante sentenza, i benefici, come richiesti nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ovvero l'assegno di invalidità e/o pensione di inabilità; - con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede: a) il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate;
b) acquisire il fascicolo d'ufficio relativo all'ATPO NGRL 492/2023 RGL;
c) ulteriori richieste istruttorie in relazione alle difese avanzate da controparte.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale, all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1,
L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani. La pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Va opportunamente premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza
n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott.
ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte Persona_2 ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile avendo riscontrato che la parte ricorrente è affetta da: “1) Esiti di protesi di ginocchio sinistro (cod. 7221, val. 30%). 2)
Gonartrosi destra con moderata limitazione funzionale della flesso1estensione (cod. 7205, val. 30%). 3) Sindrome ansioso depressiva endoreattiva grave (cod. 2206, val. 40%). 4) Anemia sideropenica grave sintomatica refrattaria alla terapia orale in terapia con ferro parenterale, valutabile per ½ in analogia con anemia emolitica (cod.
9302, val. 21%).” sulla scorta della documentazione sanitaria visionata, non si riconoscono alla ricorrente, di anni 50, i Parte_1 requisiti medico-legali per la corresponsione della pensione di inabilità civile, ma si riconosce una invalidità pari al 77%. Nonostante la giovane età, l'apparato più compromesso risulta essere quello osteo1articolare, a causa di processi degenerativi gonartrosici bilaterali, invalidanti, per qual cosa la ricorrente ha già subito un intervento di protesi di ginocchio sinistro ed è in attesa di sottoporsi allo stesso intervento, controlateralmente. L'istante è in cura da parecchi anni per una sindrome ansioso depressiva grave con tratti ossessivo compulsivi, reattiva alle sue precarie condizioni di salute, in politerapia con stabilizzante dell'umore, ansiolitici ed antipsicotici. Infine, si rileva una anemia sideropenica resistente alla terapia marziale orale, sintomatica a causa della sensazione di apatia ed inappetenza che comporta la condizione emocromocitometrica, che ha necessitato di terapia parenterale ospedaliera e che, attualmente, è ancora sotto indagine diagnostica.
L'insieme delle infermità descritte sono valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43 approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica (pag. 12 del suddetto DM), con calcolo espresso in decimali: IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2). Le suddette infermità comportano una invalidità così determinabile: (0,40 + 0,30) - (0,40 x
0,30) = 0,58 (0,58 + 0,30) - (0,58 x 0,30) = 0,71 (0,71 + 0,21) - (0,71 x
0,21) = 0,77 Pertanto, l'invalidità complessiva è valutabile in misura pari al 77%, retrodatabile al mese di febbraio del 2023 (epoca del ricovero per essere sottoposta alle trasfusioni di ferro). Si ritiene però congrua una revisione della sua invalidità ad 1 anno dalla data di codesto atp, stante le possibilità di miglioramento (o meno) della sua gonartrosi o del suo stato anemico carenziale.”
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, ha censurato l'elaborato peritale allegando che il CTU avrebbe omesso di valutare altre patologie sofferte quali la cardiopatia ipertensiva in classe nyha II, anchilosi del rachide lombare, (numerose) discopatie cervicali, valutazione della psicosi di tipo ossessivo grave nonché la errata valutazione della psicosi di tipo ossessivo grave.
Ha pertanto, esposto che applicando a ciascuna patologia il corretto codice si arriverebbe ad un valore percentuale prossimo al 100%
e quindi, nello specifico: - il 31% (percentuale minima) per l'anchilosi del rachide lombare (cod. 7010); - il 61% (percentuale minima) per l'anchilosi del rachide cervicale (cod. 7002); - il 30% per gli esiti di protesi di ginocchio sinistro (cod. 7221); - il 30% per la gonartrosi destra con moderata limitazione funzionale della flesso-estensione (cod.
7204); - il 71% (percentuale minima) per la psicosi di tipo ossessivo grave in paziente con depressione maggiore (cod. 1204); - il 41%
(percentuale minima) per la cardiopatia ipertensiva in classe nhya II
(codice 6442); per un valore di 97,74% che, ragionevolmente, e in virtù di una limitata discrezionalità peritale, trattandosi di materia che non può essere rigidamente circoscritta a criteri puramente matematici, si può ricondurre ad una percentuale di invalidità del 100%.
Ha peraltro. contestato la individuazione della decorrenza dei requisiti sanitari riconosciuti nonché la previsione della revisione di detta condizione invalidante nel termine indicato dal CTU. Oltre a censurare l'elaborato peritale, parte ricorrente ha prodotto ulteriore certificazione medica.
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott.
[...] affinchè, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso Per_2 tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al precedente esame peritale siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.;
All'esito, e alla luce della documentazione versata in atti il
CTU, quanto alle patologie asseritamente non valutate ha formulato le seguenti controdeduzioni:
- per la cardiopatia ipertensiva ha evidenziato che nel corso della visita peritale non è emerso alcun reperto obiettivo né sintomo riferibile a una cardiopatia di classe NYHA II o superiore e di averla esclusa dall'inserimento nel calcolo invalidante in assenza di segni clinici e funzionali (dispnea da sforzo, edemi declivi, intolleranza allo sforzo, tachicardia, ecc.);
- per l'anchilosi del rachide lombare, intesa come limitazione fissa e completa dei movimenti articolari, ha rilevato che non fosse clinicamente presente. Ha altresì, evidenziato come la lieve limitazione antalgica emersa all'esame obiettivo fosse riconducibile a una postura viziata per compenso biomeccanico secondario alle patologie già accertate e valutate
(gonartrosi e protesi di ginocchio). Ha pertanto, evidenziato di non aver riscontrato alcun segno clinico di rigidità fissa o perdita strutturale funzionale è stato riscontrato, e che pertanto, non sussistessero gli estremi per applicare il codice 7010;
- per le discopatie cervicali ha rilevato che la documentazione allegata
(RM del 12.12.2018, EMG del 19.12.2018, RX del 25.05.2022) dimostravano la presenza di alterazioni degenerative, ma non sufficienti da sole, secondo il DM 5/2/1992, a giustificare una valutazione invalidante se non associate a deficit clinici neurologici documentabili. ha infatti, posto in rilievo di non aver riscontrato durante l'esame clinico segni di: • parestesie o ipostenie muscolari • dolore urente irradiato, • segni di
Lasegue positivo o Lermitte o irritazione radicolare • atrofie muscolari,
• rigidità completa del capo. Ha concluso che in assenza di tali elementi la sola presenza di alterazioni radiologiche non costituisce motivo sufficiente per una valutazione invalidante aggiuntiva. - per la patologia psichiatrica ha evidenziato di aver riconosciuto la presenza di una sindrome ansioso-depressiva grave, con tratti ossessivo- compulsivi, in trattamento farmacologico complesso, valutata nella misura del 40% in base al codice 2206 del D.M. 5 febbraio 1992. Ha posto in rilievo che la qualificazione di tale quadro psichiatrico come sindrome ansioso-depressiva, e non come psicosi di tipo ossessivo, risultava perfettamente coerente con quanto emerso in sede di esame obiettivo e con il decorso clinico documentato. Ha rilevato che la diagnosi riportata in certificazione ASL BAT del 30/06/2022, pur parlando di psicosi ossessiva in paziente con depressione maggiore, non trovasse riscontro in un quadro clinico attuale di tipo psicotico, né sul piano comportamentale, né sul piano relazionale, cognitivo o funzionale. Ha evidenziato che deponesse nello stesso senso la terapia farmacologica, risultata congrua con la diagnosi di disturbo dell'umore con componente ossessiva e che non rappresenta, di per sé, un elemento indicativo di psicosi attiva, soprattutto in assenza di deliri, allucinazioni, disorganizzazione del pensiero o compromissione grave del funzionamento sociale e lavorativo.
Ha concluso che il dato clinico, dirimente ai fini della valutazione medico-legale, deponesse per un disturbo dell'area depressiva, gravemente reattivo e cronicizzato, ma non psicotico.
Con riferimento poi alla indicazione di un termine di revisione il
CTU ha posto in rilievo che nonostante alcune delle patologie abbiano carattere cronico, vi sarebbero elementi clinici suscettibili di evoluzione nel breve-medio periodo. In particolare, la necessità documentata di un secondo intervento chirurgico ortopedico per protesi al ginocchio controlaterale, ha rilevato, potrebbe incidere significativamente sulla funzionalità dell'apparato locomotore, sia in senso migliorativo (in caso di buon esito) sia peggiorativo (in caso di complicanze o mancato recupero). Ha poi valutato che l'anemia sideropenica sarebbe stata ancora in fase di inquadramento diagnostico, con trattamenti in corso e potenziali variazioni future nella risposta terapeutica. Anche sul piano psichiatrico, pur trattandosi di una condizione stabilizzata da un punto di vista farmacologico, il decorso dei disturbi dell'umore e dei tratti ossessivi ha osservato che è per definizione variabile e soggetto a fluttuazioni. In tale contesto, si evidenzia che la stabilità clinica è comunque soggetta a oscillazioni, anche peggiorative, e pertanto richiede un monitoraggio attento e periodico. Sulla scorta delle suddette considerazioni ha pertanto, ritenuto che una rivalutazione clinica a distanza di un anno potesse ritenersi più che ragionevole.
Quanto infine, alla valutazione della nuova documentazione prodotta il CTU ha evidenziato che la stessa non incideva né sulla percentuale invalidante né sulla sua decorrenza.
Si è trattato nello specifico della cartella clinica relativa al ricovero presso l' di Foggia per gozzo tiroideo con tiroidectomia CP_2 totale per la quale ha precisato che: “la tiroidectomia totale rappresenta un trattamento chirurgico risolutivo di una patologia benigna
(gozzo multinodulare), e non costituisce di per sé condizione invalidante. L'intervento, infatti, determina la necessità di una terapia ormonale sostitutiva, che supplisce integralmente alla funzione endocrina della ghiandola asportata. In assenza di complicanze post-operatorie
(quali ipoparatiroidismo, disfonia da lesione del nervo ricorrente o instabilità metabolica documentata), l'esito della tiroidectomia non comporta alcuna menomazione permanente rilevante ai fini medico-legali.”
Parte ricorrente ha contestato nuovamente le conclusioni del CTU riproponendo essenzialmente le medesime argomentazioni di cui al ricorso.
Deve rilevarsi che i motivi di censura non sono tali da inficiare la correttezza della valutazione compiuta dal consulente.
Ed invero, deve ritenersi che correttamente il CTU abbia svolto le sue conclusioni dovendo fondare il proprio convincimento sulla scorta della documentazione medica prodotta e dell'esame obiettivo condotto sulla persona della ricorrente.
Ad ogni buon conto, si osserva, quanto alla decorrenza, che, se per un verso può ritenersi incontestabile il principio secondo cui, di norma, il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non può riconnettersi, ad una precisa trattandosi di uno stato o un processo esteso nel tempo, per altro verso ben può ritenersi che, in assenza di specifici dati anamnestici, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente fatto risalire al momento valutativo dell'aggravamento difettando elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Il cd principio di anteriorità non giustifica, invero, ulteriori indagini retroattive ove, accertato in dato momento lo stato invalidante, manchi ogni indice per una diversa determinazione temporale;
e qualora, poi, come nella specie, la infermità invalidante sia stata diagnosticata ad un livello iniziale e poi accertata solo a seguito di peculiare accertamento diagnostico, una retrodatazione del momento invalidante risulterebbe comunque arbitraria, in quanto opinabile e carente di quel rigoroso ed obiettivo supporto probatorio cui deve essere ancorata ogni decisione giudiziale.
Ciò posto deve pertanto, valutarsi che parte ricorrente sovrappone la propria valutazione a quella già effettuata dal CTU.
Deve ritenersi che le osservazioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante la sussistenza dei requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% da febbraio
2023.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza della presente fase devono essere poste definitivamente a carico dell vista la dichiarazione ex art. 152 CP_1 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che le infermità da cui è affetta la ricorrente comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% da febbraio 2023;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AT AN
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario AT AN, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 25 novembre 2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 1915/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 per ATPO n. 492/2023 R.G. Lavoro dall'avv. Antonella Spiccciariello presso lo studio della quale in Cerignola (FG) Via Cairoli 8/10, è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione/assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo con riferimento all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile mentre aveva riconosciuto in capo alla ricorrente una condizione invalidante pari al 77% con decorrenza differita rispetto alla proposizione della domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico. Chiedeva all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare, in accogliento del presente ricorso, che lo stato patologico della Sig.ra
è tale da determinare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e/o della pensione di inabilità, a far data dalla domanda amministrativa (7/07/2022), ovvero da una data successiva e senza obbligo di revisione;
- per l'effetto, riconoscere mediante sentenza, i benefici, come richiesti nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ovvero l'assegno di invalidità e/o pensione di inabilità; - con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede: a) il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate;
b) acquisire il fascicolo d'ufficio relativo all'ATPO NGRL 492/2023 RGL;
c) ulteriori richieste istruttorie in relazione alle difese avanzate da controparte.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale, all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1,
L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani. La pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Va opportunamente premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza
n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott.
ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte Persona_2 ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile avendo riscontrato che la parte ricorrente è affetta da: “1) Esiti di protesi di ginocchio sinistro (cod. 7221, val. 30%). 2)
Gonartrosi destra con moderata limitazione funzionale della flesso1estensione (cod. 7205, val. 30%). 3) Sindrome ansioso depressiva endoreattiva grave (cod. 2206, val. 40%). 4) Anemia sideropenica grave sintomatica refrattaria alla terapia orale in terapia con ferro parenterale, valutabile per ½ in analogia con anemia emolitica (cod.
9302, val. 21%).” sulla scorta della documentazione sanitaria visionata, non si riconoscono alla ricorrente, di anni 50, i Parte_1 requisiti medico-legali per la corresponsione della pensione di inabilità civile, ma si riconosce una invalidità pari al 77%. Nonostante la giovane età, l'apparato più compromesso risulta essere quello osteo1articolare, a causa di processi degenerativi gonartrosici bilaterali, invalidanti, per qual cosa la ricorrente ha già subito un intervento di protesi di ginocchio sinistro ed è in attesa di sottoporsi allo stesso intervento, controlateralmente. L'istante è in cura da parecchi anni per una sindrome ansioso depressiva grave con tratti ossessivo compulsivi, reattiva alle sue precarie condizioni di salute, in politerapia con stabilizzante dell'umore, ansiolitici ed antipsicotici. Infine, si rileva una anemia sideropenica resistente alla terapia marziale orale, sintomatica a causa della sensazione di apatia ed inappetenza che comporta la condizione emocromocitometrica, che ha necessitato di terapia parenterale ospedaliera e che, attualmente, è ancora sotto indagine diagnostica.
L'insieme delle infermità descritte sono valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43 approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica (pag. 12 del suddetto DM), con calcolo espresso in decimali: IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2). Le suddette infermità comportano una invalidità così determinabile: (0,40 + 0,30) - (0,40 x
0,30) = 0,58 (0,58 + 0,30) - (0,58 x 0,30) = 0,71 (0,71 + 0,21) - (0,71 x
0,21) = 0,77 Pertanto, l'invalidità complessiva è valutabile in misura pari al 77%, retrodatabile al mese di febbraio del 2023 (epoca del ricovero per essere sottoposta alle trasfusioni di ferro). Si ritiene però congrua una revisione della sua invalidità ad 1 anno dalla data di codesto atp, stante le possibilità di miglioramento (o meno) della sua gonartrosi o del suo stato anemico carenziale.”
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, ha censurato l'elaborato peritale allegando che il CTU avrebbe omesso di valutare altre patologie sofferte quali la cardiopatia ipertensiva in classe nyha II, anchilosi del rachide lombare, (numerose) discopatie cervicali, valutazione della psicosi di tipo ossessivo grave nonché la errata valutazione della psicosi di tipo ossessivo grave.
Ha pertanto, esposto che applicando a ciascuna patologia il corretto codice si arriverebbe ad un valore percentuale prossimo al 100%
e quindi, nello specifico: - il 31% (percentuale minima) per l'anchilosi del rachide lombare (cod. 7010); - il 61% (percentuale minima) per l'anchilosi del rachide cervicale (cod. 7002); - il 30% per gli esiti di protesi di ginocchio sinistro (cod. 7221); - il 30% per la gonartrosi destra con moderata limitazione funzionale della flesso-estensione (cod.
7204); - il 71% (percentuale minima) per la psicosi di tipo ossessivo grave in paziente con depressione maggiore (cod. 1204); - il 41%
(percentuale minima) per la cardiopatia ipertensiva in classe nhya II
(codice 6442); per un valore di 97,74% che, ragionevolmente, e in virtù di una limitata discrezionalità peritale, trattandosi di materia che non può essere rigidamente circoscritta a criteri puramente matematici, si può ricondurre ad una percentuale di invalidità del 100%.
Ha peraltro. contestato la individuazione della decorrenza dei requisiti sanitari riconosciuti nonché la previsione della revisione di detta condizione invalidante nel termine indicato dal CTU. Oltre a censurare l'elaborato peritale, parte ricorrente ha prodotto ulteriore certificazione medica.
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott.
[...] affinchè, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso Per_2 tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al precedente esame peritale siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.;
All'esito, e alla luce della documentazione versata in atti il
CTU, quanto alle patologie asseritamente non valutate ha formulato le seguenti controdeduzioni:
- per la cardiopatia ipertensiva ha evidenziato che nel corso della visita peritale non è emerso alcun reperto obiettivo né sintomo riferibile a una cardiopatia di classe NYHA II o superiore e di averla esclusa dall'inserimento nel calcolo invalidante in assenza di segni clinici e funzionali (dispnea da sforzo, edemi declivi, intolleranza allo sforzo, tachicardia, ecc.);
- per l'anchilosi del rachide lombare, intesa come limitazione fissa e completa dei movimenti articolari, ha rilevato che non fosse clinicamente presente. Ha altresì, evidenziato come la lieve limitazione antalgica emersa all'esame obiettivo fosse riconducibile a una postura viziata per compenso biomeccanico secondario alle patologie già accertate e valutate
(gonartrosi e protesi di ginocchio). Ha pertanto, evidenziato di non aver riscontrato alcun segno clinico di rigidità fissa o perdita strutturale funzionale è stato riscontrato, e che pertanto, non sussistessero gli estremi per applicare il codice 7010;
- per le discopatie cervicali ha rilevato che la documentazione allegata
(RM del 12.12.2018, EMG del 19.12.2018, RX del 25.05.2022) dimostravano la presenza di alterazioni degenerative, ma non sufficienti da sole, secondo il DM 5/2/1992, a giustificare una valutazione invalidante se non associate a deficit clinici neurologici documentabili. ha infatti, posto in rilievo di non aver riscontrato durante l'esame clinico segni di: • parestesie o ipostenie muscolari • dolore urente irradiato, • segni di
Lasegue positivo o Lermitte o irritazione radicolare • atrofie muscolari,
• rigidità completa del capo. Ha concluso che in assenza di tali elementi la sola presenza di alterazioni radiologiche non costituisce motivo sufficiente per una valutazione invalidante aggiuntiva. - per la patologia psichiatrica ha evidenziato di aver riconosciuto la presenza di una sindrome ansioso-depressiva grave, con tratti ossessivo- compulsivi, in trattamento farmacologico complesso, valutata nella misura del 40% in base al codice 2206 del D.M. 5 febbraio 1992. Ha posto in rilievo che la qualificazione di tale quadro psichiatrico come sindrome ansioso-depressiva, e non come psicosi di tipo ossessivo, risultava perfettamente coerente con quanto emerso in sede di esame obiettivo e con il decorso clinico documentato. Ha rilevato che la diagnosi riportata in certificazione ASL BAT del 30/06/2022, pur parlando di psicosi ossessiva in paziente con depressione maggiore, non trovasse riscontro in un quadro clinico attuale di tipo psicotico, né sul piano comportamentale, né sul piano relazionale, cognitivo o funzionale. Ha evidenziato che deponesse nello stesso senso la terapia farmacologica, risultata congrua con la diagnosi di disturbo dell'umore con componente ossessiva e che non rappresenta, di per sé, un elemento indicativo di psicosi attiva, soprattutto in assenza di deliri, allucinazioni, disorganizzazione del pensiero o compromissione grave del funzionamento sociale e lavorativo.
Ha concluso che il dato clinico, dirimente ai fini della valutazione medico-legale, deponesse per un disturbo dell'area depressiva, gravemente reattivo e cronicizzato, ma non psicotico.
Con riferimento poi alla indicazione di un termine di revisione il
CTU ha posto in rilievo che nonostante alcune delle patologie abbiano carattere cronico, vi sarebbero elementi clinici suscettibili di evoluzione nel breve-medio periodo. In particolare, la necessità documentata di un secondo intervento chirurgico ortopedico per protesi al ginocchio controlaterale, ha rilevato, potrebbe incidere significativamente sulla funzionalità dell'apparato locomotore, sia in senso migliorativo (in caso di buon esito) sia peggiorativo (in caso di complicanze o mancato recupero). Ha poi valutato che l'anemia sideropenica sarebbe stata ancora in fase di inquadramento diagnostico, con trattamenti in corso e potenziali variazioni future nella risposta terapeutica. Anche sul piano psichiatrico, pur trattandosi di una condizione stabilizzata da un punto di vista farmacologico, il decorso dei disturbi dell'umore e dei tratti ossessivi ha osservato che è per definizione variabile e soggetto a fluttuazioni. In tale contesto, si evidenzia che la stabilità clinica è comunque soggetta a oscillazioni, anche peggiorative, e pertanto richiede un monitoraggio attento e periodico. Sulla scorta delle suddette considerazioni ha pertanto, ritenuto che una rivalutazione clinica a distanza di un anno potesse ritenersi più che ragionevole.
Quanto infine, alla valutazione della nuova documentazione prodotta il CTU ha evidenziato che la stessa non incideva né sulla percentuale invalidante né sulla sua decorrenza.
Si è trattato nello specifico della cartella clinica relativa al ricovero presso l' di Foggia per gozzo tiroideo con tiroidectomia CP_2 totale per la quale ha precisato che: “la tiroidectomia totale rappresenta un trattamento chirurgico risolutivo di una patologia benigna
(gozzo multinodulare), e non costituisce di per sé condizione invalidante. L'intervento, infatti, determina la necessità di una terapia ormonale sostitutiva, che supplisce integralmente alla funzione endocrina della ghiandola asportata. In assenza di complicanze post-operatorie
(quali ipoparatiroidismo, disfonia da lesione del nervo ricorrente o instabilità metabolica documentata), l'esito della tiroidectomia non comporta alcuna menomazione permanente rilevante ai fini medico-legali.”
Parte ricorrente ha contestato nuovamente le conclusioni del CTU riproponendo essenzialmente le medesime argomentazioni di cui al ricorso.
Deve rilevarsi che i motivi di censura non sono tali da inficiare la correttezza della valutazione compiuta dal consulente.
Ed invero, deve ritenersi che correttamente il CTU abbia svolto le sue conclusioni dovendo fondare il proprio convincimento sulla scorta della documentazione medica prodotta e dell'esame obiettivo condotto sulla persona della ricorrente.
Ad ogni buon conto, si osserva, quanto alla decorrenza, che, se per un verso può ritenersi incontestabile il principio secondo cui, di norma, il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non può riconnettersi, ad una precisa trattandosi di uno stato o un processo esteso nel tempo, per altro verso ben può ritenersi che, in assenza di specifici dati anamnestici, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente fatto risalire al momento valutativo dell'aggravamento difettando elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Il cd principio di anteriorità non giustifica, invero, ulteriori indagini retroattive ove, accertato in dato momento lo stato invalidante, manchi ogni indice per una diversa determinazione temporale;
e qualora, poi, come nella specie, la infermità invalidante sia stata diagnosticata ad un livello iniziale e poi accertata solo a seguito di peculiare accertamento diagnostico, una retrodatazione del momento invalidante risulterebbe comunque arbitraria, in quanto opinabile e carente di quel rigoroso ed obiettivo supporto probatorio cui deve essere ancorata ogni decisione giudiziale.
Ciò posto deve pertanto, valutarsi che parte ricorrente sovrappone la propria valutazione a quella già effettuata dal CTU.
Deve ritenersi che le osservazioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante la sussistenza dei requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% da febbraio
2023.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza della presente fase devono essere poste definitivamente a carico dell vista la dichiarazione ex art. 152 CP_1 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che le infermità da cui è affetta la ricorrente comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% da febbraio 2023;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AT AN