Articolo 80 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 79Articolo 81
Versione
13 luglio 1980
Art. 80. (Declaratoria e profili professionali)

Le qualifiche del personale non docente universitario di cui
all'articolo 78 saranno uniformate ai principi di cui all'articolo 2.
E' istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, presieduta da un sottosegretario o per sua delega da un dirigente generale e composta da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
L'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali sara' fatta dalla commissione di cui al precedente comma.
La commissione determinera' le procedure per gli inquadramenti previsti dal successivo articolo 85, in modo che sia rispettata la correlazione tra posizione funzionale e professionalita' degli interessati da un lato e i contenuti di ciascuna qualifica funzionale dall'altro. A tale fine saranno definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'articolo 78 ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 79.
La commissione nella formulazione delle proprie proposte si atterra' a quanto appresso indicato:

V qualifica: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta specializzazione;
VII qualifica: personale inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il quale, provvisto di particolare qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di apparecchiature di elevata complessita'. Personale dei servizi amministrativi e tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione controllando la regolarita' giuridica e tecnica degli atti emessi;
VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attivita' di ricercatore, assumendone la conduzione e la responsabilita'; personale direttivo tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle apparecchiature, di sopraintendere alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e di coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilita' delle valutazioni finali dei risultati; personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilita' di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole importanza.

Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e tecnico di radiologia, che abbia effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sara' inserito nella VI qualifica.
Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia e' inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Universita' esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente